TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.-
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA BO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Angelo BO, n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Perrino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via G. Pascoli, n.7, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 30.09.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 30.05.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva: - di aver intrapreso nel 2014 una relazione sentimentale con il sig. , dalla quale nascevano due figli, e;
- che l'unione CP_1 Per_1 Per_2 affettiva veniva meno successivamente alla nascita del secondogenito a causa del carattere aggressivo del e dei continui litigi;
- che questo tribunale, con CP_1 decreto (recante nr. 180/2020) emesso in data 09.01.2020 e pubblicato il
14.01.2020 nell'ambito del procedimento recante V.G. n.136/2019, aveva recepito l'accordo raggiunto in udienza con il sig. in ordine alla regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), con previsione dell'affido condiviso dei minori, Per_2 collocazione degli stessi presso il domicilio materno e diritto di visita del padre secondo le indicate modalità ed obbligo del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla base di tali premesse, deduceva, in fatto, che il resistente, non accettando la fine della relazione ed essendo, peraltro, dedito al consumo di bevande alcoliche, aveva perpetrato ai danni di essa istante reiterate condotte ingiuriose e minacciose, tali da indurla a sporgere querela presso la locale SS dei Carabinieri.
Esponeva, poi, che il sig. , successivamente all'emissione del predetto CP_1 decreto, stabilendosi lontano dal luogo di residenza dei figli minori, ometteva il puntuale adempimento delle disposizioni in esso contenute, violando ripetutamente gli accordi e ponendo in essere comportamenti pregiudizievoli alla sana e serena crescita psico-fisica dei minori inverantisi in condotte di totale disinteresse avverso i bisogni materiali e morali di questi ultimi (specie, violazione dell'obbligo di mantenimento, eccettuate sporadiche dationes, e rapporti limitati a videochiamate) e nel diniego del consenso a qualsiasi richiesta inerente alla gestione delle vicende burocratiche afferenti all'ambito scolastico e sanitario dei minori (specie di , attualmente in cura presso un centro di logopedia Per_2 infantile). Rappresentava, infine, di essere disoccupata, di avere difficoltà nel reperire un lavoro anche soltanto part-time, non disponendo di un titolo di studio adeguato ed occupandosi a tempo pieno dei figli, e di avvalersi degli aiuti economici dei propri genitori, presso i quali si era trasferita, mentre il lavorava come venditore CP_1 ambulante.
Pertanto, sulla dedotta ed argomentata modifica della situazione di fatto rispetto al decreto emesso da questo tribunale, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori e collocazione degli stessi presso di sé, con diritto di visita del padre in modalità protetta, e confermare a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli mensili versando un assegno mensile complessivo pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto depositato in data 06.06.2023 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.11.2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12 c.p.c., le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio nei Controparte_1 termini.
All'udienza di comparizione del 09.11.2023 il giudice relatore, all'esito dell'audizione della ricorrente, riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il collegio, con provvedimento del
12.11.2023, delegava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di relazionare in merito al contesto ambientale in cui vivevano i minori, alle condizioni di vita morali e materiali di questi ultimi, al loro nucleo familiare e ai rapporti con entrambe le figure genitoriali, nonché all'idoneità genitoriale di , Controparte_1 rinviando all'udienza del 23.05.2024 per l'esame della relazione e le ulteriori determinazioni consequenziali.
Pervenute in data 06.02.2024 e 30.04.2024 le relazioni redatte dai Servizi Sociali presso il Comune di Ameglia e di Afragola, all'udienza del 23.05.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il collegio, rilevato che il sig. risultava domiciliato in Afragola, rinviava per CP_1 l'acquisizione della relazione dei SS di Afragola inerente alla posizione del resistente all'udienza del 12.12.2024.
Nelle more, si costituiva tardivamente con comparsa Controparte_1 depositata in data 10.12.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, rilevando la propria idoneità genitoriale.
All'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore riservava la causa in decisione al collegio.
Pervenuta in data 30.01.2025 nota di sospensione degli incontri protetti a causa della detenzione del sig. a far data dal 26.01.2025, il collegio, giusta CP_1 ordinanza depositata in data 21.02.2025, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava per la discussione della causa all'udienza del 27.02.2025.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito del contraddittorio, disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo dei minori ed alla madre e rinviava per Per_1 Per_2 verificare l'effettivo stato di detenzione del come richiesto dal procuratore CP_1 all'udienza dell'11.06.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice disponeva che il PM comunicasse copia degli atti ostensibili inerenti ai procedimenti penali che vedono coinvolte le parti e/o i figli minori e disponeva la comparizione personale delle parti per il 30.09.2025 onerando il procuratore di parte ricorrente di depositare certificato esecutivo della pena in esecuzione, di allegare copia della sentenza penale di condanna e di precisare la data di fine espiazione della pena.
Il Pm provvedeva ad allegare sentenza penale di condanna del per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare.
All'udienza del 30.09.2025 il procuratore di parte ricorrente esibiva certificato di esecuzione penale del sig. , dal quale se ne evinceva lo stato di detenzione CP_1 presso il carcere di OR con scadenza pena al 22.08.2026; all'esito della discussione della causa e sentita la ricorrente, comparsa personalmente, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero in data 09.10.2025 apponeva il visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata nel 2015) e (nato Per_1 Per_2 nel 2018) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010;
Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di ed alla madre, come richiesto da parte ricorrente Per_1 Per_2
e come statuito in via provvisoria ed urgente dal giudice relatore giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 27.02.2025.
Ritiene il Tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse dei minori medesimi, tenuto conto della circostanza per cui il sig. sta scontando la CP_1 pena della reclusione in regime di detenzione carceraria presso la Casa
Circondariale di OR (cfr. certificato di stato di detenzione e fine pena depositato in data 02.10.2025), nonché del disinteresse materiale del CP_1 verso i minori, non avendo provveduto a versare alcuna somma per il relativo mantenimento per tre anni (come rappresentato dalla ricorrente all'udienza di discussione tenutasi in data 30.09.2025) e come emergente dalla sentenza di condanna penale in atti, fondata proprio sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare. I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del all'assunzione CP_1 di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori.
Per contro, risulta dimostrata la piena idoneità genitoriale della sig.ra come Pt_1 emergente dalla relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Afragola (cfr. relazione pervenuta in data 30.04.2024; relazione pervenuta in data 02.12.2024).
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa Per_1 Per_2 ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli e Per_1
, il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di Per_2 principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
A fronte della circostanza per cui il sig. è attualmente detenuto in carcere CP_1
a OR ritiene il tribunale di non dover predisporre alcun calendario di incontri tra i minori e il padre, stante anche l'età degli stessi di appena 7 e 10 anni.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli minori e , collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, osserva il Tribunale quanto segue.
Il dovere di assicurare ai figli minorenni i mezzi di sussistenza, sancito dall'art. 30, comma 1, Cost., non è escluso né sospeso automaticamente dalla condizione di detenzione. Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di prolungata detenzione del genitore obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento all'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza
(cfr. Cass. pen., VI sez., sentenza del 17 luglio 2019, n.31561; Cass. n.
41697/2016). La Suprema Corte di Cassazione, di recente, ha precisato che lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi, nonché che in sede di adempimento degli obblighi di pagamento dell'assegno bisogna valutare la colpevolezza o meno dell'obbligato in riferimento alla sua situazione oggettiva, dovendo esso obbligato provare di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro (Cass. civ., I Sez., ordinanza dell'08.05.2024, n.12478)
Applicando le tracciate coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle condizioni economiche dei genitori ed in particolare della situazione reddituale del resistente, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di OR, debba essere previsto l'obbligo del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli CP_1 minori e nella misura complessiva di euro 200,00 al mese (euro Per_1 Per_2
100,00 per ciascun figlio), da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, che si ritiene di ridurre rispetto al quantum pattuito dalle parti e recepito da questo tribunale all'esito del procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (recante V.G. n.136/2019) con decreto
(recante nr. 180/2020) del 14.01.2020 in ragione dell'attuale stato di detenzione del sig. . CP_1
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante versamento Parte_1 sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori (nata ad [...] il Persona_3
09.07.2015) e (nato ad [...] il [...]) alla madre, con Persona_4 residenza privilegiata presso quest'ultima;
- nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 200,00 (euro 100,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 25.11.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.-
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
DECRETO nella causa civile iscritta al n. 1765 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2023 riservata in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2024, avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia e vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FA BO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via Angelo BO, n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Nicola Perrino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via G. Pascoli, n.7, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 30.09.25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato il 30.05.2023, la ricorrente, in atti generalizzata, premetteva: - di aver intrapreso nel 2014 una relazione sentimentale con il sig. , dalla quale nascevano due figli, e;
- che l'unione CP_1 Per_1 Per_2 affettiva veniva meno successivamente alla nascita del secondogenito a causa del carattere aggressivo del e dei continui litigi;
- che questo tribunale, con CP_1 decreto (recante nr. 180/2020) emesso in data 09.01.2020 e pubblicato il
14.01.2020 nell'ambito del procedimento recante V.G. n.136/2019, aveva recepito l'accordo raggiunto in udienza con il sig. in ordine alla regolamentazione CP_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori (nata il [...]) Per_1
e (nato il [...]), con previsione dell'affido condiviso dei minori, Per_2 collocazione degli stessi presso il domicilio materno e diritto di visita del padre secondo le indicate modalità ed obbligo del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli nella misura complessiva di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sulla base di tali premesse, deduceva, in fatto, che il resistente, non accettando la fine della relazione ed essendo, peraltro, dedito al consumo di bevande alcoliche, aveva perpetrato ai danni di essa istante reiterate condotte ingiuriose e minacciose, tali da indurla a sporgere querela presso la locale SS dei Carabinieri.
Esponeva, poi, che il sig. , successivamente all'emissione del predetto CP_1 decreto, stabilendosi lontano dal luogo di residenza dei figli minori, ometteva il puntuale adempimento delle disposizioni in esso contenute, violando ripetutamente gli accordi e ponendo in essere comportamenti pregiudizievoli alla sana e serena crescita psico-fisica dei minori inverantisi in condotte di totale disinteresse avverso i bisogni materiali e morali di questi ultimi (specie, violazione dell'obbligo di mantenimento, eccettuate sporadiche dationes, e rapporti limitati a videochiamate) e nel diniego del consenso a qualsiasi richiesta inerente alla gestione delle vicende burocratiche afferenti all'ambito scolastico e sanitario dei minori (specie di , attualmente in cura presso un centro di logopedia Per_2 infantile). Rappresentava, infine, di essere disoccupata, di avere difficoltà nel reperire un lavoro anche soltanto part-time, non disponendo di un titolo di studio adeguato ed occupandosi a tempo pieno dei figli, e di avvalersi degli aiuti economici dei propri genitori, presso i quali si era trasferita, mentre il lavorava come venditore CP_1 ambulante.
Pertanto, sulla dedotta ed argomentata modifica della situazione di fatto rispetto al decreto emesso da questo tribunale, chiedeva disporsi l'affido esclusivo dei minori e collocazione degli stessi presso di sé, con diritto di visita del padre in modalità protetta, e confermare a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli mensili versando un assegno mensile complessivo pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto depositato in data 06.06.2023 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.11.2023, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12 c.p.c., le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale.
, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio nei Controparte_1 termini.
All'udienza di comparizione del 09.11.2023 il giudice relatore, all'esito dell'audizione della ricorrente, riservava al collegio.
A scioglimento della riserva che precede, il collegio, con provvedimento del
12.11.2023, delegava ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di relazionare in merito al contesto ambientale in cui vivevano i minori, alle condizioni di vita morali e materiali di questi ultimi, al loro nucleo familiare e ai rapporti con entrambe le figure genitoriali, nonché all'idoneità genitoriale di , Controparte_1 rinviando all'udienza del 23.05.2024 per l'esame della relazione e le ulteriori determinazioni consequenziali.
Pervenute in data 06.02.2024 e 30.04.2024 le relazioni redatte dai Servizi Sociali presso il Comune di Ameglia e di Afragola, all'udienza del 23.05.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il collegio, rilevato che il sig. risultava domiciliato in Afragola, rinviava per CP_1 l'acquisizione della relazione dei SS di Afragola inerente alla posizione del resistente all'udienza del 12.12.2024.
Nelle more, si costituiva tardivamente con comparsa Controparte_1 depositata in data 10.12.2024, a mezzo della quale contestava le avverse pretese, rilevando la propria idoneità genitoriale.
All'udienza del 12.12.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice relatore riservava la causa in decisione al collegio.
Pervenuta in data 30.01.2025 nota di sospensione degli incontri protetti a causa della detenzione del sig. a far data dal 26.01.2025, il collegio, giusta CP_1 ordinanza depositata in data 21.02.2025, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava per la discussione della causa all'udienza del 27.02.2025.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito del contraddittorio, disponeva in via provvisoria l'affido esclusivo dei minori ed alla madre e rinviava per Per_1 Per_2 verificare l'effettivo stato di detenzione del come richiesto dal procuratore CP_1 all'udienza dell'11.06.2025.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice disponeva che il PM comunicasse copia degli atti ostensibili inerenti ai procedimenti penali che vedono coinvolte le parti e/o i figli minori e disponeva la comparizione personale delle parti per il 30.09.2025 onerando il procuratore di parte ricorrente di depositare certificato esecutivo della pena in esecuzione, di allegare copia della sentenza penale di condanna e di precisare la data di fine espiazione della pena.
Il Pm provvedeva ad allegare sentenza penale di condanna del per CP_1 violazione degli obblighi di assistenza familiare.
All'udienza del 30.09.2025 il procuratore di parte ricorrente esibiva certificato di esecuzione penale del sig. , dal quale se ne evinceva lo stato di detenzione CP_1 presso il carcere di OR con scadenza pena al 22.08.2026; all'esito della discussione della causa e sentita la ricorrente, comparsa personalmente, il giudice riservava la causa in decisione al collegio.
Il Pubblico Ministero in data 09.10.2025 apponeva il visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI Relativamente all'affidamento dei figli minori (nata nel 2015) e (nato Per_1 Per_2 nel 2018) deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C.,
l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010;
Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di ed alla madre, come richiesto da parte ricorrente Per_1 Per_2
e come statuito in via provvisoria ed urgente dal giudice relatore giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 27.02.2025.
Ritiene il Tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse dei minori medesimi, tenuto conto della circostanza per cui il sig. sta scontando la CP_1 pena della reclusione in regime di detenzione carceraria presso la Casa
Circondariale di OR (cfr. certificato di stato di detenzione e fine pena depositato in data 02.10.2025), nonché del disinteresse materiale del CP_1 verso i minori, non avendo provveduto a versare alcuna somma per il relativo mantenimento per tre anni (come rappresentato dalla ricorrente all'udienza di discussione tenutasi in data 30.09.2025) e come emergente dalla sentenza di condanna penale in atti, fondata proprio sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare. I predetti elementi comprovano una scarsa adeguatezza del all'assunzione CP_1 di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa dei minori.
Per contro, risulta dimostrata la piena idoneità genitoriale della sig.ra come Pt_1 emergente dalla relazione dei Servizi Sociali presso il Comune di Afragola (cfr. relazione pervenuta in data 30.04.2024; relazione pervenuta in data 02.12.2024).
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di e alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa Per_1 Per_2 ed esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli e Per_1
, il collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di Per_2 principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
A fronte della circostanza per cui il sig. è attualmente detenuto in carcere CP_1
a OR ritiene il tribunale di non dover predisporre alcun calendario di incontri tra i minori e il padre, stante anche l'età degli stessi di appena 7 e 10 anni.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento dei figli minori e , collocati in via Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, osserva il Tribunale quanto segue.
Il dovere di assicurare ai figli minorenni i mezzi di sussistenza, sancito dall'art. 30, comma 1, Cost., non è escluso né sospeso automaticamente dalla condizione di detenzione. Come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, lo stato di prolungata detenzione del genitore obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento all'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza
(cfr. Cass. pen., VI sez., sentenza del 17 luglio 2019, n.31561; Cass. n.
41697/2016). La Suprema Corte di Cassazione, di recente, ha precisato che lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi, nonché che in sede di adempimento degli obblighi di pagamento dell'assegno bisogna valutare la colpevolezza o meno dell'obbligato in riferimento alla sua situazione oggettiva, dovendo esso obbligato provare di aver fatto quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro (Cass. civ., I Sez., ordinanza dell'08.05.2024, n.12478)
Applicando le tracciate coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle condizioni economiche dei genitori ed in particolare della situazione reddituale del resistente, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di OR, debba essere previsto l'obbligo del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli CP_1 minori e nella misura complessiva di euro 200,00 al mese (euro Per_1 Per_2
100,00 per ciascun figlio), da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, che si ritiene di ridurre rispetto al quantum pattuito dalle parti e recepito da questo tribunale all'esito del procedimento di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (recante V.G. n.136/2019) con decreto
(recante nr. 180/2020) del 14.01.2020 in ragione dell'attuale stato di detenzione del sig. . CP_1
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante versamento Parte_1 sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori (nata ad [...] il Persona_3
09.07.2015) e (nato ad [...] il [...]) alla madre, con Persona_4 residenza privilegiata presso quest'ultima;
- nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre per le ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 sig.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 200,00 (euro 100,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori e , oltre Per_1 Per_2 al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 25.11.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro