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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROIANO Parte_1 C.F._1
MATTEO
OPPONENTE- QUERELANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCONE Controparte_1 C.F._2
GAETANO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione e la querela di falso sono infondate e vanno pertanto rigettate.
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre interessi, in forza dell'assegno bancario n. 0007151904
-06 emesso in suo favore e sottoscritto dal . Pt_1
Il ha proposto la presente opposizione eccependo l'invalidità di detto assegno in quanto post – Pt_1 datato e/o emesso in funzione di garanzia.
Il ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Alla prima udienza il ha disconosciuto la firma apposta in calce all'assegno. Successivamente, Pt_1 con le note scritte depositate in data 21.3.2023, ha proposto rituale querela incidentale di falso avverso lo stesso assegno, contestando nuovamente l'autenticità della firma ivi apposta. pagina 1 di 3 A seguito dell'ammissione della querela è stata disposta c.t.u. grafologica al fine di verificare la genuinità della firma impugnata.
Ora, in via preliminare va osservato in diritto che il patto di garanzia o postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 31 R.D. n. 1736 del 1933 posta a tutela della regolare circolazione dei titoli di credito, ferma restando la validità ed efficacia dell'assegno e la facoltà per il creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (Cass.
6.6.2006 n. 13259; Cass. 25.5.2001 n. 71359). In ogni caso, l'assegno conserva l'efficacia sostanziale di promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. La promessa di pagamento contenuta nell'assegno determina una relevatio ab onere probandi in favore del creditore destinatario, fondando una presunzione di esistenza del rapporto sostanziale sottostante.
Nel caso di specie l'opponente non ha offerto alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione derivante dalla promessa di pagamento.
Inoltre, il c.t.u. grafologo nominato all'esito dell'ammissione della querela di falso ha accertato l'autenticità della firma apposta sull'assegno, rilevando la piena compatibilità del “Ritmo grafico, dei segni grafologici peculiari e della gestualità fuggitiva” tra la firma contestata e le firme autografe di comparazione.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato, sia nella firma impugnata che nelle firme di comparazione, i seguenti caratteri grafologici: “Ritmo spigliato e scorrevole e una media velocità; Pressione media e differenziata con presenza di Filetti, accumuli nei risvolti orizzontali;
Inclinazione Pendente;
Risvolti alla base curvilinei di grado medio;
assenza di distacchi tra le lettere;
Tenuta del rigo sulla media con presenza affondi al di sotto del rigo;
Aste con il concavo a destra;
presenza di Aste sinuose entrambe le grafie;
Calibro medio-grande con presenza di Allunghi verticali;
Presenza di Ganci, Paraffe, Puntello finale”.
La relazione peritale, analiticamente motivata, non è stata sottoposta ad alcuna censura tecnica dalle parti.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e della querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
La condotta processuale dell'opponente, il quale ha disconosciuto ed impugnato con la querela incidentale di falso una firma di cui è stata poi univocamente accertata l'autenticità, giustifica ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la querela incidentale di falso proposta da parte opponente;
pagina 2 di 3 condanna la parte opponente - querelante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Falcone dichiaratosi antistatario;
condanna la parte opponente – querelante al pagamento di un'ulteriore somma pari ad euro 2500,00 in favore della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; pone in via definitiva a carico di parte opponente le spese di c.t.u.; dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento impugnato con la querela di falso o sulla copia che ne tiene luogo.
Foggia, 7.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Sciscioli dott.ssa Filomena Mari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Filomena Mari Presidente dott. Francesco Pellecchia Giudice dott. Giuseppe Sciscioli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROIANO Parte_1 C.F._1
MATTEO
OPPONENTE- QUERELANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FALCONE Controparte_1 C.F._2
GAETANO
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione e la querela di falso sono infondate e vanno pertanto rigettate.
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico di per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma di euro 15.000,00 oltre interessi, in forza dell'assegno bancario n. 0007151904
-06 emesso in suo favore e sottoscritto dal . Pt_1
Il ha proposto la presente opposizione eccependo l'invalidità di detto assegno in quanto post – Pt_1 datato e/o emesso in funzione di garanzia.
Il ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1
Alla prima udienza il ha disconosciuto la firma apposta in calce all'assegno. Successivamente, Pt_1 con le note scritte depositate in data 21.3.2023, ha proposto rituale querela incidentale di falso avverso lo stesso assegno, contestando nuovamente l'autenticità della firma ivi apposta. pagina 1 di 3 A seguito dell'ammissione della querela è stata disposta c.t.u. grafologica al fine di verificare la genuinità della firma impugnata.
Ora, in via preliminare va osservato in diritto che il patto di garanzia o postdatazione non induce, di per sé, la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 31 R.D. n. 1736 del 1933 posta a tutela della regolare circolazione dei titoli di credito, ferma restando la validità ed efficacia dell'assegno e la facoltà per il creditore di esigere immediatamente il suo pagamento (Cass.
6.6.2006 n. 13259; Cass. 25.5.2001 n. 71359). In ogni caso, l'assegno conserva l'efficacia sostanziale di promessa di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 c.c. La promessa di pagamento contenuta nell'assegno determina una relevatio ab onere probandi in favore del creditore destinatario, fondando una presunzione di esistenza del rapporto sostanziale sottostante.
Nel caso di specie l'opponente non ha offerto alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione derivante dalla promessa di pagamento.
Inoltre, il c.t.u. grafologo nominato all'esito dell'ammissione della querela di falso ha accertato l'autenticità della firma apposta sull'assegno, rilevando la piena compatibilità del “Ritmo grafico, dei segni grafologici peculiari e della gestualità fuggitiva” tra la firma contestata e le firme autografe di comparazione.
In particolare, il c.t.u. ha rilevato, sia nella firma impugnata che nelle firme di comparazione, i seguenti caratteri grafologici: “Ritmo spigliato e scorrevole e una media velocità; Pressione media e differenziata con presenza di Filetti, accumuli nei risvolti orizzontali;
Inclinazione Pendente;
Risvolti alla base curvilinei di grado medio;
assenza di distacchi tra le lettere;
Tenuta del rigo sulla media con presenza affondi al di sotto del rigo;
Aste con il concavo a destra;
presenza di Aste sinuose entrambe le grafie;
Calibro medio-grande con presenza di Allunghi verticali;
Presenza di Ganci, Paraffe, Puntello finale”.
La relazione peritale, analiticamente motivata, non è stata sottoposta ad alcuna censura tecnica dalle parti.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e della querela di falso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
La condotta processuale dell'opponente, il quale ha disconosciuto ed impugnato con la querela incidentale di falso una firma di cui è stata poi univocamente accertata l'autenticità, giustifica ai sensi dell'art. 96 c.p.c. la sua condanna al pagamento di un'ulteriore somma pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la querela incidentale di falso proposta da parte opponente;
pagina 2 di 3 condanna la parte opponente - querelante a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Falcone dichiaratosi antistatario;
condanna la parte opponente – querelante al pagamento di un'ulteriore somma pari ad euro 2500,00 in favore della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; pone in via definitiva a carico di parte opponente le spese di c.t.u.; dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. che, a cura della cancelleria, sia fatta menzione della presente sentenza sull'originale del documento impugnato con la querela di falso o sulla copia che ne tiene luogo.
Foggia, 7.2.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Giuseppe Sciscioli dott.ssa Filomena Mari
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