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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/07/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N.RG. 2148/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO Parte_1
RL e AN IA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GINO MADONIA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, titolare di pensione di Parte_1
inabilità civile, ha impugnato la comunicazione del 17.01.2023 ricevuta dall' avente ad oggetto un presunto indebito di €. 2.618,92 maturato sulla CP_1
predetta pensione a seguito del ricalcolo della stessa dal 1° febbraio 2020, con conseguente revoca della maggiorazione sociale, sulla base della comunicazione dei redditi dal medesimo presentata per l'anno 2020.
Il ricorrente, premesso di avere esperito infruttuosamente i rimedi amministrativi e lamentando l'illegittimità della nota di indebito (avendo egli percepito nell'anno 2020 un reddito di €. 4.767,00, e non avendo percepito alcun reddito per gli anni successivi, nei quali avrebbe avuto diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 in misura piena e non parziale), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare non dovuta dal sig. Parte_1
all' la somma di €. 2.618,92, ma la minor somma di €. 478,01”, nonché CP_1 per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente la somma di €. CP_1
7.019,87, a saldo dei ratei della maggiorazione sociale ex art. 38 della legge
448/2001 per gli anni 2021 e 2022”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato che “al rinvenimento delle CP_1
dichiarazioni reddituali del ricorrente, l' ha proceduto a riesaminare la CP_1 sua posizione e per l'effetto: 1) ha annullato l'indebito contestato;
2) ha riliquidato la prestazione, riconoscendo al ricorrente un importo per arretrati pari ad € 11.475,95, relativamente agli anni 2021-2022-2023”, evidenziando, altresì, di aver “corrisposto le suddette somme unitamente al rateo di giugno
2023”, come da prospetto di liquidazione e cedolino pensione allegati alla memoria difensiva.
L'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo stata la prestazione dedotta in lite erogata anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (17.01.2024).
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2024, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta, la difesa di parte ricorrente, nel depositare dette note, pur dando atto dell'intervenuta liquidazione della prestazione, ha dedotto il mancato pagamento, da parte dell' , degli interessi CP_1 legali sui ratei maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2022, quantificati in € 815,99. Parte ricorrente ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere esclusivamente “per la sorte”, con condanna dell'ente convenuto al pagamento del predetto importo a titolo di accessori;
ha chiesto, inoltre, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, anche per soccombenza CP_1 virtuale, evidenziando come l'ente abbia pagato quanto dovuto solo parzialmente e comunque successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Previa concessione di un rinvio al fine consentire all' di replicare a tali CP_1 deduzioni, la causa è stata infine discussa all'udienza del 15.05.2025, anch'essa celebratasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , non può che dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in relazione alla domanda proposta in questa sede, seppure limitatamente alla sorte.
Quanto alle deduzioni formulate da parte ricorrente riguardo agli interessi legali asseritamente dovuti sui ratei maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2022, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 35, comma 8., del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l.
n. 14 del 2009, “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il successivo comma 10-bis prevede poi che “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ebbene, nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad affermare di non aver trasmesso all' alcuna comunicazione reddituale per l'anno 2020 e per gli CP_1 anni successivi (“il sig. non ha comunicato alcuna situazione reddituale Pt_1 per l'anno 2020 ed ha posseduto annualmente i seguenti redditi: ANNO 2020 €. 4.767,00, ANNO 2021 €. 0,00; ANNO 2022 €. 0,00”), né il medesimo ha contestato quanto dedotto dall'ente convenuto in ordine al fatto che dette comunicazioni reddituali siano state trasmesse all' solo in sede di CP_1
proposizione del ricorso amministrativo (avvenuta in data 02.03.2023).
Pertanto, deve ritenersi che solamente da tale data - in cui l' è stato posto CP_1 dal ricorrente nelle condizioni di provvedere – possano decorrere i 120 giorni previsti a tal fine della legge, nel caso di specie pienamente rispettati, avendo l' provveduto a liquidare la prestazione in data 05.05.2023 (all. 1 memoria) CP_1
e ad erogare le somme dovute al ricorrente con il cedolino di giugno 2023 (all. 2 memoria).
Ad ogni modo, in disparte l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi, non può riconoscersi alla parte ricorrente il favore delle spese processuali – le quali, quindi, devono essere integralmente compensate - essendo stato il presente procedimento proposto anteriormente all'esaurimento dei rimedi amministrativi, posto che, alla data del deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c.
(20.04.2023), il termine di 90 giorni previsto dalla legge per la decisione sul ricorso amministrativo (2.03.2023) non era ancora scaduto, ed avendo l' CP_1
erogato la prestazione anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.01.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 07/07/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2148 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARCO Parte_1
RL e AN IA
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GINO MADONIA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, titolare di pensione di Parte_1
inabilità civile, ha impugnato la comunicazione del 17.01.2023 ricevuta dall' avente ad oggetto un presunto indebito di €. 2.618,92 maturato sulla CP_1
predetta pensione a seguito del ricalcolo della stessa dal 1° febbraio 2020, con conseguente revoca della maggiorazione sociale, sulla base della comunicazione dei redditi dal medesimo presentata per l'anno 2020.
Il ricorrente, premesso di avere esperito infruttuosamente i rimedi amministrativi e lamentando l'illegittimità della nota di indebito (avendo egli percepito nell'anno 2020 un reddito di €. 4.767,00, e non avendo percepito alcun reddito per gli anni successivi, nei quali avrebbe avuto diritto alla maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/2001 in misura piena e non parziale), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare non dovuta dal sig. Parte_1
all' la somma di €. 2.618,92, ma la minor somma di €. 478,01”, nonché CP_1 per l'effetto, condannare l' a corrispondere al ricorrente la somma di €. CP_1
7.019,87, a saldo dei ratei della maggiorazione sociale ex art. 38 della legge
448/2001 per gli anni 2021 e 2022”
Nel costituirsi in giudizio, l' ha rappresentato che “al rinvenimento delle CP_1
dichiarazioni reddituali del ricorrente, l' ha proceduto a riesaminare la CP_1 sua posizione e per l'effetto: 1) ha annullato l'indebito contestato;
2) ha riliquidato la prestazione, riconoscendo al ricorrente un importo per arretrati pari ad € 11.475,95, relativamente agli anni 2021-2022-2023”, evidenziando, altresì, di aver “corrisposto le suddette somme unitamente al rateo di giugno
2023”, come da prospetto di liquidazione e cedolino pensione allegati alla memoria difensiva.
L'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, essendo stata la prestazione dedotta in lite erogata anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (17.01.2024).
Disposta la sostituzione dell'udienza del 18.06.2024, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta, la difesa di parte ricorrente, nel depositare dette note, pur dando atto dell'intervenuta liquidazione della prestazione, ha dedotto il mancato pagamento, da parte dell' , degli interessi CP_1 legali sui ratei maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2022, quantificati in € 815,99. Parte ricorrente ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere esclusivamente “per la sorte”, con condanna dell'ente convenuto al pagamento del predetto importo a titolo di accessori;
ha chiesto, inoltre, la condanna dell' al pagamento delle spese di lite, anche per soccombenza CP_1 virtuale, evidenziando come l'ente abbia pagato quanto dovuto solo parzialmente e comunque successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Previa concessione di un rinvio al fine consentire all' di replicare a tali CP_1 deduzioni, la causa è stata infine discussa all'udienza del 15.05.2025, anch'essa celebratasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c..
Ebbene, alla luce di quanto affermato dalle parti e della documentazione allegata alla memoria di costituzione dell' , non può che dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in relazione alla domanda proposta in questa sede, seppure limitatamente alla sorte.
Quanto alle deduzioni formulate da parte ricorrente riguardo agli interessi legali asseritamente dovuti sui ratei maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2022, occorre osservare che, ai sensi dell'art. 35, comma 8., del d.l. n. 207 del 2008, conv. in l.
n. 14 del 2009, “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il successivo comma 10-bis prevede poi che “i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione”.
Ebbene, nel caso di specie, è lo stesso ricorrente ad affermare di non aver trasmesso all' alcuna comunicazione reddituale per l'anno 2020 e per gli CP_1 anni successivi (“il sig. non ha comunicato alcuna situazione reddituale Pt_1 per l'anno 2020 ed ha posseduto annualmente i seguenti redditi: ANNO 2020 €. 4.767,00, ANNO 2021 €. 0,00; ANNO 2022 €. 0,00”), né il medesimo ha contestato quanto dedotto dall'ente convenuto in ordine al fatto che dette comunicazioni reddituali siano state trasmesse all' solo in sede di CP_1
proposizione del ricorso amministrativo (avvenuta in data 02.03.2023).
Pertanto, deve ritenersi che solamente da tale data - in cui l' è stato posto CP_1 dal ricorrente nelle condizioni di provvedere – possano decorrere i 120 giorni previsti a tal fine della legge, nel caso di specie pienamente rispettati, avendo l' provveduto a liquidare la prestazione in data 05.05.2023 (all. 1 memoria) CP_1
e ad erogare le somme dovute al ricorrente con il cedolino di giugno 2023 (all. 2 memoria).
Ad ogni modo, in disparte l'infondatezza della domanda di pagamento degli interessi, non può riconoscersi alla parte ricorrente il favore delle spese processuali – le quali, quindi, devono essere integralmente compensate - essendo stato il presente procedimento proposto anteriormente all'esaurimento dei rimedi amministrativi, posto che, alla data del deposito del ricorso ex art. 442 c.p.c.
(20.04.2023), il termine di 90 giorni previsto dalla legge per la decisione sul ricorso amministrativo (2.03.2023) non era ancora scaduto, ed avendo l' CP_1
erogato la prestazione anteriormente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (17.01.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Tivoli, 07/07/2025
Il Giudice
IO Busoli