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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 12829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12829 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68446/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
II sezione civile in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente
dott. Claudio Patruno giudice rel. dott.ssa Alessandra Imposimato giudice. ha pronunciato la seguente - S E N T E N Z A -
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 68446/2019 del R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Palma, giusta procura Parte_1 special presso il suo studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244.
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro te tura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTO –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CHIAMATA IN CAUSA –
pagina1 di 7 NONCHE'
UFFICIO DEL - SEDE. Controparte_3
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia la Giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza così provvedere: 1) In via preliminare disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali della documentazione così come puntualmente elencata, di cui alle cartelle di pagamento numeri 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19 in possesso dell'Agente per la Riscossione, nonché di tutti gli atti ad esse collegati e/o conseguenti;
2) Accogliersi la querela di falso e, per l'effetto, accettare e dichiarare la falsità materiale e/o non autenticità degli allegati prodotti nel giudizio incidentale;
3) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, l'inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_1
“In via preliminare di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via gradata di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_2
“In via preliminare di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via gradata di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.10.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di sentir dichiarare la falsità materiale delle Controparte_4
a consegna relative alla notificazione a mezzo p.e.c delle cartelle esattoriali n. 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19, già oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8694/2019, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000, e degli atti di pignoramento n. 071/2019/123570 e n. 07184/2019/00001167/001, prodotti nel menzionato giudizio, nonché la falsità della cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e della copia fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57, prodotti nella stessa sede.
In particolare, l'attore disconosceva gli atti impugnati e rilevava la falsità materiale delle attestazioni di consegna in quel giudizio prodotte “consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna in formato – p7m ovvero in assenza di firma digitale di un valido funzionario abilitato” specificando che “il falso risulterebbe concretizzatosi nella falsa e/o pagina2 di 7 assente sottoscrizione dell'originale digitale degli atti di cui si attesta la consegna telematica”, e formulava le conclusioni indicate in epigrafe.
Inoltre, al netto delle attestazioni di consegna, quanto alla cartella n. 071/2017/01045716/57, eccepiva una grave irregolarità dell'iter notificatorio, in quanto non era stata prodotta la raccomandata con la quale l'attore sarebbe venuto a conoscenza del deposito di apposita comunicazione (prodotta in copia fotostatica da controparte e da intendersi, quindi, anch'essa disconosciuta in questa sede) asseritamente notificata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli che, si ribadiva, non era stata mai ricevuta dalla parte attrice;
per la cartella n. AVE67118015050837002000, si eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento contestata, in quanto nulla è stato depositato da parte avversa e pertanto si richiamava il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva Controparte_4
l'improcedibilità della querela per dif lle liti, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'inammissibilità della querela di falso in quanto priva dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 221 c.p.c. Chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e formulava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'udienza cartolare del 02.10.2023, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva di riferire al collegio.
Con provvedimento collegiale del 02.04.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e si disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di di Controparte_5
Napoli, per le ragioni evidenziate in ordinanza onerando parte attrice della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto
A seguito di rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2024. Anche Controparte_2 [...]
l'improcedibilità della querela per difetto di procura speciale a CP_2 nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'inammissibilità della querela di falso in quanto priva dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 221 c.p.c. Depositava, inoltre, l'atto di intimazione oggetto di impugnativa e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e formulava le conclusioni indicate in epigrafe.
All'udienza del 20.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con riserva di riferirne al collegio ed assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela proposta dev'esser dichiarata inammissibile.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – va, anzitutto, affrontata l'eccezione sollevata dalle parti convenute circa l'asserito difetto di conferimento di procura speciale alle liti dell'avvocato Giovanni Palma.
Va osservato che la procura alle liti rilasciata in favore del difensore è stata
“…..specificamente concessa[a], nei termini di cui al capoverso che precede, al fine di pagina3 di 7 garantire al sottoscritto mandante l'assistenza processuale ed extraprocessuale nel giudizio presente, relativo alla proposizione di querela di falso ex art. 221 e ss. cpc avverso le relazioni di notificazione e/o ricevute di avvenuta consegna e di ogni altro atto od attestazione ad esso connessa delle 5 cartelle esattoriali nn: 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19”; nella stessa è poi espressamente contenuta la delega a “rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art. 99 delle Disp. att. del codice civile”.
Interpretandosi il contenuto ed il valore della procura allegata all'atto di citazione rilasciata da dall'insieme delle espressioni in essa contenute (ed a contrario di Parte_1 quanto ecce trarsi la sussistenza della procura speciale di cui all'art. 221 c.p.c., richiamata nell'atto di citazione.
In ordine al disconoscimento dell'atto di intimazione depositato da CP_2
(in quanto prodotto in fotocopia) non seguito da istanza di verific
[...] all'articolo 216 c.p.c. si consideri quanto segue. L'articolo 2719 c.c. statuisce, come noto, che le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale ovvero se non è espressamente disconosciuta. Per impedirne l'effetto, insomma, è necessario (come nella fattispecie) l'espresso disconoscimento di conformità, contrastabile con l'istanza di cui all'articolo 216 c.p.c. Tale previsione è applicabile tanto all'ipotesi paradigmatica del disconoscimento di autenticità della scrittura o della sottoscrizione che alle ipotesi di disconoscimento di conformità della copia al suo originale. Nel silenzio normativo circa i modi o i termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli articoli 214 c.p.c. e 215 c.p.c. e 216 c.p.c. e quindi, in presenza dell'eccezione ed in mancanza dell'esperimento dell'istanza di verificazione, la copia non può considerarsi beneficiaria della medesima efficacia dell'originale (v. Cass. Civ. ord. 06.02.2019 n. 3549). Occorre rilevare tuttavia, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, non può avvenire con clausole “.. di stile, o generiche o onnicomprensive”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli elementi per i quali si assume differisca dall'originale (c.f.r. tra le tante Cassazione Civile 30.10.2018 n. 27633, Cass. Civ. 20.6.2019 n. 1657, Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29993) allo scopo di evitare le sistematiche contestazioni pigre, di carattere dilatorio, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e buona fede processuale.
In buona sostanza, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti di cui la copia sia materialmente contraffatta, di quelle difformi all'originale, ovvero delle parti mancanti e del loro contenuto, oppure, in alternativa, delle parti aggiunte. A seconda dei casi poi, la parte che disconosce deve offrire elementi, almeno indiziari, del diverso contenuto che il documento in copia presenta rispetto alla versione originale a pena di inefficacia della contestazione.
A fronte di questi parametri, l'esame della contestazione operata nella fattispecie dalla parte opponente non rispetta queste indicazioni di massima e quindi l'eccezione deve considerarsi come non proposta.
Dato atto di quanto premesso, la querela di falso proposta dalla parte attrice è del tutto inammissibile.
Va operata una premessa: si deve rilevare non esser contestato che la PEC di
[...]
sia stata trasmessa all'indirizzo del contribuente;
e quindi non appare Controparte_6 a notifica a mezzo PEC equivalga, in assenza dei file nativi digitali, a pagina4 di 7 mere fotocopie prive di paternità, provenienza e autografa, esibite in tal modo solo per sostenere una pretesa erariale in assenza di adeguati titoli esecutivi in originale.”
In secondo luogo, in relazione alle ricevute informatiche di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata di notifica delle cartelle esattoriali n. 071/2018/00161963/66, n. 071/2018/00346468/59, n. 071/2018/00727542/19, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000 e degli atti di pignoramento n. 071/2019/123570 e n. 07184/2019/00001167/001, l'inammissibilità della domanda di querela di falso va dichiarata per quanto di seguito esposto.
È noto che la querela di falso -- sia essa proposta in via principale o in via incidentale -- ha lo scopo di privare un documento dell'efficacia probatoria qualificata attribuitagli dalla legge. Possono essere impugnati nel giudizio di falso gli atti dotati di pubblica fede, ovverosia l'atto pubblico (art. 2700 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.) autenticata o riconosciuta, e la scrittura privata verificata (Cass. 4728/2007). I documenti muniti di fede privilegiata sono un numero chiuso e sono insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei a incidere negativamente sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata (Cass. civ. n. 15035/2016).
L'odierno attore ha precisamente proposto querela di falso nei confronti di referti di messaggi di posta elettronica certificata, nella specie dei messaggi generati automaticamente dal sistema informatico del gestore in seguito all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. Tali atti non sono, però, documenti redatti da un pubblico ufficiale, ma sono duplicati meccanizzati e pertanto non possono essere qualificati come atti pubblici ex art. 2700 c.c., né costituiscono scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c. La stessa Suprema Corte di cassazione ha infatti chiarito che “…..la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso” (Cass. n. 15035/2016).
In definitiva, quindi, la querela di falso proposta dall'attore supera i limiti stabiliti dall'art. 221, comma 1, c.p.c.
Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in relazione alla cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e alla copia fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57 per le ragioni che seguono. Ed in effetti, la falsità dell'atto pubblico può riguardare la materialità estrinseca del documento oggetto di querela di falso o il suo contenuto intrinseco. La prima (falsità materiale) concerne la genuinità del documento e mira a contestare la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o un'alterazione del medesimo per una sua artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione. La seconda, invece, tende a contrastare un'enunciazione non vera del contenuto del documento. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 221 secondo comma, cod. civ., la querela deve contenere, a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Il querelante è allora tenuto a fornire la prova rigorosa della compromessa genuinità del documento ovvero della discrasia tra la falsa rappresentazione e la realtà ovvero che quanto contenuto nel documento controverso non sia conforme al vero. La Corte di cassazione ha puntualizzato che il giudice dinanzi al quale è proposta la querela di falso “è tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso” (Cass. n. 19943/2021; Cass., S.U., n. 15169/2010).
pagina5 di 7 Ebbene, nel caso in esame, l'attore si è limitato ad enunciare la falsità materiale dei documenti impugnati, senza tuttavia dedurre (né tantomeno provare) le ragioni per le quali i documenti sarebbero contraffatti o alterati, o che l'attestazione in essi contenuta non sarebbe conforme al vero.
Quanto alle ricevute di ritorno della raccomandata a cui era acclusa la cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57, parte attrice si limita a eccepire “l'irregolarità dell'iter notificatorio, in quanto non è stata prodotta la raccomandata con la quale l'attore sarebbe venuto a conoscenza del deposito di apposita comunicazione (prodotta in copia fotostatica da controparte e da intendersi, quindi, anch'essa disconosciuta in questa sede)”; mentre, con riguardo alla cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000, afferma “l'inesistenza della cartella di pagamento contestata, in quanto nulla è stato depositato da parte avversa. Con riferimento ad entrambe poi, l'attore (nella comparsa conclusionale) si duole dell'incompletezza ed illeggibilità dei due documenti. Ma non si comprende, tuttavia, quali siano gli elementi e le ragioni dei rilievi, considerato che le deduzioni attoree attengono al differente profilo dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore nell'ambito del giudizio a quo: come tali sono irrilevanti nel presente ambito di delibazione della querela di falso. Peraltro, l'onere di cui è onerato il querelante, infatti, non può essere soddisfatto, o comunque sostituito, dalla mera richiesta istruttoria di disporre una consulenza tecnica di ufficio, senza fornire alcun modello di riferimento e “….con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183, VI co., c.p.c.” nella specie poi non articolati ad eccezione della indeterminata C.T.U. tecnica (….. perché sia accertata l'autenticità della medesima documentazione cfr. memoria ex art 183 c.p.c.).
La conseguenza è quindi la declaratoria di inammissibilità della querela proposta dall'attore sugli atti individuati.
Rimane assorbita ogni altra questione, ivi compresa la domanda attorea diretta a sentir dichiarare la generica “insussistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate”.
La sanzione di cui all'articolo 226 c.p.c. non viene pronunciata, essendo la stessa previsione limitata all'ipotesi di rigetto della querela di falso e non alla declaratoria di sua improcedibilità o inammissibilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza, si pongono a carico della parte attrice in favore di ciascuna delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al D.M. 55/2014 parametrate al valore indeterminabile della causa– esclusa la fase istruttoria, in quanto non consumatasi.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Roma, nella composizione collegiale in epigrafe sopra evidenziata così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da avverso le Parte_1 attestazioni informatiche di avvenuta consegna relative alla n ezzo p.e.c delle cartelle esattoriali n. 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19; della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000 e degli atti di pignoramento presso terzi n. 071/2019/123570 e 07184/2019/00001167/001; nonché della stessa cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e della copia pagina6 di 7 fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57. 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
e , che liquida nella misura di Controparte_1 Controparte_2 pese generali e accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'articolo 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il giudice estensore Dr. Claudio Patruno.
Il PRESIDENTE Dr. Federico Salvati.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
II sezione civile in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati: dott. Federico Salvati Presidente
dott. Claudio Patruno giudice rel. dott.ssa Alessandra Imposimato giudice. ha pronunciato la seguente - S E N T E N Z A -
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 68446/2019 del R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Palma, giusta procura Parte_1 special presso il suo studio in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 244.
-ATTORE-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro te tura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CONVENUTO –
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
- CHIAMATA IN CAUSA –
pagina1 di 7 NONCHE'
UFFICIO DEL - SEDE. Controparte_3
Oggetto: querela di falso.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia la Giustizia adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o istanza così provvedere: 1) In via preliminare disporre il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., degli originali della documentazione così come puntualmente elencata, di cui alle cartelle di pagamento numeri 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19 in possesso dell'Agente per la Riscossione, nonché di tutti gli atti ad esse collegati e/o conseguenti;
2) Accogliersi la querela di falso e, per l'effetto, accettare e dichiarare la falsità materiale e/o non autenticità degli allegati prodotti nel giudizio incidentale;
3) Dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, l'inesistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_1
“In via preliminare di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via gradata di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.”
Conclusioni per parte convenuta : Controparte_2
“In via preliminare di rito dichiarare inammissibile la domanda per le ragioni di cui in narrativa;
in via gradata di merito rigettare la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.10.2019, conveniva in giudizio Parte_1
l' al fine di sentir dichiarare la falsità materiale delle Controparte_4
a consegna relative alla notificazione a mezzo p.e.c delle cartelle esattoriali n. 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19, già oggetto di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 8694/2019, nonché della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000, e degli atti di pignoramento n. 071/2019/123570 e n. 07184/2019/00001167/001, prodotti nel menzionato giudizio, nonché la falsità della cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e della copia fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57, prodotti nella stessa sede.
In particolare, l'attore disconosceva gli atti impugnati e rilevava la falsità materiale delle attestazioni di consegna in quel giudizio prodotte “consistente nella falsa attestazione di avvenuta consegna in formato – p7m ovvero in assenza di firma digitale di un valido funzionario abilitato” specificando che “il falso risulterebbe concretizzatosi nella falsa e/o pagina2 di 7 assente sottoscrizione dell'originale digitale degli atti di cui si attesta la consegna telematica”, e formulava le conclusioni indicate in epigrafe.
Inoltre, al netto delle attestazioni di consegna, quanto alla cartella n. 071/2017/01045716/57, eccepiva una grave irregolarità dell'iter notificatorio, in quanto non era stata prodotta la raccomandata con la quale l'attore sarebbe venuto a conoscenza del deposito di apposita comunicazione (prodotta in copia fotostatica da controparte e da intendersi, quindi, anch'essa disconosciuta in questa sede) asseritamente notificata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli che, si ribadiva, non era stata mai ricevuta dalla parte attrice;
per la cartella n. AVE67118015050837002000, si eccepiva l'inesistenza della cartella di pagamento contestata, in quanto nulla è stato depositato da parte avversa e pertanto si richiamava il principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c..
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva Controparte_4
l'improcedibilità della querela per dif lle liti, la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'inammissibilità della querela di falso in quanto priva dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 221 c.p.c. Chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e formulava le conclusioni trascritte in epigrafe.
All'udienza cartolare del 02.10.2023, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva di riferire al collegio.
Con provvedimento collegiale del 02.04.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio e si disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti di di Controparte_5
Napoli, per le ragioni evidenziate in ordinanza onerando parte attrice della notificazione dell'atto introduttivo e del decreto
A seguito di rituale notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta del 04.09.2024. Anche Controparte_2 [...]
l'improcedibilità della querela per difetto di procura speciale a CP_2 nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e l'inammissibilità della querela di falso in quanto priva dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 221 c.p.c. Depositava, inoltre, l'atto di intimazione oggetto di impugnativa e chiedeva nel merito il rigetto della domanda attorea e formulava le conclusioni indicate in epigrafe.
All'udienza del 20.03.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi. Il giudice istruttore tratteneva la causa in decisione con riserva di riferirne al collegio ed assegnava i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La querela proposta dev'esser dichiarata inammissibile.
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio – arg. ex art. 276 c.p.c. – va, anzitutto, affrontata l'eccezione sollevata dalle parti convenute circa l'asserito difetto di conferimento di procura speciale alle liti dell'avvocato Giovanni Palma.
Va osservato che la procura alle liti rilasciata in favore del difensore è stata
“…..specificamente concessa[a], nei termini di cui al capoverso che precede, al fine di pagina3 di 7 garantire al sottoscritto mandante l'assistenza processuale ed extraprocessuale nel giudizio presente, relativo alla proposizione di querela di falso ex art. 221 e ss. cpc avverso le relazioni di notificazione e/o ricevute di avvenuta consegna e di ogni altro atto od attestazione ad esso connessa delle 5 cartelle esattoriali nn: 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19”; nella stessa è poi espressamente contenuta la delega a “rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art. 99 delle Disp. att. del codice civile”.
Interpretandosi il contenuto ed il valore della procura allegata all'atto di citazione rilasciata da dall'insieme delle espressioni in essa contenute (ed a contrario di Parte_1 quanto ecce trarsi la sussistenza della procura speciale di cui all'art. 221 c.p.c., richiamata nell'atto di citazione.
In ordine al disconoscimento dell'atto di intimazione depositato da CP_2
(in quanto prodotto in fotocopia) non seguito da istanza di verific
[...] all'articolo 216 c.p.c. si consideri quanto segue. L'articolo 2719 c.c. statuisce, come noto, che le copie fotografiche di scritture private hanno la stessa efficacia di quelle autentiche se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale ovvero se non è espressamente disconosciuta. Per impedirne l'effetto, insomma, è necessario (come nella fattispecie) l'espresso disconoscimento di conformità, contrastabile con l'istanza di cui all'articolo 216 c.p.c. Tale previsione è applicabile tanto all'ipotesi paradigmatica del disconoscimento di autenticità della scrittura o della sottoscrizione che alle ipotesi di disconoscimento di conformità della copia al suo originale. Nel silenzio normativo circa i modi o i termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli articoli 214 c.p.c. e 215 c.p.c. e 216 c.p.c. e quindi, in presenza dell'eccezione ed in mancanza dell'esperimento dell'istanza di verificazione, la copia non può considerarsi beneficiaria della medesima efficacia dell'originale (v. Cass. Civ. ord. 06.02.2019 n. 3549). Occorre rilevare tuttavia, che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia, non può avvenire con clausole “.. di stile, o generiche o onnicomprensive”, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli elementi per i quali si assume differisca dall'originale (c.f.r. tra le tante Cassazione Civile 30.10.2018 n. 27633, Cass. Civ. 20.6.2019 n. 1657, Cass. Civ. 13.12.2017 n. 29993) allo scopo di evitare le sistematiche contestazioni pigre, di carattere dilatorio, nel rispetto dell'obbligo di lealtà e buona fede processuale.
In buona sostanza, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti di cui la copia sia materialmente contraffatta, di quelle difformi all'originale, ovvero delle parti mancanti e del loro contenuto, oppure, in alternativa, delle parti aggiunte. A seconda dei casi poi, la parte che disconosce deve offrire elementi, almeno indiziari, del diverso contenuto che il documento in copia presenta rispetto alla versione originale a pena di inefficacia della contestazione.
A fronte di questi parametri, l'esame della contestazione operata nella fattispecie dalla parte opponente non rispetta queste indicazioni di massima e quindi l'eccezione deve considerarsi come non proposta.
Dato atto di quanto premesso, la querela di falso proposta dalla parte attrice è del tutto inammissibile.
Va operata una premessa: si deve rilevare non esser contestato che la PEC di
[...]
sia stata trasmessa all'indirizzo del contribuente;
e quindi non appare Controparte_6 a notifica a mezzo PEC equivalga, in assenza dei file nativi digitali, a pagina4 di 7 mere fotocopie prive di paternità, provenienza e autografa, esibite in tal modo solo per sostenere una pretesa erariale in assenza di adeguati titoli esecutivi in originale.”
In secondo luogo, in relazione alle ricevute informatiche di avvenuta consegna dei messaggi di posta elettronica certificata di notifica delle cartelle esattoriali n. 071/2018/00161963/66, n. 071/2018/00346468/59, n. 071/2018/00727542/19, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000 e degli atti di pignoramento n. 071/2019/123570 e n. 07184/2019/00001167/001, l'inammissibilità della domanda di querela di falso va dichiarata per quanto di seguito esposto.
È noto che la querela di falso -- sia essa proposta in via principale o in via incidentale -- ha lo scopo di privare un documento dell'efficacia probatoria qualificata attribuitagli dalla legge. Possono essere impugnati nel giudizio di falso gli atti dotati di pubblica fede, ovverosia l'atto pubblico (art. 2700 c.c.), la scrittura privata (art. 2702 c.c.) autenticata o riconosciuta, e la scrittura privata verificata (Cass. 4728/2007). I documenti muniti di fede privilegiata sono un numero chiuso e sono insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei a incidere negativamente sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata (Cass. civ. n. 15035/2016).
L'odierno attore ha precisamente proposto querela di falso nei confronti di referti di messaggi di posta elettronica certificata, nella specie dei messaggi generati automaticamente dal sistema informatico del gestore in seguito all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. Tali atti non sono, però, documenti redatti da un pubblico ufficiale, ma sono duplicati meccanizzati e pertanto non possono essere qualificati come atti pubblici ex art. 2700 c.c., né costituiscono scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c. La stessa Suprema Corte di cassazione ha infatti chiarito che “…..la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella “certezza pubblica” propria degli atti facenti fede fino a querela di falso” (Cass. n. 15035/2016).
In definitiva, quindi, la querela di falso proposta dall'attore supera i limiti stabiliti dall'art. 221, comma 1, c.p.c.
Inoltre, va dichiarata l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in relazione alla cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e alla copia fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57 per le ragioni che seguono. Ed in effetti, la falsità dell'atto pubblico può riguardare la materialità estrinseca del documento oggetto di querela di falso o il suo contenuto intrinseco. La prima (falsità materiale) concerne la genuinità del documento e mira a contestare la contraffazione dello stesso, perché è stato formato da un soggetto diverso dall'autore apparente, o un'alterazione del medesimo per una sua artificiosa modificazione, successiva alla sua formazione. La seconda, invece, tende a contrastare un'enunciazione non vera del contenuto del documento. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 221 secondo comma, cod. civ., la querela deve contenere, a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità. Il querelante è allora tenuto a fornire la prova rigorosa della compromessa genuinità del documento ovvero della discrasia tra la falsa rappresentazione e la realtà ovvero che quanto contenuto nel documento controverso non sia conforme al vero. La Corte di cassazione ha puntualizzato che il giudice dinanzi al quale è proposta la querela di falso “è tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso” (Cass. n. 19943/2021; Cass., S.U., n. 15169/2010).
pagina5 di 7 Ebbene, nel caso in esame, l'attore si è limitato ad enunciare la falsità materiale dei documenti impugnati, senza tuttavia dedurre (né tantomeno provare) le ragioni per le quali i documenti sarebbero contraffatti o alterati, o che l'attestazione in essi contenuta non sarebbe conforme al vero.
Quanto alle ricevute di ritorno della raccomandata a cui era acclusa la cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57, parte attrice si limita a eccepire “l'irregolarità dell'iter notificatorio, in quanto non è stata prodotta la raccomandata con la quale l'attore sarebbe venuto a conoscenza del deposito di apposita comunicazione (prodotta in copia fotostatica da controparte e da intendersi, quindi, anch'essa disconosciuta in questa sede)”; mentre, con riguardo alla cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000, afferma “l'inesistenza della cartella di pagamento contestata, in quanto nulla è stato depositato da parte avversa. Con riferimento ad entrambe poi, l'attore (nella comparsa conclusionale) si duole dell'incompletezza ed illeggibilità dei due documenti. Ma non si comprende, tuttavia, quali siano gli elementi e le ragioni dei rilievi, considerato che le deduzioni attoree attengono al differente profilo dell'onere probatorio a carico dell'ente impositore nell'ambito del giudizio a quo: come tali sono irrilevanti nel presente ambito di delibazione della querela di falso. Peraltro, l'onere di cui è onerato il querelante, infatti, non può essere soddisfatto, o comunque sostituito, dalla mera richiesta istruttoria di disporre una consulenza tecnica di ufficio, senza fornire alcun modello di riferimento e “….con riserva di articolare i mezzi istruttori ex art. 183, VI co., c.p.c.” nella specie poi non articolati ad eccezione della indeterminata C.T.U. tecnica (….. perché sia accertata l'autenticità della medesima documentazione cfr. memoria ex art 183 c.p.c.).
La conseguenza è quindi la declaratoria di inammissibilità della querela proposta dall'attore sugli atti individuati.
Rimane assorbita ogni altra questione, ivi compresa la domanda attorea diretta a sentir dichiarare la generica “insussistenza giuridica e/o la nullità dei titoli esecuti originari, unitamente ad ogni altro atto ad esse presuntivamente collegate”.
La sanzione di cui all'articolo 226 c.p.c. non viene pronunciata, essendo la stessa previsione limitata all'ipotesi di rigetto della querela di falso e non alla declaratoria di sua improcedibilità o inammissibilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza, si pongono a carico della parte attrice in favore di ciascuna delle parti convenute e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al D.M. 55/2014 parametrate al valore indeterminabile della causa– esclusa la fase istruttoria, in quanto non consumatasi.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, nella composizione collegiale in epigrafe sopra evidenziata così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità della querela di falso proposta da avverso le Parte_1 attestazioni informatiche di avvenuta consegna relative alla n ezzo p.e.c delle cartelle esattoriali n. 071/2017/01045716/57, AVE67118015050837002000, 071/2018/00161963/66, 071/2018/00346468/59, 071/2018/00727542/19; della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176/2019/00000624000 e degli atti di pignoramento presso terzi n. 071/2019/123570 e 07184/2019/00001167/001; nonché della stessa cartella esattoriale n. AVE67118015050837002000 e della copia pagina6 di 7 fotostatica della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 071/2017/01045716/57. 2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di
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e , che liquida nella misura di Controparte_1 Controparte_2 pese generali e accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di cui all'articolo 226 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.09.2025.
Il giudice estensore Dr. Claudio Patruno.
Il PRESIDENTE Dr. Federico Salvati.
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