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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 426/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TROTTI GABRIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro De' Burgondi (PV), Via XI Febbraio n. 16;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Frascarolo, in data 10/06/2023, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.2.2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“➢ i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
➢ nessun contributo al mantenimento a favore dei coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 4 ➢ le parti convengono la casa coniugale, sita in Frascarolo, Via Giulio del Carretto
57/59, rimarrà nella esclusiva disponibilità del SI. che si impegna a Controparte_1
stipulare con la proprietà nuovo contratto di locazione a proprio nome, in tal modo liberando la SI.ra da ogni obbligazione contrattuale riconducibile al Parte_1
contratto di locazione attualmente in essere;
➢ gli arredi presenti nella casa coniugale che precede rimarranno in esclusiva titolarità del SI. fatti salvi i beni e gli effetti personali della SI.ra , Controparte_1 Parte_1
che la medesima avrà cura di prelevare entro la data dell'udienza presidenziale
➢ i coniugi si impegnano, in reciproca buona fede:
I. a sottoscrivere senza indugio la documentazione necessaria a conseguire l'estinzione del libretto di risparmio indicato in premessa, con suddivisione del saldo attivo nella misura di metà in favore di ciascun coniuge;
I coniugi convengono che la predetta operazione di estinzione del libretto di risparmio con suddivisione delle relative somme nella misura di metà in favore di ciascun coniuge, potranno essere effettuate una volta formalizzato il deposito del presente ricorso;
II. le parti convengono, nell'alveo della regolamentazione delle questioni patrimoniali, che i mezzi di cui alla premessa G, sin dalla data di deposito del presente ricorso, rimangano in esclusiva titolarità del coniuge che già ne risulta intestatario presso il
P.R.A., senza pagamento di conguaglio alcuno;
III. i coniugi, più in generale, con le pattuizioni di cui al presente ricorso, danno atto di aver così definitivamente regolato ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente relativa al matrimonio e al suo scioglimento;
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pag. 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Frascarolo, in data 10/06/2023, (atto n. 1, parte II, serie CP_1
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 19.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 426/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. TROTTI GABRIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Sannazzaro De' Burgondi (PV), Via XI Febbraio n. 16;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Frascarolo, in data 10/06/2023, (atto n. 1, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.2.2025, successivamente integrato con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“➢ i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
➢ nessun contributo al mantenimento a favore dei coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti;
pag. 1 di 4 ➢ le parti convengono la casa coniugale, sita in Frascarolo, Via Giulio del Carretto
57/59, rimarrà nella esclusiva disponibilità del SI. che si impegna a Controparte_1
stipulare con la proprietà nuovo contratto di locazione a proprio nome, in tal modo liberando la SI.ra da ogni obbligazione contrattuale riconducibile al Parte_1
contratto di locazione attualmente in essere;
➢ gli arredi presenti nella casa coniugale che precede rimarranno in esclusiva titolarità del SI. fatti salvi i beni e gli effetti personali della SI.ra , Controparte_1 Parte_1
che la medesima avrà cura di prelevare entro la data dell'udienza presidenziale
➢ i coniugi si impegnano, in reciproca buona fede:
I. a sottoscrivere senza indugio la documentazione necessaria a conseguire l'estinzione del libretto di risparmio indicato in premessa, con suddivisione del saldo attivo nella misura di metà in favore di ciascun coniuge;
I coniugi convengono che la predetta operazione di estinzione del libretto di risparmio con suddivisione delle relative somme nella misura di metà in favore di ciascun coniuge, potranno essere effettuate una volta formalizzato il deposito del presente ricorso;
II. le parti convengono, nell'alveo della regolamentazione delle questioni patrimoniali, che i mezzi di cui alla premessa G, sin dalla data di deposito del presente ricorso, rimangano in esclusiva titolarità del coniuge che già ne risulta intestatario presso il
P.R.A., senza pagamento di conguaglio alcuno;
III. i coniugi, più in generale, con le pattuizioni di cui al presente ricorso, danno atto di aver così definitivamente regolato ogni questione economica e patrimoniale tra loro pendente relativa al matrimonio e al suo scioglimento;
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si prende atto che le Parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
pag. 2 di 4 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
pag. 3 di 4 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
sposati in Frascarolo, in data 10/06/2023, (atto n. 1, parte II, serie CP_1
A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023);
2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Laura Cortellaro.
Così deciso in Pavia, il 19.5.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4