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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2654/2022
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice IA MU, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. MELLEA Parte_1 C.F._1
AR IE e dall'Avv.ta MAGDA MELLEA
ATTORE
e c.f. Controparte_1
, difeso dall'Avv. LIETO VINCENZO P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento indicata Parte_1 in citazione, notificata in data 6.5.2022 (ente impositore Regione Calabria), con cui l' intimava il pagamento dell'importo di € 12.391,73. Controparte_1
Detto credito deriva dalla sentenza n. 359/2018, con cui era stato definito il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Calabria.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduce:
a) l'omessa notifica di un sollecito di pagamento o di un invito al pagamento, nonché della stessa sentenza n. 359/2018, dal che deriverebbe la non conoscibilità degli atti prodromici alla cartella;
1 b) difetto di motivazione della cartella, in violazione degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della l.p.a.
Si è costituita l chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e domandando, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi la propria assenza di responsabilità, essendo i vizi lamentati dall'attore imputabili all'ente impositore, con conseguente manleva da parte di questi.
La Regione Calabria non si è costituita nonostante la rituale notifica della citazione.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che la cartella di pagamento sottenda un credito derivante da una sentenza (n. 359/2018 emessa e pubblicata in data 27.2.2018) con cui è stato definito il giudizio introdotto proprio dall'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 0326457 emessa dalla Regione Calabria.
L'attore lamenta che detta sentenza non gli sarebbe mai stata notificata, sicchè egli avrebbe appreso dell'emissione della sentenza solamente con la notifica della cartella di pagamento.
La doglianza è palesemente priva di pregio, dal momento che, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., la sentenza viene comunicata alle parti costituite (quindi, certamente anche all'attore che aveva introdotto il giudizio) dalla cancelleria entro cinque giorni dal deposito;
e, del resto, l'attore allega che la sentenza non sia mai stata notificata, non che non sia mai stata comunicata, e, quindi, non allega in modo specifico l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione incombente sulla cancelleria.
Deve, quindi, ritenersi che l'attore fosse venuto a conoscenza sia della sentenza i cui estremi sono menzionati nella cartella di pagamento sia dell'ordinanza ingiunzione opposta in quel giudizio.
Si consideri che, sia nell'ipotesi in cui il credito derivi direttamente dalla sentenza, sia nell'ipotesi in cui il credito derivi direttamente dall'ordinanza ingiunzione impugnata in quel giudizio, la legge non prescrive né all'ente impositore né all'agente della riscossione un ulteriore obbligo di notifica (con riguardo all'esecuzione forzata delle ordinanze ingiunzione, l'art. 27 stabilisce che “Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.”).
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione, ritiene il giudicante che l'obbligo motivazionale sia stato correttamente assolto mediante l'indicazione degli estremi della
2 sentenza, di cui l'attore, come rilevato, era (o doveva essere) a conoscenza, indicazione che consente al debitore di individuare in modo univoco e senza margini di incertezza quale sia il credito azionato con la cartella di pagamento.
In proposito, va richiamato il principio espresso dalla S.C. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 (Rv. 664443 - 01): “Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.”), con cui si è confermato che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione è sufficiente l'indicazione di elementi che consentano l'individuazione dell'atto presupposto, e quindi del credito, e si è anche precisato che, qualora il contribuente deduca lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, ha l'onere di dedurre quale sia il pregiudizio subito dalla mancata notifica di questo, e, quindi, di specificare quali difese avrebbe potuto svolgere laddove fosse venuto a conoscenza del provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base al dm 55/2014 e s.s.m. in base allo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta costituita, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
IA MU
3 4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice IA MU, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. MELLEA Parte_1 C.F._1
AR IE e dall'Avv.ta MAGDA MELLEA
ATTORE
e c.f. Controparte_1
, difeso dall'Avv. LIETO VINCENZO P.IVA_1
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento indicata Parte_1 in citazione, notificata in data 6.5.2022 (ente impositore Regione Calabria), con cui l' intimava il pagamento dell'importo di € 12.391,73. Controparte_1
Detto credito deriva dalla sentenza n. 359/2018, con cui era stato definito il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Calabria.
A fondamento dell'opposizione, l'attore deduce:
a) l'omessa notifica di un sollecito di pagamento o di un invito al pagamento, nonché della stessa sentenza n. 359/2018, dal che deriverebbe la non conoscibilità degli atti prodromici alla cartella;
1 b) difetto di motivazione della cartella, in violazione degli artt. 7 dello Statuto del contribuente e dell'art. 3 della l.p.a.
Si è costituita l chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e domandando, in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi la propria assenza di responsabilità, essendo i vizi lamentati dall'attore imputabili all'ente impositore, con conseguente manleva da parte di questi.
La Regione Calabria non si è costituita nonostante la rituale notifica della citazione.
L'opposizione è infondata.
È pacifico che la cartella di pagamento sottenda un credito derivante da una sentenza (n. 359/2018 emessa e pubblicata in data 27.2.2018) con cui è stato definito il giudizio introdotto proprio dall'opponente avverso l'ordinanza ingiunzione n. prot. 0326457 emessa dalla Regione Calabria.
L'attore lamenta che detta sentenza non gli sarebbe mai stata notificata, sicchè egli avrebbe appreso dell'emissione della sentenza solamente con la notifica della cartella di pagamento.
La doglianza è palesemente priva di pregio, dal momento che, ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c., la sentenza viene comunicata alle parti costituite (quindi, certamente anche all'attore che aveva introdotto il giudizio) dalla cancelleria entro cinque giorni dal deposito;
e, del resto, l'attore allega che la sentenza non sia mai stata notificata, non che non sia mai stata comunicata, e, quindi, non allega in modo specifico l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione incombente sulla cancelleria.
Deve, quindi, ritenersi che l'attore fosse venuto a conoscenza sia della sentenza i cui estremi sono menzionati nella cartella di pagamento sia dell'ordinanza ingiunzione opposta in quel giudizio.
Si consideri che, sia nell'ipotesi in cui il credito derivi direttamente dalla sentenza, sia nell'ipotesi in cui il credito derivi direttamente dall'ordinanza ingiunzione impugnata in quel giudizio, la legge non prescrive né all'ente impositore né all'agente della riscossione un ulteriore obbligo di notifica (con riguardo all'esecuzione forzata delle ordinanze ingiunzione, l'art. 27 stabilisce che “Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.”).
Per quanto concerne il dedotto vizio di motivazione, ritiene il giudicante che l'obbligo motivazionale sia stato correttamente assolto mediante l'indicazione degli estremi della
2 sentenza, di cui l'attore, come rilevato, era (o doveva essere) a conoscenza, indicazione che consente al debitore di individuare in modo univoco e senza margini di incertezza quale sia il credito azionato con la cartella di pagamento.
In proposito, va richiamato il principio espresso dalla S.C. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022 (Rv. 664443 - 01): “Ai fini della validità della cartella di pagamento, emessa per la riscossione coattiva di spese di giustizia, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica del precedente accertamento, in quanto l'indicazione di elementi univoci che consentano l'individuazione dell'atto presupposto è idonea a tutelare il diritto di difesa del contribuente, il quale - qualora lamenti lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, non notificati o non contenenti le ragioni delle pretese creditorie - ha l'onere di dedurre il concreto pregiudizio all'esercizio della difesa derivante dalle omissioni nella cartella e, cioè, di specificare quale contestazione avrebbe potuto svolgere, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., con una migliore conoscenza delle statuizioni.”), con cui si è confermato che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione è sufficiente l'indicazione di elementi che consentano l'individuazione dell'atto presupposto, e quindi del credito, e si è anche precisato che, qualora il contribuente deduca lacune nell'identificabilità dei provvedimenti giurisdizionali presupposti, ha l'onere di dedurre quale sia il pregiudizio subito dalla mancata notifica di questo, e, quindi, di specificare quali difese avrebbe potuto svolgere laddove fosse venuto a conoscenza del provvedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in base al dm 55/2014 e s.s.m. in base allo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta costituita, liquidate in € 5.077 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
18/12/2025
Il Giudice
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