TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2457 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Paternò, C.da Marvizzaro n. 8, ed elettivamente domiciliato in Paternò, Vvia Poggio n. 47, presso lo studio dell'avv. Angelo Sambataro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Etnea n. 740, presso l'avv. Laura marino, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
06.03.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90161979 42 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.393,60, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000, asseritamente notificata in data 19.05.2007, ed € 9.098,46, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, asseritamente notificata in data 08.05.2007.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancata notifica delle cartelle e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito, nonché in caso di provata notifica nelle date indicate, la maturazione della prescrizione successiva decorrente tra tale data e quella di notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… riconoscere e dichiarare che i tributi dedotti nella intimazione n. 293 2023 90161979420 e relativamente alle cartelle: 1) Cartella n. 293
2006 0106952921; 2) Cartella n. 293 2007 0060281052. sono da ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.
Conseguentemente riconoscere che le relative somme non sono dovute. Dichiarare, altresì, illegittimo l'avviso di intimazione notificato dall' limitatamente a tali tributi e per l'effetto annullarlo. Riconoscere, Controparte_4 pertanto, che nessuna azione esecutiva può essere esperita. Con vittoria di spese e Compensi IVA e CPA.”: CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale precisava che “1)
293 2006 01069529 21, la quale risulta notificata in data 4/7/2007 e attiene a contributi della gestione previdenziale aziende e nello specifico modelli Dm10 relativi ai mesi di aprile e settembre 1996 e gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, settembre e novembre 1997 e agosto 1998 oltre a somme aggiuntive. Le mensilità relative agli anni 1996 e 1997 risultano stralciate dal concessionario della riscossione, mentre rimane in essere il mese di agosto 1998 con relative somme aggiuntive (doc.1 e 2). 2) 293 2007 00602810 52, che risulta notificata in data 8/5/2007 ed attiene a contributi artigiani eccedenti il minimale anni 1998 e 1999. La partita di credito relativa all'anno 1998 è stata stralciata da in data 15.12.2020 ex DL 119/2018 e DL CP_5
41/2021. La partita di credito relativa all'anno 1999, deriva da accertamento unificato dell CP_2
notificato il 29/07/2005 (doc.1 e 3). L'avviso bonario è stato notificato il 15/12/2006 (doc.4 e 4bis)”.
[...]
Eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999, la propria carrenz adi legittimazione passiva e contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione e la manleva in caso di soccombenza. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. CP_ 127 Ter c.p.c., veniva disposta l'integrazione dl contraddittorio nei confronti dell' e la causa rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
2 Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente verificata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, occorre precisare che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007;
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la
3 tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo della omessa notifica delle cartelle, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e per la prescrizione maturata successivamente all'eventuale provata notifica del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 31.01.2024 (v referto di notifica allegato dall'Agente della Riscossione) e l'opposizione depositata in data 06.03.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Nel merito e per quanto di competenza. Il ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento ad essa sottesi ed CP_1 impugnate in questa sede facenti capo ai suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito, avendo eccepito la loro mancata notificazione e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000, si rileva che la stessa risulta regolarmente notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n.
60540632336-7, in data 19.05.2007, all'indirizzo del destinatario e nelle sue mani, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti;
mentre la cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, risulta notificata in data 08.05.2007 a mani di soggetto qualificatesi come “nuora”.
In merito va rilevato che l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive, infatti, che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevede (alla lett. b-bis) che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso;
sulla predetta busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati delle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2,
5 c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cfr.: Cass. n. 13625/2004 e, più di recente, n.
19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Orbene, dall'esame dell'esito della notificazione della cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, va evidenziato che essa risulta notificata a mani di “ ” qualificatesi “nuora” in data 08.05.2007, che CP_6 ricevette l'atto e sottoscrisse la relativa relata, il tutto ad opera dell'ufficiale della riscossione presso la residenza del destinatario dell'atto.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento"
(cartolina AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere
(od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4;
L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di
6 famiglia o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del
22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
(art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del
1982,art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del
05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010
n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140
c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Tale arresto giurisprudenziale, non si pone in contrasto con quanto già statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2868/2017, nella quale aveva precisato che la raccomandata non solo non
7 poteva essere semplice, ma doveva sussistere la prova della sua ricezione da parte del destinatario ovvero la sua conoscibilità, laddove aveva ritenuto che “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014)”, confermato anche nelle sue successive pronunce (Cass. Ordinanza n. 17235 del 02.07.2018), ma viene a delineare ed a coordinare la portata della previsione normativa.
Pertanto, quanto alla dedotta assenza di comunicazione dell'avvenuta notificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), D.P.R. 600/1973, la doglianza del ricorrente non si confronta con la valenza probatoria dell'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” ed avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata, tenuto conto anche della distinta di spedizione prodotta dall'Agente della , che sebbene CP_2 cumulativa dell'invio di numerose raccomandate, compare al n. 22436 dell'elenco, anche il nome del ricorrente con riferimento all'atto notificato ed alla raccomandata spedita n. 60540632336-7.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che
l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c. c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cfr.: Cass. n. 4193/2010; n. 13739/2017).
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Agente della Riscossione fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione delle cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/1995 dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
8 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse
9 materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione (06.03.2024) il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/95 sollevata dal ricorrente.
Riguardo all'eccezione di prescrizione va ancora osservato, che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
10 L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che
“nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n.
9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione delle cartelle ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre innanzi evidenziare come l'Agente della
Riscossione ha asserito di aver notificato atti interruttivi della prescrizione, pertanto, va valutata la loro eventuale efficacia interruttiva.
Alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000 in data 19.05.2007 è seguita – a dire dell' - la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 9077428 55 000 in Controparte_7 data 09.09.2011, a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata n. 67182539596-0, ricevuta personalmente dal destinatario.
Tuttavia, l'Agente della Riscossione non fornisce alcuna prova che l'intimazione di pagamento n. 293 2011
9077428 55 000 fosse riferibile alla predetta cartella di pagamento, non avendo prodotto alcun documento a sostegno di quanto asserito.
11 Ne consegue che tale atto non può ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che quindi, decorrente rispettivamente dal 19.05.2007 e 08.05.2007 di notifica delle cartelle di pagamento, alla data del 31.01.2024, di notificazione dell'intimazione qui impugnata, era nuovamente ampiamente decorso
(19.05.2012 e 08.05.2012).
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono trovare parziale compensazione, stante che i motivi si sono rivelati in parte inammissibili ed infondati e la restante parte va posta a carico dell'Agente della Riscossione, cui è addebitabile l'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.03.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. relativamente alle cartelle di pagamento impugnate, dichiarando non dovute le somme perché prescritte e per l'effetto annullando per la parte de quo l'intimazione di pagamento opposta.
1. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Angelo Sambataro.
2. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2457 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Paternò, C.da Marvizzaro n. 8, ed elettivamente domiciliato in Paternò, Vvia Poggio n. 47, presso lo studio dell'avv. Angelo Sambataro, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Catania, via Etnea n. 740, presso l'avv. Laura marino, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositalo il
06.03.2024, il ricorrente premetteva di aver ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90161979 42 000, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 1.393,60, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000, asseritamente notificata in data 19.05.2007, ed € 9.098,46, portata dalla cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, asseritamente notificata in data 08.05.2007.
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per la mancata notifica delle cartelle e conseguentemente la prescrizione quinquennale del credito, nonché in caso di provata notifica nelle date indicate, la maturazione della prescrizione successiva decorrente tra tale data e quella di notifica dell'intimazione impugnata, in assenza di atti interruttivi.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… riconoscere e dichiarare che i tributi dedotti nella intimazione n. 293 2023 90161979420 e relativamente alle cartelle: 1) Cartella n. 293
2006 0106952921; 2) Cartella n. 293 2007 0060281052. sono da ritenersi estinti per intervenuta prescrizione.
Conseguentemente riconoscere che le relative somme non sono dovute. Dichiarare, altresì, illegittimo l'avviso di intimazione notificato dall' limitatamente a tali tributi e per l'effetto annullarlo. Riconoscere, Controparte_4 pertanto, che nessuna azione esecutiva può essere esperita. Con vittoria di spese e Compensi IVA e CPA.”: CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale precisava che “1)
293 2006 01069529 21, la quale risulta notificata in data 4/7/2007 e attiene a contributi della gestione previdenziale aziende e nello specifico modelli Dm10 relativi ai mesi di aprile e settembre 1996 e gennaio, febbraio, marzo, maggio, giugno, settembre e novembre 1997 e agosto 1998 oltre a somme aggiuntive. Le mensilità relative agli anni 1996 e 1997 risultano stralciate dal concessionario della riscossione, mentre rimane in essere il mese di agosto 1998 con relative somme aggiuntive (doc.1 e 2). 2) 293 2007 00602810 52, che risulta notificata in data 8/5/2007 ed attiene a contributi artigiani eccedenti il minimale anni 1998 e 1999. La partita di credito relativa all'anno 1998 è stata stralciata da in data 15.12.2020 ex DL 119/2018 e DL CP_5
41/2021. La partita di credito relativa all'anno 1999, deriva da accertamento unificato dell CP_2
notificato il 29/07/2005 (doc.1 e 3). L'avviso bonario è stato notificato il 15/12/2006 (doc.4 e 4bis)”.
[...]
Eccepiva la tardività dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999, la propria carrenz adi legittimazione passiva e contestava la maturazione della prescrizione quinquennale, oltre a chiedere la produzione degli atti interruttivi all'Agente della Riscossione e la manleva in caso di soccombenza. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 18.10.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. CP_ 127 Ter c.p.c., veniva disposta l'integrazione dl contraddittorio nei confronti dell' e la causa rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
2 Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Va preliminarmente verificata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, occorre precisare che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, va precisato che essa va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007;
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la
3 tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass.
15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi va desunto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, "le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie" (il termine, già di cinque giorni, è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art.1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271).
Inoltre, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo della omessa notifica delle cartelle, ecc. - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione ex lege 335/1995) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e per la prescrizione maturata successivamente all'eventuale provata notifica del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c., poiché l'intimazione di pagamento risulta notificata in data 31.01.2024 (v referto di notifica allegato dall'Agente della Riscossione) e l'opposizione depositata in data 06.03.2024, quindi oltre i venti giorni previsti dal citato articolo.
Nel merito e per quanto di competenza. Il ricorrente, ha inteso contestare la dovutezza del credito vantato dall' ed in particolare l'intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento ad essa sottesi ed CP_1 impugnate in questa sede facenti capo ai suddetto ente previdenziale per motivi che attengono alla esigibilità del credito, avendo eccepito la loro mancata notificazione e la prescrizione.
Orbene, il merito della pretesa contributiva è soggetta a rigorosi termini di contestazione, tranne che non venga dimostrato che nell'iter procedimentale vi sia una nullità che possa essere fatta valere attraverso l'impugnazione (recuperatoria) del primo atto con il quale si viene a conoscenza della pretesa creditoria da parte dell'ente impositore.
Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000, si rileva che la stessa risulta regolarmente notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n.
60540632336-7, in data 19.05.2007, all'indirizzo del destinatario e nelle sue mani, per come risulta dal relativo avviso di ricevimento allegato in atti;
mentre la cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, risulta notificata in data 08.05.2007 a mani di soggetto qualificatesi come “nuora”.
In merito va rilevato che l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive, infatti, che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevede (alla lett. b-bis) che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso;
sulla predetta busta non vanno apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna.
Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati delle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2,
5 c.p.c. scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli, e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cfr.: Cass. n. 13625/2004 e, più di recente, n.
19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Orbene, dall'esame dell'esito della notificazione della cartella di pagamento n. 293 2007 00602810 52 000, va evidenziato che essa risulta notificata a mani di “ ” qualificatesi “nuora” in data 08.05.2007, che CP_6 ricevette l'atto e sottoscrisse la relativa relata, il tutto ad opera dell'ufficiale della riscossione presso la residenza del destinatario dell'atto.
Quanto attestato nella predetta relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cfr.: Cass.
31.05.2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010).
Orbene, il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, che in difetto comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riferimento alla raccomandata informativa, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare nella sentenza n. 14772 del 07.06.2018 che “… la notifica "a mezzo posta" effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona tenuta ad effettuare il servizio di distribuzione della posta, in assenza del destinatario ed in mancanza delle altre persone abilitate a ricevere la consegna dell'atto (persona di famiglia che risulti convivente anche temporaneamente;
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, in ogni caso non manifestamente incapace o minore di anni quattrodici), è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, commi 3-6, e trova il corrispondente nella notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., commi 3 e 4, (che estende, peraltro, l'abilitazione alla consegna anche al "vicino di casa che accetti di riceverla"). In entrambi i casi il portiere (od il vicino di casa) sono tenuti a fornire ricevuta scritta della consegna dell'atto giudiziario, sottoscrivendo apposita dichiarazione rilasciata all'Ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4), ovvero - il portiere - sottoscrivendo, con l'indicazione della qualità rivestita, "l'avviso di ricevimento"
(cartolina AR) ed "il registro di consegna" esibitigli dall'agente postale (L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 4).
In entrambi i casi la legge richiede, al fine di realizzare la conoscibilità dell'atto compensando in tal modo il progressivo allontanamento dell'atto recapitato dalla sfera di controllo del destinatario finale (sfera di controllo che secondo l'"id quod plerumque accidit" deve ritenersi tanto maggiore quanto è più intensa la relazione di vicinanza del destinatario con la persona abilitata a ricevere l'atto), che della effettuata consegna al portiere
(od al vicino di casa) venga dato avviso con "lettera raccomandata" al "destinatario" (art. 139 c.p.c., comma 4;
L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6), essendo stato evidenziato, in proposito, che l'estensione di tale ulteriore adempimento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 anche nel caso di consegna dell'atto "a persona di
6 famiglia o addetta alla casa o al servizio", dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale che non il portiere dello stabile (od al vicino di casa), trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del 22/05/2015).
Occorre rilevare come in entrambi i casi la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con "raccomandata con avviso di ricevimento", adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a "persone irreperibili" ex art. 140 c.p.c. ed L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: la "ratio legis" va rinvenuta nel criterio, seguito dal Legislatore, volto ad integrare progressivamente gli elementi della fattispecie notificatoria, che viene ad arricchirsi di ulteriori adempimenti tanto più decresce la oggettiva possibilità che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario. Evidente, pertanto, appare la diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10554 del
22/05/2015; id. Sez. L, Sentenza n. 12438 del 16/06/2016), nell'un caso essendo stata materialmente eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata a riceverlo (art. 139 c.p.c., comma 3; L. n. 890 del
1982, art. 7, comma 3), nell'altro caso difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
(art. 140 c.p.c.; L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2).
Ne segue che, nel primo caso, deve ritenersi elemento necessario al perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la "spedizione della raccomandata" cd. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (cfr. per quanto concerne l'art. 139 c.p.c., comma 4; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 17915 del 30/06/2008; id. Sez. 2, Sentenza n. 7667 del 30/03/2009; id. Sez. U -,
Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, in motivazione. Per quanto concerne la L. n. 890 del
1982,art. 7, comma 6: Corte cass. Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/01/2010; id. Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366; id. Sez. 2, Sentenza n. 19730 del 03/10/2016; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24823 del
05/12/2016), mentre nella diversa ipotesi in cui l'atto non risulta materialmente consegnato al destinatario nè ad alcun'altra persona - per irreperibilità, incapacità o rifiuto opposto dalle persone abilitate -, la legge richiede appunto un "quid pluris" inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, postergando il perfezionamento dell'attività notificatoria al momento della effettiva "ricezione" della raccomandata informativa ovvero - in assenza di ricezione - con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, in tal senso essendo stata parificata dalla Corte costituzionale, con la sentenza 14 gennaio 2010
n. 3 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione), la disciplina normativa dell'art. 140
c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 8, commi 2 e 4.”
Tale arresto giurisprudenziale, non si pone in contrasto con quanto già statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 2868/2017, nella quale aveva precisato che la raccomandata non solo non
7 poteva essere semplice, ma doveva sussistere la prova della sua ricezione da parte del destinatario ovvero la sua conoscibilità, laddove aveva ritenuto che “tenuto conto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del 2010 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - ha deciso che nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. (Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014)”, confermato anche nelle sue successive pronunce (Cass. Ordinanza n. 17235 del 02.07.2018), ma viene a delineare ed a coordinare la portata della previsione normativa.
Pertanto, quanto alla dedotta assenza di comunicazione dell'avvenuta notificazione, secondo quanto prescritto dall'art. 60, lett. b bis), D.P.R. 600/1973, la doglianza del ricorrente non si confronta con la valenza probatoria dell'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata” ed avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata, tenuto conto anche della distinta di spedizione prodotta dall'Agente della , che sebbene CP_2 cumulativa dell'invio di numerose raccomandate, compare al n. 22436 dell'elenco, anche il nome del ricorrente con riferimento all'atto notificato ed alla raccomandata spedita n. 60540632336-7.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che
l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una certa data, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c. c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cfr.: Cass. n. 4193/2010; n. 13739/2017).
Nel caso di specie, quindi, avendo l'Agente della Riscossione fornito la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata, senza avviso di ricevimento, poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione delle cartelle di pagamento deve ritenersi regolarmente posta in essere.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione delle cartelle di pagamento, il merito della pretesa contributiva
– e il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/1995 dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
8 Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n.
4506/07; Cass. n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse
9 materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n.
9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione (06.03.2024) il termine di cui all'art. 24 D.
Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle cartelle di pagamento era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo ed il riferimento è all'eccezione di prescrizione ex lege 335/95 sollevata dal ricorrente.
Riguardo all'eccezione di prescrizione va ancora osservato, che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
10 L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che
“nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n.
9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
Riguardo al decorso della prescrizione va pertanto rilevato che la notificazione delle cartelle ha senz'altro interrotto il termine di prescrizione, che da tale data è iniziato a decorrere nuovamente.
Passando quindi ad esaminare l'eccezione di prescrizione, occorre innanzi evidenziare come l'Agente della
Riscossione ha asserito di aver notificato atti interruttivi della prescrizione, pertanto, va valutata la loro eventuale efficacia interruttiva.
Alla notificazione della cartella di pagamento n. 293 2006 01069529 21 000 in data 19.05.2007 è seguita – a dire dell' - la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2011 9077428 55 000 in Controparte_7 data 09.09.2011, a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata n. 67182539596-0, ricevuta personalmente dal destinatario.
Tuttavia, l'Agente della Riscossione non fornisce alcuna prova che l'intimazione di pagamento n. 293 2011
9077428 55 000 fosse riferibile alla predetta cartella di pagamento, non avendo prodotto alcun documento a sostegno di quanto asserito.
11 Ne consegue che tale atto non può ritenersi valido ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, che quindi, decorrente rispettivamente dal 19.05.2007 e 08.05.2007 di notifica delle cartelle di pagamento, alla data del 31.01.2024, di notificazione dell'intimazione qui impugnata, era nuovamente ampiamente decorso
(19.05.2012 e 08.05.2012).
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono trovare parziale compensazione, stante che i motivi si sono rivelati in parte inammissibili ed infondati e la restante parte va posta a carico dell'Agente della Riscossione, cui è addebitabile l'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 06.03.2024 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e dell' , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ed art. 24 del D. Lgs. 46/1999.
Accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. relativamente alle cartelle di pagamento impugnate, dichiarando non dovute le somme perché prescritte e per l'effetto annullando per la parte de quo l'intimazione di pagamento opposta.
1. Compensa le spese di giudizio in ragione della metà e condanna l , Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione nei confronti del ricorrente della restante metà, che liquida in complessivi € 1.863,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali,
C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovute, che distrae in favore del procuratore costituito ed antistatario, avv. Angelo Sambataro.
2. Compensa le spese di giudizio tra le altre parti.
Così deciso in Catania, 11.02.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
12