Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.1996 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1996/2024 R.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio degli avv. Controparte_1 C.F._1
CAGNONI DAVIDE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
CAGNONI DAVIDE;
e
, (C.F. con il patrocinio degli Parte_1 C.F._2
avv. BRESSANI SARA, con elezione di domicilio in VIA MAZZINI, 33 27058
VOGHERA, presso e nello studio dell'avv. BRESSANI SARA;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
1
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 11.6.2025 di seguito riportate
CONDIZIONI 1) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso il padre;
1 2) La madre potrà tenere il figlio 2 giorni infrasettimanali con pernotto, presumibilmente il martedì e il giovedì, compatibilmente con i propri turni lavorativi comunicati al padre entro il sabato sera, riaccompagnando il bimbo a scuola la mattina successiva, nel week end di competenza del padre. Nel week end di competenza della madre lo terrà 1 giorno infrasettimanale
(presumibilmente il giovedì) con pernotto. La madre terrà altresì il figlio a week end alterni dal sabato pomeriggio al lunedì mattina. Nel periodo estivo il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, nel periodo natalizio almeno 7 giorni, anche non consecutivi, da concordare in base agli impegni lavorativi dei genitori, alternando comunque il giorno di Natale e Santo Stefano e il Capodanno e l'Epifania, infine metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, con giorni anche non consecutivi alternando comunque il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 3) entrambi i genitori sosterranno nella misura del 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse di , come Persona_1
da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
4) l'assegno unico a favore del figlio verrà percepito interamente dal padre;
5) in punto spese legali, ognuno corrisponderà le spese legali al proprio difensore di fiducia ed i Legali sottoscrivono per la rinuncia alla solidarietà sui compensi, ai sensi della Legge Professionale. 6) I genitori danno sin da ora reciproco consenso al rilascio e all'eventuale rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio . Persona_1
7) I genitori chiedono di poter avere mensilmente uno spazio presso il Servizio Tutela
Minori come momento di confronto e di dialogo facilitato.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 11.6.2025
Sulla base degli atti e dei documenti di causa devono condividersi le conclusioni rassegnate dalle parti attinenti l'affidamento e il mantenimento della prole.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in epigrafe
1) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11.6.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
3