Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.338 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 338 degli affari civili per la Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Giacomo Puccini n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Angelita Tocci,
E
nata a [...] il [...], residente in[...]
Giacomo Puccini 12, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Giulio Abbate e Giulia Abbate
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 03/07/2024, i ricorrenti, esponevano:
-In data 25.06.2006 in Ancona (AN) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario optando per il regime della separazione dei beni;
Serie A anno 2006 Parte 2, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc.1);
- Dalla loro unione sono nati tre figli: in data 5.11.2006, in data 26.05.2009 e Per_1 Per_2
in data 21.01.2016 , come da certificato di nascita che si produce (doc.2). Tutti i figli Persona_3
sono ad oggi minorenni;
-Il sig. , ingegnere, dopo aver esercitato la professione di progettista meccanico presso Pt_1
diverse societa durante il periodo emergenziale conseguente all'epidemia COVID ( ottobre 2021) ha perso la propria occupazione legata al titolo di studio e dall'ottobre 2021 sino al mese di aprile
2023 ha lavorato come operaio specializzato. Successivamente e stato in disoccupazione salvo il periodo da ottobre a novembre dello stesso anno, in seguito ha chiesto la NASPI anticipata ed e stato assegnatario di un fondo regionale istituito per l'avvio di nuove imprese, sicche dal gennaio
2024 svolge l'attivita di libero professionista presso la SpindolCap di BO Buchi;
-La sig.ra ha svolto negli ultimi anni l'attivita di counselor, dal mese di maggio 2024 e Parte_2
stata assunta quale guida dall'Associazione naturalistica il Bosco dei Folletti, con sede in
Urbania(PU) ;
-I redditi dei ricorrenti sono quelli che risultano dalle loro ultime dichiarazioni dei redditi (doc.3 e
4);
-I coniugi sono titolari dei seguenti rapporti di c/c bancario, di cui si producono gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni (doc.5 e 5A) : c/c Hype n OEM000550586, conto corrente Parte_1
Bper n. 3122/000035121478, conto corrente postale n.001061502751, conto corrente CP_1
e conto corrente n. 35121478; c/c acceso presso;
CP_2 Parte_2 CP_3
- Il figlio frequenta la scuola Liceo artistico in Urbino dal lunedì al venerdi' dalle 8 alle Per_1
13,50 e due pomeriggi la settimana dalle ore 14.10 sino alle ore 17.25;
frequenta il liceo scientifico L.Laurana in Urbino dal lunedì al sabato dalle 8 alle13; Per_2
La piccola frequenta la scuola elementare sita in Canavaccio dal lunedì al venerdì Persona_3
dalle ore 8 alle ore 13 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 12,00. frequenta, altresì, un corso di ginnastica artistica;
Per_3
- La casa coniugale, sita in Urbino Loc Canavaccio via G. Puccini n.12, e di proprietà del sig. ed e collocata all'interno di un immobile già oggetto di divisione costituito da tre Parte_1
appartamenti due al piano terra ed uno al piani primo/secondo rispettivamente censiti al catasto fabbricati della provincia di Pesaro Urbino al foglio 224 particella 224 subalterni 29, 30, 19 ( all
6). In particolare l'appartamento subalterno 30 e sempre stato oggetto di locazione a terzi;
- Il sig è dotato di un'autovettura Dacia Lodgy, dallo stesso acquistata, nonché di un Parte_1
ciclomotore targato X9NVWN; - Ormai da tempo, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, e venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente e domandare il divorzio, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica dei figli;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
1) Disporre che i coniugi vivranno separati, rimanendo il sig. nell'appartamento in Urbino, Pt_1
Via Giacomo Puccini n.12 identificato al Catasto fabbricato del Comune di Urbino al Foglio 224 particella 224 subalterno 19 piani primo e secondo della consistenza di 7,5 utilizzato quale porzione della casa coniugale di proprietà dello stesso, e trasferendosi la moglie nell'appartamento sito nello stesso immobile al piano terreno Foglio 224 particella 224 subalterno 29) consistenza n.4,5 vani, iniziando da subito il trasferimento e comunque entro la data del deposito del presente ricorso;
“
2 ) Disporre che l'appartamento sito a piano terra ( Foglio 224 particella 224 subalterno 29) consistenza n.4,5 vani) sia assegnato, quale ulteriore porzione della casa coniugale alla Sig.ra affinchè vi rimanga a vivere fino a quando la figlia non avrà Parte_2 Persona_3
raggiunto l'autosufficienza economica e comunque a condizione che la figlia vi rimanga a Per_3
convivere effettivamente e continuativamente nei periodi concordati.
L'appartamento ubicato ai piani primo e secondo identificato sub. 19 nel quale continuerà a vivere il sig. rimarrà nella piena esclusiva proprietà di quest'ultimo libero da ogni vincolo e pretesa Pt_1
della moglie.
3 ) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda alle spese relative alle utenze, tasse e quant'altro relative all'appartamento nel quale vivrà, eccetto che per l'imposta IMU, che sarà versata per entrambi gli immobili dal sig. Pt_1
4)Disporre l'affidamento condiviso di tutti e tre i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento dei due figli maschi ed presso il padre e della figlia con Per_1 Per_2 Per_3
collocamento a settimane alternate presso il padre e la madre, a partire dal lunedì fino alla domenica.
5) Disporre che i figli maschi ed saranno liberi di vedere e trascorrere tutto il tempo Per_1 Per_2
che vorranno con la madre, compatibilmente ai loro impegni individuali, e comunque almeno tre pomeriggi o sere la settimana. Inoltre Disporre che la madre avrà diritto di tenere con sé i figli ed per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (periodo da Per_1 Per_2 concordare per iscritto con il padre entro il 31 maggio di ogni anno); per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi Pasqua o Lunedi dell'Angelo.
Disporre, quanto alla figlia per la quale e concordato il collocamento alternato, che Persona_3
ciascun genitore potrà tenerla con sé per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo (periodo da concordare per iscritto tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno), per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni ricomprendendovi Pasqua o Lunedi dell'Angelo. Al termine del periodo di vacanza con ciascun genitore, sara ripresa l'alternanza settimanale di permanenza della figlia secondo la programmazione interrotta;
6) Disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo tra i coniugi, tenuto conto delle loro rispettive capacita, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli.
Ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione ogni qualvolta i figli si trovino presso di sé;
7) Disporre che il padre provvederà al mantenimento ordinario dei due figli maschi e Per_2
mentre per la figlia ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto Per_1 Per_3
della stessa nei giorni in cui permarrà presso tale genitore ne periodi di sua competenza;
8) Disporre che tutte le spese straordinarie per i tre figli, mediche, scolastiche e ludico-ricreative, saranno assunte per il 60% dal padre e per il 40% dalla madre conformemente a quanto previsto dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia di famiglia adottato dal
Tribunale di Pesaro del 12.11.2018, come meglio precisato nel prosieguo e salvo la statuizione sugli assegni familiari che di seguito si preciserà
Spese straordinarie relative alla salute: a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-interventi chirurgici, visite anche specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche) e spese sanitarie indifferibili o urgenti;
-farmaci necessari per patologie con necessita di cura immediata;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-farmaci o parafarmaci prescritti dal medico di base o dallo specialista;
-ticket sanitari;
-occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi (con esclusione di montature o lenti particolarmente costose); b) che richiedono preventivo accordo:-occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi (con esclusione di montature o lenti particolarmente costose);
b) che richiedono preventivo accordo:
-interventi chirurgici, visite anche specialistiche e spese sanitarie non indifferibili o non urgenti;
-cure dentistiche, oculistiche, ortodontiche ed apparecchi ortodontici, se non indifferibili o urgenti;
-visite, accertamenti e trattamenti medici e sanitari (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) non prescritti dal medico o pediatra di famiglia e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
-presidi ortopedici.
Spese relative all'istruzione:
a) rimborsabili anche in assenza di accordo: -tasse scolastiche previste da istituti pubblici per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori (sia in istituti pubblici che privati), con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola
(anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-libri di testo universitari nonchè materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qualora la scelta di frequentare l'università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall'Università per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica;
-uscite didattiche e gite scolastiche senza pernottamento;
-mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile);
-trasporto pubblico (bus, metro, treno);
b) che richiedono preventivo accordo:
-tasse scolastiche previste da istituti privati per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;
-tasse di iscrizione ad istituti universitari privati o pubblici;
-alloggio universitario;
trasporto aereo o con mezzo privato per raggiungere la sede universitaria e rientrare nel luogo di residenza;
-master e corsi di specializzazione, anche all'estero; -tasse per l'iscrizione e frequenza del conservatorio, nonchè acquisto di materiale e strumenti richiesti;
-spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (inclusi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); -gite scolastiche con pernottamento, viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola, soggiorni e corsi anche all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
-ripetizioni private e corsi di recupero;
-corsi di lingue straniere, informatica e spese per le relative certificazioni.
Spese straordinarie per sport e attività ludico-ricreative:
a) rimborsabili anche in assenza di accordo:
-per una attività sportiva o artistica (es. musica o danza) o scoutistica o ricreativa, se iniziata e concordata in costanza di convivenza dei genitori, comprensiva dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento (la frequentazione di più di un'attività e subordinata al preventivo accordo tra i genitori);
b) che richiedono preventivo accordo:
-per attivita sportive, artistiche (es. musica o danza), scoutistiche, ricreative, se iniziate successivamente alla cessazione della convivenza dei genitori, comprensive dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento;
-iscrizione ai centri estivi che prescindono da esigenze lavorative dei genitori.
Spese straordinarie personali a) rimborsabili anche in assenza di accordo: -spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
-spese per babysitter se gia esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione anche a prescindere da motivi di lavoro;
b) che richiedono preventivo accordo:
-esami, tasse, visita medica, lezioni di guida e corsi per il conseguimento di qualunque tipologia di patente di guida;
-vacanze e viaggi di piacere svolti dai figli autonomamente;
-spese di acquisto e di manutenzione straordinaria di mezzo di trasporto (ciclomotore, motociclo, minicar, autoveicolo);
-spese per eventi e cerimonie riguardanti i figli (comunione, cresima, compleanni, diploma/laurea);
-spese sociali che implicano scelte educative o di rilevante importo (gite, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
-acquisto computer, telefono cellulare, i pad, tablet;
-spese per babysitter laddove l'esigenza nasca con la separazione.
Deducibilità fiscale: La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sara operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sara effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
Quanto agli eventuali rimborsi, sussidi, indennità disposti dallo Stato e/o qualsiasi altro Ente pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole si deciderà nel caso specifico.
Modalità di comunicazione e di concertazione delle spese straordinarie a) Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, comunicherà l'importo all'altro genitore possibilmente entro il mese successivo all'esborso, con le ricevute fiscali, gli scontrini di spesa o altri documenti attestanti la spesa. Il genitore che e tenuto al rimborso provvederà alla rifusione entro il mese successivo.
b) La comunicazione delle spese da parte del genitore che le ha anticipate e a forma libera.
c) Per quanto riguarda le spese che richiedono la preventiva concertazione tra i genitori, il genitore che ravvisa la necessita o opportunità dell'esborso per il figlio ha l'obbligo di comunicarlo all'altro con indicazione dell'ammontare, se possibile.
d) Il genitore interpellato ha l'onere di rispondere tendenzialmente entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione.
e) Il dissenso dovrà essere motivato. Va ricordato che anche in caso di dissenso, qualora la spesa sia necessaria nell'interesse del figlio, il genitore dissenziente e tenuto a rimborsare la sua quota.
f) Il genitore che abbia prestato il consenso ha l'obbligo di provvedere al rimborso tendenzialmente entro 10 giorni dalla ricezione della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Fase patologica
Qualora il genitore interpellato non provveda al rimborso, il genitore che ha anticipato la spesa potra agire in giudizio per ottenere il recupero coattivo e la formazione del titolo esecutivo, previo invio di formale messa in mora. 9 ) Disporre che l'assegno unico previsto per i tre figli sarà attribuito in toto al sig. Parte_1
anche se erogato materialmente dal datore di lavoro dell'altro genitore.
10) Disporre che nessun contributo di mantenimento sarà reciprocamente dovuto dai coniugi, essendo gli stessi entrambi autosufficienti;
11) Disporre che l'appartamento contraddistinto al Mappale 224, Foglio 224, subalterno 30 dell'immobile di via Puccini 12 Canavaccio -Urbino (PU) di proprietà del sig. già Parte_1
adibito dallo stesso ad uso turistico, verrà concesso in uso gratuito alla sig.ra per la Parte_2
durata di TRE anni a decorrere dal deposito del presente ricorso. Decorsi tre anni, la sig.ra riconsegnerà l'immobile, salvo eventualmente chiedere di prenderlo in locazione alle Parte_2
condizioni che saranno richieste. Nel caso in cui vi siano più richieste di locazione , a parità di canone, sarà preferita la sig.ra Parte_2
12) Disporre che tutti i beni mobili che sono stati acquisiti dai coniugi dopo il matrimonio e quelli che sono stati donati saranno inventariati e che la proprietà degli stessi sarà attribuita ai tre figli;
13) Disporre che gli animali domestici (6 gatti e 2 cani) rimarranno collocati quanti ai gatti e ad un cane nell'appartamento con il sig. che provvederà alle loro cure e alimentazione, il cane Pt_1
– di nome NE – verrà collocato con la sig.ra che provvederà al suo sostentamento Parte_2
e alle sue necessita;
14) Disporre che il mutuo ipotecario Fondiario ordinario n. 034-017-004647858 contratto dai coniugi e sottoscritto dal sig. in data 12.10.2017, per il quale residua un debito di € Parte_1
35.000,00 circa e con scadenza al 2032, sarà onorato dal sig. Pt_1
15) Disporre che l'autovettura Dacia ed il ciclomotore rimarranno nella esclusiva disponibilità e proprietà dell'intestatario Parte_1
16) Disporre nell'ambito della complessiva definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, come tra loro concordato, che il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € Pt_1 Parte_2
2500,00 a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, ivi comprese quelle relative alle spese dalla stessa sopportate in costanza di matrimonio per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili. Tale somma sarà corrisposta al momento della omologa della separazione;
17) Dare atto che le parti si danno il reciproco ed irrevocabile assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi loro passaporti, nonché a quello dei loro figli.
18) Dare atto che tutte le spese e i compensi legali del presente procedimento di separazione e divorzio, saranno integralmente compensati tra le parti.
19) Dare atto, infine, che le parti dichiarano di aver cosi regolato ogni e qualsiasi rapporto, sia di natura personale che di natura patrimoniale e che, pertanto, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto sopra espressamente concordato, nient'altro avranno piu reciprocamente a rivendicare e/o pretendere l'uno dall'altra.
Formulavano contestualmente anche la domanda per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data
09.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 14 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e sono da Per_2 Per_3
considerarsi confacenti al loro preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli minori e Per_2 Per_3
Per il figlio ormai maggiorenne, non può essere prevista una determinazione dei diritti di Per_1
visita essendo quest'ultimo libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
La causa deve invece proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, visti gli artt. 473-bis.49-51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi nato ad [...] il [...] e la Parte_1
sig.ra nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto Parte_2 per separazione con la precisazione che per il figlio ormai maggiorenne, non può essere Per_1
prevista una determinazione dei diritti di visita essendo quest'ultimo libero di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti. alle condizioni di cui al ricorso congiunto e riportate nella parte motiva;
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Ancona (AN);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 27.01.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone