Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 450 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021
TRA
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Attolini, presso il cui studio - in Brindisi al
Vico Dè Palmieri n.1 - è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Milena Cellie, elettivamente domiciliata in Ostuni piazza
Genova n. 37 presso lo studio dell'avv. Camilla Tamborrino, in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 12.7.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa
è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
1302/2020 del 29/10/2020, pubblicata il 30/10/2020: “La domanda ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 237/2017, emesso il 13/2/2017 dal Tribunale di Brindisi, in favore dell'opposta. Il rapporto dedotto in giudizio riguarda il pagamento di lavori e forniture effettuate presso il bar ristorante “Wok
Imperiale”, sito in Ostuni alla S.S. 16 per Carovigno.
Parte opponente ha chiesto che il Tribunale voglia: accertare e dichiarare l'avvenuto integrale adempimento da parte di risultante dalla documentazione allegata, a tutte le obbligazioni di cui ai due Parte_1
contratti di appalto stipulati con la e prodotti in atti a sostegno del ricorso per ingiunzione;
Controparte_1
per l'effetto, dichiarare non dovute le somme di cui alle fatture nn. 32 e 33 del 2016, richieste con il ricorso per ingiunzione, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 237/17 del 13/2/2017emesso dal tribunale di Brindisi, con integrale rigetto della domanda di pagamento proposta con l ricorso per ingiunzione, giacché infondata in fatto e in diritto;
condannare parte opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, nonché al pagamento dei danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa avuto riguardo al valore della causa ed alla reputazione commerciale della società danneggiata.
Parte opposta ha chiesto che il Tribunale voglia: accertare e dichiarare che le forniture di cui alla check list inviata via mail alla in data 29/3/2016, consegnate nelle date 29/4/2016, Controparte_1
31/5/2016 e 7/6/2016, come da schede di trasporto allegate al fascicolo monitorio, sono forniture altre e diverse rispetto a quelle di cui al contratto per la fornitura di attrezzature tecniche per la cucina e per l'effetto confermi il D.I. opposto relativo ala fattura n. 33/2016; accertare l'avvenuta esecuzione delle singole opere e delle forniture, così come dettagliatamente indicate nella fattura n. 32/2016 anche a mezzo di c.t.u. tecnico – ingegneristica e, per l'effetto, respingendo le domande avverse, confermi il D.I. opposto anche relativamente alla fattura n. 32/2016; accertare e dichiarare che le opere di cui alla fattura n. 32/2016 sono qualificabili quali variazioni ordinate dal committente ex art. 1661 c.c. e, per l'effetto, accerti il diritto della Controparte_1
al compenso per i maggiori lavori eseguiti, con conseguente condanna della al pagamento;
Parte_1
condannare altresì la al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata Parte_1
ex art. 96 c.p.c., per avere agito in giudizio scorrettamente ben consapevole dell'assenza di prova delle proprie generiche asserzioni;
in ogni caso, condannare la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
del presente giudizio in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e
2 l'effettuazione di c.t.u.”.
Con la suddetta sentenza n. 1302/2020, il Tribunale di Brindisi così decideva “-rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in €
13.000,00 oltre i.v.a. e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di c.t.u..”
Il tribunale così motivava: “non può, in primo luogo, ritenersi che tanto le lavorazioni quanto gli arredi il cui pagamento è stato richiesto con le fatture poste a base del decreto opposto siano ricompresi tra quelli effettuati e procurati in esecuzione dei contratti formalizzati per iscritto fra le parti e pacificamente già saldati. In secondo luogo, in ragione di quanto emerge dai verbali di collaudo redatti in contraddittorio tra le parti, le attività il cui pagamento è stato portato nelle fatture contestate rientra tra i lavori eseguiti fuori dal contratto sulla base di richieste specifiche pervenute da parte del cliente, qualificabili, dunque, come variazioni ex art. 1661 c.c., rispetto alle quali è dovuto il pagamento.”
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, resisteva Parte_1 [...]
Controparte_1
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12.7.2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A- In ordine logico va esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 c.p.c. sollevata dall'appellato.
La doglianza è infondata per i motivi che seguono.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a Sezioni Unite ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene
3 la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità, in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la Corte nelle condizioni di comprendere le censure mosse.
Va ora esaminato l'appello.
B. I motivi di appello vengono trattati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Con il primo motivo di appello, l'appellante si duole della “violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova) in relazione all'art. 645 c.p.c., così come univocamente interpretato dalla
Giurisprudenza di legittimità; mancata prova della effettuazione delle lavorazioni di cui alle fatture poste a base del D.I. opposto;
errata valutazione del contenuto della scrittura privata (verbali di collaudo delle opere); erronea valutazione della efficacia probatoria della CTU tecnica.” Assume che “La società opposta, dunque, avrebbe dovuto adoperarsi con particolare dovizia e vigore nel fornire riprova del proprio credito in seno al giudizio di prime cure a cognizione piena, mentre al contrario nulla ha potuto e voluto allegare e dimostrare a suffragio dei propri assunti. Ed infatti nessuna prova, fatta eccezione per la produzione di generici documenti, redatti per di più in lingua non ufficiale e quindi non acquisibili al processo, veniva richiesta dalla opposta, che, successivamente al deposito della CTU [totalmente esplorativa e quindi inammissibile, di cui si dirà in seguito] non insisteva in alcuna ulteriore richiesta istruttoria, chiedendo che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni.”
Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole della “violazione e falsa applicazione dell'art. 1658, comma 3 e 1659 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 c.c.; omessa valutazione delle risultanze della CTU nella parte in cui questa ha qualificato le opere di cui alla richiesta di pagamento come “variazioni non essenziali” dell'appalto.” Assume che dato il giusto peso ad altri rilievi operati dal
Consulente Tecnico, che ha chiaramente messo in evidenza un ulteriore aspetto che vale a destituire ancor di più di fondamento la avversa domanda, ossia la circostanza che tanto le lavorazioni di cui alla fattura
32/2016 quanto quelle riportate nella fattura 33/2016, non costituivano variazioni essenziali e, come tali, incontravano il limite di cui all'art. 1659 c.c., alla cui stregua “[1[ l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate;
[2] l'autorizzazione si deve provare per iscritto.”
4 I motivi sono fondati per quanto di ragione.
La corte rileva, come già sottolineato dal primo giudice, che “Il rapporto tra le parti si è sviluppato attraverso due contratti di appalto sottoscritti in data 4/1/2016 – l'uno (prot. n. 0005/15 – rev. n. 03) relativo all'esecuzione di opere di ristrutturazione edile;
l'altro (prot. n. 0001/16) relativo alla fornitura di arredi – e due ulteriori contratti per lavori aggiuntivi (13/2/2016, per pensili e riscaldamento acqua;
3/3/2016, per impianti ausiliari). Il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto ed emesso per le somme portate nelle fatture nn. 32/2016 (per lavori edili) e 33/2016 (per fornitura di mobili), che l'opposta ha indicato come riferite a lavori e forniture ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti nei menzionati contratti, già pacificamente saldati dall'opponente.” E ha anche rilevato che “Sul piano della regolamentazione del rapporto, rilevano i seguenti elementi: i contratti del 4/1/2016 indicano specificamente (direttamente o con riferimento espresso a documentazione allegata) le lavorazioni e le forniture da effettuare, prevedendo che le eventuali lavorazioni “extra” o “in economia” saranno, di volta in volta, oggetto di nuove trattative con la
Committenza; dai verbali di collaudo del 23/7/2016 e 26/7/2016 (nel quale ultimo risultano superate tutte le riserve annotate nel precedente) emerge che le operazioni di collaudo in contraddittorio delle opere, dirette dall'ing. riguardavano tanto la verifica delle attività compiute in esecuzione dei contratti di appalto Parte_2
conferiti da alla società quanto quella dei lavori eseguiti fuori dal Parte_1 Controparte_2
contratto sulla base di richieste specifiche pervenute da parte del cliente.”
Correttamente il primo giudice ha disposto ctu al fine di accertare se le opere di cui alle predette fatture rientrassero o meno nei due contratti di cui sopra.
Il ctu, nella sua relazione puntuale e esaustiva, scevra da vizi logici e giuridici, che la corte condivide, ha rilevato che “le lavorazioni di cui alla fattura n. 32/16 risultano eseguite”, e ha precisato che “A seguito di sopralluogo all'interno dell'immobile si è potuta verificare sia l'esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto originario e delle successive estensioni contrattuali, sia le lavorazioni esplicitate in fattura” e che “Le lavorazioni di cui alla fattura n. 32/16 risultano delle variazioni all'originario progetto, e al contratto del 04/01/16 prot.05/15 rev n.03”.
Con riferimento alla fattura n. 33/16 il ctu ha precisato che i beni ivi indicati, non corrispondono a quelli del contratto prot. 1/15 del 4.1.16, ma ha sottolineato che in fase di collaudo non “risultano agli atti ordini relativi a tali forniture aggiuntive accordate dalla committenza”.
Inoltre, l'opponente, odierna appellante, ha contestato detta fattura Parte_1
sottolineando che sarebbe un duplicato della fattura n. 10 del 19.07.2016 dell'importo di €
5 68.400,00 (allegata dall'appellante), sulla quale si legge espressamente “Vi rimetto la presente quale saldo per i lavori di ristrutturazione dei locali siti in via Buongiorno per la realizzazione di un ristorante come da contratto sottoscritto e la fornitura e montaggio di materiali acquistati all'estero ”, regolarmente Pt_1
pagata.
La genericità della descrizione dei beni oggetto di tale fattura non consente di individuarli correttamente, e comunque, alcuna prova in merito al fatto che si tratti di forniture differenti
è stata data dall'opposta, odierna appellata. Anche in sede di collaudo, non vi sono riserve specifiche sulla fornitura degli arredi.
La Corte, pertanto, rilevato che i lavori di cui alla fattura n. 32 sono stati tutti eseguiti come confermato dal ctu, ritiene che le somme ancora dovute dalla in favore della Parte_1
sono quelle di cui alla fattura 32/2016 di € 66.917,00 (i lavori sono stati CP_1
confermati dal ctu), mentre non sono dovute quelle di cui alla fattura 33/2016 di € 61.048,56, per quanto sopra specificato.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'appello deve essere accolto per quanto di ragione e di conseguenza il D.I. opposto n. 237/17 del 13.02.2017 emesso dal Tribunale di
Brindisi deve essere revocato e la sentenza impugnata riformata nei termini sopra indicati.
Considerato il parziale accoglimento dell'appello con riduzione delle pretese risarcitorie avanzate da ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti nella misura Controparte_1
di 1/2 le spese processuali del doppio grado di giudizio (ferme quelle già liquidate dal primo giudice e liquidate come da dispositivo quelle del presente grado), con condanna dell'odierna appellante al pagamento del residuo 1/2 in favore dell'appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1302/2020 del 29/10/2020, pubbl. il 30/10/2020, accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e
- ridetermina l'importo delle somme dovute dalla in favore della Parte_1 [...]
in € 66.917,00 oltre interessi legali dal 11.6.2016 (data della fattura 32/2016). CP_1
- condanna al pagamento in favore dell'appellata di un mezzo delle spese Parte_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate nell'intero per il primo grado in €
6 13.000,00 (come da liquidazione del primo giudice) e per il presente grado in complessivi €.
8.000,00, oltre, per entrambi i gradi, i.v.a., c.a.p. e spese generali al 15% a termini di legge;
dichiara compensato il residuo mezzo.
- pone a carico di entrambe le parti le spese di ctu, nella stessa proporzione di 1/2 ciascuno.
Lecce, 14.2.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
7