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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4175/2019 posta in deliberazione il giorno 09/04/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. ROMOLI FRANCESCO;
E
() Controparte_1
Avv. ROMOLI FRANCESCO;
E
() Controparte_2
Avv. ROMOLI FRANCESCO;
E
() Controparte_3
Avv. ROMOLI FRANCESCO;
E
, rappresentata da Controparte_4 Controparte_5
rappresentata da CP_6 Controparte_5
Avv. MALIZIA ROBERTO
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 618/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. in qualità di debitore principale , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale erano Controparte_3
state rigettate le domande inerenti la nullità di clausole relative a due contratti di conto corrente bancario.
Si è costituita in giudizio pa, rappresentata da Controparte_4 Controparte_5 instando per il rigetto dell'appello.
E' intervenuta in giudizio rappresentata da cessionaria CP_6 Controparte_5 del credito, instando anch'essa per il rigetto dell'appello.
Disposta ed espletata ctu , all'odierna udienza , dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza ex art 281 sexies c.p.c.
2 Per quanto concerne la ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare la sentenza impugnata per la parte che interessa.
“ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la e i sig.ri Parte_1 Controparte_1 CP_2
e convenivano in giudizio rappresentando
[...] Controparte_3 Controparte_4 che la – di cui i sig.ri e erano soci al 50% - era titolare Parte_1 CP_1 Controparte_2 presso l'istituto di credito convenuto di due rapporti, il conto corrente ordinario n. 11070396/4 ed il conto corrente ordinario n. 11070612. Le parti attrici chiedevano, tra le altre cose, di accertare e dichiarare la mancata pattuizione e/o la nullità di tutte le statuizioni negoziali concernenti l'applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto,
l'applicazione del meccanismo dei c.d. giorni – valuta, l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia L. 108/96, chiedendo quindi oltre all'accertamento e la dichiarazione della nullità e/o inefficacia degli addebiti effettuati dalla data di apertura dei rapporti, anche la condanna della x art. 2033, o in subordine ex art. 2041 c.c., alla Controparte_4
restituzione delle somme ingiustamente addebitate ed al risarcimento dei danni ex artt. 1175,
1337, 1375 e c.c. La ragioni di tale domande, esponevano parti attrici, erano da ricondursi all'esame della documentazione dei rapporti di conto corrente effettuato da un esperto in materia bancaria all'esito del quale erano emerse numerose violazioni e plurimi inadempimenti della banca alla normativa di legge e contrattuale, tali da comportare la nullità di buona parte delle operazioni di addebito, ingenerare ragioni di credito in favore della ed influire Parte_1
pesantemente sul saldo dei rapporti dare – avere fra le parti.
2 Si costituiva in giudizio la quale, contestando ed impugnando quanto Controparte_4
dedotto da controparte, chiedeva, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata nonché di dichiarare l'inammissibilità delle domande ex artt. 2041 e/o 2033 c.c. e di dichiarare prescritte le domande di ripetizione di somme ultradecennali e le domande di corresponsione di interessi creditori ultraquinquennali rispetto alla notifica dell'atto di citazione. Chiedeva inoltre di dichiarare la decadenza dall'impugnativa delle poste di c/c ex artt. 1832 c.c. e 119, comma 3°, TUB e di dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei fideiussori…”
Disposta ed espletata ctu , all'odierna udienza precisate le conclusioni, la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza ex art 281 sexies c.p.c.
2. Osserva la Corte che la domanda attrice era stata rigettata sulla base dell'erroneo assorbente presupposto della mancata produzione da parte degli attori della documentazione contrattuale che era stata invece versata in atti in parte anche dalla sicchè, per il principio di CP_4
acquisizione processuale, fermo restando che l'onere della prova nel presente giudizio grava sull'attore, essa avrebbe dovuto comunque formare oggetto di esame da parte del Tribunale, tant'è che questa Corte ha rimesso la causa sul ruolo disponendo ctu contabile.
Nella comparsa conclusionale gli appellanti avevano correttamente rilevato: “ Ed in effetti la banca ha spontaneamente adempiuto a quanto sopra, producendo la seguente documentazione contrattuale:
- il contratto di apertura di c/c ordinario sottoscritto dalla società correntista e dalla banca in data 25/2/2008 (all. n. 3);
- il documento di sintesi n. 0/2008 relativo al contratto di cui sopra(all. n. 4);
- la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
19/7/2004 (all. n. 5);
- la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
28/9/2006 (all. n. 6);
- la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
8/10/2007 (all. n. 7);
- la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
5/11/2008 (all. n. 8);
3 - la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
10/6/2010 (all. n. 9);
- la lettera di accettazione e concessione affidamento apertura di credito in conto corrente del
11/4/2011 (all. n. 10);
- il contratto quadro di affidamento breve termine n. 00022/9000/00000732 del 30/6/2014 (all.
n. 11);
- l'atto integrativo del 28/10/2014 (all. n. 12);
- l'atto integrativo del 16/2/2015 (all. n. 13);
- il documento di sintesi n. 0/2007 inerente apertura di credito in conto corrente del 25/2/2008
(all. n. 14);
- il documento di sintesi n. 1/2009 inerente apertura di credito in conto corrente del 2/11/2009
(all. n. 15);
- la modifica consensuale di condizioni economiche sottoscritta dalle parti in data 14/4/2014
(all. n. 16);
- la documentazione relativa alle fideiussioni economiche sottoscritta dalle parti in data
14/4/2014 (all. n. 17);
- il contratto di apertura di c/c di corrispondenza in data 13/1/1999 (all. n. 18);
- la lettera di accettazione affidamento del 18/10/2006
Nella stessa comparsa conclusionale gli appellanti avevano così precisato le loro domande chiedendo:
- l'accertamento ed alla declaratoria di nullità e/o inefficacia delle pattuizioni negoziali e/o dei conseguenti addebiti alla sui c/c n.ri 11070396-4 e 11070612, di somme non dovute Parte_1
per interessi ultralegali, capitalizzazione illegittima di interessi, costi, oneri e commissioni illegittimi, fra cui la cms, tassi debitori superiori a quello soglia, nonché per l'illegittima applicazione del meccanismo dei c.d. giorni valuta;
- di conseguenza, l'accertamento del saldo dei rapporti predetti alle date di fine analisi oppure in subordine essendosi ex adverso addivenuti a cessazione dei rapporti, l'accertamento del credito dell'attrice nei confronti della banca e la ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art.
2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., o comunque a titolo di ricalcolo del saldo dei rapporti, nel caso da compensare con eventuali crediti superiori di controparte.”
3. L'appello è parzialmente fondato
4 Osserva la Corte che il principio per cui l'onere della prova grava nel giudizio di accertamento negativo e di ripetizione grava comunque sull'attore.
Le carenze probatorie riverberano pertanto i propri effetti sull'attore.
A. Ne consegue,in particolare, che le carenze di produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto, non consentono di azzerare il saldo iniziale .
B. Parimenti in tema di prescrizione, circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse si richiamano le seguenti pronunzie della Corte di Cassazione:
Ordinanza 31297/2019 : “ In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Ordinanza 26897/2024 : “ In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione dell'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria.”
Sul punto , avendo riguardo alle osservazioni del c.t.p. di parte appellante si rileva che resta insufficiente, con i conseguenti effetti a lui sfavorevoli, la prova dell'esistenza di una precedente apertura di credito, dell'importo e della decorrenza della stessa, con conseguente irrilevanza dell'errore di calcolo lamentato con riferimento al II conto. Ne consegue che devono ritenersi prescritte, come sarà successivamente esposto, posto che l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 12.9.2016, le rimesse antecedenti al 19.7.2004 per il c/c 11070612-
2, in quanto assistito da apertura di credito di € 130.000,00 solo dal 19.7.2004, e quelle antecedenti il 12.9.2006 per il c/c 1107396-4.
4. Sulla base della ctu espletata che è aderente ai principi di diritto sopra enunziati e al contenuto dell'articolato incarico demandato al consulente tecnico è emerso quanto segue
5 A. Con riferimento al Conto corrente n. 1107396-4 il ctu ha accertato quanto segue:
“Il primo estratto conto prodotto in atti inerente il rapporto di conto corrente n. 1107396-4 è del I Semestre 1992 con saldo iniziale di Lire 155.867.036 a debito del Cliente (allegato n. 2),
l'ultimo estratto conto in atti indica un saldo in data 27/10/2008 pari ad € 478,54 a debito del
Cliente portato a zero per estinzione conto in pari data (allegato n. 3).
Il conto pertanto risulta chiuso alla data del 27/10/2008 con saldo pari a € 0,00.
In riferimento a detto rapporto la ha depositato, quali allegati 18 e 19 del fascicolo di CP_4
primo grado, i seguenti documenti contrattuali:
i contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza sottoscritto dalla società correntista in data 13.01.1999 c/c n. 396 (allegato n. 4);
ii lettera di accettazione affidamento del 18.10.2006 c/c n. 396 (allegato n. 5).
Pertanto alla luce di quanto sopra emerso è evidente che il rapporto di conto corrente de quo:
è stato aperto precedentemente al primo estratto conto depositato in atti (I Semestre
1992);
il primo documento contrattuale prodotto è del 13/01/1999, pertanto non risulta in atti il contratto di apertura del rapporto.
3.1.1 Documentazione esaminata c/c n. 1107396-4
La scrivente ha esaminato, analiticamente, i seguenti documenti riferiti al conto corrente
1107396-4:
• gli estratti conto dal 1/1/1992 al 22/10/2008;
• il contratto di conto corrente del 13/01/1999;
• la lettera di accettazione affidamento del 18.10.2006.
Dall'analisi del contratto di conto corrente n. 1107396-4 sottoscritto il 13/01/1999 emergono le seguenti condizioni pattuite:
• tasso d'interesse creditore 0,125%;
• tasso d'interesse debitore 12,50;
• tasso di scoperto e di mora 14%;
6 • valute come da foglio informativo analitico consegnato unitamente al contratto.
Si evidenzia, vista la peculiarità dell'argomento, che l'allegato foglio inerente le “Norme che regolano i conti di corrispondenza e servizi connessi presso la cassa di risparmio della provincia di non è in alcun modo leggibile. Pertanto non può essere verificata Parte_2
la pattuizione di un regime di capitalizzazione che preveda la pari periodicità degli interessi a credito/debito.
Quanto alla lettera di accettazione affidamento del 18.10.2006, in esito al relativo esame, è emerso quanto segue:
• l'importo del credito concesso è pari a € 120.000,00;
• il tasso debitore entro fido nominale annuo del 6,50%;
• la Commissione MA OP trimestrale (CMS) sull'importo affidato dell'0,00%;
• il Tasso di sconfinamento e tasso di mora del 6,50%;
• la CMS trimestrale sugli sconfinamenti dello 0,25%;
• la Capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e spese.
In sintesi, dall'analisi della documentazione contrattuale in atti, con riferimento al conto corrente 1107396-4, è emerso quanto segue: il primo estratto conto depositato in atti dalla società è relativo al I^ Trimestre 1992 Parte_1 con saldo iniziale di Lire 155.867.036 a debito del Cliente (già allegato n. 2), ciò fa dunque desumere che il conto sia stato acceso prima del I^ Trimestre 1992;
dalla data di apertura del rapporto fino al 12/1/1999 non risulta alcuna pattuizione in atti;
con il primo contratto versato in atti dalla Banca del 13/1/1999 (già allegato n. 3) risultano chiaramente pattuiti i tassi di interesse, tuttavia a causa della non leggibilità del foglio allegato al medesimo contratto non può essere verificata, e di conseguenza applicate, la modalità di capitalizzazione degli interessi a debito e credito, gli ulteriori oneri e spese;
con la lettera di accettazione affidamento del 18.10.2006, sono stati regolarmente pattuiti i tassi a debito, l'importo oggetto di affidamento pari a 120 mila Euro; con riferimento alla
Commissione di MA OP (CMS) risulta pattuita la relativa percentuale sebbene nessuna indicazione è desumibile quanto alle modalità/procedura di calcolo. “
Il ctu ha quindi correttamente escluso il superamento dei tassi soglia
Ha poi così proseguito il ctu nell'esame.
7 “3.1.2 C/C n. 11070396-4: H. Valute
Il quesito H. prevede un'eventuale verifica sui cc.dd. giorni valuta “Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata”
Al riguardo la scrivente evidenzia che nessuna contestazione a operazioni specifiche è stata formulata da parte attrice e pertanto il punto H. del quesito può ritenersi superato.
3.1.3 I. Prescrizione, se eccepita
La banca nella propria comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione di primo grado ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale.
La scrivente ha sul punto verificato che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data
12.09/16.09.2016.
Pertanto il dies a quo per la verifica, a ritroso, della intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito di entrambe i rapporti di conto corrente oggetto di causa, è quello del
11/09/2006.
3.1.3.a.Prescrizione C/C n. 11070396-4
L'unico contratto in atti riferito all'affidamento sul conto corrente n. 11070396-4 è la lettera di accettazione affidamento del 18.10.2006, nella quale risulta concesso un fido pari a €
120.000,00.
“proceda il c.t.u. ad un doppio conteggio dei saldi attivi – anzi dei saldi come precisato all'udienza del 20.6.2024 - della banca, utilizzando cioè sia il criterio del “saldo-banca” che quello di cui al criterio del c.d. “saldo rettificato” (ovvero con la eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito);…
In riferimento al calcolo previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguente rideterminazione del reale saldo passivo del conto, il sottoscritto CTU precisa che il calcolo alternativo della prescrizione è stato operato con
8 eliminazione degli oneri ritenuti non applicabili al rapporto all'esito delle verifiche delle condizioni pattuite, ed in particolare:
dal 1/1/1992 al 12/1/1999 di tutti gli oneri applicati ovvero interessi spese e commissioni;
dal 13/1/1999 al 30/06/2006 della Commissione di MA OP e spese esclusione delle commissioni, spese e degli interessi calcolati dalla – poiché calcolati in CP_4 capitalizzazione trimestrale – perché non regolarmente pattuiti.
L'analisi delle rimesse in allegato (già allegato n. 6) - in particolare l'analisi congiunta delle colonne Saldo Rett.” e “Residuo Competenze 2” - evidenzia il medesimo risultato Parte_3
del 1^ Calcolo, ovvero che tutte le competenze addebitate anteriormente il 30/06/2006 (ultimo trimestre prima del decennio della data di notifica dell'atto di citazione 12.09/16.09.2016) risultano pagate da rimesse aventi natura solutoria.
Il ricalcolo del saldo va condotto dall'1/7/2006.
All'esito dell'analisi delle rimesse solutorie - in entrambi i calcoli contemplati dai punti del quesito I.2)a e I.2)b - il saldo del rapporto n. 11070396-4 è ricalcolato dal III trimestre
2006.
3.1.4 Saldo c/c n. 11070396-4
In merito al rapporto di conto corrente n. 11070396-4 la scrivente ha analiticamente:
ricostruito il rapporto ed analizzato la documentazione in atti, dato atto delle condizioni pattuite, espletato le verifiche aventi ad oggetto l'usura, verificato la concessione degli affidamenti;
espletato le verifiche aventi ad oggetto la prescrizione.
Il saldo del rapporto di conto corrente n. 11070396-4 risultante dagli estratti conto al
27/10/2008, data di estinzione del conto, è pari a 0,00.
Il conto pertanto risulta chiuso alla data di notifica dell'atto citazione.
In esito alle indagini peritali svolte ed in relazione a quanto disposto ai punti da A), B), C), E),
F), H) ed I) del quesito, il calcolo del saldo è stato condotto ricorrendo ai seguenti criteri:
9 • decorrenza del riconteggio dal 1/7/2006, considerato l'esito delle verifiche in merito alla prescrizione;
• nessuna capitalizzazione degli interessi sino al 17/10/2006 tenuto conto che il primo contratto in atti che pattuisce il regime di capitalizzazione è stato stipulato il 18/10/2006; dal
18/10/2006 sino al 27/10/2008 capitalizzazione trimestrale con pari reciprocità;
• applicazione, quale tasso d'interesse attivo per il Cliente, del tasso attivo pattuito o applicato se più favorevole per il Cliente;
• applicazione, quali tassi di interessi passivi intra fido ed extra fido per il Cliente, degli interessi pattuiti o applicati se più favorevoli per il Cliente;
• nessuna applicazione di spese per tutto il periodo;
• nessuna applicazione di commissioni di massimo scoperto poiché non rispondenti a quanto disposto nel quesito F. punti 1), 2) e 3);
• applicazione valuta d'uso;
• senza azzeramento del saldo iniziale.
Si precisa all'uopo che nel periodo oggetto di ricostruzione del saldo sono stati prodotti tutti gli estratti conto relativi.
I calcoli analitici (all.7)1, hanno condotto ai seguenti risultati:
In sintesi, in risposta al quesito, il saldo del rapporto di conto corrente n. 1107396-4 alla data di chiusura del rapporto il 27/10/2008 è pari a € 2.374,33 a del correntista. CP_7
In considerazione del saldo a credito per il Cliente alla data di chiusura del conto, nonché di quanto all'uopo disposto nel quesito “tenendo conto che, ove emergano saldi attivi, dovrà calcolare gli interessi creditori al tasso convenzionale se risultino specificamente pattuiti per iscritto. In caso di mancata pattuizione per iscritto nel contratto sottoscritto dalle parti, applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB.”
vista la pattuizione degli interessi attivi per il Cliente nel contratto sottoscritto il 13/01/1999 del tasso d'interesse creditore pari a 0,125%, sono dovuti gli interessi di € 23,44 dal 28/10/2008 al 16/09/2016 (data notifica atto di citazione).
Ritiene pertanto la Corte che sia dovuto al cliente il complessivo importo di € 2.397,77 (
2.374,33 + 23,44) , oltre interessi legali dalla domanda.
B. Per quanto attiene al Conto corrente n. 11070612-2 si osserva quanto segue.
10 Il primo estratto conto prodotto in atti inerente il rapporto di conto corrente n. 11070612-2 è relativo al III Trimestre 1989 con saldo iniziale di Lire 6.111.108 a debito del Cliente
(allegato n. 8), l'ultimo estratto conto in atti indica un saldo in data 30/06/2016 pari ad €
134.134,64 a debito del Cliente (allegato n. 9).
Il conto non risulta chiuso alla data dell'ultimo estratto conto versato in atti (30/06/2016) inoltre si desume, dalla comparsa di costituzione in Appello depositata dalla che alla CP_4
data del 10 Giugno 2020 il conto corrente de quo fosse ancora aperto.
In riferimento a detto rapporto la ha depositato, quali allegati da 3 a 16 del fascicolo di CP_4
primo grado, i seguenti documenti contrattuali:
3) contratto di apertura di conto corrente ordinario sottoscritto dalla società correntista e dalla in data 25 febbraio 2008 (qui allegato n.10) CP_4
4) documento di sintesi n. 0/2008 relativo al c/c sottoscritto in data 25.02.2008 dalla Pt_1
(qui allegato n.11)
[...]
5) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 19.07.2004 (qui allegato n.12)
6) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 28.09.2006 (qui allegato n.13)
7) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 8.10.2007 (qui allegato n.14)
8) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 5.11.2008 (qui allegato n.15)
11 9) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data10.06.2010 (qui allegato n.16)
10) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 11.11.2011 (qui allegato n.17)
11) Contratto Quadro di Affidamento di Breve Termine n. 00022/9000/00000732 del
30.06.2014 (qui allegato n.18)
12) Atto integrativo del 28.10.2014 (qui allegato n.19)
13) Atto integrativo del 16.02.2015 (qui allegato n.20)
14) documento di sintesi n. 0/2007 inerente ad APC in c/c del 25.02.2008 (qui allegato n.21)
15) documento di sintesi n. 1/2009 inerente ad APC in c/c del 2.11.2009 (qui allegato n.22)
16) modifica consensuale di condizioni economiche sottoscritta dalla Banca e dalla società correntista in data 14.04.2014 (qui allegato n.23).
Pertanto alla luce di quanto sopra emerso è evidente che il rapporto di conto corrente de quo:
i è stato aperto precedentemente al primo estratto conto depositato in atti (III Semestre
1989);
ii il primo contratto risultante in atti è in data 25 febbraio 2008, successivamente modificato con contratto del 14/04/2014;
iii risultano diverse pattuizioni di aperture di credito in conto corrente a far data dal
19.07.2004.
12
3.2.1 Documentazione esaminata c/c n.11070612-2
Si riporta nelle pagine che seguono la documentazione in atti riferita al conto corrente n.
11070612-2 e la relativa analisi, dalla quale emergono le pattuizioni riportate nella tabella:
Pertanto alla luce dei documenti esaminati, si può affermare che il primo documento contrattuale riferibile al conto corrente n. 11070612-2 è la lettera di concessione e sottoscrizione dell'affidamento in data 19/7/2004, dunque non è stato prodotto in atti il contratto di apertura del rapporto che risulta essere stato acceso dall'analisi degli estratti conti precedentemente all'1/7/1989.
3.2.2 C/C n. n.11070612-2: E. RA
…All'esito dell'analisi documentale in atti è stato verificato che sono stati pattuiti tassi extra fido e di mora superiori al tasso soglia nei seguenti contratti:
1) nel contratto Quadro di Affidamento del 30/06/2014
2) nell'atto integrativo del Contratto Quadro di Affidamento in data 28/10/2014
3) nell'atto integrativo del Contratto Quadro di Affidamento in data 16/02/2015.
Il quesito H. prevede un'eventuale verifica sui cc.dd. giorni valuta “Con riferimento alle operazioni in cui è specificamente contestata l'applicazione di una valuta antergata/postergata”
Al riguardo la scrivente evidenzia che nessuna contestazione a operazioni specifiche è stata formulata da parte attrice e pertanto il punto H. del quesito può ritenersi superato.
3.2.4 I. Prescrizione, se eccepita
La banca nella propria comparsa di costituzione e risposta all'atto di citazione di primo grado ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale.
La scrivente ha sul punto verificato che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta essere la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in data
12.09/16.09.2016.
Pertanto il dies a quo per la verifica, a ritroso, della intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito di entrambe i rapporti di conto corrente oggetto di causa, è quello del
11/09/2006.
13 Per il conto corrente de quo sono stati sottoscritti diversi contratti di apertura di credito, depositati in atti dalla quali allegati dal numero 5 al 15, come riportato di seguito: CP_4
5) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 19.07.2004 per € 130.000,00 al tasso debitore annuo del 5,75%, CMS 0,00 (qui allegato n.12)
6) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 28.09.2006 per € 150.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 6,25%, extra fido 7,75%, CMS intra fido
0,00%, CMS extra fido 0,25%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.13)
7) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 8.10.2007 per €
150.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 6,90%, extra fido 7,50%, CMS intra fido
0,00%, CMS extra fido 0,25%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.14)
8) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 5.11.2008 per € 150.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 6,75%, extra fido 7,85%, CMS intra fido
0,00%, CMS extra fido 0,25%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.15)
9) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data10.06.2010 per € 50.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 2,927%, extra fido 12,00%, tasso di mora
12,25%, CDF 0,125%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.16)
10) lettera di accettazione e concessione affidamento per APC in c/c in data 11.04.2011 per €
50.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 3,40700%, extra fido 11,50%, tasso di mora
12,25%, CDF 0,125%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.23)
11) Contratto Quadro di Affidamento di Breve Termine n. 00022/9000/00000732 del
30.06.2014 per € 50.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 5,7050%, extra fido
15,5750%, tasso di mora 16,5750%, CDF 0,3250%, CIV 10€, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale. Inoltre riepilogo condizioni già in essere ulteriori €
150.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 5,7050%, extra fido 15,5750%, %, tasso di mora 16,5750%, CDF 0,3250%, CIV 10€, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.18)
12) Atto integrativo del 28.10.2014 per € 50.000,00 applicazione condizioni contratto quadro del 30.06.2014 (qui allegato n.19)
13) Atto integrativo del 16.02.2015 del contratto quadro del 30.06.2014 per € 10.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 15,1625%, extra fido 15,4625%, tasso di mora
14 16,4625%, CDF 0,3250%, CIV 10€, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.20)
14) documento di sintesi n. 0/2007 inerente ad APC in c/c del 25.02.2008 nel quale non è desumibile l'importo concesso a titolo di affidamento e pertanto le relative condizioni applicabili intra/extra fido (qui allegato n.11);
15) documento di sintesi n. 1/2009 inerente ad APC in c/c del 2.11.2009 per € 150.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 3,25%, extra fido 7,85%, CDF 0,125%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale. Inoltre a scadenza del 31/03/2010 ulteriori €
50.000,00 al tasso debitore annuo intra fido del 3,25%, extra fido 7,85%, CMS intra fido
0,00%, CMS extra fido 0,25%, capitalizzazione degli interessi, commissioni e spese trimestrale (qui allegato n.22).
Pertanto al fine del calcolo della prescrizione, alla luce dell'esame dei contratti versati in atti, il primo documento sottoscritto fra le parti inerente il conto corrente n. 11070612-2 è la lettera di accettazione e concessione affidamento del 19.07.2004 per € 130.000,00 (allegato n.12).
Si precisa all'uopo, vista la peculiarità dell'argomento, che non risulta in atti depositata la visura della Centrale Rischi che possa consentire di accertare ulteriori affidamenti sul conto corrente de quo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, pertanto si terrà conto degli importi di fido operativi sopra riportati a decorrere dal 19/7/2004, rappresentando che hanno natura di rimesse solutorie quelle che hanno ridotto o azzerato l'esposizione debitoria extra-fido (i.e. l'esposizione eccedente l'importo del fido di periodo), nelle due diverse ipotesi di calcolo menzionate nel quesito.
V1^ Calcolo quesito I.2)a
2) in tal caso, provveda a quantificare il saldo attraverso l'espunzione delle rimesse solutorie che siano state poste in essere nel periodo che precede i dieci anni dalla notifica della citazione (o da altro atto interruttivo) ed abbiano, in quell'arco di tempo, abbattuto il debito conteggiato dalla banca per interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitati, tenendo conto che i pagamenti operati dal correntista devono essere imputati, in via prioritaria, agli interessi e alle spese, e quindi al capitale;
15 L'analisi delle rimesse in allegato (allegato n. 24) - in particolare l'analisi congiunta delle colonne Saldo da E/C” e “Residuo Competenze 1” - evidenzia che tutte le Parte_3
competenze addebitate anteriormente 30/06/2006 (ultimo trimestre prima del decennio della data di notifica dell'atto di citazione 12.09/16.09.2016) risultano pagate da rimesse aventi natura solutoria.
Il saldo del rapporto n. 11070612-2, in questo primo calcolo, va dunque ricalcolato dal III trimestre 2006.
* * * * *
2^ Calcolo quesito I.2)b
“proceda il c.t.u. ad un doppio conteggio dei saldi attivi della banca, utilizzando cioè sia il criterio del “saldo-banca” che quello di cui al criterio del c.d. “saldo rettificato” (ovvero con la eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito); precisando poi all'udienza del 20 Giugno 2024:
“saldi attivi della Banca” leggi “dei saldi”
In riferimento al calcolo previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguente rideterminazione del reale saldo passivo del conto, il sottoscritto CTU precisa che il calcolo alternativo della prescrizione è stato operato con eliminazione degli oneri ritenuti non applicabili al rapporto all'esito delle verifiche delle condizioni pattuite, ed in particolare: dal 1/7/1989 al 30/6/2004 di tutti gli interessi, commissioni e spese;
dal 1/7/2004 al 30/06/2006 (ultimo trimestre prima della data di notifica atto di citazione del
11/09/2006) esclusione delle commissioni, spese e degli interessi calcolati dalla - CP_4
– poiché calcolati in capitalizzazione trimestrale – perché non regolarmente pattuiti.
L'analisi delle rimesse in allegato (già allegato n. 24) - in particolare l'analisi congiunta delle colonne Saldo Rett.” e “Residuo Competenze 2” - evidenzia che tutte le Parte_3
competenze addebitate anteriormente il 16/07/2004 risultano pagate da rimesse aventi natura solutoria. Pertanto il ricalcolo del saldo va condotto dall'1/7/2004 ovverosia dalla data immediatamente successiva all'addebito delle ultime competenze (30/06/2004) che risultano integralmente pagate dalle rimesse solutorie individuate.
Il saldo del rapporto n. 11070612-2, in questa seconda ipotesi, va dunque ricalcolato dal
III trimestre 2004.
3.2.5 Saldo c/c n. 11070612-2
In merito al rapporto di conto corrente n. 11070612-2 la scrivente ha analiticamente:
16 ricostruito il rapporto ed analizzato la documentazione in atti,
dato atto delle condizioni pattuite,
espletato le verifiche aventi ad oggetto l'usura,
verificato la concessione degli affidamenti;
espletato le verifiche aventi ad oggetto la prescrizione.
Il saldo del rapporto di conto corrente n. 11070612-2, risultante dall'ultimo estratto conto versato in atti del 30/06/2016, è pari ad € 134.634,64 a DEBITO del Cliente. Tuttavia all'uopo si rappresenta che, dalla comparsa di costituzione in Appello depositata dalla CP_4
il conto corrente risulta ancora aperto alla data del 10 Giugno 2020.
In esito alle indagini peritali svolte ed in relazione a quanto disposto ai punti da A), B), C), E),
F), H) ed I) del quesito, il calcolo del saldo è stato condotto ricorrendo ai seguenti criteri: ipotesi prescrizione 1^ Calcolo quesito I.2)a decorrenza del riconteggio dal 1/7/2006;
ipotesi prescrizione 2^ Calcolo quesito I.2)b decorrenza del riconteggio dal 1/7/2004.
Per entrambe le ipotesi sopra menzionate:
• nessuna capitalizzazione degli interessi sino al 24/2/2008 tenuto conto che il primo contratto in atti che pattuisce, come disposto in quesito, “un regime di capitalizzazione che ne preveda la pari periodicità” è stato stipulato il 25/2/2008; dal 25/2/2008 sino al 31.12.2013 capitalizzazione trimestrale con pari reciprocità; esclusa ogni capitalizzazione dalla data dell'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016, considerato che l'ultimo estratto conto prodotti in atti è relativo al II Trimestre 2016 (ultimo movimento 30/06/2016);
• applicazione, quale tasso d'interesse attivo per il Cliente, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10) sino al 25/2/2008; successivamente il tasso attivo pattuito o applicato se più favorevole per il Cliente;
• applicazione fino 18/7/2004, quali tassi di interessi passivi, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10);
17 • applicazione dal 19/7/2004, quali tassi di interessi passivi intra fido ed extra fido per il Cliente, degli interessi pattuiti o applicati se più favorevoli per il Cliente o regolarmente modificati ex art. 118 TUB;
eliminazione degli interessi corrispettivi extra fido dal 30/06/2014 poiché superiori al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. in riferimento al trimestre di pattuizione;
• nessuna applicazione di spese sino al I Trimestre 2008;
• nessuna applicazione di commissioni di massimo scoperto e commissioni di istruttoria veloce poiché non rispondenti a quanto disposto nel quesito F. punti 1), 2) e 3);
• applicazione delle commissioni disponibilità fondi;
• applicazione valuta d'uso;
• senza azzeramento del saldo iniziale;
Ritiene pertanto la Corte che il saldo del rapporto di conto corrente n. 11070612-2 alla data del
30.6.2016, è pari ad € 109.877,24 a DEBITO del Cliente
Con riferimento alle reiterate osservazioni critiche delle parti, si osserva che compiuta e condivisibile è la risposta del ctu che deve leggersi in modo raccordato ai criteri analiticamente esplicitati già nella bozza di elaborato peritale e conformi ai quesiti peritali e ai principi giurisprudenziali enunciati.
, rappresentata da va pertanto condannata a Controparte_4 Controparte_5 pagare a € 2.397,77, oltre interessi legali dalla domanda, in relazione al c/c . 1107396- Pt_1
4. e va dichiarato che il saldo debitore del c/c 11070612-2 alla data del 30/06/2016, è pari ad €
109.877,24.
5.Il limitato accoglimento dell'appello comporta la compensazione integrale delle spese di lite, comprese quelle di ctu;
PQ
NA , rappresentata da a pagare a € Controparte_4 Controparte_5 Pt_1
2.397,77, oltre interessi legali dalla domanda.
18 Accerta che il saldo debitore del c/c 11070612-2 alla data del 30/06/2016, è pari ad €
109.877,24
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti appellanti in solido fra loro nella misura del 50% e delle parte appellata ed intervenuta in solido fra queste nella misura del restante 50%.
IL PRESIDENTE EST.
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