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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/09/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2583/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e , in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliate in Nola CIS Isola 8 presso la loro sede sociale,
rappresentate e difese dall'avv. Evelina DE DOMINICIS, , C.F._1 giusta mandato in calce alla citazione,
ATTORI
E
, in persona del legale ONroparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via Fonseca, n. 82, presso lo studio dell'avv. Lucia Sorrentino, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio
ROSSI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, C.F._2
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante ONroparte_2 P.IVA_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Nola alla via Pietro Vivenzio, n. 5, presso lo studio dell'avv. Francesco Postiglione, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
GEMMA, , giusta procura in calce alla comparsa di risposta, C.F._3
CONVENUTA
E
, in persona del legale rappresentante pro ONroparte_3 P.IVA_5 tempore, elettivamente domiciliata in n Casalnuovo di Napoli, alla via Roma n° 166, presso lo studio dell'avv. Elisabetta Pelliccia, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Francesco Saverio FORMICHELLA, , e Francesco ROCCO, C.F._4
Pag. 1 , giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi C.F._5 difensori depositata il 15.07.2019,
CHIAMATA IN CAUSA
avente ad oggetto: ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15.05.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Si omette l'analitica esposizione dello svolgimento del processo, non più prevista dall'art. 132 c.p.c. novellato, e si procede alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione ritualmente notificato la e la Parte_2 Parte_1 rispettivamente proprietaria e locataria del lotto 8098 sito presso il C.I.S. di Nola, ONr convenivano in giudizio la (in breve e la ONroparte_1 CP_2
ON
(in breve , rispettivamente appaltatrice e committente del contratto di
[...]
appalto n. 8400060864 del 02.01.2014, asserendo che in data 17.07.2015 nel corso dei lavori oggetto del predetto appalto si era verificato il sollevamento del solaio di copertura del lotto 8098 e conseguentemente anche della controsoffittatura interna al locale ad esso collegata, che aveva determinato la pericolosa fuoriuscita dalle guide delle pareti in vetro poste all'interno dei locali destinati ad ufficio della Parte_1
e che erano state realizzate dalla proprietaria l'anno prima
[...] Parte_2
(2014). La poi, lamentava che, a causa dell'accaduto, fino al Parte_1
20.11.2015 gli addetti all'ufficio non avevano potuto utilizzare i locali al primo piano ed avevano dovuto svolgere la loro attività lavorativa al piano terra con grave disagio per loro e per la clientela con ricadute negative sulla sua reputazione commerciale. In attesa della ultimazione dei lavori sul solaio di copertura, infatti, le pareti vetrate, non essendo più stabili, rappresentavano un concreto pericolo per la incolumità dei lavoratori.
ONr Solo dopo la ultimazione dei lavori da parte della le pareti vetrate erano state riposizionate dalla con una spesa complessiva di euro 15.643,60 Parte_2 documentata da fatture in atti.
Poiché i locali destinati ad ufficio erano divenuti riutilizzabili da parte del personale solo in data 20.11.2015, la locataria aveva dovuto rinunciare al loro Parte_1
godimento per oltre quattro mesi con un danno quantificato in complessivi euro
5.486,85.
Pag. 2 Tanto premesso, le attrici domandavano la condanna delle convenute al ristoro dei danni subiti.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute.
ONr In particolare la eccepiva la nullità della citazione per la genericità dell'oggetto della domanda;
la propria carenza di legittimazione passiva;
che ad essa non era stata comunicata la presenza all'interno del lotto di pareti vetrate e che essa aveva eseguito le lavorazioni di manutenzione del lastrico seguendo specifiche istruzioni della
ON ONr committente che, dopo la segnalazione della problematica verificatasi, la
ON era intervenuta con i suoi operai per mettere in sicurezza le vetrate su ordine di di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi da con ONroparte_3 polizza n. 343668021.
ONr Tanto esposto, la convenuta chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la e, nel merito, che fosse pronunciato il rigetto della domanda ONroparte_3
attorea o, in via subordinata, l'accertamento del concorso di responsabilità delle attrici e della committente.
ON La invece, si costituiva eccependo di essere titolare della proprietà dei lastrici di copertura dei capannoni in virtù del contratto di costituzione di diritto di superficie del
04.08.2010 al fine della realizzazione sugli stessi di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
che con contratto di appalto n. ONr 84000664 essa aveva affidato a l'esecuzione dei lavori di eliminazione di infiltrazioni acque piovane sul lastrico solare di copertura Capannone 8.8 dell'impianto del CIS Interporto di Nola con l'assunzione da parte di quest'ultima di ogni rischio o responsabilità conseguente;
che all'epoca del sinistro (17.07.2015) erano ancora in
ONr corso le opere di manutenzione appaltate, per cui la aveva la custodia piena dei
ONr lastrici;
che la con comunicazione del 21.07.2015 aveva preso in carico il sinistro per cui è causa affermando di aver attivato anche la propria polizza assicurativa.
Tanto esposto, chiedeva che fosse accertata la propria carenza di legittimazione passiva;
il rigetto della domanda attorea e di essere, in ogni caso, mallevata dalla appaltatrice in caso di condanna.
ONr A seguito della chiamata in causa operata dalla si costituiva in giudizio anche
, la quale eccepiva che il sinistro per cui era causa non era coperto ONroparte_3
dalla polizza assicurativa contratta dalla convenuta chiamante in causa. Infatti, la
ONr polizza n. 343668021 richiamata dalla convenuta stipulata nel gennaio 2014 riguardava i danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività di manutenzione dell'impianto fotovoltaico del Cis Interporto di Nola realizzato con il contratto di
Pag. 3 appalto di servizi n. 840006864 del 2 gennaio 2014, contratto che non includeva anche il lastrico solare di copertura del capannone 8.8 del Cis Interporto di Nola, per il quale era stato stipulato un successivo e diverso contratto di appalto di lavori n. 8400066421
del 20 Marzo 2015. Ne conseguiva il suo difetto di legittimazione passiva
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. ed assunti i mezzi di prova ammessi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rassegnate poi all'udienza del
15.05.2025.
Riservata la causa in decisione alle parti erano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
****************
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità della citazione.
Sin dalla sua proposizione la domanda delle attrici risulta essere, infatti, sufficientemente determinata sia nell'oggetto che nel titolo. I fatti costitutivi della pretesa azionata e quelli lesivi della stessa risultano ben specificati e risultano altrettanto ben individuate le ragioni giuridiche su cui si fonda il diritto sostanziale affermato.
Venendo ora all'esame del merito si osserva che può considerarsi pacifico il verificarsi dell'evento dannoso accaduto il 17 Luglio 2015. ONr I lavori di manutenzione eseguiti dalla convenuta appaltatrice hanno certamente comportato l'alleggerimento della copertura del capannone, che per reazione si è sollevata. Tale sollevamento, come riconosciuto dalla stessa convenuta, ha determinato la fuoriuscita delle pareti vetrate dai rispettivi binari fissati nella controsoffittatura sottostante al lastrico su cui erano in corso i lavori di manutenzione.
Il nesso di causalità tra la condotta dell'impresa (cd. levo ghiaia eseguito in virtù del contratto di appalto del 20.03.2015) e l'evento di procurata instabilità delle sottostanti pareti vetrate non può essere escluso.
Resta da stabilire, tuttavia, se detto evento sia o meno riconducibile a responsabilità
della appaltatrice in via esclusiva o in concorso con la committente.
Sul punto la giurisprudenza afferma che nel caso in cui i danni siano stati causati a terzi da un'attività di esecuzione di un appalto, risponde di regola esclusivamente l'appaltatore, in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'articolo 2049 del codice civile al committente, fatta salva l'ipotesi in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività dell'appaltatore e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo, gravanti sul committente, ipotesi nella quale
è configurabile la responsabilità del committente, concorrente o esclusiva rispetto a
Pag. 4 quella dell'appaltatore (in tal senso si è espressa di recente la Cassazione con sentenza n. 11857/2025).
Nel caso di specie è ravvisabile una condotta colposa dell'appaltatore, in quanto esso ON nell'organizzare la attività di manutenzione appaltatagli dalla non ha tenuto conto dello stato dei luoghi, ignorando colpevolmente che su una porzione del piano sottostante il lastrico fossero state allocate delle pareti vetrate, la cui stabilità avrebbe potuto essere compromessa da taluni tipi di lavorazione, come quella di levo ghiaia. La
ONr appaltatrice non può dolersi del fatto che di tale circostanza non era stata edotta
ON dalla o dalla in quanto era suo obbligo precipuo prima di stipulare il Parte_2
contratto di appalto ed in ogni caso prima della esecuzione dei lavori visionare lo stato dei luoghi.
ONr La inoltre, non ha fornito prova della circostanza pur dedotta di una presunta
ON ingerenza della nella esecuzione delle opere, per cui la responsabilità dell'accaduto deve attribuirsi in via esclusiva alla appaltatrice.
Difatti, stando a quanto riferito dai testi escussi indicati dalla prima Parte_1 ONr dell'inizio dei lavori di manutenzione alcuni dipendenti della si erano recati all'interno degli uffici a verificare lo stato dei luoghi, e nonostante ciò l'appaltatrice ha attuato l'attività sconsigliata quando, al contrario, per sottrarsi ad ogni forma di responsabilità, si sarebbe dovuta astenere dalla stessa o, se pressata comunque ad ON eseguirla dalla avrebbe dovuto far presente alla committente il suo dissenso ad eseguire l'opera nel modo richiestole. ON Invece, come risulta anche dalla pec inviata dopo l'evento alla in data 21.07.2015, ONr la lungi dal rilevare la sua incolpevolezza per l'accaduto ed ad attribuire la responsabilità dello stesso alla committente, riferiva di aver provveduto a mettere in sicurezza le pareti vetrate in attesa dell'accertamento del sinistro da parte della compagnia assicurativa, la cui polizza era stata appunto attivata con la denuncia di sinistro del 24.07.2015, lasciando così intendere di assumersi la esclusiva responsabilità
dello stesso. Tale intento risulta confermato anche dalla circostanza che al sopralluogo
ONr del 20.11.2025 partecipava solo il tecnico della (geom. ed alcun CP_6 ON soggetto per conto della committente
Quanto ai danni subiti dalla si ritiene che gli stessi siano compatibili Parte_2 con l'evento denunciato, avendo l'attrice dovuto provvedere alla reinstallazione delle vetrate una volta ultimati i lavori di manutenzione sul lastrico del capannone ed avendo dovuto ripristinare la controsoffittatura. Pertanto, l'importo riportato dalle fatture depositate appare congruo, oltre che regolarmente saldato con bonifici.
Pag. 5 Quanto, invece, ai danni denunziati dalla si rileva che essi sono consistiti Parte_1 essenzialmente solo nel mancato godimento dei locali destinati ad ufficio dal
17.07.2015 al 20.11.2015. La quantificazione del danno fatta dalla attrice non appare,
tuttavia congrua partendo dal dato documentale, che per l'intero lotto locato il canone di locazione mensile era di euro 4.000,00 + iva, e tenuto conto delle dimensioni dell'area ufficio (125 mq.).
Nella quantificazione la attrice include anche una quota condominiale di euro 290,00
mensili, che però non risulta specificata nel contratto di locazione, nè da altra documentazione depositata, per cui non può essere riconosciuta.
Il danno andrà, pertanto, ridotto ad euro 4.254,75 iva inclusa
Non può ritenersi, invece, fondata la domanda di risarcimento relativa ad una presunta ricaduta negativa dell'evento sulla reputazione commerciale dell'azienda, in quanto la stessa non è stata sufficientemente provata.
ONr Quanto, infine, alla domanda di garanzia proposta da essa deve ritenersi infondata e va rigettata, in quanto, come emerge dalla documentazione fornita, il sinistro non ha riguardato i lavori di appalto previsti dalla polizza richiamata.
Ciò lo si deduce sia per la esistenza di un diverso contratto di appalto non ancora stipulato al momento della sottoscrizione della polizza e sia per la circostanza che nella predetta polizza l'oggetto corrisponde proprio ai lavori appaltati il 02.01.2014 essendo il valore della polizza pari al valore dei lavori appaltati con il contratto n. 8400060864,
che non includevano quelli relativi al capannone 8.8 del CIS, il cui contratto di appalto
è quello n. 8400066421 del 20.03.2015, avente ad oggetto i diversi “Lavori di eliminazione di infiltrazioni acque piovane nel lastrico solare di copertura Capannone
8.8 dell'impianto del CIS Interporto di Nola”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M.
il Tribunale pronunziando definitivamente sulle domande di cui all'atto di citazione notificato da e alla ed alla Parte_1 Parte_2 ONroparte_1
e sulla domanda di garanzia della convenuta ONroparte_2 CP_1
verso , rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
[...] ONroparte_3
l) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta la responsabilità esclusiva della in persona del legale rappresentante pro tempore, nella ONroparte_1
causazione del sinistro verificatosi in Nola CIS in data 17.07.2015;
Pag. 6 2) Condanna la convenuta a pagare in favore della ONroparte_7
a titolo di risarcimento la somma di euro 15.463,60, oltre interessi legali Parte_2
dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna la convenuta a pagare in favore della ONroparte_7 Parte_1
a titolo di risarcimento la somma di euro 4.254,75, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda al soddisfo;
4) Rigetta le domande proposte nei confronti della;
ONroparte_2
5) Rigetta la domanda di garanzia proposta dalla nei ONroparte_1
confronti della;
ONroparte_3
6) Condanna la convenuta al pagamento in favore delle ONroparte_1
attrici delle spese di giudizio, che vengono liquidate, Parte_3 inclusa la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, in euro 7.000,00, di cui euro 400,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso;
7) Condanna la convenuta al pagamento in favore della ONroparte_1
delle spese di giudizio, che vengono liquidate in euro 2.540,00, oltre ONroparte_3
I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso;
8) Compensa le spese tra le attrici e la;
ONroparte_2
9) Compensa le spese tra la e la ONroparte_1 ONroparte_2
Così deciso in Nola, l'8/09/2025.
Il Giudice
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