TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00738 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di RA, Assessorato alle
Attività Produttive della Regione Siciliana, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Dogane, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile 182;
per l'annullamento N. 01101/2024 REG.RIC.
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
RA in data -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di RA del -OMISSIS-;
- della nota dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana prot. n.
-OMISSIS- con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca delle
Autorizzazioni di cui ai D.R.S. n. -OMISSIS- - D.R.S. n.-OMISSIS- e D.R.S. n. -
OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di RA del -OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n.-OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n.-OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
Mazara del Vallo (TP) -OMISSIS-., nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato; N. 01101/2024 REG.RIC.
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
RA (TP)-OMISSIS-, nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
MO (TP) -OMISSIS-, nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio
Territoriale del Governo di RA, della Regione Sicilia - Assessorato Alle Attività
Produttive, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'ANAC - Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 2024 e depositato 2 agosto successivo, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, degli atti in epigrafe indicati articolando le censure di: N. 01101/2024 REG.RIC.
I. “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e
97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata”.
Il vizio della gravata interdittiva risiederebbe nella circostanza che essa è fondata sui rapporti di parentela della parte ricorrente, laddove invece costituisce ius receptum il principio in forza del quale il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante. La parte ricorrente contesta altresì l'assunto secondo cui la società ricorrente dovrebbe essere ritenuta “verosimilmente” una “continuazione della -OMISSIS-.”, essendo il rapporto tra le dette due società di capitali formalmente regolato da apposito atto pubblico di cessione di ramo d'azienda.
II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata”. N. 01101/2024 REG.RIC.
Stante la perdurante presenza nel nostro ordinamento giuridico dell'informativa atipica, con effetti molto meno invasivi nei confronti dell'attività di impresa,
l'impugnato provvedimento prefettizio sarebbe espressione, tra l'altro, di manifestazione sintomatica di eccesso di potere e di frontale lesione del principio di proporzionalità.
III. “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis sotto ulteriore profilo; Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt.
67 ed 88; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dei D.R.S. nn.-OMISSIS- e -
OMISSIS- nonché del D.R.S. n. -OMISSIS-; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1 e 10; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata”.
La società ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni in suo danno, atteso che nel caso in esame non si verserebbe nell'ambito della sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del
D.lgs. 159/2011, poiché la società ricorrente non sarebbe mai stata destinataria di alcun provvedimento definitivo con cui sia stata applicata una misura di prevenzione ed inoltre la stessa non sarebbe mai stata destinataria di alcuna sentenza di condanna.
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si sono costituite le Amministrazioni intimate, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la quale ha depositato documenti.
3.- Con ordinanza cautelare n. 479/2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta. N. 01101/2024 REG.RIC.
4.- In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie. La difesa erariale, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS--OMISSIS- in proprio, ha insistito per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha replicato a quanto dedotto dalla difesa erariale con apposita memoria.
5.- All'udienza pubblica del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. - In via preliminare va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale atteso che, come precisato con la memoria da ultimo depositata dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto da -OMISSIS--OMISSIS- nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente in forza di apposita procura in calce al ricorso e con ciò ha espressamente riconosciuto di agire esclusivamente in detta qualità.
7. - Passando al merito del ricorso, lo stesso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
7.1. - Il primo motivo è infondato in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito anche da questa Sezione e a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche
(Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa
Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e 1373 del 2025 e i precedenti ivi richiamati)” (T.A.R.
Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 302).
Nel caso di specie, l'informativa interdittiva gravata verte su una valutazione ampia ed esente da profili di irragionevolezza basata sulla sussistenza di cointeressenze economiche con soggetti controindicati, tra cui in particolare il padre dell'amministratore unico della società ricorrente, circostanza che emerge altresì dalla sostanziale continuità aziendale con la -OMISSIS-. -OMISSIS-, società già N. 01101/2024 REG.RIC.
destinataria di un provvedimento interdittivo - la cui legittimità è stata di recente confermata da questo TAR (v. sentenza del 05/01/2026 n. 23) - e di cui il suddetto padre risultava socio unico.
In particolare la Prefettura ha evidenziato tra l'altro:
- che nonostante sia stata annullata la custodia cautelare adottata nei confronti del padre di -OMISSIS--OMISSIS-– peraltro nell'ambito di un procedimento penale che vede indagato anche quest'ultimo (procedimento penale n. 16093/2019 R.G.N.R. n.
12271/2019 R.G. GIP, in relazione ai vari reati, tra cui ex artt. 416 – bis, 318, 320,
353 bis, 512 bis), anche egli prima sottoposto agli arresto domiciliari, poi revocati –, il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva evidenziato che dalle indagini espletate era emerso che “-OMISSIS--OMISSIS-e suo figlio -OMISSIS-versavano periodicamente consistenti somme di denaro” all'amministratrice pro tempore della -OMISSIS- “in cambio del mantenimento della fornitura di carburante alle ditte di -OMISSIS--
OMISSIS-” e che “-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-si recavano a Palermo presso gli uffici della -OMISSIS-” per incontrare la predetta amministratrice;
- che il suddetto padre risulta attualmente condannato per i reati ascrittigli (tra cui, ex art. 416-bis, c.p.) nel procedimento penale n. 1061/2021 R.G.T. e n. 3491/2017 R. N.
R. DDA definito in primo grado innanzi al Tribunale di Marsala;
- la coincidenza della sede legale della società ricorrente e della sopra menzionata -
OMISSIS-., la presentazione da parte di quest'ultima della dichiarazione dei redditi del 2022 prodotti dalla prima e la circostanza che le scritture contabili della società ricorrente si trovavano depositate sempre presso la sede, senza alcuna diversa plausibile giustificazione.
Tali legami parentali e cointeressenze economiche risultano di tale convergenza da fare apparire più che probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, nell'ottica di massima tutela preventiva che N. 01101/2024 REG.RIC.
informa l'istituto dell'informazione antimafia. Di qui, proprio per la natura preventiva della informazione prefettizia, la ragionevole, giustificata e condivisibile, prognosi di infiltrazione mafiosa che assiste il provvedimento interdittivo in questo giudizio contestato, con la conseguente legittimità dell'informazione antimafia adottata dal
Prefetto di RA.
7.2. - Anche il secondo motivo non può essere accolto, fondandosi sull'assunto, errato, della vigenza nel nostro ordinamento della c.d. informativa prefettizia atipica (art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486)
(cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/11/2025, n. 2609).
È principio giuridico consolidato, infatti, che l'abrogazione della norma abrogatrice non fa rivivere (di norma) la norma abrogata (C.G.A. n. 589/2025).
Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare: “«8.1. La così detta
“informativa antimafia atipica” (o supplementare) è stata invero elaborata dalla prassi (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2011, n. 5130; Sez. VI, 28 aprile 2010, n.
2441) sulla base del combinato disposto dell'art. 10, commi 7, lett. c), e 9, del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)
– ora abrogato e rifluito ora negli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - e dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (recante Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dalla legge 15 novembre 1988, n. 486). 8.1.a. La prima disposizione consente che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano desunte anche “c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia”; la seconda prevede che “L'Alto commissario (per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) può N. 01101/2024 REG.RIC.
comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”. Il comma 9 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 prevedeva poi che “Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge”. 8.1.b. Questo sistema risulta ormai superato dal codice antimafia del 2011, come modificato nel 2014. Il d.lgs. n. 159 del 2011 non ha riprodotto né la previsione della lettera c) del comma 7 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, né la norma contenuta nell'art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982. L'art. 91, nel comma
4, precisa infatti che “4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 [id est, gli effetti interdittivi e gli obblighi di revoca/decadenza] si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”. L'art. 89-bis, aggiunto dal
d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ha reso di fatto desueto l'art. 1-septies del decreto legge
n. 629 del 1982, pur formalmente non abrogato, poiché ha tipizzato il potere del
Prefetto, pur richiesto della comunicazione antimafia, di adottare comunque un'informazione antimafia interdittiva che tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta, quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, del codice antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa» (parere del Consiglio di Stato n. 689/2021 del 16.04.2021). N. 01101/2024 REG.RIC.
7.3. - Risulta infondato infine il terzo motivo atteso che ai sensi dell'art. 89 bis del
D.lgs. 159/2011 “quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.
Pertanto dopo l'introduzione del citato art. 89 bis l'interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza detta norma si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.
Sotto questo profilo, quindi, “la revoca delle autorizzazioni, anche se abilitanti
l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del D.lgs. n.
159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2025 n. 4311, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144).
8. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
9. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01101/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella suestesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
AN MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN MU RE EN
IL SEGRETARIO N. 01101/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00738 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01101/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Buffa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di RA, Assessorato alle
Attività Produttive della Regione Siciliana, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Dogane, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile 182;
per l'annullamento N. 01101/2024 REG.RIC.
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
RA in data -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di RA del -OMISSIS-;
- della nota dell'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana prot. n.
-OMISSIS- con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca delle
Autorizzazioni di cui ai D.R.S. n. -OMISSIS- - D.R.S. n.-OMISSIS- e D.R.S. n. -
OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di RA del -OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n.-OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n.-OMISSIS-;
- del D.R.S. n. -OMISSIS-, notificato in data 12.07.2024, dell'Assessorato delle
Attività Produttive della Regione Siciliana con cui è stata revocata alla ricorrente l'autorizzazione di cui al D.R.S. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
Mazara del Vallo (TP) -OMISSIS-., nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato; N. 01101/2024 REG.RIC.
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
RA (TP)-OMISSIS-, nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- della nota del 12 luglio 2024, in pari data trasmessa a mezzo pec, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della licenza di esercizio per l'impianto di distribuzione stradale di carburanti ubicato in
MO (TP) -OMISSIS-, nonché del successivo provvedimento di revoca, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio
Territoriale del Governo di RA, della Regione Sicilia - Assessorato Alle Attività
Produttive, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'ANAC - Autorità
Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN MU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 2024 e depositato 2 agosto successivo, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, degli atti in epigrafe indicati articolando le censure di: N. 01101/2024 REG.RIC.
I. “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e
97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata”.
Il vizio della gravata interdittiva risiederebbe nella circostanza che essa è fondata sui rapporti di parentela della parte ricorrente, laddove invece costituisce ius receptum il principio in forza del quale il mero rapporto di parentela è in sé irrilevante. La parte ricorrente contesta altresì l'assunto secondo cui la società ricorrente dovrebbe essere ritenuta “verosimilmente” una “continuazione della -OMISSIS-.”, essendo il rapporto tra le dette due società di capitali formalmente regolato da apposito atto pubblico di cessione di ramo d'azienda.
II. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata”. N. 01101/2024 REG.RIC.
Stante la perdurante presenza nel nostro ordinamento giuridico dell'informativa atipica, con effetti molto meno invasivi nei confronti dell'attività di impresa,
l'impugnato provvedimento prefettizio sarebbe espressione, tra l'altro, di manifestazione sintomatica di eccesso di potere e di frontale lesione del principio di proporzionalità.
III. “Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis sotto ulteriore profilo; Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt.
67 ed 88; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 dei D.R.S. nn.-OMISSIS- e -
OMISSIS- nonché del D.R.S. n. -OMISSIS-; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L.
7/8/1990, n. 241, art. 1 e 10; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata”.
La società ricorrente deduce l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni in suo danno, atteso che nel caso in esame non si verserebbe nell'ambito della sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del
D.lgs. 159/2011, poiché la società ricorrente non sarebbe mai stata destinataria di alcun provvedimento definitivo con cui sia stata applicata una misura di prevenzione ed inoltre la stessa non sarebbe mai stata destinataria di alcuna sentenza di condanna.
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si sono costituite le Amministrazioni intimate, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato la quale ha depositato documenti.
3.- Con ordinanza cautelare n. 479/2024, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta. N. 01101/2024 REG.RIC.
4.- In vista dell'udienza di merito, le parti hanno depositato memorie. La difesa erariale, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS--OMISSIS- in proprio, ha insistito per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha replicato a quanto dedotto dalla difesa erariale con apposita memoria.
5.- All'udienza pubblica del 10 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. - In via preliminare va disattesa l'eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale atteso che, come precisato con la memoria da ultimo depositata dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto da -OMISSIS--OMISSIS- nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente in forza di apposita procura in calce al ricorso e con ciò ha espressamente riconosciuto di agire esclusivamente in detta qualità.
7. - Passando al merito del ricorso, lo stesso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
7.1. - Il primo motivo è infondato in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito anche da questa Sezione e a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche
(Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa
Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e 1373 del 2025 e i precedenti ivi richiamati)” (T.A.R.
Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 gennaio 2026, n. 302).
Nel caso di specie, l'informativa interdittiva gravata verte su una valutazione ampia ed esente da profili di irragionevolezza basata sulla sussistenza di cointeressenze economiche con soggetti controindicati, tra cui in particolare il padre dell'amministratore unico della società ricorrente, circostanza che emerge altresì dalla sostanziale continuità aziendale con la -OMISSIS-. -OMISSIS-, società già N. 01101/2024 REG.RIC.
destinataria di un provvedimento interdittivo - la cui legittimità è stata di recente confermata da questo TAR (v. sentenza del 05/01/2026 n. 23) - e di cui il suddetto padre risultava socio unico.
In particolare la Prefettura ha evidenziato tra l'altro:
- che nonostante sia stata annullata la custodia cautelare adottata nei confronti del padre di -OMISSIS--OMISSIS-– peraltro nell'ambito di un procedimento penale che vede indagato anche quest'ultimo (procedimento penale n. 16093/2019 R.G.N.R. n.
12271/2019 R.G. GIP, in relazione ai vari reati, tra cui ex artt. 416 – bis, 318, 320,
353 bis, 512 bis), anche egli prima sottoposto agli arresto domiciliari, poi revocati –, il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva evidenziato che dalle indagini espletate era emerso che “-OMISSIS--OMISSIS-e suo figlio -OMISSIS-versavano periodicamente consistenti somme di denaro” all'amministratrice pro tempore della -OMISSIS- “in cambio del mantenimento della fornitura di carburante alle ditte di -OMISSIS--
OMISSIS-” e che “-OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-si recavano a Palermo presso gli uffici della -OMISSIS-” per incontrare la predetta amministratrice;
- che il suddetto padre risulta attualmente condannato per i reati ascrittigli (tra cui, ex art. 416-bis, c.p.) nel procedimento penale n. 1061/2021 R.G.T. e n. 3491/2017 R. N.
R. DDA definito in primo grado innanzi al Tribunale di Marsala;
- la coincidenza della sede legale della società ricorrente e della sopra menzionata -
OMISSIS-., la presentazione da parte di quest'ultima della dichiarazione dei redditi del 2022 prodotti dalla prima e la circostanza che le scritture contabili della società ricorrente si trovavano depositate sempre presso la sede, senza alcuna diversa plausibile giustificazione.
Tali legami parentali e cointeressenze economiche risultano di tale convergenza da fare apparire più che probabile il pericolo di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, nell'ottica di massima tutela preventiva che N. 01101/2024 REG.RIC.
informa l'istituto dell'informazione antimafia. Di qui, proprio per la natura preventiva della informazione prefettizia, la ragionevole, giustificata e condivisibile, prognosi di infiltrazione mafiosa che assiste il provvedimento interdittivo in questo giudizio contestato, con la conseguente legittimità dell'informazione antimafia adottata dal
Prefetto di RA.
7.2. - Anche il secondo motivo non può essere accolto, fondandosi sull'assunto, errato, della vigenza nel nostro ordinamento della c.d. informativa prefettizia atipica (art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486)
(cfr., da ultimo, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/11/2025, n. 2609).
È principio giuridico consolidato, infatti, che l'abrogazione della norma abrogatrice non fa rivivere (di norma) la norma abrogata (C.G.A. n. 589/2025).
Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare: “«8.1. La così detta
“informativa antimafia atipica” (o supplementare) è stata invero elaborata dalla prassi (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2011, n. 5130; Sez. VI, 28 aprile 2010, n.
2441) sulla base del combinato disposto dell'art. 10, commi 7, lett. c), e 9, del d.P.R.
3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia)
– ora abrogato e rifluito ora negli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - e dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 (recante Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dalla legge 15 novembre 1988, n. 486). 8.1.a. La prima disposizione consente che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa siano desunte anche “c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia”; la seconda prevede che “L'Alto commissario (per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) può N. 01101/2024 REG.RIC.
comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati”. Il comma 9 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 prevedeva poi che “Le disposizioni dell'articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge”. 8.1.b. Questo sistema risulta ormai superato dal codice antimafia del 2011, come modificato nel 2014. Il d.lgs. n. 159 del 2011 non ha riprodotto né la previsione della lettera c) del comma 7 dell'art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998, né la norma contenuta nell'art. 1-septies del decreto-legge n. 629 del 1982. L'art. 91, nel comma
4, precisa infatti che “4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 [id est, gli effetti interdittivi e gli obblighi di revoca/decadenza] si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”. L'art. 89-bis, aggiunto dal
d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, ha reso di fatto desueto l'art. 1-septies del decreto legge
n. 629 del 1982, pur formalmente non abrogato, poiché ha tipizzato il potere del
Prefetto, pur richiesto della comunicazione antimafia, di adottare comunque un'informazione antimafia interdittiva che tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta, quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, del codice antimafia, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa» (parere del Consiglio di Stato n. 689/2021 del 16.04.2021). N. 01101/2024 REG.RIC.
7.3. - Risulta infondato infine il terzo motivo atteso che ai sensi dell'art. 89 bis del
D.lgs. 159/2011 “quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.
Pertanto dopo l'introduzione del citato art. 89 bis l'interdittiva può essere adottata anche nei confronti di imprese che operano nel settore privato: secondo la giurisprudenza detta norma si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la P.A.
Sotto questo profilo, quindi, “la revoca delle autorizzazioni, anche se abilitanti
l'esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti dei privati, discende direttamente, secondo il meccanismo vincolante di cui all'art. 67 del D.lgs. n.
159/2011, dall'adozione dell'informazione interdittiva antimafia ed è legata alla perduranza di quest'ultima” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2025 n. 4311, che richiama Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2023, n. 6144).
8. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
9. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01101/2024 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella suestesa sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
AN MU, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN MU RE EN
IL SEGRETARIO N. 01101/2024 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.