TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 738
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Sentenza 20 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata

    I legami parentali rilevano in presenza di cointeressenze economiche o conduzione familiare. L'interdittiva si basa su cointeressenze economiche con soggetti controindicati, tra cui il padre dell'amministratore unico, e sulla sostanziale continuità aziendale con altra società già destinataria di provvedimento interdittivo. Sono emersi pagamenti periodici di consistenti somme di denaro, coincidenza della sede legale, presentazione di dichiarazioni dei redditi e deposito di scritture contabili.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata

    L'assunto della vigenza dell'informativa prefettizia atipica è errato, poiché tale norma è stata abrogata e non è stata riprodotta nel codice antimafia del 2011. L'art. 89-bis del d.lgs. 153/2014 ha reso desueto l'art. 1-septies, tipizzando il potere del Prefetto di adottare un'informativa interdittiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis sotto ulteriore profilo; Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 67 ed 88; Violazione e falsa applicazione del D.R.S. nn.-OMISSIS- e -OMISSIS- nonché del D.R.S. n. -OMISSIS-; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1 e 10; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità sia in via autonoma che in via derivata

    Ai sensi dell'art. 89 bis del D.lgs. 159/2011, il Prefetto adotta un'informativa interdittiva quando accerta tentativi di infiltrazione mafiosa, la quale tiene luogo della comunicazione antimafia e produce gli stessi effetti. La revoca delle autorizzazioni discende direttamente dall'adozione dell'informativa interdittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 738
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 738
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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