Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE in persona di: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Pasquale Cristiano Consigliere rel. dott. Natalia Ceccarelli Consigliere pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 156/2023 Parte_1
avente ad oggetto risarcimento del danno da colpa professionale, riservata in decisione all'udienza del 26-11-2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del
10-10-2022 a decorrere dal 1-1-2023, coi termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. tra
, rappresentato e difeso, giusta Parte_2 C.F._1
procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica autenticata con firma digitale dal difensore costituitosi attraverso strumenti telematici, dall'avv. Vincenzo Petrella ( ), presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Caserta, al corso Trieste 170 appellante e avv. ( , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._3
giusta procura conferita su supporto cartaceo trasmessa in copia informatica
1
il cui studio elettivamente domicilia in Gricignano di Aversa, al corso
Umberto I, 2/a nonché
( , con sede in Mogliano Veneto, alla via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa 14, rappresentata e difeso, giusta procura alle liti per Notaio rep. 186905 del 18-12-2014, dall'avv. Stefano Carnevale Per_1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
Napoli, alla via Mario Morgantini 3 appellanti incidentali e avv. Pignetti Rosario ( ), elettivamente domiciliato in C.F._6
Aversa, al viale Olimpico 182 presso lo studio dell'avv. Rosario Scaringia
( ) C.F._7
appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato il 4-1-2023, ha proposto Parte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, n. 2916/2022, pubblicata il 27-7-2022, non notificata, in forza della quale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda da esso appellante proposta con citazione passata per la notificazione il 16-5-2019:
a) sono stati condannati al pagamento in suo favore i convenuti avvocati e Pignetti Rosario al pagamento in suo favore della Controparte_1
somma di € 248.486,83 “da ripartire al 50% ciascuno”, nonché alla rifusione della spese, liquidate in € 280,00 per esborsi e € 15.600,00 per compenso professionale, oltre accessori, con attribuzione;
tanto, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento alla obbligazione professionale e al dovere di diligenza in relazione alla attività svolta dai convenuti professionisti nel
2 procedimento per ATP e nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, nei confronti del produttore Controparte_3
rigettata con sentenza 970/2009 per carenza di legittimazione passiva della convenuta, confermata dalla Corte di Appello con sentenza 4090/2015 per la mancata formulazione di censure non pertinenti;
b) è stata accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto avvocati nei confronti della condannata a Controparte_1 Controparte_2
rivalere il primo degli importi oggetto della condanna e della metà delle spese di lite, con la compensazione delle spese di lite.
Ha ritenuto il primo giudice:
a) che la proposta azione risarcitoria da responsabilità contrattuale, attese le anomalie per mancata crescita, rachitismo e malformazione del fogliame manifestate dai circa 22.000 semi di spinaci acquistati dall'attore
[...]
proprietario di 2 fondi estesi e 16 ettari, nell'ottobre del 2006 dal Pt_2
rivenditore di Rossi doveva essere CP_4 Controparte_5
proposta nei confronti di quest'ultima, non già del produttore CP_3
laddove la errata scelta difensiva, ad onta di consolidati principi
[...]
affermati dalla giurisprudenza e della normativa all'epoca vigente, era stata la causa determinante della pronuncia di rigetto in primo grado, senza che la ratio decidendi fosse stata specificamente censurata in secondo grado;
b) all'esito del giudizio prognostico operato in senso favorevole all'attore alla luce dello ATP e della CTU, da cui era risultata la sussistenza degli inconvenienti lamentati, come “la responsabilità dei convenuti, tenuto conto dell'equivalente concorso nella produzione del danno va ripartita tra gli stessi al 50% e ciò anche ai fini della garanzia assicurativa di cui beneficia solo l'avv. Controparte_1
c) la commisurabilità del quantum alle valutazioni del c.t.u., che ha suddiviso al 50% tra le parti costi e reddito, giacché non ascrivibile in toto
3 al produttore del seme la stentata crescita delle piantine, pur considerando la tassazione che il danneggiato avrebbe dovuto versare in applicazione della aliquota media del 23,05% “in mancanza di più pregnanti elementi di prova”;
d) la infondatezza della eccezione di inoperatività della polizza assicurativa, poiché solo dopo la sottoscrizione della quale nei confronti dell'avv. era stata notificata la messa in mora, il 3-10-2018, e Controparte_1
proposta l'azione, il 9-10-2019, laddove “il mero esito negativo del giudizio lamentato dal non poteva ritenersi sufficiente a determinare Pt_2
nell'assicurato la consapevolezza della possibilità dello stesso di fondare un'azione di danni del cliente, la cui intenzione non risultava manifestata prima della stipula della polizza”, nonché considerato che, ai sensi dell'art. 1892, comma 1, cod. civ., le dichiarazioni inesatte e reticenti sono causa di annullamento del contratto solo quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
Affidato l'appello 2 a motivi, ha concluso l'appellante in Parte_2
parziale riforma della impugnata sentenza, per la condanna in solido degli avvocati e Pignetti Rosario, nonché della Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in suo favore della maggior somma di € 426.050,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 1997 al soddisfo, previa statuizione che nessuna tassazione è applicabile alla somma riconosciuta a titolo di lucro cessante, con il favore delle spese e distrazione.
Rispetto alla prima udienza indicata nell'atto di citazione per il 18-5-2023, si sono costituiti tempestivamente in giudizio l'avv. e la Controparte_1
rispettivamente con comparsa depositata il 24-4-2023 e il 28- Controparte_2
4-2023.
Ha spiegato appello incidentale l'avv. , affidato a 3 Controparte_1
motivi, concludendo per il rigetto della domanda di risarcimento proposta
4 da e di tutte le domande proposte con l'atto di appello;
in Parte_2
caso di accoglimento della domanda attorea, per la condanna della CP_2
a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa attorea, con il favore delle spese
[...]
del doppio grado e attribuzione.
Ha spiegato appello incidentale , affidato a 3 motivi, Controparte_2
concludendo per il rigetto di ogni domanda nei confronti dell'assicurato avv.
, ovvero in subordine per la riduzione della sua quota di Controparte_1
responsabilità, nonché per il rigetto della domanda di garanzia, ovvero, in subordine, per l'accertamento della franchigia del 5%, con il favore delle spese;
ha chiesto altresì, se del caso, ordinarsi all'attore appellante la restituzione della somma di € 124.243,42 versata con assegno circolare in esecuzione della impugnata sentenza ma con animo di ripetizione.
È rimasto contumace l'avv. Pignetti Rosario, cui il 6-7-2023 e il 25-7-2023 sono state notificate a mezzo pec al domicilio digitale del difensore costituito in primo grado le impugnazioni incidentali rispettivamente spiegate da e dall'avv. , entro il termine Controparte_2 Controparte_1
del 25-7-2023 indicato con ordinanza del 25-5-2023, nonché entro il termine annuale di cui all'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.
All'udienza del 26-11-2024, svolta con le modalità in epigrafe, la causa è stata riservata in decisione all'esito degli adempimenti di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Per ragioni di priorità logico giuridica vanno delibati i motivi afferenti l'an debeatur addotti con gli appelli incidentali dall'avv. Controparte_1
(primo motivo) e da (primo motivo). Controparte_2
Sebbene entrambe impugnazioni incidentali tardive ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., si rileva, quanto al disposto di cui al comma 4, come in relazione all'appello principale non sia stata specificamente eccepito (né sussiste) alcun profilo di inammissibilità o improcedibilità. Condivide la
5 Corte l'insegnamento secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva – da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione – può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (Cass.
15110/2024; nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva sull'an della responsabilità conseguente un sinistro stradale commesso da veicolo ignoto, pur se l'impugnazione principale investiva unicamente il quantum debeatur).
Peraltro le impugnazioni incidentali hanno investito il profilo dell'an attinto anche dal primo motivo della impugnazione principale, in forza del quale ha lamentato la inosservanza dell'art. 2055 cod. civ. per Parte_2
avere il primo giudice pur accertando l'equivalente concorso solidale dei convenuti nella produzione dell'evento, successivamente, senza alcuna richiesta di parte e sulla base di non meglio precisati criteri, nonché senza alcuna valutazione in ordine alle singole posizioni, statuito la responsabilità degli stessi nella misura del 50% anche ai fini della garanzia assicurativa.
B.1) EN l'avv. : 1) l'errata individuazione di esso Controparte_1
professionista come responsabile per i danni causati, giacché costituitosi nel giudizio presupposto in data 22-6-2000 in sostituzione dell'avv. Pignetti
Rosario, ovvero “a giudizio già introdotto, con tutte le preclusioni processuali che derivano dalla costituzione del nuovo difensore”, sicché, iniziato il giudizio presupposto nel lontano 1997, la scelta della strategia difensiva è in realtà ascrivibile al precedente difensore;
né esso appellante
6 incidentale, come ritenuto dal primo giudice, ha “perseverato nell'errore della scelta di impugnazione del 2010”, giacché “costretto a proporre l'atto di appello sulla stessa linea del giudizio di primo grado”, giusta le preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ.; peraltro, “al momento della introduzione della azione di primo grado, contrariamente a quanto riportato in sentenza, il panorama legislativo e normativo che disciplinava la relativa materia era alquanto controverso e tutt'altro che chiaro”; 2) la non sussistenza “del danno patito e del nesso di causalità tra l'omissione presunta e l'evento di danno”, dal momento che i c.t.u. hanno affermato la impossibilità “di riferire in merito alla qualità del seme, mancando, come elementi di prova, il seme appartenente allo stesso lotto di quello oggetto di controversia”; 3) inoltre l'attore ha esperito l'azione di responsabilità professionale senza proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza che ha definito in secondo grado il giudizio presupposto, “precludendosi la possibilità di vedersi riconosciuto il proprio diritto al risarcimento del danno”.
B.2) EN : il subentro dell'assicurato “il giudizio s'era Controparte_2
già cristallizzato nel thema decidendum e nel thema probandum e non poteva in alcun modo essere introdotto altro soggetto nella controversia”, laddove “il mandato conferito all'avv. era limitato alla Controparte_1
prosecuzione del giudizio”, né “l'introduzione di un eventuale nuovo convenuto poteva avvenire in appello, atteso che le preclusioni processuali già cristallizzatesi avevano reso impossibile il ribaltamento della sentenza di primo grado”; la scelta difensiva di citare in giudizio il produttore anziché il venditore diretto è riferibile non già all'assicurato, ma al padre avv.
Pignetti Rosario, laddove l'attività riferibile al primo non ha generato danni, dal momento che le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate;
in via del tutto subordinata, la responsabilità dell'assicurato dovrebbe essere ridotta al 10%.
7 C) Gli appelli incidentali sono fondati, stante la non ricorrenza degli specifici profili di responsabilità professionale ascritti dall'attore, attuale appellante principale, all'avv. ; ciò, in ordine sia alla Controparte_1
proposizione del giudizio presupposto – giacché costituitosi nello stesso l'avv. solo all'udienza del 22-6-2000 “in sostituzione del Controparte_1
precedente difensore avv. Rosario Pignetti” (cui è ascrivibile la scelta di convenire il giudizio il produttore del seme acquistato dall'appellante principale), previo deposito di “nuova comparsa di costituzione con procura speciale a margine”- sia alla proposizione del giudizio di secondo grado, all'esito del quale le spese di lite sono state compensate.
Giova evidenziare come le prospettazioni a base degli appelli incidentali fossero già parte integrante delle questioni sottoposte al primo giudice, il quale tuttavia, senza specifica delibazione delle stesse, ha osservato come
“la responsabilità del convenuto per inadempimento alle proprie obbligazioni stante la difettosa o inadeguata prestazione professionale e l'esistenza del danno per il mancato risarcimento dei danni per il prodotto difettoso”, con la sola precisazione, di avere l'avv. Controparte_1
“perseverato nell'errore”, senza riferimento alcuno ad eventuali esborsi in favore del solo avv. , laddove mette conto rilevare come Controparte_1
siano state compensate del spese del primo grado (non causalmente riconducibili all'operato dell'avv. ) e del secondo grado Controparte_1
del giudizio presupposto.
In sintesi, non è ravvisabile il concorso dell'avv. nella Controparte_1
produzione del danno che si assume conseguito alla “errata individuazione del soggetto passivo” (relativamente alla quale alcuna modifica in corso di causa poteva certo introdurre l'avv. ), nonché correlato Controparte_1
alle sole valutazioni dei c.t.u. Neppure conferenti appaiono le difese formulate dall'attore in primo grado, attuale appellante principale, con gli scritti conclusionali. Lo stesso appellante principale non ha Parte_2
8 sviluppato al riguardo difese pertinenti, giacché limitatosi ad osservare come l'avv. “non ha avanzato alcuna domanda di Controparte_1
regresso o accertamento della responsabilità, né ha sollecitato una regolazione dei rapporti interni”. È appena il caso di osservare come il profilo afferente i rapporti interni tra condebitori è del tutto distinto da quello, riproposto con il primo motivo dell'appello incidentale, dalla assenza di responsabilità di uno di essi verso il presunto danneggiato.
D) Pertanto, in accoglimento degli appelli incidentali, va rigettata la domanda proposta in primo grado dall'attore nei confronti Parte_2
del convenuto avv. , nonché limitate al solo convenuto Controparte_1
avv. Pignetti Rosario – cui sono state ritualmente e tempestivamente notificate le impugnazioni incidentali – le statuizioni di condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese;
consegue l'assorbimento della delibazione: a) nel resto degli appelli incidentali in ordine alla prova e alla liquidazione del quantum;
b) della domanda di manleva proposta dall'avv. nei confronti di;
c) dell'appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale spiegato da in ordine alla operatività della Controparte_2
garanzia.
E) Dall'esclusiva responsabilità del contumace avv. , Controparte_6
nonché dalla fondatezza del primo motivo dell'appello principale, formulato nei termini innanzi riassunti, consegue che a carico del contumace avv.
va posta per l'intero, non già nella misura del 50% statuita Controparte_6
dal primo giudice, l'obbligazione risarcitoria. Infatti, quand'anche fosse stato sussistente qualsiasi un profilo della (comunque esclusa) responsabilità risarcitoria in capo all'avv. , è evidente, come lamentato Controparte_1
dall'appellante principale, che il primo giudice “doveva limitarsi a dichiararne la responsabilità solidale in applicazione dell'art. 2055 cod. civ.”, com'è noto “applicabile ogni qualvolta un evento dannoso, unico rispetto al danneggiato, sia causalmente derivato dalle condotte, anche
9 autonome e non identiche, di più persone, e cioè da fatti illeciti anche diversi e temporalmente distinti, purché concorrenti a determinarlo con efficacia di concausa”.
F) Con il secondo motivo dell'appello principale, lamenta Parte_2
l'erronea liquidazione del danno per avere il primo giudice: a) ridotto del
50% le spese colturali (quantificate dal c.t.u. in € 98.209,80) ed il lucro cessante (quantificate dal c.t.u. in € 187.918,04), sebbene la prima riduzione fosse stata solo suggerita dal c.t.u. a seguito della (mai concretizzatasi) proposta transattiva della convenuta in corso di a.t.p. e pur avendo il c.t.u., quanto alla seconda riduzione, indicato quale unica causa degli eventi la cattiva qualità del seme;
b) ridotto il reddito nella ulteriore misura del
23,50%, pari a € 21.667,55, in ragione della “errata convinzione che gli utili degli agricoltori fossero tassabili”, sebbene “la tassazione dell'attività agricola è operata sul reddito catastale agrario, ai sensi dell'art. 32 del TUIR,
e non sul reddito effettivamente percepito”.
G) Il motivo è infondato.
È infondata la doglianza sub a), giacché la contestata dimidiazione è stata operata dal primo giudice recependo una diversa considerazione (non attinta da censura) del c.t.u., ovvero della impossibilità (pur “alla luce di una disponibilità transattiva da parte della ), di “esaminare il CP_3
materiale originale”, stante la impossibilità di “effettuare una prova comparativa, a causa del mancato reperimento del seme appartenente allo stesso lotto di quello oggetto di controversia”. Ha in realtà concluso il c.t.u. per la riduzione al 50% tanto del mancato guadagno dall'attore quanto dei costi di coltivazione sostenuti ritenendo come la “stentata crescita delle piantine non sia imputabile in toto al seme prodotto dalla . CP_3
È infondata la doglianza sub b). La disciplina sulla tassazione del reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola trova nell'art. 32 del TUIR la prima regola normativa. In esso è previsto che «Il reddito agrario è costituito
10 dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso». Nei commi successivi sono elencate le attività considerate agricole, a cui trova applicazione un sistema di tassazione fondato sulle rendite catastali dei terreni, e dunque prescindendo dal reddito effettivamente tratto dall'esercizio dell'attività agricola. Tuttavia “questo sistema impositivo, che assicura indubbiamente un trattamento fiscale agevolato, trova applicazione a condizione che il reddito percepito sia prodotto nell'ambito dell'attività agricola esercitata “nei limiti della potenzialità del terreno”. Ove il reddito percepito si relazioni ad attività che superino tale limite, esso non rientra più nel cd. reddito agrario e nel suo vantaggioso regime impositivo, trovando invece disciplina, per la parte eccedente, nell'art. 56, ultimo comma, e nell'art. 56 bis del medesimo d.P.R. n. 917 del 1986, ossia nelle regole del reddito d'impresa. Sul piano oggettivo la tassazione dell'attività agricola su base catastale e non sul reddito effettivamente percepito incontra pertanto il limite dell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo. Superato quel limite, cessa il trattamento agevolato” (Cass. 7447/2022).
Sennonché, posto che viene in rilievo il calcolo del reddito netto riveniente all'attore dalla complessa attività di coltivazione dello spinacio e commercializzazione del prodotto per l'annata 1996, si rileva come l'appellante principale non abbia offerto alcun elemento di valutazione da cui eventualmente inferire l'applicabilità del sistema fiscale agevolato “nei limiti della potenzialità del terreno”, piuttosto che ai sensi della imposizione ordinaria cui soggiace il reddito di impresa. Né d'altra parte, posto che la entità della decurtazione operata dal primo giudice neppure è oggetto di specifica censura, l'appellante principale, giusta la pertinente osservazione della chiamata in causa, “chiarisce in che modo la deduzione avrebbe
11 impattato sulla sentenza”, inclusa la specificazione dei parametri catastali in ipotesi applicabili.
H) Pertanto, in accoglimento degli appelli incidentali e in accoglimento parziale dell'appello principale, da rigettare nel resto, nonché per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, da confermare nel resto, vanno limitate al solo appellato contumace avv. Pignetti Rosario per l'intero le statuizioni di condanna al risarcimento del danno nella misura di €
248.486,23 e alla rifusione delle spese del primo grado nella misura di €
280,00 per esborsi e € 15.600,00 per compenso professionale, oltre accessori;
va altresì dichiara assorbita la delibazione della domanda di manleva proposta dall'appellante incidentale avv. nei Controparte_1
confronti della Controparte_2
I) Ricorrono le prescritte ragioni per compensare interamente:
a) le spese di entrambi i gradi tra l'appellante principale e Parte_2
l'appellante incidentale avv. , considerata la non Controparte_1
arbitraria, sebbene infondata, azione risarcitoria proposta dal primo nei confronti di quest'ultimo, considerata la prolungata e variegata attività professionale comunque dall'avv. svolta nel giudizio Controparte_1
presupposto dal doppio esito sfavorevole, nonché tenuto conto delle ragioni della decisioni, estese alla verifica della prova del danno;
b) le spese di entrambi gradi tra gli appellanti incidentali Controparte_1
e la tenuto conto della serietà delle ragioni in forza Controparte_2
delle quali è stata accolta la domanda di garanzia, unitamente alla verosimile non configurabilità della asserita colpa grave dell'assicurato nel rendere le prescritte dichiarazioni contrattuali;
c) le spese del presente grado tra l'appellante principale e Parte_2
l'appellato contumace avv. Pignetti Rosario, considerata la limitata consistenza giuridica dell'unico profilo in forza del quale è stata non esattamente limitata in prime cure la responsabilità del secondo.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, n. 2916/2022, pubblicata il 27-7-2022, nonché sugli appelli incidentali spiegati dall'avv. e dalla Controparte_1 Controparte_2
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
[...]
in accoglimento degli appelli incidentali e in accoglimento parziale dell'appello principale, che rigetta nel resto, nonché per l'effetto in parziale riforma della impugnata sentenza, che conferma nel resto, limita al solo appellato contumace avv. Pignetti Rosario per l'intero le statuizioni di condanna al risarcimento del danno nella misura di € 248.486,23 e alla rifusione delle spese del primo grado nella misura di € 280,00 per esborsi e
€ 15.600,00 per compenso professionale, oltre accessori;
dichiara assorbita la delibazione della domanda di manleva proposta dall'appellante incidentale avv. nei confronti della Controparte_1 Controparte_2
compensa le spese del doppio grado tra l'appellante principale
[...] [...]
e l'appellante incidentale avv. , nonché tra Pt_2 Controparte_1
quest'ultimo e la compensa le spese del grado tra Controparte_2
l'appellante principale e l'appellato contumace avv. Pignetti Parte_2
Rosario.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18-2-2025
Il Consigliere rel. Il Presidente dott. Pasquale Cristiano dott. Eugenio Forgillo
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