Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7238 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07238/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07170/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7170 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Pompili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Viterbo in data -OMISSIS- recante foglio di via obbligatorio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Giuseppe RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Rilevato che con il presente ricorso, parte ricorrente ha impugnato, il provvedimento emesso dal Questore di Viterbo in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, recante foglio di via obbligatorio nei suoi confronti, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011, con diffida dal fare ritorno nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) per 2 anni dalla notifica del provvedimento medesimo, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente unico motivo:
“Violazione e falsa applicazione di legge; violazione degli artt. 1e 2 del D.lgs. n. 159/6/09/2011, eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, carenza ed illogicità della motivazione, carenza di istruttoria ”.
2. Si sono costituiti in giudizio la Questura di Viterbo e il Ministero dell’Interno chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Parte ricorrente dopo una breve premessa in merito ai presupposti dei provvedimenti di interdittiva personale di cui al d.lgs 159/2011 ha sostenuto come nel caso di specie non sarebbe stato possibile comprendere quali siano gli specifici elementi di fatto certi ed attuali posti a fondamento del provvedimento impugnato che dimostrano la pericolosità sociale del ricorrente per la sicurezza pubblica, essendo il soggetto incensurato e ben inserito nel contesto sociale e che sarebbe pertanto mancata quella necessaria “ attenta, stringente indagine su tutti gli elementi che giustificano l’adozione dell’atto, e del quale costituiscono indefettibili presupposti ”.
Il predetto provvedimento sarebbe stato pertanto utilizzato come strumento repressivo, consistendo, a detta della difesa del ricorrente in una sorta di condanna anticipata per il solo fatto di essere stato denunciato.
4.1. Il ricorso va dichiarato infondato nel merito, rimanendo assorbita ogni valutazione in merito alla permanenza dell’interesse al ricorso in ragione del decorso dei termini di durata della misura impugnata.
4.2. Giova premettere che sul piano normativo, viene in evidenza il d.lgs. n. 159/2011, il quale dispone:
- all’art. 1, “ Soggetti destinatari ”, che “ 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” ;
- all’art. 2, “ Foglio di via obbligatorio”, che “ 1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia già lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l’allontanamento ”.
Affinché possa essere disposta una misura di prevenzione personale è quindi necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
a) riconducibilità della persona ad una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore (artt. 1 e 4 del D.lgs. n.159/2011; art. 6, L. n. 401/1989; etc.);
b) pericolosità sociale del soggetto interessato;
c) attualità della pericolosità.
L’appartenenza di una persona alle categorie di pericolosità è, quindi, condizione necessaria ma non sufficiente per l’applicabilità di una misura di prevenzione personale, essendo richiesta anche una condotta di vita che evidenzi una pericolosità effettiva ed attuale e non meramente potenziale.
L’accertamento della pericolosità per la pubblica sicurezza richiede una valutazione globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall’accertamento di un comportamento illecito e antisociale tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte dell’Autorità di p.s.
Viene così formulato un giudizio prognostico, fondato su elementi di fatto, sulla ragionevole probabilità della commissione di futuri reati, tale da postulare un particolare controllo atto a prevenire successive condotte potenzialmente antisociali.
D’altra parte, la misura di prevenzione non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale, che si atteggiano e rilevano in termini di relativa autonomia rispetto al provvedimento amministrativo di cui si controverte (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2021, n. 7186), tanto che “ la valutazione di pericolosità sociale - sempreché adeguatamente motivata con riferimento ad “elementi di fatto” - non postula necessariamente che il soggetto abbia riportato condanne in sede penale, e non si esclude che possa basarsi su un solo episodio, purché significativo (Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2014, n. 3128) (Consiglio di Stato, Sezione III, 17 agosto 2022, n. 7205).
In tal senso, con riguardo a provvedimenti connotati da ampi margini di discrezionalità in ordine alla pericolosità sociale (Consiglio di Stato, Sezione III, 29 novembre 2023, n. 10249), la giurisprudenza ha stabilito che “ la funzione preventiva, di cui costituisce manifestazione il provvedimento-foglio di via obbligatorio impugnato … non persegue la finalità di sanzionare specifici comportamenti lesivi dei beni giuridici da essa tutelati, ma di rimuovere, attraverso l’allontanamento delle persone socialmente pericolose dai luoghi, diversi da quelli di residenza, nei quali hanno avuto occasione di palesare la loro pericolosità, il rischio che una concreta aggressione a quei beni realmente si verifichi ... rendendosi sufficiente che, dagli elementi di fatto raccolti, complessivamente e logicamente valutati, emerga una concreta propensione dell’interessato a comprometterli ”, pur dovendo “ osservarsi che il minus probatorio che legittima la funzione preventiva rispetto a quella tipicamente sanzionatoria, devoluta al giudice penale, deve essere compensato dal quid pluris che le relative disposizioni richiedono ai fini della integrazione dei relativi presupposti, rappresentato come si è detto da una condizione di “pericolosità” del sottoposto alla misura, declinata dall’art. 1, comma 1, lett. c) d.lvo n. 159/2011”.
In questa prospettiva, l’onere dell’Amministrazione procedente è quello di dare conto della proiezione del comportamento del soggetto “ potenzialmente pregiudizievole per quei valori, sebbene non attualizzata in comportamenti concretamente lesivi, ma suscettibili di evolvere in tale direzione ove non tempestivamente contenuta attraverso l’applicazione della più idonea e proporzionata misura preventiva ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 luglio 2022, n. 5652; n. 5993/2024).
Conseguentemente, nella materia in esame, il dovere di motivazione si palesa rafforzato, attesa la rilevante limitazione della libertà personale e di circolazione dell’individuo determinata dalla misura del foglio di via (artt. 13 e 16 Cost.). Per i provvedimenti aventi natura preventiva, l’obbligo di motivazione difatti è essenziale ad evitare che essi, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “pene del sospetto” (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 febbraio 2019).
4.3. Quanto sopra premesso il ricorso si palesa infondato, posto che la misura di prevenzione personale risulta adeguatamente motivata sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente e della sussistenza dei necessari elementi di fatto, facendo lo stesso riferimento ad una “ segnalazione trasmessa dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, datata 10.01.2022, con la quale si evince che, in data 03.01.2022, il predetto ha attuato una serie di condotte antigiuridiche culminate con il danneggiamento di un’autovettura di servizio della Polizia Locale e, contestualmente, con minacce nei confronti del Sindaco del -OMISSIS- ” e “ numerose segnalazioni di polizia afferenti delitti dei privati contro la P.A. (ex artt. 336-337 c.p.), delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie (ex art. 385 c.p.) e delitti contro il patrimonio, in particolare reati p. e. p. dagli artt. 625-628 е 648 с.р. ” indicativi, secondo una valutazione discrezionale dell’amministrazione priva di abnormità e dei vizi dedotti dalla parte ricorrente, di una spiccata pericolosità sociale e di “ un’avversione e indifferenza verso il dettato normativo e le istituzioni, elemento questo che assume una particolare valenza sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica ”.
La valutazione compiuta dall’amministrazione appare pertanto del tutto legittima, avendo la stessa adeguatamente motivato nel provvedimento di fatto circa gli elementi di fatto raccolti idonei a fare emergere la concreta pericolosità dell’odierno ricorrente e la complessiva riconducibilità del ricorrente alla categoria di cui all’art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011.
Ritiene pertanto il Collegio che la motivazione richiamata sia adeguata e in quanto tale non censurabile, esprimendo pienamente le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Nemmeno risulta fondato l’ulteriore profilo di gravame, per mezzo del quale il ricorrente deduce l’assenza dei presupposti per l’applicazione della misura de qua .
Deve, sul punto, precisarsi che, come costantemente precisato dal giudice amministrativo, la prognosi di pericolosità, che giustifica l’irrogazione della misura di prevenzione de qua , integra una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in relazione ai profili dell’abnormità dell’ iter logico, dell’incongruenza e dell’irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2931; Consiglio di Stato, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176).
Né può assumere rilievo sotto il profilo della pericolosità la documentazione medica comportante talune patologie della sfera psicofisica del ricorrente, data proprio la natura preventiva e non punitiva del provvedimento interdittivo gravato.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha svolto una valutazione del complessivo quadro emerso a carico del ricorrente, esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure proposte, che risulta logico e conseguenziale, essendo emersi a carico dello stesso profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevano una concreta probabilità di commissione di reati.
Il ricorso va pertanto complessivamente respinto.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Giuseppe RA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe RA | CC AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.