TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7238
TAR
Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
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Sentenza 22 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge; violazione degli artt. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011, eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, carenza ed illogicità della motivazione, carenza di istruttoria

    La Corte ritiene che la misura di prevenzione personale sia adeguatamente motivata sotto il profilo della pericolosità sociale del ricorrente e della sussistenza dei necessari elementi di fatto, facendo riferimento a una segnalazione dei Carabinieri del 10.01.2022 relativa a condotte antigiuridiche (danneggiamento di autovettura di servizio e minacce al Sindaco) e a numerose segnalazioni di polizia per reati contro la Pubblica Amministrazione, contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e contro il patrimonio. Tali elementi indicano, secondo la valutazione discrezionale dell’amministrazione, una spiccata pericolosità sociale e un'avversione verso il dettato normativo e le istituzioni. La valutazione dell’amministrazione è ritenuta legittima e non censurabile, esprimendo pienamente le ragioni di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La prognosi di pericolosità è considerata una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per abnormità logica, incongruità, irragionevolezza della motivazione o travisamento dei fatti. La documentazione medica non rileva data la natura preventiva del provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7238
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7238
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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