Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 09/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1171/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOTTOCORNOLA BARBARA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SOTTOCORNOLA BARBARA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 6
DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2° c.p.c. di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2° c.p.c. l'inesistenza di documenti di cui all'art. 473- bis.13 comma 3° c.p.c.;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.12 comma 2° c.p.c., richiamato dall'art. 473-bis.51 comma 2°
c.p.c., l'inesistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande di cui al presente procedimento o domande ad esse connesse.
RICORRONO
ALL'Ill.mo SI. Presidente del Tribunale di Sondrio affinché voglia deSInare, ai sensi all'art. 473-bis.51 comma 3° c.p.c., il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter comma 2° c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, voglia rimettere la causa in decisione affinché il Collegio voglia
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo diritti e doveri non incompatibili con lo stato di separazione;
2. La casa coniugale sita in Bianzone (SO) – Via Prada n. 15, di proprietà del padre del SI. , Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo con quanto l'arreda, fatta eccezione per la precisazione di cui infra. Entro la data dell'udienza di prima comparizione delle parti la SI.ra provvederà a Controparte_1 prelevare dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali ancora ivi presenti. In particolare i coniugi concordano e convengono tra loro che la SI.ra provvederà ad asportare dalla casa coniugale Controparte_1 il tavolino e le due consolle collocate in corridoio nonché i quadri, donando invece al marito, che ne diviene così esclusivo proprietario, la credenza collocata in cucina, il mobile collocato nell'antibagno e il mobile collocato in corridoio;
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano reciprocamente alcuna richiesta di contributo al mantenimento;
4. Nell'ambito del presente accordo di separazione il SI. si obbliga a trasferire in proprietà, Parte_1 senza corrispettivo alcuno, alla SI.ra , che ne diverrà quindi l'unica proprietaria, entro 60 Controparte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione, la sua quota del 50% di pagina 2 di 6 quanto a loro donato, in parti uguali ed indivise, dal SI. in data 13 ottobre 2012 con Persona_1 atto Notaio dott.ssa Rep. 1987-1221 (cfr. doc. 10) e più precisamente: Persona_2
A) nel fabbricato urbano ad uso abitazioni ed accessori, con la relativa annessa area coperta su cui esso insiste e scoperta circostante di pertinenza adibita a corte ed andeggi, sito in Comune di Tirano (SO), la porzione comprendente:
a) la cantina al piano seminterrato contraddistinta nel locale Catasto come segue: Comune di Tirano, via
Rasica piano: S1, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 189 sub 8 – cat. C2 – cl. 4 – mq. 30 – R.C. Euro
18,59;
b) il magazzino al piano primo contraddistinto nel locale catasto come segue: Comune di Tirano, via Rasica piano: 1, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 189 sub 9 – cat. C2 – cl. 3 – mq. 30 – R.C. Euro 15,49;
c) la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge o per destinazione, ivi compresa in particolare l'annessa area coperta su cui esso insiste.
B) nel fabbricato urbano ad uso abitazioni di tipo economico ed accessori, con la relativa annessa area coperta su cui esso insiste e scoperta circostante di pertinenza adibita alla Via Rasica, la porzione comprendente:
a) il magazzino al piano primo contraddistinto nel locale catasto come segue: Comune di Tirano, via Rasica piano: 1, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 191 sub 7 – cat. C2 – cl. 5 – mq. 30 – R.C. Euro 23,24;
b) la cantina al piano terra e la cantina al piano seminterrato il tutto contraddistinto nel locale catasto come segue: Comune di Tirano, via Rasica piano: S1-1, Catasto dei Fabbricati, foglio 29, particella 191 sub 10 – cat.
C2 – cl. 3 – mq. 37 – R.C. Euro 19,11;
c) la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni dell'intero fabbricato, tali per legge o per destinazione, ivi compresa in particolare l'annessa area coperta su cui esso insiste.
I coniugi dichiarano che l'attribuzione patrimoniale a beneficio della SI.ra è elemento Controparte_1 funzionale e indispensabile della risoluzione della crisi coniugale;
5. Le parti concordano e convengono sin d'ora che tutte le spese notarili di spettanza del Notaio rogante, individuato nel Notaio con studio in IA OR (LC) - Via Canova n. 39, relative al Persona_3 trasferimento di cui al precedente punto saranno a carico integrale e esclusivo della SI.ra ; Controparte_1
6. I coniugi prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti relativi all'espatrio;
7. I SInori e , infine, con l'esatto e puntuale adempimento di quanto previsto Parte_1 Controparte_1 ai punti 4 e 5, dichiarano di aver definitivamente risolto tra loro ogni qualsivoglia questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra ad alcun titolo.
* * * * * *
pagina 3 di 6 Trattandosi di ricorso cumulativo per la separazione consensuale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 473-bis.49 e 51 c.p.c., i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, congiuntamente e sin d'ora, altresì
DICHIARANO
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473-bis.51 comma 2° c.p.c. di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
e contestualmente sin d'ora
RICORRONO all'Ill.mo Tribunale di Sondrio affinché, in composizione Collegiale, rilevato che il procedimento deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, pronunciata la sentenza di separazione, Voglia rimettere la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, fissando alle parti termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma c.p.c., con scadenza a data successiva allo scadere del termine di legge di 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione e, all'esito, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia
PRONUNCIARE la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi alle seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Tirano (SO) il 01.06.2002 tra i SInori
e , iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Tirano, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile ove il matrimonio è stato iscritto di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ad ogni provvedimento consequenziale;
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non avanzano reciprocamente alcuna richiesta di assegno divorzile;
3. I coniugi dichiarano altresì di avere già definito tra loro ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo;
4. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 4 di 6 Con ricorso depositato in data 11.06.2024 e Parte_1 Controparte_1
proponevano domanda congiunta per separazione personale e dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tirano (SO) il 01.06.2002 da cui non erano nati figli.
Con sentenza n. 87/2024, pubblicata il 28/10/2024, il Tribunale di Sondrio dichiarava la separazione personale dei coniugi e , omologando le condizioni Parte_1 Controparte_1
di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici indicate nel ricorso congiunto depositato in data 11.06.2024.
Contestualmente, il Tribunale di Sondrio provvedeva con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore per acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge
898/1970 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento anche alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alle parti termine perentorio sino al 22.04.2025 per il deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte confermando integralmente le condizioni di cui al ricorso introduttivo, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Con ordinanza del 19.05.2025 la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti al divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
celebrato in Tirano (SO) in data 01.06.2002, iscritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1 del predetto Comune dell'anno 2002 al N. 7 Parte 2 Serie A;
pagina 5 di 6 2) omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente
Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di conSIlio del 22.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 6 di 6