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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6662/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/01/1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Federica Sironi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Merate (LC), Via
Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LESMO (MB), il 22/10/2011, dai signori e e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, anno Parte_1 CP_1
2011, numero 15, parte 2, serie A, Ufficio dello stato civile alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita delle figlie, relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie.
2. Le minori rimarranno collocate paritariamente e alternativamente presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario quindicinale già in uso: la madre terrà le minori presso di sé a settimana alternate dal lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina con rientro a scuola nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con rientro a scuola e, nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il papà, dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina con rientro a scuola;
viceversa, il signor terrà le minori presso di sé, a settimana alternate, dal mercoledì all'uscita della scuola CP_1 sino al venerdì mattina con rientro a scuola nelle settimane in cui le due minori trascorreranno il fine settimana con la madre, nonché, la settimana successiva, dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina con rientro a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola.
Si riporta di seguito una tabella del collocamento di e come sopra descritto: Per_2 Per_1
Entrambi i coniugi si avvarranno nella gestione delle minori della collaborazione dei nonni materni.
Resta inteso che ognuno dei genitori potrà vedere le minori anche nei tempi di spettanza dell'altro, previo accordo con quest'ultimo e salvo gli impegni delle minori stesse.
3. Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, e si alterneranno dal 23 dicembre Per_2 Per_1 al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio presso l'uno o l'altro genitore. Quando trascorreranno con la signora l giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, staranno con il signor il giorno di Santo Pt_1 CP_1
Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. La medesima alternanza si avrà per le vacanze pasquali. Restano salvi diversi accordi tra i signori e da assumersi entro il 15 dicembre Pt_1 CP_1 precedente.
Natale 2024 staranno con il padre, Pasqua 2025 staranno con la madre.
e trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, in Per_1 Per_2 agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e , non appena noto il piano di ferie Pt_1 CP_1 di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica dei figli con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
4. Atteso il collocamento paritario delle minori, i genitori adottano la forma del mantenimento diretto.
5. Per quanto concerne le spese straordinarie relative alle figlie minori, e di cui al Protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega, esse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi. In caso di spese superiori ad € 300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6. Le minori rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. I coniugi concordano che a far data dal mese di ottobre 2024 e sino al 31.12.2025, al fine di consentire alla signora di fronteggiare l'assestamento economico riconducibile alla separazione che ha Pt_1 determinato per la stessa notevoli esborsi anche non previsti, l'assegno unico relativo ad entrambe le figlie minori sia percepito nella misura del 100% dalla signora assumendo sin da ora il signor Pt_1 CP_1 espresso impegno a qualsivoglia formalità burocratica all'uopo necessaria;
8. Darsi atto che nelle more la signora ha perfezionato l'acquisto di ulteriore e diversa unità Pt_1 abitativa, in Arcore (MB) Via Keplero 1, ove ella trasferiva la propria residenza,
9. La casa coniugale sita in Lesmo, in via E. Toti 38, resta definitivamente assegnata al signor CP_1
quest'ultimo assume sin da ora formale impegno ed espresso obbligo a farsi acquirente della
[...] quota del 50 % in comproprietà alla signora del predetto immobile adibito a casa coniugale Pt_1
(edificato congiuntamente dai coniugi su terreno in proprietà alla signora e successivamente da Pt_1 quest'ultima donato nella quota del 50% al signor ) e così meglio identificato: CP_1
- casa di civile abitazione composta da due locali più servizi al piano terra, tre locali più servizi al piano primo, tre vani cantina, locale tecnico nonché corsello al piano primo interrato, con annesso box auto
- rimessa sempre al piano primo interrato ed area di pertinenza a giardino, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lesmo come segue:
Fg. 1, mapp. 400, sub. 704, via Enrico Toti n. 38, P.S1- T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, R.C. euro 932,20 (la casa di civile abitazione)
Fg. 1, mapp. 400, sub. 702, via Enrico Toti n. 38, P. S1, cat. C/6, cl. 3, R.C. euro 92,03 (un box auto- rimessa)
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
I signori e convengono che il prezzo di cessione della quota di immobile in comproprietà Pt_1 CP_1 alla signora mmonta ad €200.000,00 (diconsi duecentomila/00 euro), che all'atto di sottoscrizione Pt_1 del presente ricorso il signor dichiara di avere già interamente versato. CP_1
10. Dal canto suo la signora assume espresso impegno e formale obbligo a cedere e vendere al Pt_1 signor la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in Lesmo via CP_1
Enrico Toti n. 38 e adibito a casa coniugale, come sopra identificato, al prezzo di € 200.000,00 (diconsi duecentomila/00 euro) che ella alla data odierna dichiara di avere interamente incassato, rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso relativa ampia quietanza;
11. I signori e concordano che il relativo rogito notarile debba effettuarsi avanti al Notaio Pt_1 CP_1 con studio in Melzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, con oneri Per_3
e spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il predetto termine deve considerarsi ad ogni effetto di legge essenziale;
12. Dare atto che a far data dal gennaio 2024 il signor si è fatto carico di restituire CP_1 integralmente l'intera somma residua a saldo del prestito infruttifero di € 70.000,00 (diconsi settantamila euro) che i signori e genitori della signora effettuavano in data CP_2 Persona_4 Pt_1
01.08.2012 a favore dei coniugi per la costruzione dell'immobile di Lesmo adibito a casa coniugale, con promessa di restituzione da parte di questi ultimi in 20 anni e con una rata mensile di € 292,00. Il signor in tale sede assume espresso impegno e formale obbligo a farsi carico in via esclusiva e integrale CP_1 del saldo residuo pari ad € 33.500,00 (trentratremilacinquecento/00), dichiarando di tenere indenne e manlevare la signora da ogni obbligazione relativa e con espressa rinuncia a ripetere le somme ad Pt_1 oggi versate per conto della signora on decorrenza dal mese di gennaio 2024; Pt_1
13. Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione del patrimonio mobiliare nelle quote di spettanza e che il signor restituiva alla signora la somma di €75.000,00 CP_1 Parte_1
(diconsi settantacinquemila/00 euro), relativa al rapporto lavorativo precedente della signora Pt_1
14.Darsi atto che il signor versava alla signora la somma di € 5653,00 (diconsi CP_1 Pt_1 cinquemilaseicentosessantatre/00 euro), a titolo di rimborso della quota parte di essa degli arredi della casa coniugale che rimangono definitivamente in proprietà al signor;
CP_1
15. A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi danno atto che il signor si riconosce espressamente e formalmente debitore nei confronti della signora CP_1 della somma omnicomprensiva di € 70.250,00 (diconsi Parte_1 settantamiladuecentocinquanta/00), assumendo egli sin da ora formale impegno ed espresso obbligo a versare alla signora a suddetta somma nell'ipotesi in cui, successivamente, dovesse determinarsi a Pt_1 cedere e/o vendere ovvero finanche a lasciare il predetto immobile sito in Lesmo (MB), via E. Toti n. 38, nella disponibilità di soggetti terzi (fatta eccezione per le figlie e trasferendo altrove la Per_1 Per_2 propria residenza e/o il proprio domicilio. Tale condizione i signori e riconoscono e Pt_1 CP_1 convengono reciprocamente abbia effetto sospensivo, con l'intesa che la somma indicata e pari ad
€70.250,00 (diconsi settantamiladuecentocinquanta/00) non potrà essere esigibile da parte della signora ino al verificarsi della condizione indicata e, in ogni caso, con immediata rinuncia da parte di essa Pt_1 ad ogni interesse e rivalutazione.
16. I coniugi parimenti convengono che l'obbligazione pecuniaria di cui al punto che precede e consistente nell'obbligo di pagamento a favore della signora della somma di €70.250,00 (diconsi Pt_1 settantamiladuecentocinquanta/00) sarà immediatamente esigibile da parte della signora e/o dagli Pt_1 eredi di essa in caso di morte del signor allorquando dovesse intervenire in epoca CP_1 precedente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al punto che precede, non trovando la suddetta obbligazione estinzione con la scomparsa dell'obbligato bensì trasmettendosi, per effetto del presente accordo, agli eredi e/o legatari e/o aventi causa dello stesso in forza di relativa successione mortis causa.
17. I coniugi dichiarano di avere entrambi stabili occupazioni lavorative e di essere quindi economicamente indipendenti.
18. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione.
19. Entrambi i coniugi dichiarano, con la puntuale e tempestiva esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, di essere definitivamente tacitati reciprocamente ciascuno delle proprie pretese e di non avere pertanto più null'altro a pretendere uno dall'altra e l'altra dall'uno in riferimento ai propri rapporti economici e patrimoniali.
20.Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Lesmo (MB), con ogni altra seguente statuizione a termine di legge.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 606/2024 del 15/02/2024 del Tribunale di Monza,
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice Delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14/10/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lesmo (MB) in data 22/10/2011 (atto n. 15, Parte II, Serie A CP_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lesmo (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lesmo (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. depositato in data 14/10/2024
Nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6662/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/01/1981, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Federica Sironi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Merate (LC), Via
Sant'Ambrogio n. 20, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LESMO (MB), il 22/10/2011, dai signori e e trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, anno Parte_1 CP_1
2011, numero 15, parte 2, serie A, Ufficio dello stato civile alle seguenti
CONDIZIONI:
1. Le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, Per_1 Per_2 nello spirito dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative alle stesse, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita delle figlie, relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie.
2. Le minori rimarranno collocate paritariamente e alternativamente presso entrambi i genitori secondo il seguente calendario quindicinale già in uso: la madre terrà le minori presso di sé a settimana alternate dal lunedì dopo la scuola sino al mercoledì mattina con rientro a scuola nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina con rientro a scuola e, nelle settimane in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il papà, dal mercoledì dopo la scuola sino al venerdì mattina con rientro a scuola;
viceversa, il signor terrà le minori presso di sé, a settimana alternate, dal mercoledì all'uscita della scuola CP_1 sino al venerdì mattina con rientro a scuola nelle settimane in cui le due minori trascorreranno il fine settimana con la madre, nonché, la settimana successiva, dal lunedì dopo la scuola al mercoledì mattina con rientro a scuola, nonché dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola.
Si riporta di seguito una tabella del collocamento di e come sopra descritto: Per_2 Per_1
Entrambi i coniugi si avvarranno nella gestione delle minori della collaborazione dei nonni materni.
Resta inteso che ognuno dei genitori potrà vedere le minori anche nei tempi di spettanza dell'altro, previo accordo con quest'ultimo e salvo gli impegni delle minori stesse.
3. Per quanto concerne le vacanze scolastiche natalizie, e si alterneranno dal 23 dicembre Per_2 Per_1 al 31 dicembre e dal 01 gennaio al 06 gennaio presso l'uno o l'altro genitore. Quando trascorreranno con la signora l giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, staranno con il signor il giorno di Santo Pt_1 CP_1
Stefano e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. La medesima alternanza si avrà per le vacanze pasquali. Restano salvi diversi accordi tra i signori e da assumersi entro il 15 dicembre Pt_1 CP_1 precedente.
Natale 2024 staranno con il padre, Pasqua 2025 staranno con la madre.
e trascorreranno con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, in Per_1 Per_2 agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e , non appena noto il piano di ferie Pt_1 CP_1 di entrambi e comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Resta inteso che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica dei figli con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
4. Atteso il collocamento paritario delle minori, i genitori adottano la forma del mantenimento diretto.
5. Per quanto concerne le spese straordinarie relative alle figlie minori, e di cui al Protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega, esse verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni – salvo urgenze – rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività. Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche a mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi. In caso di spese superiori ad € 300,00 ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza. Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
6. Le minori rimarranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. I coniugi concordano che a far data dal mese di ottobre 2024 e sino al 31.12.2025, al fine di consentire alla signora di fronteggiare l'assestamento economico riconducibile alla separazione che ha Pt_1 determinato per la stessa notevoli esborsi anche non previsti, l'assegno unico relativo ad entrambe le figlie minori sia percepito nella misura del 100% dalla signora assumendo sin da ora il signor Pt_1 CP_1 espresso impegno a qualsivoglia formalità burocratica all'uopo necessaria;
8. Darsi atto che nelle more la signora ha perfezionato l'acquisto di ulteriore e diversa unità Pt_1 abitativa, in Arcore (MB) Via Keplero 1, ove ella trasferiva la propria residenza,
9. La casa coniugale sita in Lesmo, in via E. Toti 38, resta definitivamente assegnata al signor CP_1
quest'ultimo assume sin da ora formale impegno ed espresso obbligo a farsi acquirente della
[...] quota del 50 % in comproprietà alla signora del predetto immobile adibito a casa coniugale Pt_1
(edificato congiuntamente dai coniugi su terreno in proprietà alla signora e successivamente da Pt_1 quest'ultima donato nella quota del 50% al signor ) e così meglio identificato: CP_1
- casa di civile abitazione composta da due locali più servizi al piano terra, tre locali più servizi al piano primo, tre vani cantina, locale tecnico nonché corsello al piano primo interrato, con annesso box auto
- rimessa sempre al piano primo interrato ed area di pertinenza a giardino, distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Lesmo come segue:
Fg. 1, mapp. 400, sub. 704, via Enrico Toti n. 38, P.S1- T-1, cat. A/7, cl. 2, vani 9,5, R.C. euro 932,20 (la casa di civile abitazione)
Fg. 1, mapp. 400, sub. 702, via Enrico Toti n. 38, P. S1, cat. C/6, cl. 3, R.C. euro 92,03 (un box auto- rimessa)
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
I signori e convengono che il prezzo di cessione della quota di immobile in comproprietà Pt_1 CP_1 alla signora mmonta ad €200.000,00 (diconsi duecentomila/00 euro), che all'atto di sottoscrizione Pt_1 del presente ricorso il signor dichiara di avere già interamente versato. CP_1
10. Dal canto suo la signora assume espresso impegno e formale obbligo a cedere e vendere al Pt_1 signor la propria quota di comproprietà pari al 50% dell'immobile sito in Lesmo via CP_1
Enrico Toti n. 38 e adibito a casa coniugale, come sopra identificato, al prezzo di € 200.000,00 (diconsi duecentomila/00 euro) che ella alla data odierna dichiara di avere interamente incassato, rilasciando con la sottoscrizione del presente ricorso relativa ampia quietanza;
11. I signori e concordano che il relativo rogito notarile debba effettuarsi avanti al Notaio Pt_1 CP_1 con studio in Melzo entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, con oneri Per_3
e spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il predetto termine deve considerarsi ad ogni effetto di legge essenziale;
12. Dare atto che a far data dal gennaio 2024 il signor si è fatto carico di restituire CP_1 integralmente l'intera somma residua a saldo del prestito infruttifero di € 70.000,00 (diconsi settantamila euro) che i signori e genitori della signora effettuavano in data CP_2 Persona_4 Pt_1
01.08.2012 a favore dei coniugi per la costruzione dell'immobile di Lesmo adibito a casa coniugale, con promessa di restituzione da parte di questi ultimi in 20 anni e con una rata mensile di € 292,00. Il signor in tale sede assume espresso impegno e formale obbligo a farsi carico in via esclusiva e integrale CP_1 del saldo residuo pari ad € 33.500,00 (trentratremilacinquecento/00), dichiarando di tenere indenne e manlevare la signora da ogni obbligazione relativa e con espressa rinuncia a ripetere le somme ad Pt_1 oggi versate per conto della signora on decorrenza dal mese di gennaio 2024; Pt_1
13. Darsi atto che i coniugi hanno già provveduto alla divisione del patrimonio mobiliare nelle quote di spettanza e che il signor restituiva alla signora la somma di €75.000,00 CP_1 Parte_1
(diconsi settantacinquemila/00 euro), relativa al rapporto lavorativo precedente della signora Pt_1
14.Darsi atto che il signor versava alla signora la somma di € 5653,00 (diconsi CP_1 Pt_1 cinquemilaseicentosessantatre/00 euro), a titolo di rimborso della quota parte di essa degli arredi della casa coniugale che rimangono definitivamente in proprietà al signor;
CP_1
15. A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi danno atto che il signor si riconosce espressamente e formalmente debitore nei confronti della signora CP_1 della somma omnicomprensiva di € 70.250,00 (diconsi Parte_1 settantamiladuecentocinquanta/00), assumendo egli sin da ora formale impegno ed espresso obbligo a versare alla signora a suddetta somma nell'ipotesi in cui, successivamente, dovesse determinarsi a Pt_1 cedere e/o vendere ovvero finanche a lasciare il predetto immobile sito in Lesmo (MB), via E. Toti n. 38, nella disponibilità di soggetti terzi (fatta eccezione per le figlie e trasferendo altrove la Per_1 Per_2 propria residenza e/o il proprio domicilio. Tale condizione i signori e riconoscono e Pt_1 CP_1 convengono reciprocamente abbia effetto sospensivo, con l'intesa che la somma indicata e pari ad
€70.250,00 (diconsi settantamiladuecentocinquanta/00) non potrà essere esigibile da parte della signora ino al verificarsi della condizione indicata e, in ogni caso, con immediata rinuncia da parte di essa Pt_1 ad ogni interesse e rivalutazione.
16. I coniugi parimenti convengono che l'obbligazione pecuniaria di cui al punto che precede e consistente nell'obbligo di pagamento a favore della signora della somma di €70.250,00 (diconsi Pt_1 settantamiladuecentocinquanta/00) sarà immediatamente esigibile da parte della signora e/o dagli Pt_1 eredi di essa in caso di morte del signor allorquando dovesse intervenire in epoca CP_1 precedente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al punto che precede, non trovando la suddetta obbligazione estinzione con la scomparsa dell'obbligato bensì trasmettendosi, per effetto del presente accordo, agli eredi e/o legatari e/o aventi causa dello stesso in forza di relativa successione mortis causa.
17. I coniugi dichiarano di avere entrambi stabili occupazioni lavorative e di essere quindi economicamente indipendenti.
18. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio, nonché al rilascio dei rispettivi passaporti, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione, per il quale sia necessaria l'autorizzazione.
19. Entrambi i coniugi dichiarano, con la puntuale e tempestiva esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, di essere definitivamente tacitati reciprocamente ciascuno delle proprie pretese e di non avere pertanto più null'altro a pretendere uno dall'altra e l'altra dall'uno in riferimento ai propri rapporti economici e patrimoniali.
20.Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Lesmo (MB), con ogni altra seguente statuizione a termine di legge.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza n. 606/2024 del 15/02/2024 del Tribunale di Monza,
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice Delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese di lite vanno compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 14/10/2024, così provvede: CP_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Lesmo (MB) in data 22/10/2011 (atto n. 15, Parte II, Serie A CP_1 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lesmo (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lesmo (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Caterina Caniato