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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...], e C.F._2 Parte_3
(c.f. ) residente a [...], tutti elettivamente C.F._3
domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandro Zotti,
appellanti
nei confronti di
(p.i. ), in persona del rappresentante legale con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Nuoro e sede amministrativa a Cagliari, ove è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
appellata
pagina 1 di 16 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
1) accogliere l'appello proposto da Parte_1 [...]
e , con ogni conseguente pronuncia;
e, Parte_3 Parte_2
per l'effetto,
2) riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto:
in via principale:
3) accertato che il consumo di cui alla fattura n.2014/03355627 del
25/03/2013 è imputabile ad un malfunzionamento dell'impianto, imputabile anche ad una perdita idrica sottotraccia riparata dall'utente nell'anno 2008, e che il predetto credito viene fatturato dal gestore a distanza di oltre cinque anni dall'effettivo consumo. Disporre una adeguata diminuzione della fattura per cui
è causa tenuto conto che la perdita idrica occulta ricade interamente nel periodo dell'eccepita prescrizione;
4) confermando per il resto la sentenza impugnata;
in via subordinata:
5) nella denegata, e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non condividere le argomentazioni innanzi svolte, ridurre l'importo di fattura alla luce dell'eccepita prescrizione e stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendo l'acqua fuoriuscita dalla perdita defluita nel sottosuolo;
6) ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del pagina 2 di 16 gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie accordando, in ogni caso all'utente la massima rateizzazione consentita;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
in tutti i casi:
7) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA, se dovuta, del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nell'interesse di piaccia alla Corte di Appello adita, ogni CP_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, accogliere le seguenti conclusioni
in via principale: a) dichiarare inammissibile e/o manifestatamente
infondato e comunque rigettare l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza di prime cure;
b) Parte_3 Parte_2
rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto
la sentenza n. 661/2023, pubblicata in data 29/03/2023, dal Tribunale di
Cagliari, Dottoressa Nicoletta Leone, R.G. n. 1936/2018; in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 661/2023, pubblicata in data
29/03/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottoressa Nicoletta Leone, R.G. n.
1936/2018 d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti delle parti appellanti, CP_1 Parte_1 [...]
e , in qualità di eredi del defunto , per Parte_3 Parte_2 CP_2
la fornitura idrica eseguita nel periodo oggetto della fattura ingiunta n.
pagina 3 di 16 2014/03355627 e, conseguentemente, e) condannare gli appellanti al pagamento del credito così come determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. propose opposizione contro l'ingiunzione di pagamento CP_2
n. 12545/2017 di relativa ai consumi della propria unità CP_1
immobiliare a uso abitativo di via Curie n. 9, con la quale il gestore gli aveva ingiunto il pagamento di euro 9.048,00 oltre spese di notifica, sulla base della fattura n. 2014/403355627 del 27 giugno 2014 (riferita al periodo 01/2006 -
11/2013) per euro 9.020,86 e di quella n. 2014/402437972 del 6 ottobre 2014
per euro 27,69.
Per quanto rileva in questa sede, il lamentò che i consumi Pt_3
contabilizzati nella fattura n. 2014/403355627 (mc 4348 in 2876 giorni) erano relativi a un lungo periodo (31 dicembre 2005-25 novembre 2013) in cui si era verificata una perdita idrica sottotraccia che egli stesso aveva riparato nell'anno
2008, sicché pretendeva di spalmare in modo uguale e costante negli CP_1
anni un consumo anomalo verificatosi sino all'anno 2008.
Previo accertamento che il consumo fosse imputabile al lamentato malfunzionamento dell'impianto, il chiese una adeguata diminuzione Pt_3
degli importi della fattura n. 2014/03355627, sottolineando l'anomalia dei consumi riportati nella citata fattura in rapporto alla composizione del proprio nucleo familiare, formato da solo tre persone, ed eccepì la prescrizione dei pagina 4 di 16 consumi anteriori al 27 giugno 2009, con conseguente pretesa di riduzione dell'importo dovuto.
Con riferimento al comportamento tenuto da lamentò la CP_1
violazione dell'obbligo periodico di fatturazione prescritta dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e chiese il risarcimento del danno quale conseguenza della descritta condotta.
*
contestò l'opposizione e ne chiese il rigetto. CP_1
Circa l'eccezione di prescrizione, l'opposta osservò che, da un lato, il termine di prescrizione era stato interrotto con l'emissione della fattura n.
2014/03355627 e che, dall'altro lato, il debitore era stato costituito in mora alla scadenza del termine assegnato per il pagamento, fissato in trenta giorni decorrenti dall'emissione della fattura.
Sotto altro profilo, espose di avere rigettato, in sede di reclamo CP_1
presentato dal in data 8 agosto 2014, ai sensi dell'art. 9 Carta Servizio Pt_3
Idrico Integrato, le contestazioni di malfunzionamento del contatore, atteso che i consumi rilevati erano in linea con la media di quelli storici e che qualora questi fossero dipesi da una perdita idrica sarebbe gravato sull'utente l'onere di dimostrare di avere correttamente vigilato sull'impianto al fine di evitare intrusioni.
*
Con sentenza n. 661/2023 il Tribunale rigettò l'opposizione nonché la domanda di risarcimento dei danni.
Il primo giudice rigettò l'eccezione di prescrizione sul rilievo che la fattura pagina 5 di 16 n. 2014/403355627 indicasse quale termine per il pagamento la scadenza del
29 gennaio 2015 e che tale termine dovesse intendersi, in assenza di diverse previsioni contrattuali, a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito sarebbe decorsa solo dalla scadenza di esso, in quanto prima di tale data l'ente non avrebbe potuto pretendere l'adempimento della prestazione.
Circa i lamentati consumi eccessivi, il Tribunale argomentò che, in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e richiederne la verifica nonché dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).
Precisato che, nel caso in esame, l'opponente si era limitato ad allegare genericamente l'anomalia dei consumi riportati nella fattura n. -5627 e non aveva prodotto alcunché di utile per un raffronto tra i consumi di vari periodi, il
Tribunale respinse la domanda.
Pur riconoscendo fondate le doglianze dell'attore riguardanti il mancato rispetto da parte del gestore delle norme del Regolamento che gli impongono l'obbligo di emettere le fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno, il
Tribunale escluse che la violazione in sé comportasse l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati, data la previsione da parte del citato Regolamento dell'onere dell'utente di comunicare al gestore i dati di consumo autonomamente rilevati.
pagina 6 di 16 Sotto altro profilo, pur riconoscendo che la prova testimoniale avesse dimostrato che nel corso del 2008 era stata scoperta e riparata una perdita occulta nell'impianto dell'attore, il primo giudice rilevò che il Regolamento
prevede che in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, possa essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria e osservò che nel caso in esame non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti costituiti dal consumo eccedente il doppio dei consumi abituali e del fatto che l'acqua fuoriuscita dal guasto non fosse confluita nella rete fognaria.
Infine, il giudice rilevò che la fattura n. 2014/402437972 aveva per oggetto l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale e non era stata contestata.
* * *
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
ed in qualità di eredi di deceduto Parte_3 Parte_2 CP_2
in data 20 giugno 2022.
2.1 Con un primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'errore di interpretazione del primo giudice in ordine all'individuazione del termine a
quo di decorrenza della prescrizione, sottolineando come non fosse revocabile in dubbio che ben avrebbe potuto esercitare il diritto al pagamento del CP_1
corrispettivo del servizio idrico prestato all'utente contestualmente alla sua erogazione, con la conseguenza che da tali singoli momenti sarebbe decorsa la pagina 7 di 16 prescrizione.
2.2 Con un secondo motivo, i hanno lamentato che il Parte_4
Tribunale avesse ritenuto non provata l'anomalia dei consumi e hanno argomentato:
• di avere contestato, dopo la ricezione della fattura n.2014/03355627, che i consumi contabilizzati fossero anomali ed eccedenti rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare;
• che lo stesso gestore aveva riconosciuto che i consumi eccessivi contabilizzati avrebbero potuto essere determinati da un consumo compatibile con una probabile perdita idrica peraltro riparata;
• che il consumo pro die registrato dal contatore matricola 96085460, rimosso unilateralmente dal gestore il 6 maggio 2015, era pari a 1,5
mc (mc. 4348 in 2876 giorni), inequivocabilmente superiore al consumo medio di 0,2 per componente come indicato dalle statistiche
Istat (https://www.istat.it/it/files/2021/03/Report-Giornatamondiale-
acqua.pdf);
• che la prova testimoniale aveva confermato la perdita idrica sotto traccia e che l'acqua fuoriuscita era defluita nel sottosuolo;
• che a fronte della loro specifica contestazione, non aveva CP_1
indicato elementi di prova al fine di provare la corrispondenza tra i consumi effettivamente sostenuti dall'utenza ed il dato riportato in fattura.
2.3 Con un terzo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di danni, sul rilievo che dagli atti risultasse la violazione della pagina 8 di 16 periodicità prescritta dal Regolamento per le letture e comunque non contestata l'omessa segnalazione dei consumi anomali e che la mancata diligenza dell'utente in ordine alla verifica del regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e la mancata autolettura non escludono, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento in capo all'azienda erogatrice del servizio dell'obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
*
3. ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o CP_1
manifesta infondatezza dell'appello, e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
***
4.1 Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.
Il nostro sistema è ispirato al principio per cui la parte di un rapporto obbligatorio non può trarre vantaggio da un proprio inadempimento.
Non può, pertanto, condividersi una lettura che consenta a uno dei soggetti del rapporto, tramite una condotta inadempiente ai propri obblighi contrattuali
(pur accessori), di eludere l'applicazione di norme imperative, quali sono quelle ricavabili dall'art. 2934 c.c. (il quale dispone che ogni diritto si estingue
per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato
dalla legge) e dall'art. 2936 c.c. (che sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione) (a proposito della natura di tali norme, Cass., ord. 25 marzo 2025, n. 7942).
Nella fattispecie, l'interpretazione del Tribunale implicherebbe il riconoscimento del potere del gestore disporre del termine di prescrizione del pagina 9 di 16 credito da somministrazione, in sostanziale e patente violazione dei principi richiamati, attraverso il rinvio (addirittura sine die) dell'emissione della fatturazione dei consumi.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo è fondato e merita accoglimento.
emise solo in data 27 giugno 2014, la fattura -55627 relativa ai CP_1
consumi per il periodo 01/2006 – 11/2013 sulla base della lettura eseguita in data 15 novembre 2013.
Osservato che, nel caso in esame, il termine di prescrizione applicabile è
quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. (Cass., 27 gennaio 2015,
n. 1442) trattandosi di fattura anteriore all'entrata in vigore dei nuovi termini prescrizionali introdotti dalla legge 205/2017, riesce totalmente irrilevante, ai fini che ci occupano, che abbia voluto (o potuto) procedere alla CP_1
lettura e alla fatturazione solamente nel novembre 2013.
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli
ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento
del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c.
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione”
(Cass, ord. 24 maggio 2021, n. 14193).
Del resto, non risulta che il ritardo nell'esercizio del diritto da parte del gestore del servizio sia dipeso da un comportamento commissivo/omissivo del cliente, tale da impedire al primo di far valere il proprio diritto
(esemplificativamente, tardiva regolarizzazione della posizione contrattuale,
pagina 10 di 16 impossibilità di rilevare la lettura per impedimento dovuto al cliente che non consenta di accedere al contatore;
la mancata o erronea indicazione dei dati fiscali ai fini dell'emissione della fattura elettronica).
Non rileva neanche la circostanza che il Regolamento (art. B.16 dedicato alla “Fatturazione”) ponga anche in capo all'utente un dovere di reciproca collaborazione stabilendo che, qualora il fornitore non provveda all'emissione delle fatture, sia l'utente stesso a doverne sollecitare l'emissione.
Tale violazione potrebbe giustificare la condanna al risarcimento del danno,
ma non potrebbe assumere rilievo ai fini dell'operatività della regola generale sancita dall'art. 2935 c.c.
L'impugnazione degli appellanti non è, però, infondata nella parte in cui pretende di fare decorrere la prescrizione dai singoli consumi.
Il presupposto per l'esercizio del diritto di credito è la piena contezza del suo maturare, che, in caso di somministrazione d'acqua, presuppone certamente l'avvenuta (tempestiva) fatturazione, dalla quale diviene esigibile il credito, giacché il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza di esso, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
Pertanto, nel caso in esame il dies a quo della prescrizione deve farsi coincidere con la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto CP_1
emettere le fatture.
pagina 11 di 16 Considerato che la fattura n. 5627 del 27 giugno 2014 è relativa ai consumi relativi al periodo 1 gennaio 2016-15 novembre 2013 e tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. B.35 del Regolamento, deve ritenersi maturata la prescrizione in ordine ai consumi dell'utente per il periodo dal 1° gennaio 2006 fino al 27 giugno 2009 (come richiesto dall'utente) e, per l'effetto, l'importo della fattura n. 2014/03355627 deve essere proporzionalmente rideterminato,
con esclusione di tutti gli addebiti relativi ai consumi antecedenti al primo semestre 2009, mentre deve rimanere fermo per l'anno 2009 l'importo di euro
15,00 previsto come quota fissa annua di accesso.
Deve, dunque, essere dichiarato prescritto il credito di:
- euro 1.009,21 per la somministrazione dell'anno 2006;
- euro 1.039,89 per la somministrazione dell'anno 2007;
- euro 1.084,89 per la somministrazione dell'anno 2008;
- euro 574,58 per la somministrazione del primo semestre dell'anno
2009.
Tali importi devono essere maggiorati dell'i.v.a. al 10% indicata in fattura.
Conseguentemente, il credito azionabile da deve essere CP_1
rideterminato in euro 4.492,16, oltre i.v.a. (euro 8.200,78 indicati in fattura –
euro 3.708,61 prescritti) e gli odierni appellanti devono essere condannati,
nella loro qualità di eredi dell'originale utente, al pagamento del relativo importo.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'anomalia dei consumi.
pagina 12 di 16 Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Come già evidenziato dal Tribunale, anche in questa sede di impugnazione-
gli appellanti hanno allegato genericamente l'anomalia dei consumi contabilizzati con la fattura n. -55627 in rapporto alla composizione del nucleo familiare, (al tempo) composto da sole tre persone, senza però produrre fatture relative a periodi precedenti e/o successivi a quello in contestazione che consentano di apprezzare la differenza di consumi né hanno fornito precisazioni in ordine al tipo di unità immobiliare, al fine di poter effettuare un confronto e verificare l'effettiva sussistenza della asserita anomalia.
In ogni caso, pur dolendosi dell'eccessività dei consumi risultanti dalla fattura e del mancato funzionamento del contatore, lo stesso ricondusse Pt_3
i consumi rilevati a una perdita nella propria proprietà, da egli stesso rilevata e riparata, come risultante dalla istruttoria svolta.
In tale situazione, l'appello non può che ritenersi infondato, atteso che il guasto invocato dall'utente si è verificato nel tratto che è sotto la propria responsabilità (tubatura all'interno della proprietà privata, a valle del contatore).
Né rileva che per lungo tempo abbia omesso di rispettare le CP_1
modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi e di emettere fattura con cadenza bimestrale, giacché –come considerato anche dal primo giudice-
l'utente ha un dovere di cooperazione, dovendo –tra le altre cose- effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite;
il tutto con facoltà,
attribuitagli dall'art.
6.1 della Carta dei servizi, di comunicare al gestore i dati pagina 13 di 16 di consumo autonomamente rilevati, al fine di favorire l'aderenza delle singole fatture all'entità della complessiva somministrazione.
Il solo in data 8 agosto 2014 segnalò l'anomalia dei consumi (doc. 3 Pt_3
parte attrice), successivamente all'emissione della fattura, ma riconducendola a un guasto del contatore, sicché le contestazioni sollevate in sede di opposizione risultano del tutto inconferenti.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la distribuzione dell'onere delle prova in forza del principio di vicinanza, pone in capo all'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo;
grava,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., ord. 9 gennaio
2020, n. 297).
Non assume rilievo, ai fini che qui interessano, la rimozione/sostituzione del contatore con matricola n. 96085460 avvenuta nel 2016. Tale sostituzione,
infatti, è stata effettuata tre anni dopo il periodo oggetto della fattura contestata.
4.3 Con un terzo motivo, gli appellanti hanno contestato il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dal comportamento omissivo colposo di individuato nella duplice condotta: CP_1
- violazione della periodicità di fatturazione prescritta dal
Regolamento del SII per le letture;
pagina 14 di 16 - violazione degli obblighi informativi concernenti la segnalazione dei consumi anomali.
Per quanto rilevato al sottoparagrafo che precede, la domanda non è fondata.
Oltra a non determinare l'inesigibilità del credito da somministrazione, la violazione in sé degli obblighi contrattuali non fonda la pretesa del risarcimento del danno.
Non è, appunto, provato che, effettivamente, l'utenza in questione abbia avuto consumi abnormi e, in ogni caso, non vi è prova alcuna che il danno lamentato sia riconducibile alla condotta omissiva di non essendovi CP_1
in atti alcun elemento che consenta di determinare anche solo quando sarebbero iniziati i consumi eccessivi e sulla base di quali presupposti CP_1
avrebbe dovuto rilevarli.
Non rileva che, con la comunicazione di rigetto del reclamo (doc. 4 attore),
il gestore avesse fatto riferimento a una probabile perdita, perché tanto non consente in ogni caso di determinare se effettivamente tali consumi eccessivi si fossero verificati.
4.4 La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e da ed contro la sentenza
[...] Parte_3 Parte_2
pagina 15 di 16 l'eccezione di prescrizione e, l'effetto,
2. accerta in euro 4.492,16, oltre i.v.a. il credito di CP_1
oltre interessi per ritardato pagamento, ai sensi del
[...]
Regolamento del Servizio Idrico;
3. condanna e da ed Parte_1 Parte_3 Pt_2
nella loro qualità di eredi di al
[...] CP_2
pagamento della somma indicata al capo che precede;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
29 marzo 2023 n. 661, che per il resto conferma, accoglie
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 296 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), residenti a [...], e C.F._2 Parte_3
(c.f. ) residente a [...], tutti elettivamente C.F._3
domiciliati a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandro Zotti,
appellanti
nei confronti di
(p.i. ), in persona del rappresentante legale con CP_1 P.IVA_1
sede legale in Nuoro e sede amministrativa a Cagliari, ove è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti,
appellata
pagina 1 di 16 La causa è stata decisa sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione
1) accogliere l'appello proposto da Parte_1 [...]
e , con ogni conseguente pronuncia;
e, Parte_3 Parte_2
per l'effetto,
2) riformare parzialmente la sentenza impugnata e per l'effetto:
in via principale:
3) accertato che il consumo di cui alla fattura n.2014/03355627 del
25/03/2013 è imputabile ad un malfunzionamento dell'impianto, imputabile anche ad una perdita idrica sottotraccia riparata dall'utente nell'anno 2008, e che il predetto credito viene fatturato dal gestore a distanza di oltre cinque anni dall'effettivo consumo. Disporre una adeguata diminuzione della fattura per cui
è causa tenuto conto che la perdita idrica occulta ricade interamente nel periodo dell'eccepita prescrizione;
4) confermando per il resto la sentenza impugnata;
in via subordinata:
5) nella denegata, e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di non condividere le argomentazioni innanzi svolte, ridurre l'importo di fattura alla luce dell'eccepita prescrizione e stornando le voci relative a depurazione fognatura, essendo l'acqua fuoriuscita dalla perdita defluita nel sottosuolo;
6) ridurre l'entità dell'intero credito contestato in proporzione all'eccepita prescrizione nonché all'accertata gravità della condotta (omissiva) colposa del pagina 2 di 16 gestore in relazione all'ampliamento delle proprie ragioni creditorie accordando, in ogni caso all'utente la massima rateizzazione consentita;
oltre al risarcimento del danno se del caso facendo ricorso alla valutazione equitativa;
in tutti i casi:
7) con vittoria di spese ed onorari, rifusione spese generali, cassa avvocati ed IVA, se dovuta, del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Nell'interesse di piaccia alla Corte di Appello adita, ogni CP_1
contraria istanza disattesa ed eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, accogliere le seguenti conclusioni
in via principale: a) dichiarare inammissibile e/o manifestatamente
infondato e comunque rigettare l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza di prime cure;
b) Parte_3 Parte_2
rigettare tutte domande e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in appello in quanto destituite di fondamento e per l'effetto c) confermare in toto
la sentenza n. 661/2023, pubblicata in data 29/03/2023, dal Tribunale di
Cagliari, Dottoressa Nicoletta Leone, R.G. n. 1936/2018; in via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover riformare, anche parzialmente, la sentenza di primo grado n. 661/2023, pubblicata in data
29/03/2023, dal Tribunale di Cagliari, Dottoressa Nicoletta Leone, R.G. n.
1936/2018 d) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti delle parti appellanti, CP_1 Parte_1 [...]
e , in qualità di eredi del defunto , per Parte_3 Parte_2 CP_2
la fornitura idrica eseguita nel periodo oggetto della fattura ingiunta n.
pagina 3 di 16 2014/03355627 e, conseguentemente, e) condannare gli appellanti al pagamento del credito così come determinato in corso di causa a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del CP_1
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese, diritti e onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. propose opposizione contro l'ingiunzione di pagamento CP_2
n. 12545/2017 di relativa ai consumi della propria unità CP_1
immobiliare a uso abitativo di via Curie n. 9, con la quale il gestore gli aveva ingiunto il pagamento di euro 9.048,00 oltre spese di notifica, sulla base della fattura n. 2014/403355627 del 27 giugno 2014 (riferita al periodo 01/2006 -
11/2013) per euro 9.020,86 e di quella n. 2014/402437972 del 6 ottobre 2014
per euro 27,69.
Per quanto rileva in questa sede, il lamentò che i consumi Pt_3
contabilizzati nella fattura n. 2014/403355627 (mc 4348 in 2876 giorni) erano relativi a un lungo periodo (31 dicembre 2005-25 novembre 2013) in cui si era verificata una perdita idrica sottotraccia che egli stesso aveva riparato nell'anno
2008, sicché pretendeva di spalmare in modo uguale e costante negli CP_1
anni un consumo anomalo verificatosi sino all'anno 2008.
Previo accertamento che il consumo fosse imputabile al lamentato malfunzionamento dell'impianto, il chiese una adeguata diminuzione Pt_3
degli importi della fattura n. 2014/03355627, sottolineando l'anomalia dei consumi riportati nella citata fattura in rapporto alla composizione del proprio nucleo familiare, formato da solo tre persone, ed eccepì la prescrizione dei pagina 4 di 16 consumi anteriori al 27 giugno 2009, con conseguente pretesa di riduzione dell'importo dovuto.
Con riferimento al comportamento tenuto da lamentò la CP_1
violazione dell'obbligo periodico di fatturazione prescritta dal Regolamento del
Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e chiese il risarcimento del danno quale conseguenza della descritta condotta.
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contestò l'opposizione e ne chiese il rigetto. CP_1
Circa l'eccezione di prescrizione, l'opposta osservò che, da un lato, il termine di prescrizione era stato interrotto con l'emissione della fattura n.
2014/03355627 e che, dall'altro lato, il debitore era stato costituito in mora alla scadenza del termine assegnato per il pagamento, fissato in trenta giorni decorrenti dall'emissione della fattura.
Sotto altro profilo, espose di avere rigettato, in sede di reclamo CP_1
presentato dal in data 8 agosto 2014, ai sensi dell'art. 9 Carta Servizio Pt_3
Idrico Integrato, le contestazioni di malfunzionamento del contatore, atteso che i consumi rilevati erano in linea con la media di quelli storici e che qualora questi fossero dipesi da una perdita idrica sarebbe gravato sull'utente l'onere di dimostrare di avere correttamente vigilato sull'impianto al fine di evitare intrusioni.
*
Con sentenza n. 661/2023 il Tribunale rigettò l'opposizione nonché la domanda di risarcimento dei danni.
Il primo giudice rigettò l'eccezione di prescrizione sul rilievo che la fattura pagina 5 di 16 n. 2014/403355627 indicasse quale termine per il pagamento la scadenza del
29 gennaio 2015 e che tale termine dovesse intendersi, in assenza di diverse previsioni contrattuali, a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito sarebbe decorsa solo dalla scadenza di esso, in quanto prima di tale data l'ente non avrebbe potuto pretendere l'adempimento della prestazione.
Circa i lamentati consumi eccessivi, il Tribunale argomentò che, in forza del principio di vicinanza della prova, sarebbe spettato all'utente contestare il malfunzionamento del contatore e richiederne la verifica nonché dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato).
Precisato che, nel caso in esame, l'opponente si era limitato ad allegare genericamente l'anomalia dei consumi riportati nella fattura n. -5627 e non aveva prodotto alcunché di utile per un raffronto tra i consumi di vari periodi, il
Tribunale respinse la domanda.
Pur riconoscendo fondate le doglianze dell'attore riguardanti il mancato rispetto da parte del gestore delle norme del Regolamento che gli impongono l'obbligo di emettere le fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno, il
Tribunale escluse che la violazione in sé comportasse l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati, data la previsione da parte del citato Regolamento dell'onere dell'utente di comunicare al gestore i dati di consumo autonomamente rilevati.
pagina 6 di 16 Sotto altro profilo, pur riconoscendo che la prova testimoniale avesse dimostrato che nel corso del 2008 era stata scoperta e riparata una perdita occulta nell'impianto dell'attore, il primo giudice rilevò che il Regolamento
prevede che in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, possa essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria e osservò che nel caso in esame non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti costituiti dal consumo eccedente il doppio dei consumi abituali e del fatto che l'acqua fuoriuscita dal guasto non fosse confluita nella rete fognaria.
Infine, il giudice rilevò che la fattura n. 2014/402437972 aveva per oggetto l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale e non era stata contestata.
* * *
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e Parte_1
ed in qualità di eredi di deceduto Parte_3 Parte_2 CP_2
in data 20 giugno 2022.
2.1 Con un primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'errore di interpretazione del primo giudice in ordine all'individuazione del termine a
quo di decorrenza della prescrizione, sottolineando come non fosse revocabile in dubbio che ben avrebbe potuto esercitare il diritto al pagamento del CP_1
corrispettivo del servizio idrico prestato all'utente contestualmente alla sua erogazione, con la conseguenza che da tali singoli momenti sarebbe decorsa la pagina 7 di 16 prescrizione.
2.2 Con un secondo motivo, i hanno lamentato che il Parte_4
Tribunale avesse ritenuto non provata l'anomalia dei consumi e hanno argomentato:
• di avere contestato, dopo la ricezione della fattura n.2014/03355627, che i consumi contabilizzati fossero anomali ed eccedenti rispetto alle esigenze del proprio nucleo familiare;
• che lo stesso gestore aveva riconosciuto che i consumi eccessivi contabilizzati avrebbero potuto essere determinati da un consumo compatibile con una probabile perdita idrica peraltro riparata;
• che il consumo pro die registrato dal contatore matricola 96085460, rimosso unilateralmente dal gestore il 6 maggio 2015, era pari a 1,5
mc (mc. 4348 in 2876 giorni), inequivocabilmente superiore al consumo medio di 0,2 per componente come indicato dalle statistiche
Istat (https://www.istat.it/it/files/2021/03/Report-Giornatamondiale-
acqua.pdf);
• che la prova testimoniale aveva confermato la perdita idrica sotto traccia e che l'acqua fuoriuscita era defluita nel sottosuolo;
• che a fronte della loro specifica contestazione, non aveva CP_1
indicato elementi di prova al fine di provare la corrispondenza tra i consumi effettivamente sostenuti dall'utenza ed il dato riportato in fattura.
2.3 Con un terzo motivo, gli appellanti hanno censurato il rigetto della domanda di danni, sul rilievo che dagli atti risultasse la violazione della pagina 8 di 16 periodicità prescritta dal Regolamento per le letture e comunque non contestata l'omessa segnalazione dei consumi anomali e che la mancata diligenza dell'utente in ordine alla verifica del regolare funzionamento dell'impianto e del contatore e la mancata autolettura non escludono, di per sé, la sussistenza dell'inadempimento in capo all'azienda erogatrice del servizio dell'obbligo di segnalazione dei consumi anomali.
*
3. ha resistito, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o CP_1
manifesta infondatezza dell'appello, e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
***
4.1 Il primo motivo è fondato, nei termini di seguito indicati.
Il nostro sistema è ispirato al principio per cui la parte di un rapporto obbligatorio non può trarre vantaggio da un proprio inadempimento.
Non può, pertanto, condividersi una lettura che consenta a uno dei soggetti del rapporto, tramite una condotta inadempiente ai propri obblighi contrattuali
(pur accessori), di eludere l'applicazione di norme imperative, quali sono quelle ricavabili dall'art. 2934 c.c. (il quale dispone che ogni diritto si estingue
per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato
dalla legge) e dall'art. 2936 c.c. (che sancisce la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione) (a proposito della natura di tali norme, Cass., ord. 25 marzo 2025, n. 7942).
Nella fattispecie, l'interpretazione del Tribunale implicherebbe il riconoscimento del potere del gestore disporre del termine di prescrizione del pagina 9 di 16 credito da somministrazione, in sostanziale e patente violazione dei principi richiamati, attraverso il rinvio (addirittura sine die) dell'emissione della fatturazione dei consumi.
Sotto questo profilo, dunque, il motivo è fondato e merita accoglimento.
emise solo in data 27 giugno 2014, la fattura -55627 relativa ai CP_1
consumi per il periodo 01/2006 – 11/2013 sulla base della lettura eseguita in data 15 novembre 2013.
Osservato che, nel caso in esame, il termine di prescrizione applicabile è
quello quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c. (Cass., 27 gennaio 2015,
n. 1442) trattandosi di fattura anteriore all'entrata in vigore dei nuovi termini prescrizionali introdotti dalla legge 205/2017, riesce totalmente irrilevante, ai fini che ci occupano, che abbia voluto (o potuto) procedere alla CP_1
lettura e alla fatturazione solamente nel novembre 2013.
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della
decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da
cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli
ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento
del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c.
prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione”
(Cass, ord. 24 maggio 2021, n. 14193).
Del resto, non risulta che il ritardo nell'esercizio del diritto da parte del gestore del servizio sia dipeso da un comportamento commissivo/omissivo del cliente, tale da impedire al primo di far valere il proprio diritto
(esemplificativamente, tardiva regolarizzazione della posizione contrattuale,
pagina 10 di 16 impossibilità di rilevare la lettura per impedimento dovuto al cliente che non consenta di accedere al contatore;
la mancata o erronea indicazione dei dati fiscali ai fini dell'emissione della fattura elettronica).
Non rileva neanche la circostanza che il Regolamento (art. B.16 dedicato alla “Fatturazione”) ponga anche in capo all'utente un dovere di reciproca collaborazione stabilendo che, qualora il fornitore non provveda all'emissione delle fatture, sia l'utente stesso a doverne sollecitare l'emissione.
Tale violazione potrebbe giustificare la condanna al risarcimento del danno,
ma non potrebbe assumere rilievo ai fini dell'operatività della regola generale sancita dall'art. 2935 c.c.
L'impugnazione degli appellanti non è, però, infondata nella parte in cui pretende di fare decorrere la prescrizione dai singoli consumi.
Il presupposto per l'esercizio del diritto di credito è la piena contezza del suo maturare, che, in caso di somministrazione d'acqua, presuppone certamente l'avvenuta (tempestiva) fatturazione, dalla quale diviene esigibile il credito, giacché il termine per l'adempimento della obbligazione relativa al pagamento del canone per l'erogazione del servizio pubblico di fornitura di acqua, in assenza di diverse previsioni contrattuali, si presume a favore del debitore ex art. 1184 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del credito decorre solo dalla scadenza di esso, in quanto prima di tale data l'amministrazione non può pretendere l'adempimento della prestazione.
Pertanto, nel caso in esame il dies a quo della prescrizione deve farsi coincidere con la scadenza del termine entro il quale avrebbe dovuto CP_1
emettere le fatture.
pagina 11 di 16 Considerato che la fattura n. 5627 del 27 giugno 2014 è relativa ai consumi relativi al periodo 1 gennaio 2016-15 novembre 2013 e tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. B.35 del Regolamento, deve ritenersi maturata la prescrizione in ordine ai consumi dell'utente per il periodo dal 1° gennaio 2006 fino al 27 giugno 2009 (come richiesto dall'utente) e, per l'effetto, l'importo della fattura n. 2014/03355627 deve essere proporzionalmente rideterminato,
con esclusione di tutti gli addebiti relativi ai consumi antecedenti al primo semestre 2009, mentre deve rimanere fermo per l'anno 2009 l'importo di euro
15,00 previsto come quota fissa annua di accesso.
Deve, dunque, essere dichiarato prescritto il credito di:
- euro 1.009,21 per la somministrazione dell'anno 2006;
- euro 1.039,89 per la somministrazione dell'anno 2007;
- euro 1.084,89 per la somministrazione dell'anno 2008;
- euro 574,58 per la somministrazione del primo semestre dell'anno
2009.
Tali importi devono essere maggiorati dell'i.v.a. al 10% indicata in fattura.
Conseguentemente, il credito azionabile da deve essere CP_1
rideterminato in euro 4.492,16, oltre i.v.a. (euro 8.200,78 indicati in fattura –
euro 3.708,61 prescritti) e gli odierni appellanti devono essere condannati,
nella loro qualità di eredi dell'originale utente, al pagamento del relativo importo.
4.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'anomalia dei consumi.
pagina 12 di 16 Tale motivo è infondato e deve essere rigettato.
Come già evidenziato dal Tribunale, anche in questa sede di impugnazione-
gli appellanti hanno allegato genericamente l'anomalia dei consumi contabilizzati con la fattura n. -55627 in rapporto alla composizione del nucleo familiare, (al tempo) composto da sole tre persone, senza però produrre fatture relative a periodi precedenti e/o successivi a quello in contestazione che consentano di apprezzare la differenza di consumi né hanno fornito precisazioni in ordine al tipo di unità immobiliare, al fine di poter effettuare un confronto e verificare l'effettiva sussistenza della asserita anomalia.
In ogni caso, pur dolendosi dell'eccessività dei consumi risultanti dalla fattura e del mancato funzionamento del contatore, lo stesso ricondusse Pt_3
i consumi rilevati a una perdita nella propria proprietà, da egli stesso rilevata e riparata, come risultante dalla istruttoria svolta.
In tale situazione, l'appello non può che ritenersi infondato, atteso che il guasto invocato dall'utente si è verificato nel tratto che è sotto la propria responsabilità (tubatura all'interno della proprietà privata, a valle del contatore).
Né rileva che per lungo tempo abbia omesso di rispettare le CP_1
modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi e di emettere fattura con cadenza bimestrale, giacché –come considerato anche dal primo giudice-
l'utente ha un dovere di cooperazione, dovendo –tra le altre cose- effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite;
il tutto con facoltà,
attribuitagli dall'art.
6.1 della Carta dei servizi, di comunicare al gestore i dati pagina 13 di 16 di consumo autonomamente rilevati, al fine di favorire l'aderenza delle singole fatture all'entità della complessiva somministrazione.
Il solo in data 8 agosto 2014 segnalò l'anomalia dei consumi (doc. 3 Pt_3
parte attrice), successivamente all'emissione della fattura, ma riconducendola a un guasto del contatore, sicché le contestazioni sollevate in sede di opposizione risultano del tutto inconferenti.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la distribuzione dell'onere delle prova in forza del principio di vicinanza, pone in capo all'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo;
grava,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., ord. 9 gennaio
2020, n. 297).
Non assume rilievo, ai fini che qui interessano, la rimozione/sostituzione del contatore con matricola n. 96085460 avvenuta nel 2016. Tale sostituzione,
infatti, è stata effettuata tre anni dopo il periodo oggetto della fattura contestata.
4.3 Con un terzo motivo, gli appellanti hanno contestato il rigetto della domanda di risarcimento del danno derivante dal comportamento omissivo colposo di individuato nella duplice condotta: CP_1
- violazione della periodicità di fatturazione prescritta dal
Regolamento del SII per le letture;
pagina 14 di 16 - violazione degli obblighi informativi concernenti la segnalazione dei consumi anomali.
Per quanto rilevato al sottoparagrafo che precede, la domanda non è fondata.
Oltra a non determinare l'inesigibilità del credito da somministrazione, la violazione in sé degli obblighi contrattuali non fonda la pretesa del risarcimento del danno.
Non è, appunto, provato che, effettivamente, l'utenza in questione abbia avuto consumi abnormi e, in ogni caso, non vi è prova alcuna che il danno lamentato sia riconducibile alla condotta omissiva di non essendovi CP_1
in atti alcun elemento che consenta di determinare anche solo quando sarebbero iniziati i consumi eccessivi e sulla base di quali presupposti CP_1
avrebbe dovuto rilevarli.
Non rileva che, con la comunicazione di rigetto del reclamo (doc. 4 attore),
il gestore avesse fatto riferimento a una probabile perdita, perché tanto non consente in ogni caso di determinare se effettivamente tali consumi eccessivi si fossero verificati.
4.4 La reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e da ed contro la sentenza
[...] Parte_3 Parte_2
pagina 15 di 16 l'eccezione di prescrizione e, l'effetto,
2. accerta in euro 4.492,16, oltre i.v.a. il credito di CP_1
oltre interessi per ritardato pagamento, ai sensi del
[...]
Regolamento del Servizio Idrico;
3. condanna e da ed Parte_1 Parte_3 Pt_2
nella loro qualità di eredi di al
[...] CP_2
pagamento della somma indicata al capo che precede;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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29 marzo 2023 n. 661, che per il resto conferma, accoglie