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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/08/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 616/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa ON BA presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. dott.ssa Caterina SINICO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Arona (NO), Via Piave, 38, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gnoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara alla Via Canobio, 16, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
ADOTTANTE
nei confronti di nata in [...] il [...] Persona_1
ADOTTANDA con l'intervento del Pubblico Ministero sede
Oggetto: adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“l'On.le Tribunale di Verbania, voglia fissare ai sensi dell'art. 311 c.c. l'udienza di comparizione della ricorrente , del coniuge non convivente, ove ritenuto;
dell'adottanda Sig.ra Parte_1
, affinchè gli stessi prestino il consenso all'adozione de qua, con ogni altra conseguente Persona_1 statuizione”.
pagina 1 di 4 Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
cittadina italiana, ha domandato di poter adottare nata in Parte_1 Persona_1
Albania il 15.9.1996.
1.Sussiste la giurisdizione di questo giudice secondo quanto stabilito dall'art. 40 L. 218/1995 n. 218 che, al comma 1 lettera a), stabilisce che i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in
Italia.
2. Quanto alla normativa applicabile, l'art. 38 legge del medesimo testo normativo prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione (comma 1); è in ogni caso, salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda
(comma 2).
3. Nel caso di specie, essendo, l'adottante, cittadina italiana e residente in Italia, si applica la legge italiana.
3.1.
Considerato che
la legge albanese non prevede l'adozione di soggetto maggiorenne, anche per quanto riguarda la disciplina dei consensi si deve fare riferimento alla legge italiana.
4. Ebbene, l'adozione del maggiorenne, come disciplinata dall'art. 291 c.c., è finalizzata non già a proteggere la prole o ad assicurare una famiglia a colui che ne è privo (come nel caso del diverso istituto dell'adozione di minorenne), ma a garantire all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio.
Nel tempo, poi, attraverso il temperamento dei divieti e dei limiti preesistenti e con l'estensione del potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale, attuata dalla Consulta (si veda per esempio la sentenza n. 252 del 1996), l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria indicata.
Nonostante tale evoluzione giurisprudenziale, nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non
è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.
pagina 2 di 4 Con la sentenza n. 2426 del 2006 della Corte di Cassazione i giudici di legittimità, confrontandosi anche con nuove realtà familiari in cui convivono figli maggiorenni e minorenni nati in differenti contesti matrimoniali, hanno valorizzato l'istituto dell'adozione ordinaria al fine di dare veste formale a tali nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire (come avviene nell'adozione del minore), la costruzione del rapporto giuridico.
In tale prospettiva, la Corte di legittimità aveva già ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, al figlio maggiorenne della disciplina dell'istituto dell'adozione in casi particolari del minore, figlio del coniuge dell'adottante: l'avvertita esigenza era quella di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, dotate di figli nati da un precedente matrimonio (Cass., Sez. 1, 14.1.1999, n. 354).
Più recentemente, i giudici di legittimità nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne un'espressione del diritto all'identità della persona (art. 2 Cost.) -Cass. 7667/2020-.
L'istituto ha, quindi, assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive;
l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 2023, il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne,
o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare, ma ancora situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento
– grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo. Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale, atteso che la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di pagina 3 di 4 un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost..
4. La fattispecie in esame non sembra rientrare in nessuna delle ipotesi indicate.
La ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in merito alle ragioni della volontà di adottare essendosi limitata a riferire essere “innegabile” che corrisponda al suo interesse. Persona_1
Non è stata allegata la volontà di garantire il trasferimento del proprio patrimonio, neanche documentata la relativa condizione economico-patrimoniale, utile alla valutazione che l'adozione sia vantaggiosa e non economicamente pregiudizievole per l'adottanda. Nè è stata indicata l'esistenza di un legame tra le parti, tantomeno la decorrenza (né è possibile riscontrarla in alcun modo, risiedendo l'adottante e l'adottanda in luoghi diversi -cfr. certificato residenza adottante e relata di notifica all'adottanda-), assente una pregressa comunione di vita, tale per cui l'interesse dell'adottanda possa dirsi risiedere nella comunione di intenti dei richiedenti.
In definitiva, nel caso in esame non sussistono, né sono stati allegati, i presupposti per accogliere il ricorso.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua esposta composizione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla per spese.
Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa ON BA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa ON BA presidente dott.ssa Maria Cristina PERSICO giudice rel. dott.ssa Caterina SINICO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Arona (NO), Via Piave, 38, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gnoni presso il cui studio è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara alla Via Canobio, 16, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
ADOTTANTE
nei confronti di nata in [...] il [...] Persona_1
ADOTTANDA con l'intervento del Pubblico Ministero sede
Oggetto: adozione di persona maggiorenne
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“l'On.le Tribunale di Verbania, voglia fissare ai sensi dell'art. 311 c.c. l'udienza di comparizione della ricorrente , del coniuge non convivente, ove ritenuto;
dell'adottanda Sig.ra Parte_1
, affinchè gli stessi prestino il consenso all'adozione de qua, con ogni altra conseguente Persona_1 statuizione”.
pagina 1 di 4 Motivi in fatto e in diritto della decisione
Il ricorso è infondato e va rigettato, per le motivazioni che si vanno ad esporre.
cittadina italiana, ha domandato di poter adottare nata in Parte_1 Persona_1
Albania il 15.9.1996.
1.Sussiste la giurisdizione di questo giudice secondo quanto stabilito dall'art. 40 L. 218/1995 n. 218 che, al comma 1 lettera a), stabilisce che i giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorché gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in
Italia.
2. Quanto alla normativa applicabile, l'art. 38 legge del medesimo testo normativo prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione (comma 1); è in ogni caso, salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda
(comma 2).
3. Nel caso di specie, essendo, l'adottante, cittadina italiana e residente in Italia, si applica la legge italiana.
3.1.
Considerato che
la legge albanese non prevede l'adozione di soggetto maggiorenne, anche per quanto riguarda la disciplina dei consensi si deve fare riferimento alla legge italiana.
4. Ebbene, l'adozione del maggiorenne, come disciplinata dall'art. 291 c.c., è finalizzata non già a proteggere la prole o ad assicurare una famiglia a colui che ne è privo (come nel caso del diverso istituto dell'adozione di minorenne), ma a garantire all'adottante la trasmissione del nome e del patrimonio.
Nel tempo, poi, attraverso il temperamento dei divieti e dei limiti preesistenti e con l'estensione del potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale, attuata dalla Consulta (si veda per esempio la sentenza n. 252 del 1996), l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria indicata.
Nonostante tale evoluzione giurisprudenziale, nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non
è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti.
pagina 2 di 4 Con la sentenza n. 2426 del 2006 della Corte di Cassazione i giudici di legittimità, confrontandosi anche con nuove realtà familiari in cui convivono figli maggiorenni e minorenni nati in differenti contesti matrimoniali, hanno valorizzato l'istituto dell'adozione ordinaria al fine di dare veste formale a tali nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire (come avviene nell'adozione del minore), la costruzione del rapporto giuridico.
In tale prospettiva, la Corte di legittimità aveva già ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, al figlio maggiorenne della disciplina dell'istituto dell'adozione in casi particolari del minore, figlio del coniuge dell'adottante: l'avvertita esigenza era quella di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, dotate di figli nati da un precedente matrimonio (Cass., Sez. 1, 14.1.1999, n. 354).
Più recentemente, i giudici di legittimità nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne un'espressione del diritto all'identità della persona (art. 2 Cost.) -Cass. 7667/2020-.
L'istituto ha, quindi, assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive;
l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.
Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 135 del 2023, il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne,
o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare, ma ancora situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento
– grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo. Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale, atteso che la valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di pagina 3 di 4 un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost..
4. La fattispecie in esame non sembra rientrare in nessuna delle ipotesi indicate.
La ricorrente non ha svolto alcuna allegazione in merito alle ragioni della volontà di adottare essendosi limitata a riferire essere “innegabile” che corrisponda al suo interesse. Persona_1
Non è stata allegata la volontà di garantire il trasferimento del proprio patrimonio, neanche documentata la relativa condizione economico-patrimoniale, utile alla valutazione che l'adozione sia vantaggiosa e non economicamente pregiudizievole per l'adottanda. Nè è stata indicata l'esistenza di un legame tra le parti, tantomeno la decorrenza (né è possibile riscontrarla in alcun modo, risiedendo l'adottante e l'adottanda in luoghi diversi -cfr. certificato residenza adottante e relata di notifica all'adottanda-), assente una pregressa comunione di vita, tale per cui l'interesse dell'adottanda possa dirsi risiedere nella comunione di intenti dei richiedenti.
In definitiva, nel caso in esame non sussistono, né sono stati allegati, i presupposti per accogliere il ricorso.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua esposta composizione, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso.
Nulla per spese.
Così deciso in Verbania il 7.8.2025
Il Giudice rel dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa ON BA
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