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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da GN PA - Presidente - Sent. n. 42/2026 sez. IA AO OR CC - 08/01/2026 SE ON R.G.N. 33817/2025 MA ER - Relatore - ES ZI ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di: NA ZO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 30/09/2025 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale il 28 aprile 2024, avente ad oggetto la somma di denaro contante di euro 45.000,00 rinvenuta nell’abitazione di Umberto D’Amico, occultata all’interno di un fornetto, della quale il ricorrente rivendicava (almeno parzialmente) il possesso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2062 Anno 2026 Presidente: PA GN Relatore: ER MA Data Udienza: 08/01/2026 2 2. Il Pubblico ministero svolge indagini preliminari nei confronti anche del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 cod. pen., ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 416bis-1 dello stesso codice. Il soggetto oggi ricorrente risulta quindi sottoposto ad indagini preliminari in uno al soggetto cui la somma è stata sequestrata. 2.1. Ad avviso del Tribunale, l’istante non aveva interesse alla restituzione delle somme in sequestro, giacché non ne ha dimostrato la titolarità ed anzi -per parte rilevante della somma- ha egli stesso affermato che spetterebbe ad un terzo soggetto giuridico, che lui non rappresenta. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di impugnazione, in appresso sintetizzati per le finalità indicate all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. Con due connessi motivi di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 125, 355, 324, 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), mera apparenza della motivazione, in quanto l’indagato ha sempre interesse alla rimozione del vincolo apposto sulla res per ragioni attinenti alla dimostrazione processuale del fatto contestato, perché ha interesse a sottrarre all’accusa elementi di prova illegittimamente acquisiti al processo. 3.2. Con il secondo motivo deduce ancora il ricorrente, mancanza assoluta di motivazione sul motivo di doglianza proposto in sede di riesame, atteso che era stata dedotta la nullità del decreto emesso dal Pubblico ministero per difetto assoluto di descrizione del fatto e della pertinenzialità delle somme avvinte al processo ed in Tribunale ha sul punto omesso ogni dovuta argomentazione. 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che l'indagato non è titolare dei beni oggetto di sequestro e, pertanto, non è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, in quanto non vanta alcun interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa oggetto di sequestro. Sul punto, peraltro, ma in materia di sequestro preventivo, si registra il recentissimo arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Reg. gen. n. 34936/2024, ud. 25/09/2025, Calvarese), che hanno diffuso la seguente notizia di decisione: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. 3 1.2. Dunque, tale principio certamente governa la materia del sequestro preventivo, mentre per il sequestro probatorio è stato costantemente predicato un opposto principio;
ossia che l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione, in quanto l’indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.). Come, infatti, recentemente osservato: "Il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori;
di qui l'interesse dell'indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all'impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che, come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione, ove venisse caducato, non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito" (Sez. 3, n. 18382 del 10/4/2024, Lezzi;
Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025, Bastioli). 2. Il ricorrente, pertanto, nella qualità di indagato, vantava un concreto interesse a proporre istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria;
provvedimento che, peraltro, non sembra diffondersi nella descrizione della fattispecie concreta e nella indicazione (solo didascalica) della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto descritto in imputazione. Sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito come il decreto di sequestro probatorio, ancorché abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione (che non sia dunque meramente apparente) che dia conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in continuità rispetto a Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710) e tale argomentazione, ove pretermessa dal Pubblico ministero, non può essere integrata con il provvedimento emesso nella sede incidentale di riesame, che non può svolgere opera di supplenza delle prerogative che l’ordinamento processuale riconosce solo all’organo titolare delle indagini preliminari. 3. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio;
consegue la trasmissione degli atti a Tribunale di Napoli, Sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari e dei sequestri, per ulteriore corso. 4 Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso. Così deciso in data 8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente MA PE IG PA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA PE;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro probatorio, emesso dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale il 28 aprile 2024, avente ad oggetto la somma di denaro contante di euro 45.000,00 rinvenuta nell’abitazione di Umberto D’Amico, occultata all’interno di un fornetto, della quale il ricorrente rivendicava (almeno parzialmente) il possesso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2062 Anno 2026 Presidente: PA GN Relatore: ER MA Data Udienza: 08/01/2026 2 2. Il Pubblico ministero svolge indagini preliminari nei confronti anche del ricorrente in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 cod. pen., ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 416bis-1 dello stesso codice. Il soggetto oggi ricorrente risulta quindi sottoposto ad indagini preliminari in uno al soggetto cui la somma è stata sequestrata. 2.1. Ad avviso del Tribunale, l’istante non aveva interesse alla restituzione delle somme in sequestro, giacché non ne ha dimostrato la titolarità ed anzi -per parte rilevante della somma- ha egli stesso affermato che spetterebbe ad un terzo soggetto giuridico, che lui non rappresenta. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di impugnazione, in appresso sintetizzati per le finalità indicate all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 3.1. Con due connessi motivi di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 125, 355, 324, 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.), mera apparenza della motivazione, in quanto l’indagato ha sempre interesse alla rimozione del vincolo apposto sulla res per ragioni attinenti alla dimostrazione processuale del fatto contestato, perché ha interesse a sottrarre all’accusa elementi di prova illegittimamente acquisiti al processo. 3.2. Con il secondo motivo deduce ancora il ricorrente, mancanza assoluta di motivazione sul motivo di doglianza proposto in sede di riesame, atteso che era stata dedotta la nullità del decreto emesso dal Pubblico ministero per difetto assoluto di descrizione del fatto e della pertinenzialità delle somme avvinte al processo ed in Tribunale ha sul punto omesso ogni dovuta argomentazione. 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che l'indagato non è titolare dei beni oggetto di sequestro e, pertanto, non è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, in quanto non vanta alcun interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, da individuarsi in quello alla restituzione della cosa oggetto di sequestro. Sul punto, peraltro, ma in materia di sequestro preventivo, si registra il recentissimo arresto delle Sezioni unite di questa Corte (Reg. gen. n. 34936/2024, ud. 25/09/2025, Calvarese), che hanno diffuso la seguente notizia di decisione: “La persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione”. 3 1.2. Dunque, tale principio certamente governa la materia del sequestro preventivo, mentre per il sequestro probatorio è stato costantemente predicato un opposto principio;
ossia che l'interesse a proporre richiesta di riesame del sequestro probatorio prescinde dall'interesse alla restituzione, in quanto l’indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro concorra a formare il compendio probatorio utilizzabile ai fini della decisione di merito (Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314; Sez. 5, n. 8207 del 22/11/2017, dep. 2018, Xu, Rv. 272273; Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, dep. 2006, Galletti, Rv. 233402; da ultimo, Sez. 3, n. 28563 del 02/07/2025, Sabato, n.m.). Come, infatti, recentemente osservato: "Il verbale di sequestro, in quanto atto irripetibile, entra a far parte del fascicolo per il dibattimento e, conseguentemente, diviene pienamente utilizzabile ai fini decisori;
di qui l'interesse dell'indagato, pur non proprietario del bene oggetto di apprensione, già nella fase delle indagini preliminari, all'impugnazione del provvedimento di sequestro probatorio, che, come ha correttamente manifestato dal ricorrente, così rappresentando il suo concreto interesse a proporre impugnazione, ove venisse caducato, non entrerebbe a comporre la piattaforma probatoria utilizzabile nella fase del giudizio di merito" (Sez. 3, n. 18382 del 10/4/2024, Lezzi;
Sez. 3, n. 839 del 21/11/2024, dep. 2025, Bastioli). 2. Il ricorrente, pertanto, nella qualità di indagato, vantava un concreto interesse a proporre istanza di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria;
provvedimento che, peraltro, non sembra diffondersi nella descrizione della fattispecie concreta e nella indicazione (solo didascalica) della necessità di astringere la res al procedimento per esigenze dimostrative del fatto descritto in imputazione. Sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno, ancora una volta, chiarito come il decreto di sequestro probatorio, ancorché abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una specifica motivazione (che non sia dunque meramente apparente) che dia conto della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, in continuità rispetto a Sez. U. n. 5876 del 28/1/2004, Rv. 226710) e tale argomentazione, ove pretermessa dal Pubblico ministero, non può essere integrata con il provvedimento emesso nella sede incidentale di riesame, che non può svolgere opera di supplenza delle prerogative che l’ordinamento processuale riconosce solo all’organo titolare delle indagini preliminari. 3. Per i motivi indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio;
consegue la trasmissione degli atti a Tribunale di Napoli, Sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari e dei sequestri, per ulteriore corso. 4 Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per l’ulteriore corso. Così deciso in data 8 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente MA PE IG PA