Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 13/05/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
710/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso da
C.F. nato ad [...] il [...] e residente in 11020 Parte_1 CodiceFiscale_1
Quart –AO, via Aosta n.51, rappresentato e difeso dall'Avv. IP Vaccino, C.F.
[...]
P.I. presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Aosta, C.F._2 P.IVA_1
C.so Battaglione Aosta n° 8, FAX 0165 41844 Email_1
nei confronti di
, nata ad [...] il [...], (C.F. ), residente A Quart Controparte_1 C.F._3
- AO Via Aosta n. 51, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Pasqualino
Miraglia del Foro di DE (C.F. , sito in DE Via Rainusso n. 118, C.F._4
e Avv. Alessandra Biagi del Foro di Roma (C.F. ) che la rappresentano e C.F._5 difendono nell'interesse del figlio
C.F. , n. in Aosta il 30.01.2017 Controparte_2 CodiceFiscale_6
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti sono state legate da relazione sentimentale ed hanno convissuto more uxorio.
Dalla loro unione è nato in [...] il figlio IP, in data 30.1.2027.
pagina 1 di 4
Per la successiva udienza cartolare, le parti hanno presentato conclusioni congiunte nei termini che seguono:
1-Affidare il minore C.F. in Aosta il 30.01.2017 ad Controparte_2 CodiceFiscale_6 entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre, consentendo al minore il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ricevendo cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute (quali a titolo di esempio la scelta della scuola, educazione religiosa, cure specialistiche e non, viaggi a scopo culturale e formazione all'estero), saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Il padre avrà comunque diritto di stare con IP:
- Ogni Martedì dall'uscita di scuola o dal pomeriggio e fino al Giovedì mattina quando riporterà il minore direttamente a scuola o dalla madre.
- Un fine settimana ogni due dal Venerdì dall'uscita di scuola o dal pomeriggio fino al Lunedì mattina quando riporterà il minore direttamente a scuola o dalla madre.
- Durante le vacanze di Natale: per 7 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il Natale e il Capodanno, con facoltà per il genitore che trascorre la settimana comprensiva del
Capodanno di poter trascorrere con il figlio una giornata o mezza giornata tra il 24 – 25 – 26 dicembre, a scelta del genitore a cui compete il periodo comprensivo del Natale (fatta eccezione per eventuali periodi natalizi trascorsi in vacanza con il genitore a cui spetta il relativo periodo).
- Durante le vacanze di Pasqua: per 3 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
- Durante le vacanze estive: 7 giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di disaccordo sulla scelta del periodo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. In caso di mancata comunicazione da parte di un genitore, deciderà l'altro genitore.
2- Porre a carico del sig. assegno di mantenimento per il figlio minore per la Parte_1 somma totale di €. 300,00 mensili, da versarsi sul conto corrente intestato alla Sig.ra CP_1 entro il 30 di ogni mese.
Somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
3 - Porre a carico di entrambi i genitori al 50% delle spese straordinarie che dovessero essere sostenute e documentate per il minore così precisate come da Protocollo di Intesa
Magistrati-Avvocati del Tribunale di Aosta:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regine di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio sanitario nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionali;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni pagina 2 di 4 scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche ne caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso di istruzione per attività extrascolastica, per attività sportiva agonistica o a livello amatoriale, per attività ricreative e ludiche all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad una all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dai figli d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc..
Le spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo dovranno sempre essere debitamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa. Nei successivi 10 giorni dalla richiesta e relativa esibizione della documentazione fiscale attestante l'esborso, il genitore onerato sarà tenuto a rimborsare l'altro che ha anticipato la spesa. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, email ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Dette somme saranno rimborsate al genitore anticipatario entro dieci giorni dalla richiesta opportunamente documentata dai giustificativi attestanti le voci di spesa. Il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo a ciascun genitore in ragione del 50%.
4 - Disporre che l'assegno unico e universale sia percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1
5 – Disporre l'assegnazione della casa di convivenza di proprietà sita in Quart – CP_2
Aosta, via Aosta n. 51, alla Sig.ra fino al 31.12.2026. Controparte_1
Le parti convengo espressamente che:
-Sia dato termine di 90 giorni al sig. ovvero fino all' 08.07.2025, per rilasciare Parte_1 l'immobile dal deposito delle presenti note, ovvero dall' 08.04.2025
-Al momento del rilascio dell'immobile da parte della sig.ra che avverrà Controparte_1 entro e non oltre il 31.12.2026 il sig. corrisponderà €. 25.000 alla sig.ra Parte_1
Controparte_1
6 – La parti dichiarano che con l'esecuzione di quanto al punto 5 non hanno più nulla a che pagina 3 di 4 pretendere l'uno dall'altra ad oggi per nessun titolo o ragione.
7 - Con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse del figlio valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affido e degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Quanto alle ulteriori questioni che interessano le parti il Tribunale ne rileva la conformità a legge.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio, in considerazione dell'accordo intervenuto tra le parti nell'interesse del figlio ed in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto delle conclusioni congiunte
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento del figlio
C.F. , n. in Aosta il 30.01.2017, alle condizioni sopra Controparte_2 CodiceFiscale_6 trascritte COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Aosta, 9.5.2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott. Maurizio D'Abrusco)
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Colazingari)
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