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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1534/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
RM GI, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1423/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200049438530 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2020
0049438530 emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2017, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per difetto di notifica, prescrizione, decadenza ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. in quanto è stato portato a conoscenza del ricorrente che ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Quindi il primo motivo del ricorso è infondato e va respinto.
Sul motivo riguardante l'intervenuta prescrizione della pretesa va rilevato che in applicazione della L. R. Sic.
11.08.2015 n. 16, a decorrere dal 01.01.2016 la tassa auto dovuta dai proprietari di autovetture residenti nei
Comuni della Sicilia e non versata è riscossa, accertata, recuperata dalla stessa Regione Sicilia. In particolare l'art. 1 della L. R. S. 16/2015 dispone così: "Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la Tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della Tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero fino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale." Il successivo art. 3 della stessa legge così prevede: "a decorrere dalla data di cui all'articolo 1 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agente della Riscossione della Regione
Siciliana ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore."
Pertanto le attività di accertamento e riscossione delle tasse dovute e non versate sono direttamente gestite dalla stessa Regione che in applicazione dell'art. 5 della stessa L.R.S. 16/2015 "costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal p.r. a., dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal M.E.F., dalle regioni nonchè dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento statale o regionale." Tutto ciò comporta che la Regione gestendo direttamente l'attività di controllo degli omessi versamenti ha proceduto avvalendosi dell'A.D.E.R. alla riscossione del tributo tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella da parte dell'ente di riscossione, dovendo rispettare, nell'azione di recupero del tributo non versato dai contribuenti residenti in [...]e proprietari di autovetture iscritte al p.r.a., i termini di prescrizione triennale previsti dall'art. 5, comma 51, del D. L. 953/1982 convertito dalla L. 53/1983.
Ritenuto che
la cartella impugnata
è stata notificata il 05.11.2022 relativamente alla tassa auto non versata dal ricorrente per l'anno 2017 e che, in conseguenza, il termine di prescrizione per la notifica della cartella è scaduto il 31.12.2020 ma detto termine è stato prorogato al 31.12.2023 per la proroga Covid - 19 in applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27. In conseguenza il tributo preteso non è prescritto ed il ricorso va respinto con la conferma dell'atto impugnato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Catania, 19.febbraio.2026
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Vinci
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VINCI SALVATORE, Presidente
RM GI, Relatore
URSO MARIA PIA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1423/2023 depositato il 22/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200049438530 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando la cartella di pagamento n. 293 2020
0049438530 emessa in base all'iscrizione a ruolo eseguita dalla Regione Sicilia ai fini della tassa auto per l'anno 2017, ha lamentato la nullità dell'atto opposto per difetto di notifica, prescrizione, decadenza ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'Ufficio impositore non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. in quanto è stato portato a conoscenza del ricorrente che ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Quindi il primo motivo del ricorso è infondato e va respinto.
Sul motivo riguardante l'intervenuta prescrizione della pretesa va rilevato che in applicazione della L. R. Sic.
11.08.2015 n. 16, a decorrere dal 01.01.2016 la tassa auto dovuta dai proprietari di autovetture residenti nei
Comuni della Sicilia e non versata è riscossa, accertata, recuperata dalla stessa Regione Sicilia. In particolare l'art. 1 della L. R. S. 16/2015 dispone così: "Dall'1 gennaio 2016 è istituita in Sicilia la Tassa automobilistica regionale. Dalla stessa data cessa l'applicazione della Tassa automobilistica erariale. Le attività inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta è maturato sino al 31 dicembre 2015, ovvero fino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'Amministrazione finanziaria statale." Il successivo art. 3 della stessa legge così prevede: "a decorrere dalla data di cui all'articolo 1 le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418 (regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle Entrate o con l'Agente della Riscossione della Regione
Siciliana ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore."
Pertanto le attività di accertamento e riscossione delle tasse dovute e non versate sono direttamente gestite dalla stessa Regione che in applicazione dell'art. 5 della stessa L.R.S. 16/2015 "costituisce, gestisce e aggiorna un proprio archivio regionale delle tasse automobilistiche, acquisendo i dati trasmessi in via telematica dal p.r. a., dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal M.E.F., dalle regioni nonchè dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento statale o regionale." Tutto ciò comporta che la Regione gestendo direttamente l'attività di controllo degli omessi versamenti ha proceduto avvalendosi dell'A.D.E.R. alla riscossione del tributo tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella da parte dell'ente di riscossione, dovendo rispettare, nell'azione di recupero del tributo non versato dai contribuenti residenti in [...]e proprietari di autovetture iscritte al p.r.a., i termini di prescrizione triennale previsti dall'art. 5, comma 51, del D. L. 953/1982 convertito dalla L. 53/1983.
Ritenuto che
la cartella impugnata
è stata notificata il 05.11.2022 relativamente alla tassa auto non versata dal ricorrente per l'anno 2017 e che, in conseguenza, il termine di prescrizione per la notifica della cartella è scaduto il 31.12.2020 ma detto termine è stato prorogato al 31.12.2023 per la proroga Covid - 19 in applicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020 convertito dalla L. 24.04.2020 n. 27. In conseguenza il tributo preteso non è prescritto ed il ricorso va respinto con la conferma dell'atto impugnato. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Catania sezione 11 rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio.
Catania, 19.febbraio.2026
Il Relatore Il Presidente
Dr. Giuseppe Palermo Dr. Salvatore Vinci