Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1534
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per difetto di notifica

    L'atto ha raggiunto il suo scopo in quanto è stato portato a conoscenza del ricorrente che ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che, in applicazione della L. R. Sic. 11.08.2015 n. 16, le attività di accertamento e riscossione delle tasse dovute e non versate sono gestite dalla Regione Sicilia. La prescrizione triennale prevista dall'art. 5, comma 51, del D. L. 953/1982 è stata prorogata al 31.12.2023 per la proroga Covid-19, pertanto il tributo preteso non è prescritto.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto che il tributo preteso non è prescritto, implicando implicitamente il rigetto della decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 1534
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1534
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo