Sentenza 24 febbraio 2016
Massime • 1
In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, c.c., neanche in virtù di un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, stante l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, dal rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/02/2016, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2016 |
Testo completo
03646/1 6 S L AULA 'A' U 24 FEB 2015 O P TE N E S E - E N IO Z A Oggetto: R cessione d'azienda; REPUBBLICA ITALIANA T IS G E R E Contributi IN NOME DEL POPOLO ITALIANO previdenziali LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 24312/2012 Cron. 3646 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente - Dott. FEDERICO ROSELLI Ud. 10/12/2015 Consigliere PU Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Dott. AMELIA TORRICE Rel. ConsigliereDott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24312-2012 proposto da: EDITRICE IL TEMPO S.R.L. P.I. 01860331006, in persona rappresentante pro tempore, già del legale elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 366, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ZINGONI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atto e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA 2015 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
4825 ricorrente
contro
NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI I.N.P.G.I. - ISTITUTO GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. 01057021006, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 691 presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7453/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2011 r.g.n. 222/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO VE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO Con sentenza depositata il 24.10.2011, la Corte d'appello di Roma confermava, per quanto d'interesse in questa sede, la statuizione di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla s.r.l. Società Editrice Il Tempo avverso il decreto ingiuntivo emesso in suo danno e relativo a somme per contributi previdenziali e assicurativi dovuti all'INPGI dalla s.p.a. Editrice Romana in favore del giornalista AR IC. Rilevava in particolare la Corte che, sebbene il titolo del credito fosse costituito da un giudicato intervenuto tra la s.p.a. Editrice Romana e l'INPGI, la circostanza che la sentenza di condanna fosse stata pronunciata successivamente alla cessione dell'azienda editoriale in favore della Società Editrice Il Tempo valeva a rendere quest'ultima successore a titolo particolare nel diritto controverso e dunque legittimato passivo della pretesa creditoria dell'Istituto previdenziale. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre la Società Editrice Il Tempo con ricorso affidato a due motivi. Resiste l'INPGI con controricorso. DIRITTO Con il primo e secondo motivo di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della natura delle censure rivolte alla sentenza impugnata, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c., 2112 e 2560 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che a fondare la sua responsabilità per i debiti contributivi della s.p.a. Editrice Romana bastasse la circostanza dell'avvenuto trasferimento dell'azienda nelle more del processo conclusosi con la sentenza che aveva condannato la società cedente a pagare all'INPGI i contributi in questione. Va preliminarmente rilevata l'infondatezza dell'eccezione preliminare d'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Istituto intimato per asserita maturazione del termine di decadenza di cui all'art. 327, comma 1°, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 46, comma 17, 1. n. 69/2009): è sufficiente と sul punto osservare che la sentenza è stata depositata il 24.10.2011 e che il ricorso per cassazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario 3 per la notifica in data 23.10.2012, vale a dire entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, non potendosi all'uopo attribuire alcun rilievo alla data successiva in cui la notificazione è stata effettuata, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 477 del 2002. Ciò posto, il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti affermato che, in caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori ed esistenti al momento del trasferimento costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2°, c.c., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (salvo quello puramente eventuale relativo al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, comma 2°, c.c.), essendo estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro (Cass. nn. 8179 del 2001 e 4726 del 2002). Di tale insegnamento non ha tenuto conto la Corte territoriale, che lungi dal condurre gli accertamenti prescritti dall'art. 2560, comma 2°, C.C. ha invece erroneamente ritenuto che il trasferimento d'azienda intervenuto in corso di causa valesse ex se a rendere operante la disciplina di cui all'art. 111 c.p.c. rispetto al credito qui in questione. Rispetto al quale è poi appena il caso di soggiungere che la sua titolarità dal lato passivo non potrebbe certo affermarsi in capo alla ricorrente in virtù dell'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, come invece preteso dall'Istituto intimato: l'esclusione ivi prevista dal regime di solidarietà ora trasfuso nell'art. 2112 c.c. "ai diritti [...] a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi complementari di previdenza professionali o interprofessionali, esistenti al di fuori dei regimi legali di sicurezza sociale" non vale certamente ad attrarre a contrario nell'ambito della tutela ex art. 2112 c.c. i diritti a prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti dei regimi legali di - と sicurezza sociale, giacché come dianzi ricordato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto al rapporto di lavoro esclude che il 4 lavoratore possa vantare diritti di tal fatta nei confronti del datore di lavoro. Non essendosi la Corte di merito attenuta ai principi dianzi esposti, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2015. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Federico Roselli Cavallaro myLuigi Tedenco Poulli Il Puntonario Giadinierie Depositato in Cancelleria го 24 FEB 2016 Il Funzionario Giudiziario oggi, Adriana GRANATA renate Abiene гие 5