Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1953, n. 74
Articolo 1
Versione
25 marzo 1953
Art. 2.
La maggiore spesa di lire 300.000 annue derivante dalla presente legge gravera' sullo stato di previsione del Ministero della difesa e verra' fronteggiata con lo stanziamento del capitolo n. 213 dello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Entrata in vigore il 25 marzo 1953