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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/04/2025, n. 2355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2355 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 25 novembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Monica Aceti
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Simeone
APPELLATA
1 OGGETTO: azione ex art. 44 l. fall.
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino Parte_1
n. 337/2021 che ha dichiarato inefficaci nei confronti della massa dei creditori della fallita alcuni pagamenti effettuati dalla (debitrice della Parte_1 Controparte_2
in favore della (creditrice della e – per Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'effetto – ha condannato la a restituire alla Curatela del fallimento della Parte_1 la somma di 135.850,00 € oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 Parte_1 del d.lgs. n. 231 del 2002.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore del giudice francese, stante la scelta del foro convenzionale operata dalle parti;
2) il tribunale avrebbe dovuto in ogni caso applicare la legge francese (anziché quella italiana), stante la scelta della legge applicabile operata dalle parti;
3) i pagamenti eseguiti dalla in favore della Controparte_2 Parte_1 non possono in ogni caso essere dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall. perché
[...] sono stati eseguiti il 17 settembre 2015, lo stesso giorno in cui è stata pubblicata la sentenza di fallimento della (e non posteriormente – cioè il 18 settembre 2015 - come Parte_1 erroneamente indicato dal tribunale);
4) il tribunale ha erroneamente ritenuto che dovessero essere riconosciuti gli interessi di mora nella misura indicata dalla curatela (quella prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002), anziché al tasso legale;
5) il tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite (o comunque liquidarle nella misura minima) avuto riguardo al fatto che la curatela ha agito anche ai sensi dell'art. 67 l. fall. e che rispetto a tale azione - per stessa ammissione del tribunale - non vi sarebbe stata la giurisdizione del giudice italiano.
L'appellante ha concluso chiedendo in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e – nel merito – il rigetto delle domande formulate dalla della con condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 Parte_1 delle spese del doppio grado di giudizio e per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il Controparte_1 Parte_1 rigetto dell'appello.
2 L'appello è infondato e va pertanto respinto.
Con il primo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano disattesa dal tribunale, affermando che nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice francese in base a quanto previsto dall'art. 86 delle
“condizioni generali di acquisto” che regolano il rapporto contrattuale di appalto intercorso tra la (EDF) e la richiamato nelle scritture private che Controparte_2 Parte_1 regolano i contratti di subappalto intercorsi tra la (subappaltante) e la Parte_1 [...]
(subappaltatrice). Parte_1 Contr Secondo l'appellante il foro convenzionale scelto dalla (committente) e dalla
(appaltatrice) avrebbe giurisdizione anche sulle controversie sorte tra la Parte_1 Pt_1
(subappaltante) e la (subappaltatrice), in ragione del fatto che le
[...] Parte_1 scritture private che regolano il rapporto di subappalto contengono la dicitura “termini, modo
e scadenza di pagamento: identici a quelli del contratto principale” (così a pag. 10 dell'atto di appello).
La tesi non può essere condivisa, perché:
a) la dicitura richiamata dall'appellante è contenuta nell'appendice dei contratti di Contr appalto conclusi tra la la (e non anche nei contratti di subappalto conclusi Parte_1 tra la e la che non risultano depositati in giudizio); Parte_1 Parte_1
b) tale dicitura si limita a prevedere che al rapporto di subappalto sarebbe stata applicata la medesima disciplina sostanziale che regola i termini e le modalità del pagamento del rapporto principale di appalto;
c) va dunque escluso – in difetto di una chiara e inequivoca manifestazione di volontà delle parti, di cui non vi è prova – che essa tale dicitura esprima una scelta convenzionale del foro relativo alle controversie tra subcommittente e subappaltatrice (non si vede del resto quale interesse potessero avere due società aventi entrambe sede nella provincia di Frosinone
a devolvere le proprie controversie alla giurisdizione francese);
d) le clausole di attribuzione esclusiva della giurisdizione in favore dei giudici di un altro Stato membro contenute nei contratti ai quali le domande si riferiscono sono in ogni caso opponibili alla curatela solo nel caso di azioni facenti capo alla società fallita nella cui posizione la curatela subentra, ma non anche nel caso di azioni derivanti dal fallimento (Cass.,
Sez. Un., 9745/2008);
e) l'azione proposta dalla Curatela del fallimento della nei confronti della Parte_1 non è un'azione contrattuale (a cui potrebbe applicarsi la clausola di Parte_1 scelta del foro eventualmente convenuta tra le parti), ma un'azione derivante dal fallimento
(essendo finalizzata a far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del pagamento eseguito nell'interesse della società fallita) che ricade nella giurisdizione del giudice italiano (Cass., Sez. Un., 10233/2017);
f) i princìpi elaborati dalla giurisprudenza italiana sono coerenti con quelli enunciati dalla Corte di Giustizia UE, la quale ha in più occasioni affermato che l'articolo 3, paragrafo
3 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza relativa al patrimonio di una società sono competenti, sulla base di tale disposizione, a pronunciarsi in merito ad un'azione promossa dal curatore fallimentare di tale società e volta ad ottenere la rifusione di pagamenti eseguiti successivamente all'insorgere dell'insolvenza della società medesima ovvero successivamente all'accertamento della situazione di sovraindebitamento della stessa (v. ex multis Corte di Giustizia 4 dicembre 2014, causa C-295/13 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Con il secondo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto applicabile al caso di specie la legge italiana, anche se “gli atti speciali di subappalto in favore della menzionano espressamente, nell'intestazione, che gli stessi Parte_1 sono soggetti all'applicazione della legge francese n. 75-1334 del 31/12/1975 relativa al subappalto” (pag. 15 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che l'individuazione della legge applicabile alle azioni nascenti dal fallimento è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio del 29 maggio
2000 (applicabile ratione temporis al caso di specie), il quale stabilisce che:
1) alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (art. 4, par. 1);
2) la legge dello Stato in cui è aperta la procedura di insolvenza determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza (art. 4, par. 2) e determina in particolare “i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l'apertura della procedura di insolvenza” (art. 4, par. 2, lett. b).
Come correttamente rilevato dal tribunale, non trovano applicazione all'azione d'inefficacia ex art. 44 l. fall. promossa dalla curatela né l'art. 4, par. 2, lett. m (il quale prevede che il regime d'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori è regolato in via generale dalla legge dello Stato in cui è aperta la procedura di insolvenza) né la deroga, contenuta nell'art. 13 del regolamento, invocata dall'odierna appellante (che esclude l'applicazione dell'art. 4, par. 2, lett. m) quando il beneficiario dell'atto pregiudizievole provi che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza e che tale legge non consente di impugnare tale atto con alcun mezzo).
La tesi dell'appellante muove infatti dall'erroneo presupposto che il pagamento eseguito con denaro del fallito dopo la dichiarazione di fallimento sia un atto pregiudizievole per i creditori, laddove esso è semplicemente un atto inefficace nei confronti della massa dei creditori (art. 44, primo comma, l. fall.) perché compiuto a seguito dello spossessamento dei beni del fallito che consegue automaticamente al fallimento (art. 42 l. fall.).
Ne è riprova la diversa collocazione riservata nella legge fallimentare alla disciplina dell'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento rispetto a quella riservata alla disciplina degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli per i creditori.
4 Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di appello è infondato.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto applicabile l'art. 44 l. fall. ai pagamenti ricevuti dalla Parte_1
Ad avviso dell'appellante non vi sarebbe prova del fatto che i pagamenti siano stati eseguiti il 18 settembre 2015, in quanto i bonifici di pagamento sono stati eseguiti dalla
(EDF) il 17 settembre 2015 “e quindi contestualmente Controparte_2 all'annotazione della sentenza dichiarativa di fallimento presso il Registro delle imprese, avvenuta per l'appunto in data 17 settembre 2015, e non successivamente” (pag. 21 dell'atto di appello).
Si osserva al riguardo che la declaratoria d'inefficacia ex art. 44 l. fall. dei pagamenti ricevuti dalla si fonda su una duplice ratio decidendi, in quanto il Parte_1 tribunale ha ritenuto - da un lato - che la curatela avesse fornito la prova del fatto che i pagamenti fossero stati eseguiti il 18 settembre 2015 (cioè il giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento) e – dall'altro – che i pagamenti dovessero ritenersi inefficaci anche se eseguiti il 17 settembre 2015, in applicazione del principio secondo cui gli effetti della dichiarazione di fallimento si producono per il fallito a decorrere dalle ore 00.00 del giorno in cui la sentenza di fallimento è pubblicata.
Osserva la Corte che, quand'anche si volesse ritenere non provato il fatto che tutti i pagamenti siano stati eseguiti il 18 settembre 2015, nondimeno troverebbe applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i pagamenti effettuati dal debitore dopo l'apertura del concorso ex art. 44, primo comma, l. fall. sono inefficaci nei confronti della massa a partire dall'ora “zero” del giorno in cui la sentenza dichiarativa di fallimento è iscritta presso il registro delle imprese, non rilevando l'orario nel quale tale adempimento sia stata eseguito (Cass. 7477/2020; Cass. 5781/2019).
Poiché è pacifico che la sentenza dichiarativa del fallimento della sia stata Parte_1 iscritta presso il registro delle imprese il 17 settembre 2015 (data in cui secondo l'appellante sarebbero stati eseguiti i pagamenti), sussistevano i presupposti per dichiarare inefficaci ex art. 44 l. fall. i pagamenti per cui è causa ricevuti dalla Parte_1
Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia condannato l'accipiens al pagamento degli interessi sulla somma di 135.850,00 € “non al tasso legale ma al tasso moratorio previsto per le transazioni commerciali”.
Si osserva al riguardo che il dispositivo della sentenza reca la condanna della convenuta
“a versare in favore del attore la somma di euro 135.850,00 Parte_1 CP_1 oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo”, senza fare alcun riferimento alla misura degli interessi prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.
Anche nella motivazione della sentenza non si fa alcun riferimento agli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto il tribunale si è limitato ad affermare che devono ritenersi infondate “le doglianze di parte convenuta in relazione al calcolo ed all'importo degli interessi chiesto dal fallimento attore” (che aveva chiesto la
5 condanna della convenuta al pagamento della somma di 135.850,00 € oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo) e che “il pagamento dovuto al Curatore a seguito della dichiarazione d'inefficacia ex art. 44 l. fall. ha natura di debito di valuta [...] di modo che il debito restitutorio in capo al terzo riguarda sia il capitale sia gli interessi maturati a decorrere dalla ricezione dei pagamenti inefficaci (cfr. Cass. n. 26501/2013)”.
La doglianza dell'appellante si fonda dunque su un equivoco di fondo (il fatto che la curatela avesse chiesto la condanna al pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del d.lgs. n.
231 del 2002 e che il tribunale avesse accolto tale domanda), laddove il tribunale si è semplicemente limitato a riconoscere come dovuti gli interessi maturati a decorrere dalla ricezione dei pagamenti inefficaci, interessi che – in difetto di ulteriore specificazione – devono ritenersi dovuti nella misura indicata dall'art. 1284, primo comma, c.c. (per la qualificazione degli interessi dovuti da chi ha ricevuto un pagamento indebito come interessi moratori v. Cass. 12016/2019; Cass. 21069/2016; Cass. 10297/2007).
Va escluso infatti che la misura degli interessi dovuti dall'accipiens possa essere determinata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 (come afferma la Curatela nel giudizio di appello), in quanto nel caso di specie non si è in presenza di un inadempimento di un'obbligazione di pagamento nascente da una transazione commerciale (la Parte_1 non era infatti debitrice della in bonis) ma dell'obbligo restitutorio derivante
[...] Parte_1 ex lege dall'inefficacia di un pagamento eseguito dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il quinto motivo, l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia condannato la al pagamento delle spese di lite, che avrebbero invece dovuto essere Parte_1 compensate ovvero liquidate nella misura minima in ragione del fatto che la curatela ha formulato anche una domanda subordinata ex art. 67, secondo comma, l. fall., che non avrebbe potuto essere proposta davanti al giudice italiano in quanto privo di giurisdizione.
Si osserva al riguardo che il capo della sentenza relativo alle spese di lite è pienamente conforme ai princìpi in materia di soccombenza, che deve ritenersi totale a prescindere da ogni considerazione circa la proponibilità o meno della domanda di revocatoria fallimentare, che non è stata in alcun modo esaminata dal tribunale perché ritenuta assorbita.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque integralmente respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Curatela, spese che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Cassino n. 337/2021;
6 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela del fallimento della liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA e Parte_1 spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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