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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/06/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5817/2023 promossa da:
nata a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 31 maggio 1961, (Cod. Parte_1
Fisc. ), C.F._1
, nato a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 10 ottobre 1964, Parte_2
(Cod. Fisc. ), C.F._2
, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_3
), C.F._3
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_2
, C.F._4
nato a [...], prov. di Santa Fe (Argentina) il 23 giugno 1983, (Cod. Parte_4
Fisc. ) in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale C.F._5 unitamente all'altro genitore , nata a [...] l' 8 Persona_1 dicembre 1983, sui figli minori,
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. Persona_2
), C.F._6 nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_5
), e C.F._7
nata a [...], California, Stati Uniti, il 30 luglio 2020, (Cod. Parte_6
Fisc. ), C.F._8
1 nato a [...], il [...], (Cod. Fisc. Parte_7
), C.F._9 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. VIGNOLA MICHELA*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i
Signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_2
,
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5 Parte_6
e hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza Parte_7 italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
2 Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto infatti l'orientamento dei consolati italiani all'estero che ritengono che abbiano «diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
3 5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, e prima ancora alla disciplina dettata dal codice civile del 1865 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre
4 considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
5 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla).
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-20, prodotti con nota di deposito del 26-5-2025]. Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
6 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_3
OV RE (attuale provincia di Alessandria) (doc. 1);
2. In data 13.9.1922, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è Persona_3 attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina
(che attesta che il sig. o nato a [...] Persona_3 Persona_4
RE in data 1.11.1857 non figura «nel Registro Nazionale degli elettori nel quale figurano iscritti tutti I cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età»; egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4).
3. Mentre era in vita, il sig. ha sposato la sig.ra in data Persona_3 CP_2
22.6.1895 (doc. 2) e, da quell'unione è nata la sig.ra in data Persona_5
21.4.1905 (doc. 5):
4. ha sposato in data 15.8.1930 il sig- (doc. Persona_5 Persona_6
6) e, da quell'unione è nata una figlia, , nata in [...] il [...] Persona_7
(doc. 7);
5. ha sposato in data 8.4.1959 il sig. (doc. 8) e, da Persona_7 Parte_2 quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti, che, a loro volta, hanno dato avvio ad ulteriori linee di discendenza e trasmissione della cittadinanza jure sanguinis:
5.1. La sig.ra nata in [...] il [...], odierna ricorrente (doc. Parte_1
9)
5.2. Il sig. nato in [...] il [...], odierno ricorrente Parte_2
(doc. 17); in relazione a tale ricorrente si osserva che – verosimilmente per errore nella formazione delle copie – il ricorrente ha prodotto la copia fotostatica, munita di data, timbri dell'autorità emittente e apostille del documento, ma non la traduzione asseverata dello stesso;
è comunque possibile apprezzare la coincidenza dei dati anagrafici indicati in ricorso e così apprezzare la continuità della trasmissione della linea di discendenza
(arg. Ex art. 6 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo
7 scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge n. 533/1988).
6. Ramo di discendenza della sig.ra Parte_1 ha sposato in data 26.12.1980 il sig. (doc. 10) e, da Parte_1 Controparte_3 quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti:
6.1. Il sig. nato in [...] il [...] (doc. 16), odierno Parte_7 ricorrente;
6.2. Il sig. , nato in [...] il [...] (doc. 11) odierno ricorrente; Parte_10
6.3. ; il sig. ha poi sposato la sig.ra (doc. Parte_10 Controparte_4
12) e ha generato tre figli, odierni ricorrenti:
6.3.1. nata in [...] il [...] (doc. 13) odierna ricorrente; Persona_2
6.3.2. , nato in [...] il [...] (doc. 14) odierno Parte_5 ricorrente;
6.3.3. nata negli USA il 30.7.2020 (doc. 15) odierna ricorrente; Parte_6
7. Ramo di discendenza della sig.ra Parte_2 ha sposato in data 21.11.2008 la sig.ra (doc. 18) Parte_2 Persona_8
e, da quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti:
7.1. La sig.ra nata in [...] il [...] (doc. 19) odierna Parte_3 ricorrente;
7.2. Il sig. nato in [...] il [...] (doc. 20) odierno ricorrente. Parte_2
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
8 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nata a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 31 maggio 1961, Parte_1
− , nato a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 10 ottobre Parte_2
1964
− , nata a [...] il [...], Parte_3
− , nato a [...] il [...], Parte_2
− nato a [...], prov. di Santa Fe (Argentina) il 23 giugno 1983, Parte_4
− nata a [...] il [...], Persona_2
− nato a [...] il [...], Parte_5
− nata a [...], California, Stati Uniti, il 30 luglio 2020, Parte_6
− nato a [...], il [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5817/2023 promossa da:
nata a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 31 maggio 1961, (Cod. Parte_1
Fisc. ), C.F._1
, nato a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 10 ottobre 1964, Parte_2
(Cod. Fisc. ), C.F._2
, nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_3
), C.F._3
, nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_2
, C.F._4
nato a [...], prov. di Santa Fe (Argentina) il 23 giugno 1983, (Cod. Parte_4
Fisc. ) in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale C.F._5 unitamente all'altro genitore , nata a [...] l' 8 Persona_1 dicembre 1983, sui figli minori,
nata a [...] il [...], (Cod. Fisc. Persona_2
), C.F._6 nato a [...] il [...], (Cod. Fisc. Parte_5
), e C.F._7
nata a [...], California, Stati Uniti, il 30 luglio 2020, (Cod. Parte_6
Fisc. ), C.F._8
1 nato a [...], il [...], (Cod. Fisc. Parte_7
), C.F._9 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. VIGNOLA MICHELA*, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Voglia, il Tribunale, rigettata ogni richiesta e/o istanza contraria, accertare e dichiarare che i
Signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_2
,
[...] Parte_4 Persona_2 Parte_5 Parte_6
e hanno diritto all'attribuzione e/o al riconoscimento della cittadinanza Parte_7 italiana iure sanguinis e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle rituali annotazioni e trascrizioni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, C.P.A. ed accessori di legge».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
2 Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_8
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_9 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto infatti l'orientamento dei consolati italiani all'estero che ritengono che abbiano «diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
3 5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, e prima ancora alla disciplina dettata dal codice civile del 1865 ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre
4 considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
5 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'avo italiano nato prima dell'Unificazione del Regno di Italia – egli, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla).
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-20, prodotti con nota di deposito del 26-5-2025]. Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
6 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il [...] a Persona_3
OV RE (attuale provincia di Alessandria) (doc. 1);
2. In data 13.9.1922, il signor è deceduto in Argentina (doc. 3) ed è Persona_3 attestato che egli non si sia mai naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina
(che attesta che il sig. o nato a [...] Persona_3 Persona_4
RE in data 1.11.1857 non figura «nel Registro Nazionale degli elettori nel quale figurano iscritti tutti I cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di 16 anni di età, e gli argentini naturalizzati a partire dai 18 anni di età»; egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 4).
3. Mentre era in vita, il sig. ha sposato la sig.ra in data Persona_3 CP_2
22.6.1895 (doc. 2) e, da quell'unione è nata la sig.ra in data Persona_5
21.4.1905 (doc. 5):
4. ha sposato in data 15.8.1930 il sig- (doc. Persona_5 Persona_6
6) e, da quell'unione è nata una figlia, , nata in [...] il [...] Persona_7
(doc. 7);
5. ha sposato in data 8.4.1959 il sig. (doc. 8) e, da Persona_7 Parte_2 quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti, che, a loro volta, hanno dato avvio ad ulteriori linee di discendenza e trasmissione della cittadinanza jure sanguinis:
5.1. La sig.ra nata in [...] il [...], odierna ricorrente (doc. Parte_1
9)
5.2. Il sig. nato in [...] il [...], odierno ricorrente Parte_2
(doc. 17); in relazione a tale ricorrente si osserva che – verosimilmente per errore nella formazione delle copie – il ricorrente ha prodotto la copia fotostatica, munita di data, timbri dell'autorità emittente e apostille del documento, ma non la traduzione asseverata dello stesso;
è comunque possibile apprezzare la coincidenza dei dati anagrafici indicati in ricorso e così apprezzare la continuità della trasmissione della linea di discendenza
(arg. Ex art. 6 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sullo
7 scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge n. 533/1988).
6. Ramo di discendenza della sig.ra Parte_1 ha sposato in data 26.12.1980 il sig. (doc. 10) e, da Parte_1 Controparte_3 quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti:
6.1. Il sig. nato in [...] il [...] (doc. 16), odierno Parte_7 ricorrente;
6.2. Il sig. , nato in [...] il [...] (doc. 11) odierno ricorrente; Parte_10
6.3. ; il sig. ha poi sposato la sig.ra (doc. Parte_10 Controparte_4
12) e ha generato tre figli, odierni ricorrenti:
6.3.1. nata in [...] il [...] (doc. 13) odierna ricorrente; Persona_2
6.3.2. , nato in [...] il [...] (doc. 14) odierno Parte_5 ricorrente;
6.3.3. nata negli USA il 30.7.2020 (doc. 15) odierna ricorrente; Parte_6
7. Ramo di discendenza della sig.ra Parte_2 ha sposato in data 21.11.2008 la sig.ra (doc. 18) Parte_2 Persona_8
e, da quell'unione sono nati due figli, odierni ricorrenti:
7.1. La sig.ra nata in [...] il [...] (doc. 19) odierna Parte_3 ricorrente;
7.2. Il sig. nato in [...] il [...] (doc. 20) odierno ricorrente. Parte_2
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Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
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8 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
− nata a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 31 maggio 1961, Parte_1
− , nato a [...], prov. di Misiones (Argentina) il 10 ottobre Parte_2
1964
− , nata a [...] il [...], Parte_3
− , nato a [...] il [...], Parte_2
− nato a [...], prov. di Santa Fe (Argentina) il 23 giugno 1983, Parte_4
− nata a [...] il [...], Persona_2
− nato a [...] il [...], Parte_5
− nata a [...], California, Stati Uniti, il 30 luglio 2020, Parte_6
− nato a [...], il [...], Parte_7
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 29/05/2025
Il Giudice
Andrea Natale
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