Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7571 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e vertente TRA
con Parte_1 PartitaIVA_1
l'avvocato Angela Putignano PARTE APPELLANTE
E C. F. e Reg. Imprese Controparte_1 di Milano n. ) E PER ESSA, QUALE MANDATARIA, P.IVA_2 con l'avvocato Luigi Giulio Giulini Richard CP_2
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18393/2019 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata pronunciata nel giudizio promosso da Parte_2 contro – quale mandataria di
[...] CP_3
: CP_4
«L'attrice, sul presupposto di essere stata titolare dal 28.7.2008 del conto corrente ordinario n 30103345 presso la filiale di Alba Piazza Savona, di essere il rapporto Controparte_4
1
“causa petendi” e, nel merito, ha chiesto rigettarsi le avverse domande».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «• rigetta le domande dell'attrice;
• condanna la parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge ed oltre al 15% a titolo di spese generali.».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha Parte_1 così concluso:
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Roma “Reiectis contrariis Previe le opportune declaratorie del caso, In via pregiudiziale: dichiararsi la nullità della sentenza n.18393/2019 emessa il 24.06.2019 e pubblicata il 28.09.2019 del Tribunale di Roma per i motivi che precedono e di conseguenza accogliere le seguenti conclusioni:
“contrariis reiectis: 1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legali e contrattuali, ogni applicazione operata dalla convenuta sul conto corrente ordinario n. 30103345 di CP_5 interessi a debito a tasso ultra legale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente.
2) Conseguentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni che precedono, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte di dei doveri di correttezza e CP_4 buona fede contrattuale previsti dagli art.li 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti dell'attrice.
3) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace sotto i profili legali e contrattuali, ogni addebito operato dalla CP_6
[...] convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente ordinario n. 30103345 in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni che precedono;
dichiarando, altresì, non dovute le relative somme corrisposte dall'attrice alla CP_5 convenuta. Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla convenuta su suddetto conto CP_5 corrente alla luce delle applicazioni di cui sopra. 4) Condannare Uni. in persona del suo legale CP_7 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di già in persona del legale Parte_2 CP_2 rappresentante pro tempore della somma di € 43.888,79 ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ovvero in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza causa ex art. 2041
c.c. il tutto oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 117 comma 7 Lettera A del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale sino al soddisfo. 5) In via alternativa e/o subordinata, condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro CP_8 CP_7 tempore, alla corresponsione in favore di Parte_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_7 della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come sopra accertata, riconosciuta e dichiarata e comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente. Il tutto oltre gli interessi al tasso previsto dell'art. 117 comma 7 lettera A del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale, sino al soddisfo. Con riserva espressa di agire in separata sede ove venga accertato il reato di usura ex art. 644 c.p.c., con le aggravanti di cui al comma V, N. 1 e 4, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati.
In via istruttoria: Si chiede inoltre disporsi CTU contabile avente ad oggetto l'analisi del conto corrente oggetto di causa, per rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo saldo corretto. In subordine: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della pregiudiziale: Riformarsi integralmente la sentenza n.18393/2019, emessa dal Tribunale di Roma il
3 24.06.2019 e pubblicata il 28.09.2019 e notificata il 22.10.2019, per i motivi che precedono e per l'effetto: “contrariis reiectis: 1) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legali e contrattuali, ogni applicazione operata dalla convenuta sul conto corrente ordinario n. 30103345 di CP_5 interessi a debito a tasso ultralegale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente.
2) Conseguentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni che precedono, accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte di dei doveri di correttezza e CP_4 buona fede contrattuale previsti dagli art.li 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti dell'attrice.
3) Accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace sotto i profili legali e contrattuali, ogni addebito operato dalla CP_5 convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sul conto corrente ordinario n. 30103345 in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni che precedono;
dichiarando, altresì, non dovute le relative somme corrisposte dall'attrice alla CP_5 convenuta. Conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla convenuta su suddetto conto CP_5 corrente alla luce delle applicazioni di cui sopra.
4) Condannare Uni. in persona del suo legale CP_7 rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore di già in persona del legale Parte_2 CP_2 rappresentante pro tempore della somma di € 43.888,79 ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ovvero in via alternativa e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 117 comma 7 Lettera A del D. Lgs.
1.9.1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale sino al soddisfo. 5) In via alternativa e/o subordinata, condannare
, in persona del suo legale rappresentante pro CP_8 CP_7 tempore, alla corresponsione in favore di Parte_2
già in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] CP_7
4 della somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come sopra accertata, riconosciuta e dichiarata e comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente. Il tutto oltre gli interessi al tasso previsto dell'art. 117 comma 7 lettera A del D.Lgs.
1.9.1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale, sino al soddisfo. Con riserva espressa di agire in separata sede ove venga accertato il reato di usura ex art. 644 c.p.c., con le aggravanti di cui al comma
V, N. 1 e 4, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati.
In via istruttoria: Si chiede inoltre disporsi CTU contabile avente ad oggetto l'analisi del conto corrente oggetto di causa, per rielaborarlo secondo diritto al fine di addivenire alla determinazione del relativo saldo corretto. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. ”. Persona_1
e per essa, quale Controparte_1 mandataria, ha resistito al gravame ed ha CP_2 chiesto:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, In via preliminare: ln via principale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la carenza di potere ad agire e di interporre gravame avverso l'impugnata sentenza in capo alla Parte_1
[...] in via subordinata: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la carenza di potere ad agire della limitatamente alle domande Parte_1 dalla stessa formulate, in via pregiudiziale e in via subordinata, ai punti 4 e 5 delle avverse conclusioni, nell'interesse della
Parte_2
Nel merito: rigettare l'appello proposto dalla
[...] in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, C.PA. e spese generali, come per legge. ln sede istruttoria: respingere in toto le avverse richieste istruttorie in quanto generiche ed inammissibili, ribadendo l'eccepita contestazione in merito alla validità probatoria del prospetto contabile allegato alla citazione in quanto documento proveniente dalla stessa parte che vuole avvalersene, fondato su
5 presupposti erronei, infondati e non provati e, dunque, su conteggi privi della benché minima rilevanza probatoria”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 9.9.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: 1)Nullità della sentenza impugnata.
Secondo l'appellante la sentenza sarebbe nulla perché risulta deliberata 24.06.2019, cioè nella stessa data in cui si è tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni e pertanto anteriormente alla scadenza dei termini perentori ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli ultimi atti difensivi delle parti. A sostegno dell'assunto, prosegue l'appellante, sta il fatto che la sentenza è stata emessa nei confronti di e non invece nei Parte_3 confronti di proprio perchè il Giudicante ha CP_2 deliberato la sentenza prima della lettura della comparsa conclusionale avversaria non potendo, in tal modo, rilevare che la precedente mandataria di era Parte_3 Controparte_4 stata sostituita da come evidenziato nella CP_2 comparsa conclusionale del 24.07.2019 e nella memoria di replica del 12.09.2019 dell'allora difensore di controparte, Avv. Garofalo.
*** Il motivo va accolto. La tesi della parte appellata, secondo la quale l'indicazione della data del 24.6.2019 della sentenza sarebbe un refuso, stante la pubblicazione della stessa in data 23.9.2019 e quindi successivamente alla scadenza dei termini ridotti assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., non trova riscontro negli atti a disposizione della Corte. In sostanza, secondo l'appellata, la data di pubblicazione della sentenza costituirebbe una presunzione dell'avvenuta deliberazione della stessa dopo la scadenza dei termini per il deposito di conclusionali e repliche. Purtroppo la presunzione è smentita dalla circostanza rilevata dall'appellante, ossia che la sentenza è stata emessa nei confronti di e non invece nei confronti di Parte_3 CP_2
che ha sostituito la prima nella comparsa conclusionale del
[...]
24.07.2019 e nella memoria di replica del 12.09.2019, di cui, evidentemente, il giudice non ha tenuto conto.
Ciò premesso, deve dichiararsi la nullità della sentenza in applicazione del principio secondo il quale:
6 È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.
Cass. n. 26883 del 22/10/2019. Prima di passare al merito, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1 sollevata dalla parte appellata. La società appellante, nel proporre la presente impugnazione, ha dedotto e provato che in data 21.03.2017 con rogito notaio (doc. n. 2) è avvenuta la scissione della Per_2 società mediante costituzione della Parte_2 nuova società Alla Parte_1 [...] sono state trasferite, mediante scissione, il Parte_1 patrimonio immobiliare e gli assets indicati nel progetto di scissione di In particolare, dal progetto Parte_2 di scissione parziale proporzionale (doc. n. 3), si evince che la posizione verso la relativa al c/c n. Controparte_9
000030103345 veniva trasferita alla società Parte_1
(società beneficiaria) da parte della
[...] Parte_2
(società scissa). Sostiene l'appellata che l'odierna appellante sarebbe succeduta solo nel debito derivante dal suddetto rapporto e non nel credito.
Replica in proposito l'appellante che “Corrisponde al vero che nel progetto di scissione sono stati trasferiti dalla
[...] alla “elementi passivi” Parte_2 Parte_1 in essere al momento in cui è stata effettuata la scissione e che le attività, prese in esame, riportino esclusivamente i valori dei fabbricati e non sia riportato espressamente alcun credito nei confronti di E non avrebbe potuto essere Controparte_4 diversamente atteso che nel 2017 il credito verso la CP_4 non si era ancora concretizzato in quanto il credito era
[...] oggetto della causa vertente tra le parti andata a decisione nel 2019”. Osserva la Corte che, anche ad accogliere l'eccezione dell'appellata, la società scissa sarebbe comunque legittimata a far valere la nullità delle clausole relative al rapporto in contestazione, atteso che la domanda di nullità può essere proposta da chiunque
7 vi abbia interesse. Ed è indubbio che, se alla società scissa è rimasto il debito relativo al c/c n. 000030103345, la suddetta società ha interesse alla dichiarazione di nullità di clausole in forza delle quali sono stati effettuati addebiti illegittimi nel corso del rapporto. Deve invece ritenersi l'inammissibilità della domanda di condanna dell'appellata alla restituzione ex art. 2033 c.c. e al risarcimento del danno, di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni, in quanto richieste in favore della Parte_2
ossia della società scissa.
[...]
Invero, se si ritiene che l'appellante Parte_1 sia subentrata nell'intero rapporto, la domanda di condanna
[...] alla restituzione e al risarcimento del danno in favore della società che non è più titolare del rapporto è inammissibile, perché implica la negazione della titolarità del diritto;
se si ritiene che l'appellante sia subentrata solo nel debito verso la Banca, la domanda è inammissibile non potendo la far valere Parte_1 un diritto altrui in nome proprio (art. 81 c.p.c.).
Ciò premesso, quanto ai motivi di nullità, contesta l'appellante quanto al “contratto di conto corrente n. 30103345 con allegato documento di sintesi sottoscritto dal correntista” che nelle memorie depositate ex art.183 c.6 nn. 1 e 2, l'esponente ha contestato l'efficacia di detto documento perché privo di sottoscrizione e di data certa. Dall'esame del contratto si evince difatti che su detto documento è stato apposto esclusivamente il timbro della società attrice, ma non la sottoscrizione del suo legale rappresentante e non vi è neppure la certezza della data della sua formazione. Il documento di sintesi poi risulta firmato dal legale rappresentante della società correntista, ma è anch'esso privo di data certa ed è incompleto in quanto non riporta il numero di fogli di cui è composto e non è sottoscritto in ogni suo foglio dal cliente, come è invece indicato e richiesto, per la sua efficacia, nelle sue parti prestampate. La stessa appellante ammette tuttavia che il contratto allegato alla memoria ex art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. della convenuta reca anche la firma del legale rappresentante di parte attrice.
Quanto al documento n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta: “contratto di affidamento regolato con allegato documento di sintesi sottoscritto dal correntista del 24.07.2008 regolato nel c/c n. 30103345”. Deduce l'appellante che “detto contratto non è completamente compilato in quanto sono stati lasciati in bianco parti sostanziali del contratto stesso (cfr. la prima e l'ultima pagina) e non reca la sottoscrizione del
8 legale rappresentante della società di cui è stato esclusivamente apposto il timbro. Per quanto attiene poi il “documento di sintesi”, trattasi di n. 2 fogli identici recanti il medesimo testo, su uno vi è esclusivamente il timbro della società correntista, mentre sull'altro è stata apposta anche una firma, peraltro illeggibile. In ogni caso, non si comprende a quale contratto il documento di sintesi in oggetto si riferisca in quanto privo di timbro di congiunzione con il contratto, come pure di ogni riferimento letterale nel testo prestampato lasciato anche in bianco nelle parti da compilare”. La stessa appellante ammette tuttavia che lo stesso contratto allegato alla memoria ex art. 183 c. VI n. 3 c.p.c. della convenuta reca anche la firma del legale rappresentante di parte attrice. Quanto al doc. n. 4 prodotto dalla convenuta con l'atto di costituzione in giudizio e così denominato: ”contratto di affidamento regolato con allegato documento di sintesi sottoscritto dal correntista del 25.07.2008 regolato nel c/c n. 30103345” l'appellante deduce: “Anche detto contratto non è compiutamente compilato nelle sue parti essenziali: in particolare nel capo relativo alle condizioni economiche, le medesime sono state lasciate in bianco, in particolare sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e il documento di sintesi non risulta allegato”. Rileva la Corte che il contratto di conto corrente del 7/7/2008 ed i contratti di affidamento prodotti dalla CP_5 convenuta con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. non sono tardivi, per la semplice ragione che l'attrice, che ha promosso il giudizio, e che pertanto era onerata della prova delle dedotte nullità, non aveva contestato in citazione la mancata sottoscrizione dei contratti, ma, solo a seguito della comparsa di costituzione e risposta della e del deposito dei documenti CP_5 contrattuali, la società attrice aveva contestato con le memorie di cui all'art. 183 comma VI la mancanza di sottoscrizione del legale rappresentante nei documenti allegati dalla Di qui la CP_5 produzione con la memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., destinata alla prova contraria.
Dai suddetti documenti risultano pattuiti: il tasso di interesse passivo, il tasso di interesse attivo, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità, la pattuizione della commissione di massimo scoperto, le spese per le singole operazioni. Nessuna delle suddette pattuizioni, quali risultano dai contratti prodotti dalla convenuta, risultano specificamente CP_5
9 e validamente contestate, essendosi l'attrice genericamente lamentata dell'illegittimità dell'applicazione degli interessi anatocistici e della applicazione della c.m.s in assenza di pattuizione. Lo stesso vale per i successivi contratti di affidamento a valere sul c/c 30103345 prodotti dalla Banca convenuta con la suddetta memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. Quanto alla dedotta usura degli interessi applicati, peraltro genericamente dedotta con richiamo alla consulenza di parte, risulta da tale perizia che il superamento del tasso soglia sarebbe avvenuto nei trimestri 3/2008 e dal 2/12 al 1/13. Tuttavia, anche detto elaborato, basato esclusivamente sugli estratti conto e gli scalari, non confronta il tasso di interesse pattuito in contratto con il tasso soglia, riferito al relativo trimestre 2/2008, atteso che il contratto in questione ed i successivi affidamenti risalgono al mese di luglio 2008. Ne deriva che, al più, risulta dedotta l'usura sopravvenuta, che però non determina la nullità dell'interesse pattuito in violazione della L. n. 108/1996, secondo il principio affermato da Cass. Civ. S.U. 19.10.2017 n 24675. Si noti che neppure nell'impugnazione la società appellante, pur avendo a disposizione il contratto di apertura di conto corrente e i successivi contratti di affidamento a valere sul suddetto contratto di c/c, ha posto a confronto l'interesse pattuito in contratto con il tasso soglia del 2 trimestre 2008 al fine di dimostrare la sussistenza della dedotta violazione della L. n.
108/1996. Ne deriva l'assoluta genericità della contestazione in esame.
Pertanto, l'indagine peritale sollecitata dall'appellante, in mancanza di un minimo riferimento alle condizioni contrattuali risultanti dai documenti depositati dalla convenuta in primo grado, risulterebbe del tutto esplorativa, in quanto volta a riscontrare nullità che la parte attrice ha enunciato solo in astratto, e non in relazione alle effettive pattuizioni intervenute con la CP_5
Ne deriva il rigetto delle domande di nullità proposte dall'appellante.
§ 5. — Le spese del grado, nonostante l'accoglimento del motivo sulla nullità della sentenza, seguono la soccombenza dell'appellante in relazione all'inammissibilità delle domande di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni ed al rigetto delle restanti domande.
10 Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_1 ontro la sentenza resa tra le parti dal tribunale CP_2 di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede
1. — dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Roma n. 18393/2019;
2. — dichiara inammissibili le domande avanzate dall'appellante di cui ai punti 4 e 5 delle conclusioni e rigetta nel resto le domande avanzate da Parte_1
3. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il giorno 11.1.2025. Il presidente estensore
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