Decreto decisorio 16 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 16/08/2021, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/08/2021
N. 00209/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2021, proposto da
Carraro F.lli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Farina, Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
contro
Comune di Campodarsego, Regione Veneto in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 31.12.2020 del Comune di Campodarsego, avente ad oggetto il “Formale assenso alla Provincia di Padova alla variante urbanistica di un'area in ampliamento ad un impianto esistente di trattamento rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 – Società Carraro F.lli S.r.l.”, limitatamente alla parte in cui dispone circa la corresponsione del Contributo Straordinario di cui all'art. 16, c. 4, lett. d)-ter del D.P.R. 380/2001; - in parte qua, del Parere della Regione Veneto - Direzione Ambiente del 20.11.2020 prot. n. 496230; - della comunicazione del Sindaco del Comune di Campodarsego del 24.02.2021, con la quale l'Amministrazione comunale ha riscontrato la nota della società ricorrente dell’8.02.2021; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;
Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 20 luglio 2021;
Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso e che nulla è dovuto per le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del ricorso per rinuncia.
Nulla spese
Così deciso in Venezia il giorno 16.8.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO