TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 23/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 23/2017 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Soldà e l'avv. Brunaldi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1
, con l'avv. Cubeddu Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 3 Premesso che:
- la ricorrente ha agito in giudizio opponendosi agli avvisi di addebito n. 424 2016 000
30968 66 000 e n. 424 2016 000 30969 67 000 emessi dall' , chiedendone l'integrale CP_3
annullamento;
- l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente;
CP_3
- Equitalia Servizi di Riscossione - oggi – si è costituita in giudizio chiedendo CP_4
accertarsi il difetto di legittimazione passiva. Nel corso della prima udienza parte ricorrente ha precisato che la notifica del ricorso nei confronti dell'Ente fosse avvenuta ai soli fini della sospensione, e ne ha chiesto l'estromissione non essendo svolta alcuna domanda nei suoi confronti;
- la causa è stata sospesa all'udienza del 22.3.2017, in attesa della definizione del contenzioso tributario;
rilevato che:
- nelle more del giudizio, l'opponente ha presentato domanda di rottamazione-ter per la definizione agevolata dei debiti portati dall'avviso di addebito opposto, ed ha versato le rate dovute perfezionando la procedura di definizione agevolata;
- le parti (ad eccezione di pacificamente ritenuta non legittimata passiva) hanno CP_4
pertanto fatto istanza per la prosecuzione del giudizio chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate;
- non residua pertanto alcuna controversia, nemmeno rispetto alle spese legali, essendo in questo senso del tutto opportuno disporre come da richiesta concorde di ricorrente ed
CP_
ed essendo sostanzialmente definita ogni questione anche tra la ricorrente ed CP_4
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Vicenza, 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 23/2017 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Soldà e l'avv. Brunaldi Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. Tomasello Controparte_1
, con l'avv. Cubeddu Controparte_2
resistenti
pagina 1 di 3 Premesso che:
- la ricorrente ha agito in giudizio opponendosi agli avvisi di addebito n. 424 2016 000
30968 66 000 e n. 424 2016 000 30969 67 000 emessi dall' , chiedendone l'integrale CP_3
annullamento;
- l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda del ricorrente;
CP_3
- Equitalia Servizi di Riscossione - oggi – si è costituita in giudizio chiedendo CP_4
accertarsi il difetto di legittimazione passiva. Nel corso della prima udienza parte ricorrente ha precisato che la notifica del ricorso nei confronti dell'Ente fosse avvenuta ai soli fini della sospensione, e ne ha chiesto l'estromissione non essendo svolta alcuna domanda nei suoi confronti;
- la causa è stata sospesa all'udienza del 22.3.2017, in attesa della definizione del contenzioso tributario;
rilevato che:
- nelle more del giudizio, l'opponente ha presentato domanda di rottamazione-ter per la definizione agevolata dei debiti portati dall'avviso di addebito opposto, ed ha versato le rate dovute perfezionando la procedura di definizione agevolata;
- le parti (ad eccezione di pacificamente ritenuta non legittimata passiva) hanno CP_4
pertanto fatto istanza per la prosecuzione del giudizio chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate;
- non residua pertanto alcuna controversia, nemmeno rispetto alle spese legali, essendo in questo senso del tutto opportuno disporre come da richiesta concorde di ricorrente ed
CP_
ed essendo sostanzialmente definita ogni questione anche tra la ricorrente ed CP_4
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 2 di 3 Vicenza, 27/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 3 di 3