Articolo 9 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 gennaio 1954
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Versione
12 novembre 1967
Art. 9. Surroga nella presentazione della denuncia

Qualora la denuncia non sia stata presentata entro il termine stabilito, i creditori, o gli aventi diritto sul bene distrutto in tutto o in parte in forza di titolo di data certa anteriore a quella di scadenza del termine fissato per la denuncia, possono surrogarsi al danneggiato.
A tale scopo la denuncia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla scadenza del termine fissato nel secondo comma dell'art. 7.
((Sono valide, ai fini della presente legge, le istanze presentate in surroga, nei termini, da enti di rappresentanza o tutela dei danneggiati, giuridicamente riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.))
Entrata in vigore il 12 novembre 1967