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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7083 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 8/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito ex art 127 ter cpc della note di trattazione scritta, la seguente la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24860 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Leopoldo DA
e IA DA, presso i quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di CP_1 mandato in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di: dal 1/09/90 al Controparte_2
28/02/03; - ., dal 01/03/03 al 31/1/07; - dal 1/02/07 a CP_3 Controparte_4 tutt'oggi , con esposizione prolungata e continuativa per le mansioni svolte a livelli significativi di rumore, provocati dai motori e dalla turbina presenti nella sala motori;
di aver riportato una malattia professionale, denunciata all' con domanda CP_1 amministrativa presentata in data 22/11/2023, parzialmente accolta dall' , quanto CP_5 alla natura della malattia, ma con il riconoscimento di un grado percentuale di inabilità lavorativa pari al 3% conseguente ad “Ipoacusia percettiva bilaterale a seguito di opposizione, avverso il primo provvedimento negativo. Descritte le condizioni ambientali di lavoro, ha quindi concluso chiedendo: “1)accertare e dichiarare che la malattia professionale già riconosciuta al ricorrente è complesso patologico permanentemente invalidante nella percentuale del 35% ovvero in quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, da accertarsi a mezzo di c.t.u. medico/legale sulla persona del ricorrente;
2)per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla relativa rendita per inabilità permanente parziale, integrata della corrispondente quota di danno biologico, ordinando all' di provvedere alla CP_1 costituzione del trattamento previdenziale con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa o da quella diversa che si riterrà;
3)in via subordinata, laddove accertata una percentuale permanente invalidante parziale compresa tra il 6% e il 15%, dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo una tantum, a risarcimento della riduzione della capacità psico/fisica e danno biologico nella corrispondente quota;
4)condannare, pertanto, genericamente l al pagamento dei CP_1 richiesti trattamenti previdenziali, in riferimento ai ratei maturati e maturandi dalla data di cui sopra e fino all'effettiva costituzione della provvidenza ovvero all'indennizzo una tantum ex D.Lgs. 38/00, somme da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.” Con vittoria di spese di giudizio
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_5 rigetto, evidenziando che la malattia denunciata non è tabellata
******
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Si rileva preliminarmente che sono infondate le eccezioni, sollevate dall' , CP_1 circa la mancanza del nesso causale tra le lavorazioni eseguite e la patologia riportata. Si ritiene, infatti, che la sussistenza del suddetto nesso eziologico sia dato documentale, alla luce della documentazione afferente la procedura amministrativa, versata agli atti e in particolare dal provvedimento in data
25.4.2024 (pratica infortunio o malattia professionale) emesso dall' con il CP_1 quale non è stato negato il beneficio in ragione dell'assenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la malattia accertata, bensì per la percentuale che ne sarebbe asseritamente conseguita. ( cfr doc nella produzione del ricorrente).
Ad ogni modo conduce a siffatta conclusione anche l'esito della consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede, alle cui conclusioni l'ausiliare del Giudice
è pervenuto anche dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica ( cfr
'Risposta alle osservazioni' nella relazione in atti).
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da tecnopatia per la quale è prevista una valutazione di danno biologico in accorso con quanto previsto dal d.m. 38/2000 nella misura del 6% (sei per cento) Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e ben motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla
“tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'accoglimento della domanda subordinata oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta prestazione, CP_1 nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano -oltre CP_1 spese di ctu liquidate con separato decreto - in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Napoli 8.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del lavoro, dott. Ada
Bonfiglio, ha emesso il giorno 8/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito ex art 127 ter cpc della note di trattazione scritta, la seguente la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24860 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Leopoldo DA
e IA DA, presso i quale è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in virtù di CP_1 mandato in atti dall'Avv. Rossella Del Sarto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di: dal 1/09/90 al Controparte_2
28/02/03; - ., dal 01/03/03 al 31/1/07; - dal 1/02/07 a CP_3 Controparte_4 tutt'oggi , con esposizione prolungata e continuativa per le mansioni svolte a livelli significativi di rumore, provocati dai motori e dalla turbina presenti nella sala motori;
di aver riportato una malattia professionale, denunciata all' con domanda CP_1 amministrativa presentata in data 22/11/2023, parzialmente accolta dall' , quanto CP_5 alla natura della malattia, ma con il riconoscimento di un grado percentuale di inabilità lavorativa pari al 3% conseguente ad “Ipoacusia percettiva bilaterale a seguito di opposizione, avverso il primo provvedimento negativo. Descritte le condizioni ambientali di lavoro, ha quindi concluso chiedendo: “1)accertare e dichiarare che la malattia professionale già riconosciuta al ricorrente è complesso patologico permanentemente invalidante nella percentuale del 35% ovvero in quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, da accertarsi a mezzo di c.t.u. medico/legale sulla persona del ricorrente;
2)per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente alla relativa rendita per inabilità permanente parziale, integrata della corrispondente quota di danno biologico, ordinando all' di provvedere alla CP_1 costituzione del trattamento previdenziale con decorrenza dalla data della domanda in via amministrativa o da quella diversa che si riterrà;
3)in via subordinata, laddove accertata una percentuale permanente invalidante parziale compresa tra il 6% e il 15%, dichiarare il diritto del ricorrente all'indennizzo una tantum, a risarcimento della riduzione della capacità psico/fisica e danno biologico nella corrispondente quota;
4)condannare, pertanto, genericamente l al pagamento dei CP_1 richiesti trattamenti previdenziali, in riferimento ai ratei maturati e maturandi dalla data di cui sopra e fino all'effettiva costituzione della provvidenza ovvero all'indennizzo una tantum ex D.Lgs. 38/00, somme da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione come per legge.” Con vittoria di spese di giudizio
L' resistente, contestando la fondatezza della domanda, ne ha chiesto il CP_5 rigetto, evidenziando che la malattia denunciata non è tabellata
******
Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “ tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…”.
Si rileva preliminarmente che sono infondate le eccezioni, sollevate dall' , CP_1 circa la mancanza del nesso causale tra le lavorazioni eseguite e la patologia riportata. Si ritiene, infatti, che la sussistenza del suddetto nesso eziologico sia dato documentale, alla luce della documentazione afferente la procedura amministrativa, versata agli atti e in particolare dal provvedimento in data
25.4.2024 (pratica infortunio o malattia professionale) emesso dall' con il CP_1 quale non è stato negato il beneficio in ragione dell'assenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e la malattia accertata, bensì per la percentuale che ne sarebbe asseritamente conseguita. ( cfr doc nella produzione del ricorrente).
Ad ogni modo conduce a siffatta conclusione anche l'esito della consulenza tecnica d'Ufficio disposta in questa sede, alle cui conclusioni l'ausiliare del Giudice
è pervenuto anche dopo aver acquisito ulteriore documentazione medica ( cfr
'Risposta alle osservazioni' nella relazione in atti).
Il C.T.U. nominato infatti ha concluso evidenziando che il ricorrente è affetto da tecnopatia per la quale è prevista una valutazione di danno biologico in accorso con quanto previsto dal d.m. 38/2000 nella misura del 6% (sei per cento) Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. - fondate su criteri tecnici e ben motivate – possono essere condivise e, pertanto, la domanda va accolta negli stessi termini con il riconoscimento del diritto all'indennizzo, nella misura determinata dalla
“tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM 12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa, da liquidare in separata sede.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'accoglimento della domanda subordinata oltre spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
a) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 6% e , per l'effetto, condanna l a corrispondere la predetta prestazione, CP_1 nella misura fissata dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con DM
12.7.2000, a far data dalla domanda amministrativa b) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano -oltre CP_1 spese di ctu liquidate con separato decreto - in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come legge con attribuzione
Napoli 8.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa A. Bonfiglio)