Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – Dott. Giordano Avallone - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Luigi Fraia e Francesco Parte_1
Fontana;
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Marcello Carnovale, Giuseppe Abruzzo e CP_1
Carmela Filice;
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava: - di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nell'anno 2018 e di non aver ricevuto integralmente l'indennità di malattia relativamente al periodo dal 19/1/2018 al 5/5/2018 ovvero di aver ricevuto un'indennità di malattia riconosciuta dall' per un importo CP_1 complessivo di € 1.214,06 per un totale di 81 giorni pagabili, a fronte dei 106 usufruiti;
- di aver chiesto, a mezzo patronato, il riesame della prestazione di malattia (cui non seguiva alcuna risposta) in quanto l'importo liquidato risultava essere inferiore rispetto a quello dovuto in relazione ai giorni previsti nei certificati medici;
- di aver assunto informazioni (presso la sede di Rossano dal personale addetto alla ricezione del CP_1 pubblico) secondo cui l'indennità di malattia non era stata pagata per intero in quanto in occasione della visita fiscale da parte del medico non risultava in casa e non aveva CP_1
giustificato la propria assenza;
- che, invero, per tutto il periodo indicato nei certificati medici era rimasta in casa a causa delle patologie di cui era affetta e non aveva mai ricevuto nessuna visita fiscale.
Previa proposizione di ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (rimasto privo di risposta), adiva l'intestato Tribunale chiedendo di “condannare l' al pagamento del CP_1 saldo della prestazione dell'indennità di malattia dal 19/1/2018 al 5/5/2018 di € 1.000,00
o la somma maggiore o minore che si dovesse accertare in corso di causa, oltre interessi
Costituitasi la parte resistente eccepiva in via preliminare ogni decadenza e CP_1 prescrizione di legge, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.
Nel merito, l'istituto resistente domandava il rigetto di tutte le domande promosse per infondatezza, non avendo controparte dato prova della ricorrenza di tutti i requisiti per beneficiare della prestazione rivendicata.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
* * *
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Nel caso in esame la ricorrente rivendica l'indennità di malattia, non corrisposta dall' in quanto l'Istituto ha disconosciuto tale periodo, per essere stata assente, la CP_1
lavoratrice, alla visita fiscale del 27.02.2018.
La questione controversa attiene alla circostanza se la rilevata assenza della ricorrente, al momento della cosiddetta 'visita fiscale', sia giustificata o meno, e conseguentemente se abbia titolo ad usufruire dell'indennità di malattia.
L'art. 5, co. 14, del D.L. 463/1983, convertito con modificazioni nella L. 638/1983 stabilisce che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità della citata disposizione affermando che il lavoratore è onerato della reperibilità alla visita di controllo in ragione della
“doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia” senza che sia riscontrabile un contrasto con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, e che la decadenza dal trattamento è sanzione diretta a disincentivare abusi che incidono negativamente sulla efficienza dell'assicurazione sociale e frustrano l'interesse al corretto funzionamento del sistema previdenziale ed economico nel suo complesso.
La giurisprudenza di legittimità, muovendo dai principi affermati dalla Consulta, ha assunto un orientamento costante nell'affermare che “proprio con riferimento ad analoghe fattispecie, in cui il lavoratore aveva dedotto di essersi allontanato dalla propria abitazione durante le fasce di reperibilità allo scopo di effettuare una visita medica presso il proprio medico curante o per seguire un trattamento terapeutico, si è ritenuto che la sanzione della decadenza non possa essere comminata solo quando risultino rigorosamente accertate in sede di merito la indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico allegato e la indispensabilità delle modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza o che quelle modalità fossero le sole ragionevolmente praticabili” (Cass. n. 1809/2008; Cass. n. 18718/2006; Cass. n.
15446/2004).
Ritiene sempre la giurisprudenza maggioritaria che “con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, comma 14 legge n. 638/83, la decadenza del trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia;
tale presupposto può realizzarsi anche nel caso in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza (nella specie, ponendosi in condizione di non rispondere al medico fiscale presso il proprio domicilio per come indicato nei certificati medici prodotti) per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. In mancanza di tale reperibilità la sanzione della decadenza dal trattamento economico (per
i primi dieci giorni di malattia) è limitata ai giorni in cui per tale ragione non sia stato possibile eseguire il controllo medico e fino alla data della successiva visita che abbia accertato l'effettiva sussistenza dello stato morboso inabilitante del dipendente”.
Pertanto, per il lavoratore, vi è un obbligo autonomo di reperibilità all'interno delle fasce orarie, conseguentemente la non reperibilità dello stesso, dovuta al fatto di non aver risposto al medico fiscale presso l'indirizzo per come riportato nei certificati medici, rende legittima la perdita del trattamento economico, trattamento strettamente connesso al controllo domiciliare ed alla disponibilità allo stesso da parte lavoratore.
È indubitabile che l'onere della prova circa l'impedimento alla sottoposizione alla visita di controllo gravi sulla parte che lo afferma, laddove nella specie la ricorrente non ha addotto alcuna motivazione atta a giustificare la propria assenza alla visita fiscale in questione (essendosi limitata sic et simpliciter a rilevare negli atti di causa di non aver
“mai ricevuto una visita fiscale” e che “il medico dell' non ha lasciato nessuno CP_1 avviso”).
Nel caso di specie, dalla lettura degli atti e dall'esame della documentazione esibita (all. fasc. parte resistente), si ritiene che la ricorrente non abbia adeguatamente giustificato l'assenza alla visita fiscale dell' . CP_1 Infatti, la circostanza che pure emerge dal "VERBALE DI ACCESSO PER
CONTROLLO DOMICILIARE N. 2501 431 414006 1” prodotto da parte convenuta
(documento telematico indicante sia l'indirizzo della lavoratrice per come riportato nei certificati medici versati in atti sia il n.2501-431 identificativo del medico fiscale incaricato della visita domiciliare) e non specificatamente contestato dalla parte ricorrente
(la quale ha contestato esclusivamente la relazione istruttoria prodotta dalla resistente poiché priva di firma del medico fiscale e delle generalità dello stesso: rilievo che, invero, si appalesa ininfluente ai fini processuali in considerazione della natura di documento istruttorio interno dell'Ente resistente), non può dirsi smentita, tenuto conto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio siccome affermato dalla S.C., secondo cui "In base al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, deve ritenersi che, in merito al diritto al trattamento economico di malattia, faccia fede fino a prova contraria
l'accertamento eseguito dal medico fiscale incaricato dall di non avere potuto CP_1
eseguire il controllo della sussistenza della denunciata infermità, per l'assenza del lavoratore dal domicilio di reperibilità che lo stesso ha l'obbligo di indicare ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33,in relazione all'art. 9 della legge 26 giugno
1977 n. 349. A fronte di una attestazione in tal senso grava perciò sul lavoratore interessato l'onere di provare di essersi trovato presente e reperibile al proprio domicilio
(o di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità dal proprio domicilio)" (Cass. 8423/1996). Nella specie, la ricorrente non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare la fondatezza di quanto prospettato in ricorso per giustificare l'illegittimità della sanzione di cui è causa pur in presenza di un verbale redatto da un medico convenzionato con l' per il controllo della malattia del CP_1
lavoratore ovvero dinnanzi ad un atto pubblico avente, come pacifico, fede privilegiata.
In definitiva e per le ragioni indicate, l'assenza della ricorrente alla visita fiscale è ingiustificata e pertanto alla stessa non spetta alcun saldo dell'indennità di malattia.
Ne consegue che la domanda afferente al pagamento dell'importo che residua rispetto a quanto complessivamente corrisposto dall' per la totalità del periodo di malattia di CP_1
cui si tratta è infondata.
Le spese, in ragione della qualità delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella Dott.
Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Castrovillari, 26 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi -
Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.