Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2022, proposto da
MA LL, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Iaia, Filomeno Montesardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Avv. Sergi in Lecce, viale M. De Pietro n. 23;
contro
Comune di Latiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 23 del 04/04/2022, notificata in data 22/04/2022, con la quale il Responsabile della V Struttura Urbanistica - Lavori Pubblici del Comune di Latiano ha ingiunto alla ricorrente “ la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente ” a sua cure e spese, delle opere abusive realizzate in assenza del titolo autorizzativo ivi individuate;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 9 giugno 2022 e depositato in data 24 giugno 2022, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 23 del 4 aprile 2024, a mezzo della quale il Comune di Latiano ha disposto la demolizione di opere edilizie inerenti ad un’unità immobiliare nella titolarità della ricorrente, in quanto realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
1.2. Nello specifico, a seguito di accertamento edilizio effettuato in data 9 giugno 2021, il Comune inviava alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 00420 del 17 febbraio 2022 e, ad esito, notificava la citata ordinanza n. 23/2024, con la quale disponeva la demolizione dei seguenti manufatti:
“ 1) locale (box) della superficie coperta complessiva di circa mq 34 (m. 6,15 xm 5,25) e volumetria di circa mc 85. Il suddetto immobile, realizzato con strutture verticali in muratura e copertura con onduline in cemento amianto, risulta ubicato nell’ambito dell’area scoperta esterna posta a sudovest dell’appartamento di proprietà della sig.ra GA e censita nel catasto terreni al foglio n. 48 particella 588;
2) Sistemazione aree esterne con piazzali pavimentati in gres per una superficie complessiva di circa mq 10. Le suddette opere risultano localizzate esternamente al perimetro sud-est dell’unità immobiliare della signora LL, oltre il marciapiede perimetrale preesistente, e ricadono in aree identificate nel catasto terreni al foglio n. 48 particella n. 588;
3) Installazione di un tratto di recinzione in rete metallica e di un cancello di accesso in metallo, posizionati ortogonalmente al prospetto est dell’appartamento di proprietà della sig.ra GA MA e in corrispondenza del confine con l’unità immobiliare adiacente ”.
1.3. Il Comune motivava il provvedimento demolitorio evidenziando, quanto al rilievo sub 1), la realizzazione del locale “box” in assenza di permesso di costruire e rilevando, altresì, che lo stesso era stato già oggetto della precedente ingiunzione di demolizione n. 11 dell’11 marzo 1996, emessa a carico dell’avente causa della ricorrente e mai eseguita. Con riferimento alle opere di cui ai rilievi sub 2) e 3), l’Amministrazione contestava, invece, la loro edificazione in assenza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
2. La ricorrente, pertanto, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza n. 23/2024, unitamente agli atti alla stessa connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ ECCESSO DI POTERE PER MANCATA VALUTAZIONE DEL DECORSO DEL TEMPO. DIFETTO DI CONGRUA MOTIVAZIONE ”.
Con il primo motivo di ricorso, l’ordinanza demolitoria è censurata con specifico riferimento all’opera di cui al rilievo sub 1), sotto i profili dell’eccesso di potere e del difetto di motivazione, in quanto il Comune avrebbe disposto la demolizione di un manufatto la cui rimozione era stata già ingiunta circa 25 anni fa, senza che sia stata poi intrapresa alcuna ulteriore iniziativa esecutiva. La ricorrente ha, pertanto, evidenziato che il decorso di un così ampio lasso di tempo avrebbe richiesto l’esposizione delle specifiche ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione dell’atto demolitorio impugnato.
- “ FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 D.P.R. 6/6/2001 N.380 PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE ”.
Con il secondo motivo di ricorso, è dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune, nell’emettere l’ordinanza di demolizione, non avrebbe tenuto conto del fatto che solo nel 2012 il bene è stato acquistato dalla ricorrente, la quale, pertanto, deve ritenersi in buona fede rispetto agli abusi contestati, in quanto risalenti ad un periodo antecedente all’acquisto. Nell’ambito del medesimo motivo di ricorso, il provvedimento è censurato, sempre sotto il profilo del difetto di motivazione, anche in quanto non risulterebbe spiegato l’iter logico seguito per l’emanazione del provvedimento di demolizione e per l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 31, co. 3, d.P.R. 380/2001.
- “ ECCESSO DI POTERE PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 D.P.R. 6/6/2001 N.380 CON RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI OPERE (PAVIMENTAZIONE, RECINZONE E CANCELLO METALLICO.) ”.
Con l’ultimo motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge nella parte in cui è disposta la demolizione delle opere di cui ai sub 2) e 3), in quanto si tratterebbe di mere pertinenze urbanistiche (non soggette ad alcun titolo abilitativo) o, al più, di manufatti per la cui realizzazione sarebbe stata sufficiente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), non giustificandosi, pertanto, l’emissione del provvedimento demolitorio.
2.1. Il Comune di Latiano, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
2.2. Con memoria depositata in data 17 luglio 2024, la ricorrente, oltre a ribadire le precedenti difese, ha aggiunto che anche il locale “box” (rilievo sub 1 del provvedimento demolitorio) sarebbe stato legittimamente realizzato in assenza di titolo abilitativo, potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 8 l. 1676/1960 e, in ogni caso, trattandosi di una mera pertinenza urbanistica. La ricorrente ha, inoltre, dato atto dell’intervenuto avvio, da parte del Comune di Latiano, delle attività volte all’esecuzione del provvedimento demolitorio, avendo, in particolare, l’Amministrazione provveduto al computo metrico dei lavori.
2.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 19 marzo 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e nei termini che seguono.
4. Il primo e secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, stante la stretta connessione tra le tipologie di censure formulate, e sono entrambi infondati.
4.1. Nei suddetti motivi, la ricorrente ha censurato, in sintesi, il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti impugnati, in quanto l’Amministrazione si sarebbe limitata a disporre la demolizione sulla scorta della mera constatazione dell’irregolarità edilizia delle opere in contestazione, senza esporre il ragionamento sulla base del quale è addivenuta a tale determinazione, né ragioni di interesse pubblico alla stessa sottese, in particolare a fronte del lungo tempo decorso rispetto all’asserita realizzazione e contestazione degli abusi e senza aver considerato la specificità della posizione della ricorrente, acquirente in buona fede dell’immobile.
4.2. A tale riguardo, il Collegio ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui “ l'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4319) senza necessità di ulteriori specificazioni "essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore" (Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8808) ” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 9756 del 14 novembre 2023). Ancora, “ poiché l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non può ascriversi al genus dell’autotutela decisoria, si deve escludere che l’ordinanza di demolizione di opere abusive debba essere motivata con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Ciò in quanto il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione. Allo stesso modo, il decorso del tempo non può radicare, di per sé considerato, un affidamento di carattere “legittimo” in capo ai proprietari dell’abuso ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 659 del 22.1.2024). Sempre per consolidata giurisprudenza, inoltre, ai fini dell’emanazione del provvedimento di demolizione non “ rileva che l'appellante sia la mera acquirente dell'immobile, non materialmente responsabile dell'abuso, giacché chi acquista un immobile abusivo "succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, pur essendo stato l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà” (Cons. Stato, sez. II, 26 settembre 2024, n. 7802)” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1184 del 12.2.2025).
4.3. Per quanto detto, pertanto, l’ordinanza n. 23/2024 oggetto del presente giudizio, in quanto atto di natura strettamente vincolata, è da ritenersi sufficientemente motivata sotto i profili qui in esame, non risultando richiesto che l’Amministrazione esponga le specifiche ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta, anche qualora si tratti di abusi risalenti nel tempo o relativi a beni successivamente acquistati da un terzo in buona fede.
4.4. Da ciò discende, pertanto, l’infondatezza delle censure di cui ai primi due motivi di ricorso.
5. Con il terzo motivo di doglianza, la ricorrente ha censurato l’ordinanza del Comune di Latiano n. 23/2024, relativamente alla parte in cui ha disposto la demolizione delle opere di cui ai rilievi sub 2) e sub 3), ossia la pavimentazione dell’area esterna e l’istallazione di una recinzione in rete metallica e di un cancello di accesso in metallo, evidenziando che si tratterebbe di mere pertinenze urbanistiche liberamente realizzabili o per le quali sarebbe stata sufficiente la mera presentazione di SCIA o di CILA, con conseguente illegittimità della disposta demolizione.
5.1. Inoltre, con la memoria depositata in data 17 luglio 2024, la ricorrente ha aggiunto che anche il locale “box” di cui al rilievo sub 1) dell’ordinanza dovrebbe considerarsi liberamente edificabile in assenza di titolo, potendosi applicare il disposto dell’art. 8 l. 1676/1960 e, in ogni caso, trattandosi anche in questo caso di una mera pertinenza urbanistica.
5.2. Ciò posto, il Collegio rileva, in primo luogo, come non possano essere accolte le deduzioni di parte ricorrente volte a sostenere la legittimità sotto il profilo edilizio del locale “box” di cui al rilievo sub 1) dell’ordinanza di demolizione, come esposte nella memoria del 17 luglio 2024.
5.4. Ed invero, siffatte censure, oltre a risultare inammissibili, in quanto volte ad introdurre profili di contestazione diversi da quelli dedotti con l’originario ricorso (e, quindi, un nuovo motivo di doglianza), senza che siano state osservate le forme e i termini di cui all’art. 43 cod. proc. amm., e, altresì, in considerazione del fatto che l’illegittimità sotto il profilo edilizio del locale “box” è stata già accertata in via definitiva con la ingiunzione demolitoria n 11 dell’11 marzo 1996 (la quale, seppur rimasta ineseguita, non risulta essere mai stata contestata e annullata), sono comunque infondate nel merito.
5.5. Il richiamo all’art. 8 l. 1676/1960 è, infatti, del tutto irrilevante per il caso di specie, trattandosi di un testo normativo afferente ad interventi di edilizia pubblica e non anche privata e non risultando previsto dall’art. 8, richiamato dalla ricorrente, alcun effetto abilitativo rispetto alla realizzazione di opere quale quella di che trattasi.
5.6. In secondo luogo, non sussistono nemmeno i requisiti per qualificare il locale “box” quale mera pertinenza urbanistica, tenuto conto che “ Sotto il profilo edilizio, infatti, un'opera può essere qualificata come pertinenza solo se preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserita al suo servizio, oltre che sfornita di un autonomo valore di mercato, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale. Tale nozione "è invocabile per opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione" (cfr. ex multisCons. St., sez. VI 19 maggio 2023 n. 5004; id. 4 gennaio 2016, n. 19; id., 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023) ” (Cons. Stato, sent. n. 7937 del 2.10.2024).
5.7. Nel caso di specie, l’opera contestata (“ locale “box” della superficie coperta complessiva di circa mq 34 (m. 6,15 xm 5,25) e volumetria di circa mc 85 ”) è di dimensioni significative (mq 34), né vi sono elementi per ritenere che la stessa non sia suscettibile di utilizzo autonomo rispetto all’unità immobiliare principale, ragione per cui non possono ritenersi sussistenti le condizioni affinché possa qualificarsi come pertinenza urbanistica, con conseguente infondatezza delle deduzioni della ricorrente sul punto.
5.8. Sono, invece, fondati i rilievi di cui al terzo motivo di ricorso, ove, con riferimento alle opere sub 2) e 3) dell’ordinanza impugnata, è stata eccepita l’illegittimità della disposta demolizione, trattandosi di manufatti realizzabili in edilizia libera o, al più, a mezzo di semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).
5.9. In relazione a tali opere, l’ordinanza demolitoria impugnata, oltre a provvedere alla loro descrizione, si limita a dedurne la realizzazione in mancanza di SCIA, senza, tuttavia, operare ulteriori considerazioni al riguardo.
5.10. Deve, tuttavia, rilevarsi che, in base al testo dell’art. 6 d.P.R. 380/2011, sia le opere di pavimentazione esterna, sia le recinzioni di tipo leggero (ipotesi cui sembrano effettivamente riconducibili i manufatti in questione) possono farsi rientrare nell’ambito dell’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. 380/2001.
5.11. A tale proposito, anche la giurisprudenza ha chiarito che: “ l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 prevede che: "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (omissis) e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati". Cfr. anche il Glossario Edilizia Libera 2018 (all. al DM 2 marzo 2018) ove nella relativa categoria alla voce n. 40 viene riportata la "Pavimentazione di aree pertinenziali". .... Solo il superamento dell'indice di permeabilità -di cui il provvedimento sanzionatorio non fa menzione- comporta il transito degli interventi di questo tipo in categoria soggetta a titolo edilizio, ricadendo la stessa, altrimenti, tra le attività edilizie libere>. Alla stregua di tale principio, e considerato che l'ordinanza impugnata in primo grado non menziona la difformità rispetto l'indice di permeabilità (ovvero la violazione della prescrizione delle Norme di attuazione del PTP richiamate dal Verificatore), il ricorso risulta fondato in parte qua. 21. Quanto al cancello, l'appello si appalesa fondato, poiché la realizzazione di una recinzione metallica con paletti di ferro e cancello costituisce attività libera, non soggetta nemmeno a denuncia di inizio attività. Deve ricordarsi che, in via generale, la posa di una recinzione - manufatto essenzialmente destinato a delimitare una determinata proprietà allo scopo di separarla dalle altre, di custodirla e difenderla da intrusioni - è solo diretta a far valere lo ius excludendi alios che costituisce il contenuto tipico del diritto dominicale. Dunque, l'installazione di un cancello volto a delimitare la proprietà, se non accompagnata da opere edilizie di elevato impatto urbanistico, rientra nell'attività ‘libera' (v. C.d.S., Sez. VI, Sent. n. 3036/2020), soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6 bis D.P.R. n. 380/2001) ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 4191 del 9 maggio 2024).
5.12. Inoltre, anche a voler ritenere, come riferito nel provvedimento impugnato, che la realizzazione delle opere in questione avrebbe richiesto la presentazione di una SCIA, tale sola constatazione non avrebbe potuto giustificare la demolizione, dovendosi tenere conto del disposto dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, secondo cui la realizzazione di interventi in assenza o in difformità dalla SCIA (ma astrattamente eseguibili a mezzo di segnalazione) comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste e non anche di quella demolitoria, salve le eccezioni previste dalla legge o il caso in cui l’opera non sia comunque compatibile con gli strumenti urbanistici di riferimento ( ex multis , TAR Brescia, Sez. I, sent. n. 800 del 7 agosto 2018).
5.13. Alla luce di quanto evidenziato, quindi, la determinazione del Comune di Latiano di disporre la demolizione delle opere di cui ai rilievi sub 2) e 3) dell’ordinanza 23/2022 è illegittima, in quanto, tenuto conto della tipologia di opere in contestazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto esporre le ragioni in base alle quali ha ricondotto i manufatti al novero degli interventi richiedenti la presentazione della SCIA e, altresì, della scelta di applicare la sanzione demolitoria invece che quella pecuniaria, con conseguente fondatezza dei rilievi di parte ricorrente sotto il profilo del vizio dell’eccesso di potere.
6. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dovendosi disporre l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Latiano n. 23 del 4 aprile 2022, limitatamente alla parte in cui ha disposto la demolizione delle opere ivi descritte ai sub 2) e 3), fatta salva l’eventuale riedizione del potere.
7. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Comune di Latiano n. 23 del 4 aprile 2022, limitatamente alla parte in cui ha disposto la demolizione delle opere ivi descritte ai sub 2) e 3).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO