TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1708 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio separato in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore, dall'Avvocato Giuseppe Lagioia, elettivamente domiciliata presso la sede legale di via U. Petrella n. 1 Campobasso;
Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2 quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore nato a [...] l'[...], Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati in
Campobasso via E. Berlinguer n. 1 presso lo studio professionale del primo difensore;
OPPOSTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.8.2023, i signori e , nella qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2
potestà genitoriale sul figlio minore , hanno agito in via monitoria nei confronti di Persona_1
per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le terapie in favore del minore Pt_1 Per_1
, affetto da Disturbo dello Spettro Autistico, credito indicato come di ammontare di euro
[...]
39.035,00 oltre interessi e spese della procedura. Nello specifico i ricorrenti hanno dedotto: 1) di aver sottoposto il minore al trattamento cognitivo-comportamentale con metodo ABA (Applied Behavioral
Analysis), riconosciuto dalle linee guida del come Controparte_3
innovativo ed efficace nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico;
2) di aver fatto ricorso ad una struttura privata (“Io Sono Speciale srl” di Campobasso) per l'assenza nella Regione di Pt_1
strutture pubbliche, o strutture private convenzionate, specializzate nel trattamento dell'Autismo pagina 1 di 8 mediante terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA;
3) di aver richiesto ad , con nota Pt_1
del 17.07.2019, l'erogazione diretta del suddetto trattamento terapeutico, senza esito alcuno;
4) stante l'inerzia dell' , hanno avanzato ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., presso il Tribunale Parte_1
di Campobasso, definito con ordinanza di accoglimento n. 926/2020 del 06.03.2020 con la quale il
Giudice del Lavoro ha accertato: “ il diritto del minore a ricevere a carico del Persona_1
sistema sanitario nazionale l'erogazione del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia c.d. ABA secondo un orario di 25 ore alla settimana” e, nel contempo, ha condannato la resistente “a prendere in carico direttamente il minore o a sostenere le spese Pt_1
relative alle cure ricevute da altre strutture per un trattamento di 25 ore settimanali di terapia secondo metodologia ABA”; 5) che non ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare predetta per carenza Pt_1
di una equipe multidisciplinare, di un centro accreditato e di personale specialistico idoneo ad eseguire gli interventi;
6) che a seguito del perdurante comportamento omissivo di , i ricorrenti si sono Pt_1 visti costretti a continuare le terapie presso il centro privato “Io Sono Speciale srls” sostenendo ingenti costi di ammontare pari alle somme ingiunte.
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 356/2023 pubblicato in data 11.8.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 12 settembre 2023, con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2023 ha proposto opposizione convenendo in giudizio innanzi a questo Pt_1
Tribunale gli ingiungenti, contestando la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione:
1- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., sospendere, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, inesistenza, infondatezza della pretesa di credito azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 356/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 10.08.2023 nel procedimento NRG 1311 /2023, dichiarandolo inesistente, nullo, annullabile, invalido e, comunque, inefficace nei confronti della;
3- in ogni Pt_1
caso, condannar e i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso s.g. ed accessori, come per legge”.
Nello specifico , richiamando la normativa di settore (art. 8 bis D.Lgs n. 502/1992 e art. 14 della Pt_1
L.R. n. 18/2008), ha dedotto che la struttura privata “Io sono Speciale”, al tempo delle prestazioni rese in favore del minore , non era autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie a soggetti Persona_1
affetti da disturbo dello spettro autistico e, per tale ragione, nulla era dovuto in favore degli opposti. Gli opposti, con comparsa di costituzione deposita il 12.1.2024, hanno contestato l'avverso dedotto pagina 2 di 8 chiedendo:“ - In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di revoca della provvisoria esecutività dell'opposto provvedimento monitorio, alla stregua delle motivazioni addotte in atti;
- In punto di merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla stregua di ogni argomentazione dedotta in atti;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli odierni opposti al pagamento della minor somma derivante dalla differenza tra quanto corrisposto alla struttura all'epoca non convenzionata e quanto sarebbe stato corrisposto ad una struttura convenzionata con l' ; al contempo condannare l' , in virtù di quanto sopra, al pagamento Pt_1 Pt_1
in favore delle parti opposte della somma accertata in corso di giudizio;
- In ogni caso, con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”.
Disattesa la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Così ricostruita la vicenda nei suoi esatti termini come emerge dalla documentazione in atti e dato atto che l'ordinanza cautelare non possa costituire giudicato in questo giudizio, va tuttavia osservato come la mancata contestazione da parte dell'opponente del diritto del minore al trattamento ABA, preclude l'esame in questa sede di alcuni aspetti, espressamente accertati dall'ordinanza cautelare come sussistenti, che debbono ritenersi non più controversi e, in particolare: a) se il trattamento riabilitativo con il metodo ABA sia una prestazione sanitaria;
b) se sussista l'obbligo del SSR di fornire tale trattamento, ovvero se esso rientri nei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali - LEA;
c) se il trattamento con il metodo ABA sia adeguato al caso concreto.
Infatti, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n.20597/2022).
Ciò premesso e volendo, comunque, entrare nel merito della vicenda processuale relativa al diritto del minore al trattamento riabilitativo con il metodo ABA, risulta allegato e non contestato che gli opposti hanno ripetutamente chiesto alla struttura sanitaria opponente l'erogazione, a vantaggio del figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, del trattamento riabilitativo Persona_1
cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, ritenuto dalla letteratura scientifica il metodo più adatto per gli esiti migliorativi sul versante linguistico e della comunicazione e risulta pagina 3 di 8 altresì allegato e non contestato come non abbia dato seguito alle legittime richieste degli Pt_1
opposti e né abbia dato esecuzione all'ordinanza cautelare pronunciata da questo Tribunale il 6.3.2020.
Come già espresso nella motivazione resa dal Tribunale in sede cautelare, anche questo Giudice condivide la decisione di riconoscere al minore il diritto alla prestazione richiesta essendo chiaro il quadro normativo sul punto: 1) il trattamento riabilitativo posto in essere attraverso l'analisi comportamentale applicata (ABA), appare in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs
n. 502/1992 in quanto prestazione per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute;
secondo tale normativa il SSN si fa carico, come principio generale, di quelle prestazioni sanitarie che, sulla base delle conoscenze che derivano dalle sperimentazioni cliniche
(per l'appunto, le evidenze scientifiche), sono in grado di apportare significativi benefici di salute;
2) la
L. n. 134/2015 ("Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie") all'art. 2, prevede che l' di Sanità Controparte_4
aggiorni: "le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali"; all'art. 3 prevede altresì che "nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-
2016, con la procedura di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2015, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con
l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di LZ ..., stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone
l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di
pagina 4 di 8 cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona..."; 3) l'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, riguardante specificamente le "Persone con disturbi dello spettro autistico", prevede che: "1. Ai sensi della L. n.
134/2015, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche" e che "2. Ai sensi dell'art. 4 della L.
n. 134/2015, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di
Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale"; 4) le Linee guida emanate dal Ministero della Salute, , aventi per Controparte_5
oggetto il "trattamento dei disturbi dello spettro acustico nei bambini e negli adolescenti", prevedono che "tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico" (sotto tale ultimo aspetto, è significativo come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito le coordinate del principio di efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto comma 7 dell'art. 1 della L. n. 502 del 1992, affermando che tale principio non può essere eluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili", posto che le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando essa sia solo dubbia –
Cass. n. 7279/2015).
Ebbene, a fronte di tale chiaro quadro normativo, , come detto, non ha specificatamente Pt_1
contestato che il metodo ABA rientra tra quelle prestazioni erogate dal né che tale metodo CP_6
presenta evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute per il paziente, né ha contestato gli effetti che tale metodo ha avuto nel caso concreto e nemmeno ha dedotto l'esistenza di altri percorsi riabilitativi maggiormente economici. Consegue che la decisione del Giudice del cautelare, che ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere a carico del sistema Persona_1 sanitario nazionale l'erogazione del trattamento riabilitativo comportamentale mediante la metodologia pagina 5 di 8 ABA, per effetto della mancata contestazione specifica sul punto da parte di e della normativa Pt_1
di riferimento richiamata, deve essere ritenuta, in questa sede, pienamente condivisibile.
Tutto quanto premesso e tornando all'unico motivo di opposizione, deduce che l'assenza di un Pt_1 provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in capo alla struttura privata che ha erogato le prestazioni in favore del minore, è ostativa all'accoglimento della domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori. A supporto di tale tesi richiama l'art. l'art. 8 bis del D.Lgs n. 502/1992 secondo cui “…..La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinques”, nonché l'art. 14 L.R. n. 18/2008 in virtù del quale:
“L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta comporta l'assoggettamento alle sanzioni amministrative vigenti ed applicabili in materia, nonché il divieto di esercizio delle medesime attività sanitarie per un anno”.
L'assunto non è condivisibile.
E' fatto incontestato che gli odierni opposti, per l'acclarata carenza di assistenza pubblica, si sono trovati nella necessità di far proseguire al minore la terapia ABA presso un centro privato specializzato nel trattamento dell'Autismo non avendo dato alcun seguito, nonostante l'urgenza rappresentata Pt_1
dagli opposti, alle diverse richieste di presa in carico.
Ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto il diritto degli opposti al rimborso delle spese mediche sostenute per far proseguire al minore il percorso riabilitativo atteso che la normativa di riferimento fa espresso obbligo alla Struttura Sanitaria di prendere in carico i soggetti affetti di autismo e di dare riscontro alle istanze dei privati attraverso l'elaborazione di un progetto individuale, motivando adeguatamente eventuali dinieghi. Nel caso di specie , all'epoca dei fatti priva di Pt_1
personale specialistico e di strutture convenzionate in grado di erogare un percorso riabilitativo secondo il metodo ABA, non ha mai preso in carico il minore né lo ha inserito in un apposito percorso sociosanitario né lo ha inviato presso una struttura convenzionata.
In ragione di tali carenze organizzative, della normativa richiamata e dell'indiscusso beneficio del metodo ABA sulla salute del minore, è tenuta a garantire il suddetto trattamento in via Pt_1
indiretta attraverso il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia del minore presso la struttura privata.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: " Il diritto al rimborso di spese sostenute per assistenza sanitaria in strutture private è subordinato all'impossibilità di ottenere adeguatamente e
pagina 6 di 8 tempestivamente le stesse prestazioni in strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
il relativo onere probatorio grava sull'assistito che chieda ad entrambe le condizioni previste, il rimborso" (cfr. Cass. n. 7351/2003) e, ancora, sebbene in materia di ricoveri ospedalieri all'estero, ma la ratio è identica: “L'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero deve essere erogata dal Servizio sanitario nazionale, sotto forma di rimborso delle spese e anche in difetto di preventiva autorizzazione regionale, non solo quando le cure - gravi, urgenti e impraticabili nelle strutture nazionali - siano finalizzate a debellare la malattia o ad arrestarne il corso, ma anche quando esse, come le cure palliative, siano dirette ad alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale del paziente, senza incidere sull'evoluzione della malattia, atteso che, nella coordinata lettura degli artt. 2
e 32 Cost. il diritto alla salute, in funzione della dignità umana, assume una dimensione più ampia della tradizionale attesa dei mezzi di guarigione” (cfr. Cass. n. 9969/2012) e, infine, altro risalente principio giurisprudenziale secondo cui: “Nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per
l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario” (cfr.
Cass. n. 117/1999).
L'onere probatorio a carico degli opposti (urgenza delle prestazioni e impossibilità di ottenere una terapia ABA dalla struttura pubblica o convenzionata) è stato ampiamente assolto tramite la documentazione prodotta in atti mentre non coglie nel segno il richiamo dell'opponente alla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 8/2022, trattandosi di fattispecie del tutto diversa rispetto a quella odierna dove è stata dimostrata una condotta di del tutto omissiva e inottemperante alla Pt_1
normativa di riferimento, alle legittime richieste degli opposti e all'ordinanza cautelare.
Atteso che non ha sollevato contestazioni sull'ammontare della somma ingiunta, il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto va confermato integralmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 356/2023 emesso da questo Tribunale in data 10.8.2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 10.8.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore Pt_1
degli Avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessive euro 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cap.
Così deciso in Campobasso il 23 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1708 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio separato in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore, dall'Avvocato Giuseppe Lagioia, elettivamente domiciliata presso la sede legale di via U. Petrella n. 1 Campobasso;
Pt_1
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_1 CP_2 quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore nato a [...] l'[...], Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati in
Campobasso via E. Berlinguer n. 1 presso lo studio professionale del primo difensore;
OPPOSTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.8.2023, i signori e , nella qualità di esercenti la Controparte_1 CP_2
potestà genitoriale sul figlio minore , hanno agito in via monitoria nei confronti di Persona_1
per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le terapie in favore del minore Pt_1 Per_1
, affetto da Disturbo dello Spettro Autistico, credito indicato come di ammontare di euro
[...]
39.035,00 oltre interessi e spese della procedura. Nello specifico i ricorrenti hanno dedotto: 1) di aver sottoposto il minore al trattamento cognitivo-comportamentale con metodo ABA (Applied Behavioral
Analysis), riconosciuto dalle linee guida del come Controparte_3
innovativo ed efficace nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico;
2) di aver fatto ricorso ad una struttura privata (“Io Sono Speciale srl” di Campobasso) per l'assenza nella Regione di Pt_1
strutture pubbliche, o strutture private convenzionate, specializzate nel trattamento dell'Autismo pagina 1 di 8 mediante terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA;
3) di aver richiesto ad , con nota Pt_1
del 17.07.2019, l'erogazione diretta del suddetto trattamento terapeutico, senza esito alcuno;
4) stante l'inerzia dell' , hanno avanzato ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., presso il Tribunale Parte_1
di Campobasso, definito con ordinanza di accoglimento n. 926/2020 del 06.03.2020 con la quale il
Giudice del Lavoro ha accertato: “ il diritto del minore a ricevere a carico del Persona_1
sistema sanitario nazionale l'erogazione del trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale mediante la metodologia c.d. ABA secondo un orario di 25 ore alla settimana” e, nel contempo, ha condannato la resistente “a prendere in carico direttamente il minore o a sostenere le spese Pt_1
relative alle cure ricevute da altre strutture per un trattamento di 25 ore settimanali di terapia secondo metodologia ABA”; 5) che non ha dato esecuzione all'ordinanza cautelare predetta per carenza Pt_1
di una equipe multidisciplinare, di un centro accreditato e di personale specialistico idoneo ad eseguire gli interventi;
6) che a seguito del perdurante comportamento omissivo di , i ricorrenti si sono Pt_1 visti costretti a continuare le terapie presso il centro privato “Io Sono Speciale srls” sostenendo ingenti costi di ammontare pari alle somme ingiunte.
L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 356/2023 pubblicato in data 11.8.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 12 settembre 2023, con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2023 ha proposto opposizione convenendo in giudizio innanzi a questo Pt_1
Tribunale gli ingiungenti, contestando la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione:
1- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., sospendere, ricorrendone i gravi motivi, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2- nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, inesistenza, infondatezza della pretesa di credito azionata in sede monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 356/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 10.08.2023 nel procedimento NRG 1311 /2023, dichiarandolo inesistente, nullo, annullabile, invalido e, comunque, inefficace nei confronti della;
3- in ogni Pt_1
caso, condannar e i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso s.g. ed accessori, come per legge”.
Nello specifico , richiamando la normativa di settore (art. 8 bis D.Lgs n. 502/1992 e art. 14 della Pt_1
L.R. n. 18/2008), ha dedotto che la struttura privata “Io sono Speciale”, al tempo delle prestazioni rese in favore del minore , non era autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie a soggetti Persona_1
affetti da disturbo dello spettro autistico e, per tale ragione, nulla era dovuto in favore degli opposti. Gli opposti, con comparsa di costituzione deposita il 12.1.2024, hanno contestato l'avverso dedotto pagina 2 di 8 chiedendo:“ - In via preliminare, rigettare l'avversa istanza di revoca della provvisoria esecutività dell'opposto provvedimento monitorio, alla stregua delle motivazioni addotte in atti;
- In punto di merito, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, alla stregua di ogni argomentazione dedotta in atti;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli odierni opposti al pagamento della minor somma derivante dalla differenza tra quanto corrisposto alla struttura all'epoca non convenzionata e quanto sarebbe stato corrisposto ad una struttura convenzionata con l' ; al contempo condannare l' , in virtù di quanto sopra, al pagamento Pt_1 Pt_1
in favore delle parti opposte della somma accertata in corso di giudizio;
- In ogni caso, con condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite, con distrazione a vantaggio dei sottoscritti legali antistatari”.
Disattesa la richiesta di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 21 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.
Così ricostruita la vicenda nei suoi esatti termini come emerge dalla documentazione in atti e dato atto che l'ordinanza cautelare non possa costituire giudicato in questo giudizio, va tuttavia osservato come la mancata contestazione da parte dell'opponente del diritto del minore al trattamento ABA, preclude l'esame in questa sede di alcuni aspetti, espressamente accertati dall'ordinanza cautelare come sussistenti, che debbono ritenersi non più controversi e, in particolare: a) se il trattamento riabilitativo con il metodo ABA sia una prestazione sanitaria;
b) se sussista l'obbligo del SSR di fornire tale trattamento, ovvero se esso rientri nei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali - LEA;
c) se il trattamento con il metodo ABA sia adeguato al caso concreto.
Infatti, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n.20597/2022).
Ciò premesso e volendo, comunque, entrare nel merito della vicenda processuale relativa al diritto del minore al trattamento riabilitativo con il metodo ABA, risulta allegato e non contestato che gli opposti hanno ripetutamente chiesto alla struttura sanitaria opponente l'erogazione, a vantaggio del figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico, del trattamento riabilitativo Persona_1
cognitivo comportamentale mediante la metodologia ABA, ritenuto dalla letteratura scientifica il metodo più adatto per gli esiti migliorativi sul versante linguistico e della comunicazione e risulta pagina 3 di 8 altresì allegato e non contestato come non abbia dato seguito alle legittime richieste degli Pt_1
opposti e né abbia dato esecuzione all'ordinanza cautelare pronunciata da questo Tribunale il 6.3.2020.
Come già espresso nella motivazione resa dal Tribunale in sede cautelare, anche questo Giudice condivide la decisione di riconoscere al minore il diritto alla prestazione richiesta essendo chiaro il quadro normativo sul punto: 1) il trattamento riabilitativo posto in essere attraverso l'analisi comportamentale applicata (ABA), appare in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del D.Lgs
n. 502/1992 in quanto prestazione per la quale sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute;
secondo tale normativa il SSN si fa carico, come principio generale, di quelle prestazioni sanitarie che, sulla base delle conoscenze che derivano dalle sperimentazioni cliniche
(per l'appunto, le evidenze scientifiche), sono in grado di apportare significativi benefici di salute;
2) la
L. n. 134/2015 ("Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie") all'art. 2, prevede che l' di Sanità Controparte_4
aggiorni: "le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali ed internazionali"; all'art. 3 prevede altresì che "nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e tenuto conto del nuovo Patto per la salute 2014-
2016, con la procedura di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2015, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con
l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di LZ ..., stabiliscono percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, verificandone
l'evoluzione, e adottano misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) la qualificazione dei servizi di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e
l'abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico;
b) la formazione degli operatori sanitari di neuropsichiatria infantile, di abilitazione funzionale e di psichiatria sugli strumenti di valutazione e sui percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori evidenze scientifiche disponibili;
c) la definizione di equipe territoriali dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;
d) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;
e) la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di
pagina 4 di 8 cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona..."; 3) l'art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, riguardante specificamente le "Persone con disturbi dello spettro autistico", prevede che: "1. Ai sensi della L. n.
134/2015, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche" e che "2. Ai sensi dell'art. 4 della L.
n. 134/2015, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di
Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale"; 4) le Linee guida emanate dal Ministero della Salute, , aventi per Controparte_5
oggetto il "trattamento dei disturbi dello spettro acustico nei bambini e negli adolescenti", prevedono che "tra i programmi intensivi comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied behaviour intervention, ABA): gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico" (sotto tale ultimo aspetto, è significativo come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito le coordinate del principio di efficacia ed appropriatezza della terapia di cui al suddetto comma 7 dell'art. 1 della L. n. 502 del 1992, affermando che tale principio non può essere eluso dalla mera carenza di "evidenze scientifiche disponibili", posto che le evidenze scientifiche possono venire in rilievo allorquando sia stato scientificamente provata l'inefficacia della cura in questione e non già quando essa sia solo dubbia –
Cass. n. 7279/2015).
Ebbene, a fronte di tale chiaro quadro normativo, , come detto, non ha specificatamente Pt_1
contestato che il metodo ABA rientra tra quelle prestazioni erogate dal né che tale metodo CP_6
presenta evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute per il paziente, né ha contestato gli effetti che tale metodo ha avuto nel caso concreto e nemmeno ha dedotto l'esistenza di altri percorsi riabilitativi maggiormente economici. Consegue che la decisione del Giudice del cautelare, che ha riconosciuto il diritto del minore a ricevere a carico del sistema Persona_1 sanitario nazionale l'erogazione del trattamento riabilitativo comportamentale mediante la metodologia pagina 5 di 8 ABA, per effetto della mancata contestazione specifica sul punto da parte di e della normativa Pt_1
di riferimento richiamata, deve essere ritenuta, in questa sede, pienamente condivisibile.
Tutto quanto premesso e tornando all'unico motivo di opposizione, deduce che l'assenza di un Pt_1 provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria in capo alla struttura privata che ha erogato le prestazioni in favore del minore, è ostativa all'accoglimento della domanda di rimborso delle spese sostenute dai genitori. A supporto di tale tesi richiama l'art. l'art. 8 bis del D.Lgs n. 502/1992 secondo cui “…..La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché alla stipulazione di accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinques”, nonché l'art. 14 L.R. n. 18/2008 in virtù del quale:
“L'esercizio dell'attività sanitaria senza l'autorizzazione prescritta comporta l'assoggettamento alle sanzioni amministrative vigenti ed applicabili in materia, nonché il divieto di esercizio delle medesime attività sanitarie per un anno”.
L'assunto non è condivisibile.
E' fatto incontestato che gli odierni opposti, per l'acclarata carenza di assistenza pubblica, si sono trovati nella necessità di far proseguire al minore la terapia ABA presso un centro privato specializzato nel trattamento dell'Autismo non avendo dato alcun seguito, nonostante l'urgenza rappresentata Pt_1
dagli opposti, alle diverse richieste di presa in carico.
Ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto il diritto degli opposti al rimborso delle spese mediche sostenute per far proseguire al minore il percorso riabilitativo atteso che la normativa di riferimento fa espresso obbligo alla Struttura Sanitaria di prendere in carico i soggetti affetti di autismo e di dare riscontro alle istanze dei privati attraverso l'elaborazione di un progetto individuale, motivando adeguatamente eventuali dinieghi. Nel caso di specie , all'epoca dei fatti priva di Pt_1
personale specialistico e di strutture convenzionate in grado di erogare un percorso riabilitativo secondo il metodo ABA, non ha mai preso in carico il minore né lo ha inserito in un apposito percorso sociosanitario né lo ha inviato presso una struttura convenzionata.
In ragione di tali carenze organizzative, della normativa richiamata e dell'indiscusso beneficio del metodo ABA sulla salute del minore, è tenuta a garantire il suddetto trattamento in via Pt_1
indiretta attraverso il rimborso delle spese sostenute dalla famiglia del minore presso la struttura privata.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: " Il diritto al rimborso di spese sostenute per assistenza sanitaria in strutture private è subordinato all'impossibilità di ottenere adeguatamente e
pagina 6 di 8 tempestivamente le stesse prestazioni in strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
il relativo onere probatorio grava sull'assistito che chieda ad entrambe le condizioni previste, il rimborso" (cfr. Cass. n. 7351/2003) e, ancora, sebbene in materia di ricoveri ospedalieri all'estero, ma la ratio è identica: “L'assistenza sanitaria indiretta per ricoveri ospedalieri all'estero deve essere erogata dal Servizio sanitario nazionale, sotto forma di rimborso delle spese e anche in difetto di preventiva autorizzazione regionale, non solo quando le cure - gravi, urgenti e impraticabili nelle strutture nazionali - siano finalizzate a debellare la malattia o ad arrestarne il corso, ma anche quando esse, come le cure palliative, siano dirette ad alleviare il pregiudizio fisico ed esistenziale del paziente, senza incidere sull'evoluzione della malattia, atteso che, nella coordinata lettura degli artt. 2
e 32 Cost. il diritto alla salute, in funzione della dignità umana, assume una dimensione più ampia della tradizionale attesa dei mezzi di guarigione” (cfr. Cass. n. 9969/2012) e, infine, altro risalente principio giurisprudenziale secondo cui: “Nell'ipotesi che a fondamento della domanda di un assistito del servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non preventivamente autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di urgenza - che comportano per
l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario l'eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento dei motivi di urgenza, atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure costituzionalmente protetti - quali l'esistenza di risorse del servizio sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario” (cfr.
Cass. n. 117/1999).
L'onere probatorio a carico degli opposti (urgenza delle prestazioni e impossibilità di ottenere una terapia ABA dalla struttura pubblica o convenzionata) è stato ampiamente assolto tramite la documentazione prodotta in atti mentre non coglie nel segno il richiamo dell'opponente alla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 8/2022, trattandosi di fattispecie del tutto diversa rispetto a quella odierna dove è stata dimostrata una condotta di del tutto omissiva e inottemperante alla Pt_1
normativa di riferimento, alle legittime richieste degli opposti e all'ordinanza cautelare.
Atteso che non ha sollevato contestazioni sull'ammontare della somma ingiunta, il decreto Pt_1
ingiuntivo opposto va confermato integralmente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per Questi Motivi
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto Pt_1
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 356/2023 emesso da questo Tribunale in data 10.8.2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 356/2023 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 10.8.2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore Pt_1
degli Avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Francesco Beer dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida in complessive euro 7.616,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva
e Cap.
Così deciso in Campobasso il 23 marzo 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 8 di 8