Rigetto
Sentenza 13 novembre 2024
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00148/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01511/2021
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del prefetto della provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-/Area IV Cittadinanza del 19 gennaio 2021 di inammissibilità della richiesta di conferimento della cittadinanza italiana per la carenza dei requisiti previsti dall’art.5 della legge n.91 del 1992.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 20 novembre 2021;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n.0016550 del 13 aprile 2024, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dal decreto del prefetto della provincia di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-/Area IV Cittadinanza del 19 gennaio 2021 di inammissibilità della richiesta di conferimento della cittadinanza italiana per la carenza dei requisiti previsti dall’art.5 della legge n.91 del 1992.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) l’interessata, di nazionalità onduregna, riferisce di essere coniugata con il cittadino italiano-OMISSIS- dal 16 dicembre 2014 e di aver prodotto istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 8 marzo 2018, eleggendo come luogo di residenza la stessa del consorte, in -OMISSIS-, avendo cura di indicare quale luogo di dimora effettivo quello da diversi anni indicato dal coniuge, ovvero in -OMISSIS- al -OMISSIS-;
b) la questura di -OMISSIS-, sulla scorta delle informazioni assunte presso il comune di -OMISSIS-, ha ripetutamente riferito alla prefettura che l’interessata non aveva rispettato il requisito della residenza legale nel territorio della repubblica da almeno due anni, in quanto non in possesso del permesso di soggiorno;
c) sulla base della rilevata carenza del requisito della residenza legale, l’amministrazione, con preavviso di rigetto ex art.10- bis della legge n.241 del 1990, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
d) l’interessata ha presentato le proprie osservazioni che non sono state ritenute sufficienti per superare le ragioni del diniego;
e) con decreto datato 19 gennaio 2021 oggetto di gravame, il prefetto di -OMISSIS- ha dichiarato inammissibile la domanda per la mancanza della residenza legale ai sensi dell’art.5 della citata legge n.91 del 1992.
3. L’interessata ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 20 novembre 2021 affidandosi ad unico motivi di ricorso (esteso da pagina 3 a pagina 13 dell’atto introduttivo) rubricato “ Violazione dell’art.3 della legge n.241 del 1990 difetto di motivazione e di istruttoria ”.
In tesi della ricorrente, la prefettura non ha valutato e considerato adeguatamente le memorie scritte ed i documenti presentati, né ha dato conto, nella motivazione del provvedimento finale, delle ragioni che hanno determinato il mancato accoglimento di quanto rappresentato dalla cittadina straniera. In punto di fatto, la ricorrente riferisce di aver presentato, nel mese di gennaio del 2015, istanza di rilascio del permesso di soggiorno, dopo aver contratto matrimonio il 16 dicembre 2014 e che la domanda è stata ingiustamente rifiutata dalla questura di -OMISSIS-, nonostante le precise e chiare indicazioni concernenti il domicilio effettivo - in -OMISSIS- presso la suocera -, diverso rispetto al luogo indicato come residenza - nel comune di -OMISSIS- - per inagibilità dell’immobile sottoposto ad ordinanza sindacale di sgombero n.134 del 23 novembre 2002. Al contempo, l’interessata sostiene di convivere senza soluzione di continuità con il marito-OMISSIS- dal dicembre 2014 e che in data 29 luglio 2021 è nato il figlio della coppia-OMISSIS-
4. Nel corso del procedimento:
a) il Ministero dell’interno ha trasmesso la prescritta relazione con nota prot. n.0016550 del 13 aprile 2024, con la quale ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la decisione della lite verte su diritti soggettivi e, come tale, è riservata, in via esclusiva, al giudice ordinario; nel merito, ha concluso per l’infondatezza del gravame, con l’assorbimento della invocata tutela cautelare;
b) la ricorrente non ha prodotto osservazioni nonostante le garanzie partecipative assicurate dall’amministrazione con nota prot. n.0016550 del 13 aprile 2024.
5. Nell’adunanza del 29 gennaio 2025, l’affare è stato deciso.
6. La sezione ritiene fondata l’eccezione formulata in via pregiudiziale dal Ministero dell’interno di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.7, comma 8, del d.lgs. n.104 del 2010 (secondo cui il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa ), configurandosi l’acquisto della cittadinanza per matrimonio come un diritto soggettivo dello straniero, assoggettato alla competenza del giudice ordinario.
Ed invero, in tema di acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione , per costante giurisprudenza, il coniuge del cittadino italiano è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo ad acquisire la cittadinanza che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte dell’amministrazione, del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto. (Cons. Stato, sez. I, parere 23 marzo 2023, n.512; sez. III, 22 luglio 2020, n.4677; sez. VI, 22 marzo 2007, n.1355; sez. VI, 11 agosto 2005, n.4334; sez. IV, 15 dicembre 2000, n.6707)
7. Al caso di specie deve applicarsi, con gli evidenti adattamenti imposti dalle peculiarità del ricorso straordinario, la traslatio iudici di cui all’art.11, comma 2, c.p.a.
Pertanto, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se la ricorrente la riproporrà dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione del presente ricorso adottata dal Presidente della Repubblica.
8. La sezione esprime il parere che il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà per la ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà per la ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ed i terzi citati.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.