Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvedera' con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Alla copertura dell'onere di lire 2.400.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53, si provvedera' con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.