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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. , p.i. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frontoni e Maria Pia Di Giosa giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impresa individuale (di seguito solo ) chiedeva al tribunale di Roma di Parte_1 Pt_1 ingiungere alla il pagamento dell'importo di € 37.627,36, oltre interessi Controparte_1
pagina 1 di 18 ex d.lgs. 231/2002, in relazione a due contratti di subappalto per la riqualificazione del villaggio CLUB MED di Cefalù.
Deduceva che era creditrice, quale subappaltatrice, quanto al primo contratto, della somma di
€ 26.380,31 e, quanto al secondo, della somma di € 10.884,47 e che aveva CP_1
rifiutato il pagamento, nonostante le opere fossero state accettate, senza contestazioni, sia dalla stessa che dalla committente e fossero state collaudate con Controparte_2
esito positivo.
***
Il tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 7843/2020 del 26.5.2020.
***
Proponeva opposizione sostenendo che: il credito azionato, in larga parte CP_1 basato su due fatture “postume” per complessivi € 20.088,95 (n. 4 e n. 5 del 27.2.2020, riportanti causale “Vs. dare a saldo”), emesse a distanza di due anni dalla fine dei lavori e senza alcun riferimento ai documenti di contratto, costituiva credito giuridicamente inesistente, come evidenziato con pec del 5.3.2020; il credito, di gran lunga inferiore, ammontava a soli € 10.386,48 e, come evidenziato con nota del 27.7.2019, non era stato saldato per via della mancata consegna di documentazione contributiva regolare (ai sensi dell'art. 15 di contratto) e perché in sede di collaudo il committente principale aveva trattenuto, per vizi e non conformità, verso somme pari a € 113.216,11, in CP_1
quota parte attribuibili ai lavori di , fermo restando che la garanzia biennale post- Pt_1
collaudo sarebbe scaduta nel marzo 2021 e pertanto quegli importi nemmeno potevano ritenersi esigibili;
in sede di tentativo di negoziazione assistita mai conclusosi, CP_1 aveva poi quantificato in via forfettaria in € 20.000,00 i danni dalla medesima subiti per via delle detrazioni operate in sede di collaudo;
residuava dunque un controcredito della opponente pari a € 9.613,52 (€ 20.000,00 - € 10.386,48).
Chiedeva quindi al tribunale di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che “nulla è dovuto dalla opponente alla Impresa con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 del
contro
-credito risultante dall'istruttoria ad oggi quantificabile in € 9.613,52”. CP_1
***
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 commi 4 e 5 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità, e in ogni caso, la decadenza dell'opponente dall'eccezione di compensazione;
confermare il decreto ingiuntivo;
condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma di € 37.627,36 (o,
pagina 2 di 18 in subordine, della minor somma di € 37.264,78) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi;
concedere la provvisoria esecuzione;
in subordine, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. o ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 10.368,48; rigettare, in ogni caso, le eccezioni, domande e istanze formulate da parte opponente “in quanto decadute, prescritte, infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova”.
***
Il tribunale rigettava le istanze ex artt. 648, 186 bis e 186 ter c.p.c. e formulava alle parti una proposta conciliativa, avente ad oggetto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 22.000,00 oltre a un contributo per le spese di lite, che aveva esito negativo.
Quindi, con sentenza n. 11685/2021, R.G. 37749/2020, pubblicata in data 6.7.2021, dichiarava infondata la pretesa creditoria avanzata da e, per l'effetto, revocava il Pt_1
decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, affermava che:
- alla luce della contabilità d'appalto (SAL 3 e 6, docc. 9 e 11 atto opposizione), il credito residuo ammontava alla somma di € 10.386,48, non saldata in ragione della mancata consegna di documentazione contributiva regolare, come previsto dall'art. 15 di contratto e confermato dalla nota con cui il segnalava lo stato di crisi in cui versava (doc. 16 atto di opposizione); Pt_1
- era, invece, rimasta indimostrata la debenza delle somme oggetto delle fatture emesse nel 2020, dal momento che queste erano state contestate da con PEC del 5.3.2020, per la mancanza CP_1 di uno specifico titolo a sostegno, con conseguente diffida all'invio di note di credito e riserva di agire nelle sedi competenti;
- a fronte di tale deduzione, l'opposta si era limitata a sostenere che incombeva sull'opponente l'onere della prova del relativo pagamento o di altri fatti estintivi, nonché a produrre un prospetto (doc. 12 comparsa ) del tutto inidoneo, per la sua genericità, a fornire una prova del credito azionato;
Pt_1
- del pari, non era sufficiente l'atto di “Integrazione-Scorporo n. 2”, con un incremento del prezzo contrattuale di € 9.212,65, poiché privo di sottoscrizione delle parti, pur essendo espressamente previsto dalla nella mail del 14.5.2018, che il documento avrebbe dovuto essere timbrato e CP_1 firmato dal legale rappresentante della e trasmesso via PEC alla con successivo Pt_1 CP_1 invio, da parte di questa, di copia debitamente firmata dal consigliere delegato;
- non essendosi realizzate tali formalità, l'atto rappresentava una mera proposta non sfociata nella conclusione di un accordo integrativo e, conseguentemente, inidonea a far sorgere alcun credito, per cui l'asserito creditore avrebbe piuttosto dovuto provare l'esistenza di una contraria e prevalente prassi tra le parti o l'avvenuto collaudo delle opere integrate;
- l'opposta, invece, si era limitata ad affermare la sufficienza dell'atto non sottoscritto, essendo stato trasmesso dalla RC su propria carta intestata, il che attestava la “paternità” del documento;
pagina 3 di 18 - non essendo stata contestata dall'opponente la riferibilità a sé del documento, ad essere controverso tra le parti era il valore da riconoscersi a tale atto, ma “rispetto a tale thema il creditore, su cui grava l'onere di fornire il titolo della pretesa, non ha fornito adeguata prova per contrastare le eccezioni avversarie”;
- la corrispondenza richiamata da , intercorsa tra le parti successivamente alla trasmissione della Pt_1 proposta (docc. 16 e 17 comparsa), infatti, non apportava alcun significato confermativo, fornendo al contrario elementi a sostegno del mancato perfezionamento di un accordo integrativo, atteso che si faceva espressa menzione della mancata accettazione da parte di della integrazione/scorporo Pt_1
d'ordine n. 2 dell'8.5.2018;
- la pretesa dell'ingiungente non poteva essere accolta neppure nella misura inferiore riscontrata dalle produzioni documentali, ciò in ragione dell'eccezione di inadempimento proposta dalla CP_1 la quale aveva dimostrato di aver subito delle trattenute operate in sede di collaudo da parte del committente principale per vizi e non conformità per un ammontare di € 113.216,11, in quota parte attribuibili ai lavori del;
Pt_1
- il ribaltamento a carico della subappaltatrice trovava fondamento nell'art. 15 del contratto e, anche a prescindere dal suesposto dato negoziale, l'esistenza di vizi imputabili alla subappaltatrice integrava un inesatto adempimento che impediva il conseguimento della controprestazione;
- a tal proposito, andava rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza dall'azione, poiché, come documentalmente provato da (docc. 18 e 19), i difetti rilevati dalla committente principale CP_1 erano stati oggetto di immediata comunicazione da parte dell'appaltatrice alle subappaltatrici, tra cui l , già in data 3.12.2018 e 7.12.2018, per consentire alle imprese di intervenire ad Parte_1 apprestare le dovute riparazioni e consentire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- non era vero, pertanto, che solo in data 29.3.2019 – data del certificato di collaudo – CP_1 fosse stata resa edotta delle disposte detrazioni da parte della committente principale e che la prima comunicazione a fosse avvenuta il 29.7.2019; Pt_1
- nelle mail puntualmente si dava atto della rilevazione dei vizi e della necessità di un intervento, ciascuno secondo le proprie competenze contrattuali, per cui le subappaltatrici, prima del collaudo finale, erano state edotte circa la programmazione di interventi di ripristino nel Lotto Bungalow e nel Lotto Case a
Secco, settori di operatività anche dell , né tale modalità informativa poteva ritenersi Parte_1 generica, in relazione alla possibilità che ciascuna subappaltatrice potesse comprendere la portata dell'intervento di propria competenza, in ragione delle “snagging list”;
- non essendo necessaria una esposizione specifica o analitica delle difformità o dei vizi, l'indicazione delle liste riepilogative degli interventi da eseguire allegate alle mail soddisfaceva adeguatamente i requisiti di idoneità della comunicazione, per impedire il maturare della decadenza;
- la conoscenza da parte del era, altresì, riscontrabile agevolmente dalla mail inviata dal capo Pt_1 cantiere per conto di doc. 24 di parte opposta), quando il si era presentato, in data CP_1 Pt_1
8.1.2019, presso il Villaggio Club Med, per gli interventi in cantiere, come da richiesta fatta dall'appaltatrice;
pagina 4 di 18 - tale circostanza non avvalorava la tesi dell'opposta circa la non imputabilità a sé dei vizi dell'opera e dei dovuti interventi di ripristino: infatti, come dedotto dall'opponente, era stato precisamente prescritto alle subappaltatrici di comunicare entro il 15.12.2018 il nominativo della manodopera che sarebbe stata impiegata nell'attività di ripristino per ottenere la previa autorizzazione all'ingresso al resort da parte della committente principale (doc. 19);
- il diniego all'accesso, pertanto, dimostrava la chiara conoscenza da parte della subappaltatrice dei riscontrati inadempimenti e della riferibilità di essi alla propria sfera di competenza;
- neppure era essenziale la prospettazione da parte del committente principale di un inadempimento dell'appaltatore, ben potendo quest'ultimo provvedere direttamente all'eliminazione dei vizi, ancor prima di una contestazione da parte del committente, e comunque conserverebbe la legittimazione, quale soggetto danneggiato dall'inadempimento del subappaltatore, ad eccepire l'inesatto adempimento della controparte, secondo le ordinarie regole contrattualistiche;
- le risultanze istruttorie confermavano la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, dal momento che i certificati di collaudo della committente, le mail inviate alle subappaltatrici con allegate le snagging list, le successive mail della al (pec del 5.3.2020, 29.7.2020, 15.11.2019), in cui venivano CP_1 Pt_1 specificamente contestate le fatture con la deduzione del relativo controcredito, dimostravano l'inesatto adempimento da parte del;
Pt_1
- a fronte di tali elementi, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta esatta prestazione a suo carico, mentre si era limitata a contestare genericamente la non imputabilità a sé dei vizi riscontrati dalla committente principale rispetto agli interventi di sua competenza, in contrasto con quanto riscontrato nelle produzioni documentali e in particolare nelle snagging list;
- il decreto ingiuntivo doveva dunque essere revocato;
- se le deduzioni proposte dall'opponente costituivano idoneo fondamento dell'eccezione di inadempimento, al contempo non consentivano di ritenere assolto l'onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, poiché le produzioni documentali non consentivano di individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla e l'esatta individuazione e Pt_1 quantificazione dei danni a questa imputabili;
- l'inidoneità di questi documenti era tale da non consentire neppure l'espletamento di una c.t.u. e sarebbe stata al contempo arbitraria una automatica imputazione di una percentuale forfettaria a carico della delle detrazioni effettuate dalla committente principale alla Pt_1 CP_1
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, Pt_1 di accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, la decadenza dell'eccezione di compensazione formulata da nel merito, in via principale, confermare il CP_1
decreto ingiuntivo;
condannare in ogni caso la al pagamento della Controparte_1 somma di € 37.627,36 (o in subordine, della minor somma di € 37.264,78) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e spese;
riformare la disposta compensazione delle spese pagina 5 di 18 del giudizio di primo grado e condannare al pagamento delle spese del CP_1
giudizio di opposizione.
***
Si è costituita, in data 3.5.2022, chiedendo di respingere l'appello, in Controparte_1 quanto inammissibile e infondato;
accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare al pagamento dell'importo di € Pt_1
9.613,52, quale maggiore controcredito risultante dall'istruttoria; riformare la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condannare al pagamento Pt_1
delle spese del giudizio di opposizione, secondo il criterio della soccombenza.
***
All'udienza del 26.5.2022 a causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.2.2024.
***
Con nota depositata il 25.7.2023, il procuratore di ha dichiarato, anche al fine CP_1 dell'interruzione, l'apertura della liquidazione giudiziale della società, come da sentenza allegata, e il presidente della Corte ha riservato di provvedere in udienza.
***
Con ricorso in data 13.10.2023, ha chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza Pt_1
per la prosecuzione del giudizio.
***
Con decreto del 3.11.2023, è stata confermata l'udienza dell'8.2.2024 per la prosecuzione del processo a norma dell'art. 303 c.p.c., con termine fino al 30.11.2023 per la notifica.
***
Il ricorso e il decreto sono stati notificati il 27.11.2023 alla curatela, la quale non si è costituita,
e, all'udienza dell'8.2.2024, la Corte ha rinviato la causa al 20.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 30.1.2025 per il deposito di note conclusionali.
***
All'udienza del 20.2.2025 è stato revocato il provvedimento con cui era stata disposta la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, sulle conclusioni precisate dall'appellante principale, che ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. avendo già depositato le note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
***
pagina 6 di 18 In via preliminare, vista la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del
[...]
CP_1
***
Prima di esaminare i singoli motivi di appello va dato atto che l'appellante principale ha eccepito il contrasto tra la ratio della sentenza e quella del provvedimento con cui il giudice aveva formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Assume l'appellante che il tribunale avrebbe formulato alle parti detta proposta, che presupponeva il riconoscimento della fondatezza delle domande di , sia pure con una Pt_1
quantificazione forfettaria, salvo poi, con la sentenza emessa a distanza di pochi mesi e senza avere disposto indagini istruttorie, stravolgerne il contenuto sostanzialmente “favorevole alla ” e respingere irragionevolmente le domande di pagamento. Pt_1
Osserva la Corte che tale eccezione non si traduce in una censura specifica, ma deve ritenersi formulata quale mera premessa per meglio dimostrare la asserita “contraddittorietà delle statuizioni della sentenza” e per illustrare la dedotta fondatezza dei motivi di gravame (cfr. pagg. 9
e 10 dell'atto di impugnazione), fermo restando, comunque, che la proposta conciliativa o transattiva può essere rivista in sede di decisione, atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua attenzione fino all'ultimo momento utile (Cass. n. 8777/2019).
***
Ciò detto, il primo motivo denuncia “VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. OMESSO E/O ERRONEO
ESAME DEI DOCUMENTI N. 12. N. 16. N. n.3 n.
5. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, DI VARIAZIONE DELL'APPALTO EX ART. 1661 COD. CIV. E DI
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1362 COMMA 1 COD. CIV.”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso l'esame del contenuto letterale della documentazione in atti, da cui risultava sia la già avvenuta esecuzione da parte di delle Pt_1 opere aggiuntive di cui all'atto di integrazione/scorporo n. 2 dell'8.5.2018, sia la mancata remunerazione da parte di CP_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, procedendo, come invocato da , al raffronto tra il prospetto Pt_1
unilateralmente elaborato dalla medesima (doc. 12 di parte opposta) e la missiva di contestazione del 29.7.2019 a firma dei legali di (doc. 3 di parte opponente), CP_1
pagina 7 di 18 non risulta, se non in relazione all'importo iniziale di contratto e ai pagamenti ricevuti da Pt_1
a titolo di acconto, la dedotta coincidenza delle somme.
E infatti, con riguardo al primo contratto (“F1- CASE A SECCO”), mentre il prospetto tiene conto della somma di € 9.212,65 per lavori aggiuntivi, nella PEC del 29.7.2019, invece, si afferma che, rispetto al prezzo di appalto (pari ad € 279.382,27), sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per soli € 185.973,98, di cui è già stato erogato l'importo di € 180.475,44 a titolo di acconto, risultando, pertanto, un residuo a credito di soli € 5.498,53, precisandosi che, quanto alla seconda integrazione per € 9.212,65, “ non avendo mai sottoscritto CP_1
per accettazione alcuna offerta, non è tenuta a riconoscere alcunché alla Sua rappresentata, per non aver mai commissionato le prestazioni oggetto della pretesa avanzata”.
Quanto invece al secondo contratto (“E9 - BUNGALOWS”), nella pec si afferma che, rispetto al prezzo di appalto (€ 82.000,00) così come aggiornato in virtù della realizzazione di soli 15 bungalows (per € 54.464,00) su 20 e dello stralcio relativo alle lavorazioni per l'applicazione della carta da parati, sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per soli € 48.879,51, di cui è già stato erogato l'importo di € 43.991,56 a titolo di acconto, risultando un residuo a credito di soli
€ 4.887,95.
La pec dei legali così conclude: “… nessun ulteriore importo rispetto a quanto già versato – benché iscritto in contabilità - risulta dovuto a saldo dei lavori complessivamente eseguiti dalla Sua assistita, in ragione delle trattenute risultanti dai certificati di collaudo rilasciati dalla Committenza con riferimento ad entrambi i contratti in oggetto”, atteso che tali certificati di collaudo avevano “riportato importanti detrazioni contabili per la parte relativa a rispettivamente di € 58.216,11 (F1 – Case a secco) e di € CP_1
49.927,00 (E9 – Bungalows Europa Risorse) e € 5.073,00 (E9 – Bungalows Club Med), salvi peraltro ulteriori vizi che durante il biennio di garanzia (e quindi fino al marzo 2021) la nostra cliente sarà chiamata a farsi carico”.
Deve pertanto escludersi che il primo giudice, che si è attenuto alla contabilità, sia incorso nella violazione dell'art. 116 c.p.c. non operando il suddetto raffronto e deve, di contro, condividersi la rilevata genericità del prospetto contabile elaborato unilateralmente da e, Pt_1
in quanto tale, privo di valore probatorio.
In secondo luogo, ad avviso di , erronea sarebbe anche la valutazione della mail Pt_1 dell'8.6.2018 proveniente dall'indirizzo pec di (doc. 16 di parte opposta), con CP_1 cui quest'ultima ribadiva a la propria posizione in relazione all'integrazione/scorporo Pt_1
d'ordine n. 2 dell'8.5.2018 (doc. 3 di parte opposta).
Il giudice avrebbe ritenuto che l'accordo non fosse sottoscritto dalle parti, mentre in realtà era stata proprio nel contestare i prezzi richiesti da , a riconoscere CP_1 Pt_1
espressamente che le lavorazioni aggiuntive richieste erano già state eseguite da , Pt_1
pagina 8 di 18 nonché a prevedere (predisponendo il testo contrattuale) che, in assenza di sottoscrizione da parte di , la proposta di € 9.212,65 effettuata dalla stessa era da Pt_1 CP_1
intendersi tacitamente accettata.
La Corte, sul punto, rileva quanto segue:
- l'integrazione/scorporo n. 2 dell'8.5.2018, allegata alla pec del 14.5.2018 non è sottoscritta;
- è vero che con la detta integrazione RC Costruzioni ha confermato opere aggiuntive per l'importo totale presunto di € 9.212,65 e ha indicato in calce: “Restiamo in attesa di copia della presente, controfirmata per accettazione in ogni sua pagina, entro 15 gg dalla data della presente, informandoVi che decorso tale termine si intende tacitamente accettata la presente conferma con tutto quanto qui specificato”;
- nel testo della citata pec del 14.5.2018 ha però comunicato che “il documento dovrà essere timbrato e firmato dal VS legale rappresentante ed essere inviato via PEC al seguente indirizzo
Una volta ricevuto il tutto Email_1 Email_2 invieremo copia debitamente firmata dal nostro Consigliere delegato” (doc. 8 di parte opponente);
- con comunicazione del 27.5.2018 (doc. 15 di parte opposta), ha contestato la Pt_1 proposta di “Integrazione-Scorporo n. 2”, dichiarando di non accettare il conteggio contenuto nella detta proposta;
- con pec dell'8.6.2018 (doc. 16 di parte opposta), ha preso atto della CP_1
mancata accettazione e ha replicato richiamando la documentazione contrattuale e invitando “a procedere con la firma dell'integrazione in oggetto”; Pt_1
- la sottoscrizione, pacificamente, non è mai intervenuta.
Alla luce della lettura complessiva, e non parcellizzata, dei documenti sin qui esaminati, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova della successiva accettazione della proposta di integrazione, né vi è prova che le opere extra-contratto siano state eseguite, dovendosi condividere le puntuali argomentazioni esposte nella gravata sentenza.
Né è decisivo il fatto che, in calce alla pec dell'8.6.2018, si legga che, “per quanto concerne le ulteriori richieste”, a mente dell'art. 8 del contratto, “la scrivente impresa … ha escluso la richiesta della ditta Subappaltatrice ed ha applicato i prezzi di contratto per le quantità realmente eseguite”, dal momento che la genericità della frase non consente di ricondurla con certezza alle opere aggiuntive in questione, che, come si è visto, non erano state accettate da , la quale veniva, con la Pt_1 frase immediatamente successiva, invitata a sottoscrivere l'integrazione.
Infine, non rileva, a fronte della chiara previsione della sottoscrizione dell'atto di integrazione, che il contratto di appalto non richieda la forma scritta. pagina 9 di 18 Ne consegue che correttamente il tribunale ha affermato che, a fronte della contestazione delle due fatture da parte dell'opponente, non erano sufficienti il prospetto e l'integrazione/scorporo n. 2, posto che spettava a dimostrare l'esecuzione delle opere Pt_1
aggiuntive in base ad un valido accordo intervenuto tra le parti.
Ciò assorbe e supera la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente posto a carico di l'onere di dimostrare “l'esistenza di una contraria e prevalente prassi tra le parti o Pt_1
l'avvenuto collaudo delle opere integrate”.
***
Il secondo motivo denuncia “ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DEL CONTRATTO DI
SUBAPPALTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. OMESSO ED ERRONEO ESAME DEI DOCUMENTI N.
18 E N.19 (RC COSTRUZIONI) E N.24. E N.25 (VIRGA) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE
PROBATORIO, ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1667 COD. CIV. ILLOGICITA' E
CONTRADDITORIETA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ADDEBITO ALLA VIRGA DELLE
DETRAZIONI”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dovuto il residuo credito in ragione delle detrazioni subite dalla committente principale per l'importo di €
113.216,11, nonostante l'assoluto difetto di prova in ordine alla fondatezza del ribaltamento di dette detrazioni in capo a . Pt_1
Mancherebbero, tra l'altro, i presupposti di cui all'art. 15 del contratto di appalto, dal momento che non aveva ordinato, come invece era previsto, a la rimozione dei CP_1 Pt_1
difetti emersi dalle risultanze del collaudo, effettuato dalla committente principale in data
28.3.2019, e aveva invece addebitato a le detrazioni subite, senza fornire alcuna Pt_1
indicazione della tipologia delle lavorazioni difettose e dei relativi importi, coincidendo l'addebito “mai quantificato” con l'omesso pagamento dell'intero saldo del credito contrattuale richiesto da . Pt_1
L'appellante contesta, inoltre, sotto vari profili il doc. 18 di parte opponente, che menzionava
“difettosità residue”, rilevando che i tre certificati di collaudo menzionavano “le contestazioni non risolte dall'impresa esecutrice”, ma non contenevano l'esatta individuazione dei vizi e delle lavorazioni asseritamente difettose, e che dal documento allegato al doc. 18 (“NON
COMPLIANCE REPORT STATUS AT THE END OF THE
[...]
”) emergeva che i ripristini relativi al cartongesso Controparte_3
risultavano effettuati.
pagina 10 di 18 Lo stesso tribunale, contraddittoriamente, dapprima avrebbe affermato la fondatezza dell'addebito delle detrazioni subite da e ribaltate a , per poi affermare CP_1 Pt_1
l'impossibilità di “individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla ”. Pt_1
Errato sarebbe poi il rigetto dell'eccezione di decadenza, frettolosamente decisa dal tribunale
(non si trattava di una pec, ma di una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria a 26 appaltatrici).
Generiche, ancora, erano le indicazioni nelle allegate “desnagging list”, così come generiche erano le indicazioni della tipologia dei lavori posti dalla committente principale a base delle detrazioni, indicate nei tre certificati di collaudo, cosicché l'opposta non aveva assolto all'onere prescritto dall'art. 1667 c.c., ferma la tardività della denuncia rispetto al collaudo.
In particolare, nelle “desnalling list”, quanto alle “Case a Secco”, nessuna contestazione riguardava le opere in cartongesso, unica lavorazione effettuata da , mentre, quanto ai Pt_1
“bungalows”, aveva eseguito lavori di cartongesso e tinteggiatura, ma soltanto Pt_1 all'interno di 15 bungalows su 128, cosicché si perveniva ad una quantificazione di minimo valore.
Infine, erronea sarebbe l'interpretazione della mail di dell'8.1.2019, atteso il chiaro Pt_1
contenuto letterale del documento con cui il capocantiere di aveva CP_1 espressamente specificato “di non avere avuto richieste e o disposizioni a far effettuare i ripristini a carico della stessa impresa”.
***
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo esaminata, per motivi di priorità logica, la doglianza riguardante l'eccezione di decadenza.
Innegabilmente le mail del 3.12.2018 e del 7.12.2018, con le allegate “snagging list”, contenevano la descrizione dei vizi e difetti riscontrati e la tempistica che le imprese, ciascuna per quanto di competenza, avrebbero dovuto rispettare per effettuare i ripristini.
Come evidenziato in sentenza, non occorrono specifiche formalità per garantire la corretta formulazione dell'eccezione di cui all'art. 1667 c.c., dovendo solo risultare in modo univoco lo scopo di denuncia dei vizi ed essendo rituale anche una indicazione sintetica.
Siffatta conclusione è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è solo necessario che la denuncia riveli, come nella specie, una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. n. 19343/2022; Cass. n.
pagina 11 di 18 3040/2015), essendo agevole per ogni impresa individuare il vizio che riguardava l'opera dalla stessa eseguita.
In sostanza, non è necessaria una denuncia specifica e analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. n. 11520/2011; Cass. n. 644/1999).
Le mail in questione (la cui mancata ricezione non è mai stata eccepita, sicché a nulla rileva che non si trattasse di pec) sono idonee a impedire la decadenza, atteso che negli allegati sono indicate le tipologie di difetti con riguardo ad ogni singolo bungalow individuato numericamente, di talché ogni impresa era in grado di conoscere i vizi inerenti alla propria attività.
I vizi erano stati dunque denunciati prima che fossero definitivamente accertati con il collaudo dalla committente principale.
Si deve, pertanto, escludere che, come dedotto da , a fronte del collaudo di marzo 2019, Pt_1
la denuncia dei vizi sarebbe stata (tardivamente) effettuata da nel luglio 2019, CP_1 sicché correttamente il tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza.
Procedendo oltre, si rileva che il primo contratto aveva ad oggetto la realizzazione dei cartongessi “a misura” delle case a secco, mentre il secondo contratto aveva ad oggetto fornitura e posa in opera di pareti e soffitti in cartongesso completi di tinteggiatura e posa della carta da parati (quest'ultima poi detratta) nei bungalow ivi indicati.
Le opere di non erano dunque limitate al cartongesso. Pt_1
Con la mail del 3.12.2018, ha comunicato che tutti gli interventi di ripristino CP_1
delle snagging list, dove erano riportate le valutazioni dei difetti, sarebbero iniziati a partire dal
7.1.2019, alla chiusura del resort, e ultimati entro e non oltre il 15.3.2019; ha anticipato “le liste riepilogative degli interventi da eseguire ognuno per la propria competenza”, riservando di inviare il planning delle attività, con indicati i tempi e la manodopera che ogni singola impresa avrebbe impiegato.
Raffrontando i bungalow elencati nel contratto con quelli indicati nella lista sub doc. 18, è dato rinvenire difettosità residue nelle opere relative a tinteggiatura “a seguito delle desnagging list” anche nei bungalow di pertinenza di , per le quali l'impresa sarebbe intervenuta durante Pt_1
il periodo di chiusura del villaggio.
pagina 12 di 18 Il documento allegato alla mail (“NON COMPLIANCE REPORT STATUS AT THE END OF THE WORKS
”), dal quale risulta che alcuni ripristini Controparte_3 erano già stati effettuati dall'impresa, riguarda, invece, le opere in cartongesso, tra l'altro relative, in alcuni casi, a bungalow non oggetto del contratto di subappalto, mentre la
“segnalazione riguardo alle finiture dei cartongessi per installazione di tapp.” (ivi contenuta) è seguita dall'annotazione “inclusa in snagging list l'impresa interverrà” e quindi il ripristino non era stato effettuato.
Con la mail del 7.12.2018, ha trasmesso in allegato i planning e ha invitato le CP_1
imprese a comunicare entro il 15.12.2018 i nominativi del personale operativo che sarebbe stato presente a partire dal 7.1.2019, per pianificare le autorizzazioni d'ingresso all'interno del resort.
Nel planning allegato sono indicati, tra gli altri, i lavori di tinteggiatura nei bungalow, ivi compresi quelli oggetto del contratto di subappalto.
Non risulta, né è stato dedotto, che abbia indicato i nominativi degli addetti. Pt_1
Quanto alla pec sub doc. 24 di parte opposta, da questa emerge che l'8.1.2019 l'incaricato di aveva riferito a , recatosi in cantiere, di “NON AVERE AVUTO NE CP_1 Parte_1
RICHIESTE E NE DISPOSIZIONI A FAR EFFETTUARE RIPRISTINI”; risulta altresì che Pt_1 manifestava “SEMPRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD INTERVENIRE”.
La pec deve essere letta in una con le mail del dicembre 2018, sopra descritte.
La lettura unitaria dei documenti, in primo luogo, conferma che era stata posta a Pt_1
conoscenza dei vizi.
In secondo luogo, impone di escludere che il diniego all'accesso fosse dovuto all'inesistenza di difetti da ripristinare, dovendo di contro ritenersi, logicamente, che fosse invece dovuto alla mancata indicazione, da parte di , dei nominativi del personale incaricato del ripristino. Pt_1
Ricapitolando, i vizi erano già stati comunicati, prima del collaudo, da CP_1
l'impresa era stata posta in grado di intervenire e di porre rimedio agli stessi;
ciò non è avvenuto;
la committente principale ha operato le detrazioni in danno di CP_1 quest'ultima le ha “ribaltate” su , pro quota, nel rispetto del disposto di cui all'art. 15 del Pt_1
contratto.
, a fronte dell'eccezione di inadempimento, non ha provato l'esatto adempimento, come Pt_1
condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, il quale si è uniformato al principio di diritto (tra le tante, Cass. n. 98/2019) secondo cui, qualora si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento pagina 13 di 18 del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. n. 936/2010: in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; conf. Cass, n. 3472/2008).
In altri termini, il committente che formula l'eccezione si limita ad allegare l'inadempimento, mentre grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Detta prova non è stata fornita da . Pt_1
Ne consegue che corretta è la disposta revoca del decreto ingiuntivo, dovendo condividersi l'iter logico giuridico seguito dal tribunale, perché aderente alle risultanze istruttorie e alle regole che disciplinano l'onere della prova.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
***
Il terzo motivo denuncia “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1460 E 1667 DEL
CODICE CIVILE ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALLA
QUESTIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI E DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE PROBATORIO”.
L'appellante ribadisce che non avrebbe effettuato nei confronti di una CP_1 Pt_1 denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e che il tribunale avrebbe ritenuto provata l'esistenza dei vizi semplicemente e genericamente dalle “desnalling list” senza individuare e accertare la tipologia delle lavorazioni viziate e il corretto addebito all'impresa esecutrice.
Sostiene, inoltre, che l'azione introdotta da nel giudizio di opposizione “non si CP_1 configura quale eccezione di inadempimento, bensì un'allegazione di vizi dell'opera appaltata” e che “Il ribaltamento anche dell'onere probatorio in capo alla Virga è destituito di fondamento”.
Conclude che “il Tribunale ha invertito i principi di cui all'articolo 2697 cod. civ. ed ha addossato l'onere probatorio alla al posto della la quale, invece, avrebbe dovuto provare l'individuazione dei Pt_1 CP_1 vizi addebitabili alla ed i rispettivi costi”. Pt_1
***
pagina 14 di 18 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In ordine alla denuncia ex art. 1667 c.c. e alla genericità dei vizi si richiama e si ribadisce quanto già argomentato.
Si richiama, inoltre, ciò che si è detto in tema di onere probatorio in ipotesi di eccezione di inesatto adempimento e si osserva che l'appellante non spiega per quale ragione l'eccezione di inadempimento, che risulta chiaramente formulata, sarebbe una non meglio specificata
“allegazione di vizi”, né si confronta in alcun modo con il ragionamento del primo giudice.
Si limita, infatti, a riportare lo stralcio di una sentenza di merito e di una sentenza di legittimità, senza ricondurre le richiamate pronunce e i principi di diritto in esse affermati alla fattispecie oggetto di causa, che è stata correttamente ricostruita nella gravata sentenza, per le ragioni illustrate.
Ne discende l'inammissibilità della doglianza sul punto.
***
Il quarto motivo (indicato dall'appellante come quinto) denuncia “ILLOGICITA' E
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ADDEBITO DELLE DETRAZIONI”.
Lamenta l'appellante che, secondo il tribunale, le “snagging list” e le note del 3.12.2018 e del
7.12.2018 consentivano di accogliere l'opposizione in quanto comprovavano i vizi riscontrati dalla committente principale rispetto agli interventi di competenza di , ma, al contempo, Pt_1 non erano elementi sufficienti ai fini dell'esatta individuazione e quantificazione dei danni imputabili a . Pt_1
Così contraddittoriamente opinando, a venivano addebitati i vizi, e quindi detratti i Pt_1 relativi importi, con rigetto della richiesta di saldo contrattuale, ma, in realtà, l'effettiva consistenza dei vizi non era stata accertata, attesa la mancanza di un criterio logico- matematico atto ad individuare l'asserito e indimostrato controcredito della CP_1
***
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Come si è detto, il primo giudice ha affermato che le deduzioni dell'opponente erano sufficienti a supportare l'eccezione di inadempimento, ma, al contempo, non consentivano di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'opponente ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto i documenti non consentivano di individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla e non fornivano sufficienti elementi per Pt_1
l'esatta individuazione e la quantificazione dei danni.
pagina 15 di 18 In particolare, la sentenza spiega che arbitraria sarebbe stata un'automatica imputazione di una percentuale forfettaria delle detrazioni effettuate dalla committente principale alla
[...]
considerato che nel SAL n. 3 era stata apportata una detrazione in relazione alla CP_1
posa della carta da parati, il cui importo era addebitato dalla RC alla , nonostante fosse Pt_1 stata già detratta dal contratto di subappalto l'applicazione della carta da parati, sicché non poteva legittimare l'imputazione alla dei vizi di una prestazione che questa non aveva Pt_1 più realizzato;
la aveva eseguito lavori di cartongesso e tinteggiatura soltanto all'interno Pt_1
di 15 bungalows, a fronte dei complessivi 128; non era quindi possibile far coincidere, in modo automatico, le detrazioni effettuate dalla committente con le opere subappaltate alla
. Pt_1
Il ragionamento è immune da vizi e deve essere condiviso.
La dedotta contraddittorietà è, in realtà, solo apparente.
E infatti, un conto è l'onere della prova di cui si è trattato sopra e che riguarda l'ipotesi in cui a colui che agisce venga opposto, in via di eccezione, l'inesatto adempimento dell'obbligazione
(in questo caso il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento), altro conto è l'onere della prova nell'ipotesi in cui il debitore (nella specie proponga domanda riconvenzionale CP_1
diretta a ottenere il risarcimento del danno.
In tal caso, grava su colui che agisce l'onere di fornire la prova del danno che si asserisce subìto.
Deve trattarsi, ovviamente, di un danno diverso e ulteriore rispetto all'importo che sarebbe spettato alla subappaltatrice e che non le è stato corrisposto in forza dei vizi. infatti, aveva chiesto la somma risarcitoria di € 9.613,52, pari alla differenza CP_1 tra l'ammontare delle detrazioni subite in sede di collaudo (pro quota a carico della , Pt_1 nella misura del 18 %, pari a € 20.000,00) e l'ammontare del saldo non corrisposto per via dei vizi (€ 10.386,48).
Sono state analiticamente spiegate nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali quella differenza, che costituiva, secondo l'opponente, il danno patito, non poteva dirsi provata.
Ne discende che, alla luce del differente regime probatorio applicabile alle due diverse fattispecie, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione.
***
Nelle argomentazioni sin qui esposte rimangono assorbite le istanze istruttorie, che, in ogni caso, sono in parte generiche e in parte, per come articolate, irrilevanti ai fini del decidere.
pagina 16 di 18 ***
In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
***
Quanto all'appello incidentale, come già evidenziato, a seguito della riassunzione del processo, la curatela non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
Pertanto, alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte che non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace e il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale (Cass. sez. lavoro,
n. 19613/2011).
Questa volontà non è stata manifestata, con conseguente implicito abbandono del gravame incidentale già proposto dalla società in bonis, il che esclude che la curatela possa essere considerata soccombente.
Ne discende che va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da
[...]
in bonis. CP_1
***
Nulla va disposto per le spese, stante la contumacia della curatela.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11685/2021, R.G. n. 37749/2020, pubblicata in data 6.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
2) dichiara improcedibile l'appello incidentale già proposto da Controparte_1
di cui è stata poi dichiarata la liquidazione giudiziale;
pagina 17 di 18 3) nulla per le spese;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 607/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 20.2.2025 e vertente
TRA
, c.f. , p.i. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Frontoni e Maria Pia Di Giosa giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
APPELLATA INCIDENTALE
E
Controparte_1
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impresa individuale (di seguito solo ) chiedeva al tribunale di Roma di Parte_1 Pt_1 ingiungere alla il pagamento dell'importo di € 37.627,36, oltre interessi Controparte_1
pagina 1 di 18 ex d.lgs. 231/2002, in relazione a due contratti di subappalto per la riqualificazione del villaggio CLUB MED di Cefalù.
Deduceva che era creditrice, quale subappaltatrice, quanto al primo contratto, della somma di
€ 26.380,31 e, quanto al secondo, della somma di € 10.884,47 e che aveva CP_1
rifiutato il pagamento, nonostante le opere fossero state accettate, senza contestazioni, sia dalla stessa che dalla committente e fossero state collaudate con Controparte_2
esito positivo.
***
Il tribunale accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 7843/2020 del 26.5.2020.
***
Proponeva opposizione sostenendo che: il credito azionato, in larga parte CP_1 basato su due fatture “postume” per complessivi € 20.088,95 (n. 4 e n. 5 del 27.2.2020, riportanti causale “Vs. dare a saldo”), emesse a distanza di due anni dalla fine dei lavori e senza alcun riferimento ai documenti di contratto, costituiva credito giuridicamente inesistente, come evidenziato con pec del 5.3.2020; il credito, di gran lunga inferiore, ammontava a soli € 10.386,48 e, come evidenziato con nota del 27.7.2019, non era stato saldato per via della mancata consegna di documentazione contributiva regolare (ai sensi dell'art. 15 di contratto) e perché in sede di collaudo il committente principale aveva trattenuto, per vizi e non conformità, verso somme pari a € 113.216,11, in CP_1
quota parte attribuibili ai lavori di , fermo restando che la garanzia biennale post- Pt_1
collaudo sarebbe scaduta nel marzo 2021 e pertanto quegli importi nemmeno potevano ritenersi esigibili;
in sede di tentativo di negoziazione assistita mai conclusosi, CP_1 aveva poi quantificato in via forfettaria in € 20.000,00 i danni dalla medesima subiti per via delle detrazioni operate in sede di collaudo;
residuava dunque un controcredito della opponente pari a € 9.613,52 (€ 20.000,00 - € 10.386,48).
Chiedeva quindi al tribunale di revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare che “nulla è dovuto dalla opponente alla Impresa con condanna di quest'ultima al pagamento in favore di Parte_1 del
contro
-credito risultante dall'istruttoria ad oggi quantificabile in € 9.613,52”. CP_1
***
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 commi 4 e 5 c.p.c.; accertare e dichiarare l'inammissibilità, e in ogni caso, la decadenza dell'opponente dall'eccezione di compensazione;
confermare il decreto ingiuntivo;
condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma di € 37.627,36 (o,
pagina 2 di 18 in subordine, della minor somma di € 37.264,78) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi;
concedere la provvisoria esecuzione;
in subordine, emettere ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. o ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di € 10.368,48; rigettare, in ogni caso, le eccezioni, domande e istanze formulate da parte opponente “in quanto decadute, prescritte, infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova”.
***
Il tribunale rigettava le istanze ex artt. 648, 186 bis e 186 ter c.p.c. e formulava alle parti una proposta conciliativa, avente ad oggetto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di € 22.000,00 oltre a un contributo per le spese di lite, che aveva esito negativo.
Quindi, con sentenza n. 11685/2021, R.G. 37749/2020, pubblicata in data 6.7.2021, dichiarava infondata la pretesa creditoria avanzata da e, per l'effetto, revocava il Pt_1
decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In sintesi, affermava che:
- alla luce della contabilità d'appalto (SAL 3 e 6, docc. 9 e 11 atto opposizione), il credito residuo ammontava alla somma di € 10.386,48, non saldata in ragione della mancata consegna di documentazione contributiva regolare, come previsto dall'art. 15 di contratto e confermato dalla nota con cui il segnalava lo stato di crisi in cui versava (doc. 16 atto di opposizione); Pt_1
- era, invece, rimasta indimostrata la debenza delle somme oggetto delle fatture emesse nel 2020, dal momento che queste erano state contestate da con PEC del 5.3.2020, per la mancanza CP_1 di uno specifico titolo a sostegno, con conseguente diffida all'invio di note di credito e riserva di agire nelle sedi competenti;
- a fronte di tale deduzione, l'opposta si era limitata a sostenere che incombeva sull'opponente l'onere della prova del relativo pagamento o di altri fatti estintivi, nonché a produrre un prospetto (doc. 12 comparsa ) del tutto inidoneo, per la sua genericità, a fornire una prova del credito azionato;
Pt_1
- del pari, non era sufficiente l'atto di “Integrazione-Scorporo n. 2”, con un incremento del prezzo contrattuale di € 9.212,65, poiché privo di sottoscrizione delle parti, pur essendo espressamente previsto dalla nella mail del 14.5.2018, che il documento avrebbe dovuto essere timbrato e CP_1 firmato dal legale rappresentante della e trasmesso via PEC alla con successivo Pt_1 CP_1 invio, da parte di questa, di copia debitamente firmata dal consigliere delegato;
- non essendosi realizzate tali formalità, l'atto rappresentava una mera proposta non sfociata nella conclusione di un accordo integrativo e, conseguentemente, inidonea a far sorgere alcun credito, per cui l'asserito creditore avrebbe piuttosto dovuto provare l'esistenza di una contraria e prevalente prassi tra le parti o l'avvenuto collaudo delle opere integrate;
- l'opposta, invece, si era limitata ad affermare la sufficienza dell'atto non sottoscritto, essendo stato trasmesso dalla RC su propria carta intestata, il che attestava la “paternità” del documento;
pagina 3 di 18 - non essendo stata contestata dall'opponente la riferibilità a sé del documento, ad essere controverso tra le parti era il valore da riconoscersi a tale atto, ma “rispetto a tale thema il creditore, su cui grava l'onere di fornire il titolo della pretesa, non ha fornito adeguata prova per contrastare le eccezioni avversarie”;
- la corrispondenza richiamata da , intercorsa tra le parti successivamente alla trasmissione della Pt_1 proposta (docc. 16 e 17 comparsa), infatti, non apportava alcun significato confermativo, fornendo al contrario elementi a sostegno del mancato perfezionamento di un accordo integrativo, atteso che si faceva espressa menzione della mancata accettazione da parte di della integrazione/scorporo Pt_1
d'ordine n. 2 dell'8.5.2018;
- la pretesa dell'ingiungente non poteva essere accolta neppure nella misura inferiore riscontrata dalle produzioni documentali, ciò in ragione dell'eccezione di inadempimento proposta dalla CP_1 la quale aveva dimostrato di aver subito delle trattenute operate in sede di collaudo da parte del committente principale per vizi e non conformità per un ammontare di € 113.216,11, in quota parte attribuibili ai lavori del;
Pt_1
- il ribaltamento a carico della subappaltatrice trovava fondamento nell'art. 15 del contratto e, anche a prescindere dal suesposto dato negoziale, l'esistenza di vizi imputabili alla subappaltatrice integrava un inesatto adempimento che impediva il conseguimento della controprestazione;
- a tal proposito, andava rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza dall'azione, poiché, come documentalmente provato da (docc. 18 e 19), i difetti rilevati dalla committente principale CP_1 erano stati oggetto di immediata comunicazione da parte dell'appaltatrice alle subappaltatrici, tra cui l , già in data 3.12.2018 e 7.12.2018, per consentire alle imprese di intervenire ad Parte_1 apprestare le dovute riparazioni e consentire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- non era vero, pertanto, che solo in data 29.3.2019 – data del certificato di collaudo – CP_1 fosse stata resa edotta delle disposte detrazioni da parte della committente principale e che la prima comunicazione a fosse avvenuta il 29.7.2019; Pt_1
- nelle mail puntualmente si dava atto della rilevazione dei vizi e della necessità di un intervento, ciascuno secondo le proprie competenze contrattuali, per cui le subappaltatrici, prima del collaudo finale, erano state edotte circa la programmazione di interventi di ripristino nel Lotto Bungalow e nel Lotto Case a
Secco, settori di operatività anche dell , né tale modalità informativa poteva ritenersi Parte_1 generica, in relazione alla possibilità che ciascuna subappaltatrice potesse comprendere la portata dell'intervento di propria competenza, in ragione delle “snagging list”;
- non essendo necessaria una esposizione specifica o analitica delle difformità o dei vizi, l'indicazione delle liste riepilogative degli interventi da eseguire allegate alle mail soddisfaceva adeguatamente i requisiti di idoneità della comunicazione, per impedire il maturare della decadenza;
- la conoscenza da parte del era, altresì, riscontrabile agevolmente dalla mail inviata dal capo Pt_1 cantiere per conto di doc. 24 di parte opposta), quando il si era presentato, in data CP_1 Pt_1
8.1.2019, presso il Villaggio Club Med, per gli interventi in cantiere, come da richiesta fatta dall'appaltatrice;
pagina 4 di 18 - tale circostanza non avvalorava la tesi dell'opposta circa la non imputabilità a sé dei vizi dell'opera e dei dovuti interventi di ripristino: infatti, come dedotto dall'opponente, era stato precisamente prescritto alle subappaltatrici di comunicare entro il 15.12.2018 il nominativo della manodopera che sarebbe stata impiegata nell'attività di ripristino per ottenere la previa autorizzazione all'ingresso al resort da parte della committente principale (doc. 19);
- il diniego all'accesso, pertanto, dimostrava la chiara conoscenza da parte della subappaltatrice dei riscontrati inadempimenti e della riferibilità di essi alla propria sfera di competenza;
- neppure era essenziale la prospettazione da parte del committente principale di un inadempimento dell'appaltatore, ben potendo quest'ultimo provvedere direttamente all'eliminazione dei vizi, ancor prima di una contestazione da parte del committente, e comunque conserverebbe la legittimazione, quale soggetto danneggiato dall'inadempimento del subappaltatore, ad eccepire l'inesatto adempimento della controparte, secondo le ordinarie regole contrattualistiche;
- le risultanze istruttorie confermavano la fondatezza dell'eccezione di inadempimento, dal momento che i certificati di collaudo della committente, le mail inviate alle subappaltatrici con allegate le snagging list, le successive mail della al (pec del 5.3.2020, 29.7.2020, 15.11.2019), in cui venivano CP_1 Pt_1 specificamente contestate le fatture con la deduzione del relativo controcredito, dimostravano l'inesatto adempimento da parte del;
Pt_1
- a fronte di tali elementi, l'opposta avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuta esatta prestazione a suo carico, mentre si era limitata a contestare genericamente la non imputabilità a sé dei vizi riscontrati dalla committente principale rispetto agli interventi di sua competenza, in contrasto con quanto riscontrato nelle produzioni documentali e in particolare nelle snagging list;
- il decreto ingiuntivo doveva dunque essere revocato;
- se le deduzioni proposte dall'opponente costituivano idoneo fondamento dell'eccezione di inadempimento, al contempo non consentivano di ritenere assolto l'onere probatorio ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, poiché le produzioni documentali non consentivano di individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla e l'esatta individuazione e Pt_1 quantificazione dei danni a questa imputabili;
- l'inidoneità di questi documenti era tale da non consentire neppure l'espletamento di una c.t.u. e sarebbe stata al contempo arbitraria una automatica imputazione di una percentuale forfettaria a carico della delle detrazioni effettuate dalla committente principale alla Pt_1 CP_1
***
Ha proposto appello , chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, Pt_1 di accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, la decadenza dell'eccezione di compensazione formulata da nel merito, in via principale, confermare il CP_1
decreto ingiuntivo;
condannare in ogni caso la al pagamento della Controparte_1 somma di € 37.627,36 (o in subordine, della minor somma di € 37.264,78) o della diversa somma di giustizia, oltre interessi e spese;
riformare la disposta compensazione delle spese pagina 5 di 18 del giudizio di primo grado e condannare al pagamento delle spese del CP_1
giudizio di opposizione.
***
Si è costituita, in data 3.5.2022, chiedendo di respingere l'appello, in Controparte_1 quanto inammissibile e infondato;
accogliere l'appello incidentale, e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza impugnata, condannare al pagamento dell'importo di € Pt_1
9.613,52, quale maggiore controcredito risultante dall'istruttoria; riformare la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado e condannare al pagamento Pt_1
delle spese del giudizio di opposizione, secondo il criterio della soccombenza.
***
All'udienza del 26.5.2022 a causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'8.2.2024.
***
Con nota depositata il 25.7.2023, il procuratore di ha dichiarato, anche al fine CP_1 dell'interruzione, l'apertura della liquidazione giudiziale della società, come da sentenza allegata, e il presidente della Corte ha riservato di provvedere in udienza.
***
Con ricorso in data 13.10.2023, ha chiesto fissarsi, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., l'udienza Pt_1
per la prosecuzione del giudizio.
***
Con decreto del 3.11.2023, è stata confermata l'udienza dell'8.2.2024 per la prosecuzione del processo a norma dell'art. 303 c.p.c., con termine fino al 30.11.2023 per la notifica.
***
Il ricorso e il decreto sono stati notificati il 27.11.2023 alla curatela, la quale non si è costituita,
e, all'udienza dell'8.2.2024, la Corte ha rinviato la causa al 20.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino al 30.1.2025 per il deposito di note conclusionali.
***
All'udienza del 20.2.2025 è stato revocato il provvedimento con cui era stata disposta la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, sulle conclusioni precisate dall'appellante principale, che ha rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. avendo già depositato le note conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione senza termini.
***
pagina 6 di 18 In via preliminare, vista la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del
[...]
CP_1
***
Prima di esaminare i singoli motivi di appello va dato atto che l'appellante principale ha eccepito il contrasto tra la ratio della sentenza e quella del provvedimento con cui il giudice aveva formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Assume l'appellante che il tribunale avrebbe formulato alle parti detta proposta, che presupponeva il riconoscimento della fondatezza delle domande di , sia pure con una Pt_1
quantificazione forfettaria, salvo poi, con la sentenza emessa a distanza di pochi mesi e senza avere disposto indagini istruttorie, stravolgerne il contenuto sostanzialmente “favorevole alla ” e respingere irragionevolmente le domande di pagamento. Pt_1
Osserva la Corte che tale eccezione non si traduce in una censura specifica, ma deve ritenersi formulata quale mera premessa per meglio dimostrare la asserita “contraddittorietà delle statuizioni della sentenza” e per illustrare la dedotta fondatezza dei motivi di gravame (cfr. pagg. 9
e 10 dell'atto di impugnazione), fermo restando, comunque, che la proposta conciliativa o transattiva può essere rivista in sede di decisione, atteso che il giudice conserva la facoltà e il dovere di rivalutare il materiale istruttorio e le questioni portate alla sua attenzione fino all'ultimo momento utile (Cass. n. 8777/2019).
***
Ciò detto, il primo motivo denuncia “VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. OMESSO E/O ERRONEO
ESAME DEI DOCUMENTI N. 12. N. 16. N. n.3 n.
5. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA
MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE, DI VARIAZIONE DELL'APPALTO EX ART. 1661 COD. CIV. E DI
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 1362 COMMA 1 COD. CIV.”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso l'esame del contenuto letterale della documentazione in atti, da cui risultava sia la già avvenuta esecuzione da parte di delle Pt_1 opere aggiuntive di cui all'atto di integrazione/scorporo n. 2 dell'8.5.2018, sia la mancata remunerazione da parte di CP_1
***
Il motivo è infondato.
In primo luogo, procedendo, come invocato da , al raffronto tra il prospetto Pt_1
unilateralmente elaborato dalla medesima (doc. 12 di parte opposta) e la missiva di contestazione del 29.7.2019 a firma dei legali di (doc. 3 di parte opponente), CP_1
pagina 7 di 18 non risulta, se non in relazione all'importo iniziale di contratto e ai pagamenti ricevuti da Pt_1
a titolo di acconto, la dedotta coincidenza delle somme.
E infatti, con riguardo al primo contratto (“F1- CASE A SECCO”), mentre il prospetto tiene conto della somma di € 9.212,65 per lavori aggiuntivi, nella PEC del 29.7.2019, invece, si afferma che, rispetto al prezzo di appalto (pari ad € 279.382,27), sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per soli € 185.973,98, di cui è già stato erogato l'importo di € 180.475,44 a titolo di acconto, risultando, pertanto, un residuo a credito di soli € 5.498,53, precisandosi che, quanto alla seconda integrazione per € 9.212,65, “ non avendo mai sottoscritto CP_1
per accettazione alcuna offerta, non è tenuta a riconoscere alcunché alla Sua rappresentata, per non aver mai commissionato le prestazioni oggetto della pretesa avanzata”.
Quanto invece al secondo contratto (“E9 - BUNGALOWS”), nella pec si afferma che, rispetto al prezzo di appalto (€ 82.000,00) così come aggiornato in virtù della realizzazione di soli 15 bungalows (per € 54.464,00) su 20 e dello stralcio relativo alle lavorazioni per l'applicazione della carta da parati, sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per soli € 48.879,51, di cui è già stato erogato l'importo di € 43.991,56 a titolo di acconto, risultando un residuo a credito di soli
€ 4.887,95.
La pec dei legali così conclude: “… nessun ulteriore importo rispetto a quanto già versato – benché iscritto in contabilità - risulta dovuto a saldo dei lavori complessivamente eseguiti dalla Sua assistita, in ragione delle trattenute risultanti dai certificati di collaudo rilasciati dalla Committenza con riferimento ad entrambi i contratti in oggetto”, atteso che tali certificati di collaudo avevano “riportato importanti detrazioni contabili per la parte relativa a rispettivamente di € 58.216,11 (F1 – Case a secco) e di € CP_1
49.927,00 (E9 – Bungalows Europa Risorse) e € 5.073,00 (E9 – Bungalows Club Med), salvi peraltro ulteriori vizi che durante il biennio di garanzia (e quindi fino al marzo 2021) la nostra cliente sarà chiamata a farsi carico”.
Deve pertanto escludersi che il primo giudice, che si è attenuto alla contabilità, sia incorso nella violazione dell'art. 116 c.p.c. non operando il suddetto raffronto e deve, di contro, condividersi la rilevata genericità del prospetto contabile elaborato unilateralmente da e, Pt_1
in quanto tale, privo di valore probatorio.
In secondo luogo, ad avviso di , erronea sarebbe anche la valutazione della mail Pt_1 dell'8.6.2018 proveniente dall'indirizzo pec di (doc. 16 di parte opposta), con CP_1 cui quest'ultima ribadiva a la propria posizione in relazione all'integrazione/scorporo Pt_1
d'ordine n. 2 dell'8.5.2018 (doc. 3 di parte opposta).
Il giudice avrebbe ritenuto che l'accordo non fosse sottoscritto dalle parti, mentre in realtà era stata proprio nel contestare i prezzi richiesti da , a riconoscere CP_1 Pt_1
espressamente che le lavorazioni aggiuntive richieste erano già state eseguite da , Pt_1
pagina 8 di 18 nonché a prevedere (predisponendo il testo contrattuale) che, in assenza di sottoscrizione da parte di , la proposta di € 9.212,65 effettuata dalla stessa era da Pt_1 CP_1
intendersi tacitamente accettata.
La Corte, sul punto, rileva quanto segue:
- l'integrazione/scorporo n. 2 dell'8.5.2018, allegata alla pec del 14.5.2018 non è sottoscritta;
- è vero che con la detta integrazione RC Costruzioni ha confermato opere aggiuntive per l'importo totale presunto di € 9.212,65 e ha indicato in calce: “Restiamo in attesa di copia della presente, controfirmata per accettazione in ogni sua pagina, entro 15 gg dalla data della presente, informandoVi che decorso tale termine si intende tacitamente accettata la presente conferma con tutto quanto qui specificato”;
- nel testo della citata pec del 14.5.2018 ha però comunicato che “il documento dovrà essere timbrato e firmato dal VS legale rappresentante ed essere inviato via PEC al seguente indirizzo
Una volta ricevuto il tutto Email_1 Email_2 invieremo copia debitamente firmata dal nostro Consigliere delegato” (doc. 8 di parte opponente);
- con comunicazione del 27.5.2018 (doc. 15 di parte opposta), ha contestato la Pt_1 proposta di “Integrazione-Scorporo n. 2”, dichiarando di non accettare il conteggio contenuto nella detta proposta;
- con pec dell'8.6.2018 (doc. 16 di parte opposta), ha preso atto della CP_1
mancata accettazione e ha replicato richiamando la documentazione contrattuale e invitando “a procedere con la firma dell'integrazione in oggetto”; Pt_1
- la sottoscrizione, pacificamente, non è mai intervenuta.
Alla luce della lettura complessiva, e non parcellizzata, dei documenti sin qui esaminati, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova della successiva accettazione della proposta di integrazione, né vi è prova che le opere extra-contratto siano state eseguite, dovendosi condividere le puntuali argomentazioni esposte nella gravata sentenza.
Né è decisivo il fatto che, in calce alla pec dell'8.6.2018, si legga che, “per quanto concerne le ulteriori richieste”, a mente dell'art. 8 del contratto, “la scrivente impresa … ha escluso la richiesta della ditta Subappaltatrice ed ha applicato i prezzi di contratto per le quantità realmente eseguite”, dal momento che la genericità della frase non consente di ricondurla con certezza alle opere aggiuntive in questione, che, come si è visto, non erano state accettate da , la quale veniva, con la Pt_1 frase immediatamente successiva, invitata a sottoscrivere l'integrazione.
Infine, non rileva, a fronte della chiara previsione della sottoscrizione dell'atto di integrazione, che il contratto di appalto non richieda la forma scritta. pagina 9 di 18 Ne consegue che correttamente il tribunale ha affermato che, a fronte della contestazione delle due fatture da parte dell'opponente, non erano sufficienti il prospetto e l'integrazione/scorporo n. 2, posto che spettava a dimostrare l'esecuzione delle opere Pt_1
aggiuntive in base ad un valido accordo intervenuto tra le parti.
Ciò assorbe e supera la doglianza secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente posto a carico di l'onere di dimostrare “l'esistenza di una contraria e prevalente prassi tra le parti o Pt_1
l'avvenuto collaudo delle opere integrate”.
***
Il secondo motivo denuncia “ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DEL CONTRATTO DI
SUBAPPALTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. OMESSO ED ERRONEO ESAME DEI DOCUMENTI N.
18 E N.19 (RC COSTRUZIONI) E N.24. E N.25 (VIRGA) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE
PROBATORIO, ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1667 COD. CIV. ILLOGICITA' E
CONTRADDITORIETA' DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALL'ADDEBITO ALLA VIRGA DELLE
DETRAZIONI”.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto non dovuto il residuo credito in ragione delle detrazioni subite dalla committente principale per l'importo di €
113.216,11, nonostante l'assoluto difetto di prova in ordine alla fondatezza del ribaltamento di dette detrazioni in capo a . Pt_1
Mancherebbero, tra l'altro, i presupposti di cui all'art. 15 del contratto di appalto, dal momento che non aveva ordinato, come invece era previsto, a la rimozione dei CP_1 Pt_1
difetti emersi dalle risultanze del collaudo, effettuato dalla committente principale in data
28.3.2019, e aveva invece addebitato a le detrazioni subite, senza fornire alcuna Pt_1
indicazione della tipologia delle lavorazioni difettose e dei relativi importi, coincidendo l'addebito “mai quantificato” con l'omesso pagamento dell'intero saldo del credito contrattuale richiesto da . Pt_1
L'appellante contesta, inoltre, sotto vari profili il doc. 18 di parte opponente, che menzionava
“difettosità residue”, rilevando che i tre certificati di collaudo menzionavano “le contestazioni non risolte dall'impresa esecutrice”, ma non contenevano l'esatta individuazione dei vizi e delle lavorazioni asseritamente difettose, e che dal documento allegato al doc. 18 (“NON
COMPLIANCE REPORT STATUS AT THE END OF THE
[...]
”) emergeva che i ripristini relativi al cartongesso Controparte_3
risultavano effettuati.
pagina 10 di 18 Lo stesso tribunale, contraddittoriamente, dapprima avrebbe affermato la fondatezza dell'addebito delle detrazioni subite da e ribaltate a , per poi affermare CP_1 Pt_1
l'impossibilità di “individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla ”. Pt_1
Errato sarebbe poi il rigetto dell'eccezione di decadenza, frettolosamente decisa dal tribunale
(non si trattava di una pec, ma di una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria a 26 appaltatrici).
Generiche, ancora, erano le indicazioni nelle allegate “desnagging list”, così come generiche erano le indicazioni della tipologia dei lavori posti dalla committente principale a base delle detrazioni, indicate nei tre certificati di collaudo, cosicché l'opposta non aveva assolto all'onere prescritto dall'art. 1667 c.c., ferma la tardività della denuncia rispetto al collaudo.
In particolare, nelle “desnalling list”, quanto alle “Case a Secco”, nessuna contestazione riguardava le opere in cartongesso, unica lavorazione effettuata da , mentre, quanto ai Pt_1
“bungalows”, aveva eseguito lavori di cartongesso e tinteggiatura, ma soltanto Pt_1 all'interno di 15 bungalows su 128, cosicché si perveniva ad una quantificazione di minimo valore.
Infine, erronea sarebbe l'interpretazione della mail di dell'8.1.2019, atteso il chiaro Pt_1
contenuto letterale del documento con cui il capocantiere di aveva CP_1 espressamente specificato “di non avere avuto richieste e o disposizioni a far effettuare i ripristini a carico della stessa impresa”.
***
Il motivo è infondato.
Va in primo luogo esaminata, per motivi di priorità logica, la doglianza riguardante l'eccezione di decadenza.
Innegabilmente le mail del 3.12.2018 e del 7.12.2018, con le allegate “snagging list”, contenevano la descrizione dei vizi e difetti riscontrati e la tempistica che le imprese, ciascuna per quanto di competenza, avrebbero dovuto rispettare per effettuare i ripristini.
Come evidenziato in sentenza, non occorrono specifiche formalità per garantire la corretta formulazione dell'eccezione di cui all'art. 1667 c.c., dovendo solo risultare in modo univoco lo scopo di denuncia dei vizi ed essendo rituale anche una indicazione sintetica.
Siffatta conclusione è in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è solo necessario che la denuncia riveli, come nella specie, una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. n. 19343/2022; Cass. n.
pagina 11 di 18 3040/2015), essendo agevole per ogni impresa individuare il vizio che riguardava l'opera dalla stessa eseguita.
In sostanza, non è necessaria una denuncia specifica e analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. n. 11520/2011; Cass. n. 644/1999).
Le mail in questione (la cui mancata ricezione non è mai stata eccepita, sicché a nulla rileva che non si trattasse di pec) sono idonee a impedire la decadenza, atteso che negli allegati sono indicate le tipologie di difetti con riguardo ad ogni singolo bungalow individuato numericamente, di talché ogni impresa era in grado di conoscere i vizi inerenti alla propria attività.
I vizi erano stati dunque denunciati prima che fossero definitivamente accertati con il collaudo dalla committente principale.
Si deve, pertanto, escludere che, come dedotto da , a fronte del collaudo di marzo 2019, Pt_1
la denuncia dei vizi sarebbe stata (tardivamente) effettuata da nel luglio 2019, CP_1 sicché correttamente il tribunale ha rigettato l'eccezione di decadenza.
Procedendo oltre, si rileva che il primo contratto aveva ad oggetto la realizzazione dei cartongessi “a misura” delle case a secco, mentre il secondo contratto aveva ad oggetto fornitura e posa in opera di pareti e soffitti in cartongesso completi di tinteggiatura e posa della carta da parati (quest'ultima poi detratta) nei bungalow ivi indicati.
Le opere di non erano dunque limitate al cartongesso. Pt_1
Con la mail del 3.12.2018, ha comunicato che tutti gli interventi di ripristino CP_1
delle snagging list, dove erano riportate le valutazioni dei difetti, sarebbero iniziati a partire dal
7.1.2019, alla chiusura del resort, e ultimati entro e non oltre il 15.3.2019; ha anticipato “le liste riepilogative degli interventi da eseguire ognuno per la propria competenza”, riservando di inviare il planning delle attività, con indicati i tempi e la manodopera che ogni singola impresa avrebbe impiegato.
Raffrontando i bungalow elencati nel contratto con quelli indicati nella lista sub doc. 18, è dato rinvenire difettosità residue nelle opere relative a tinteggiatura “a seguito delle desnagging list” anche nei bungalow di pertinenza di , per le quali l'impresa sarebbe intervenuta durante Pt_1
il periodo di chiusura del villaggio.
pagina 12 di 18 Il documento allegato alla mail (“NON COMPLIANCE REPORT STATUS AT THE END OF THE WORKS
”), dal quale risulta che alcuni ripristini Controparte_3 erano già stati effettuati dall'impresa, riguarda, invece, le opere in cartongesso, tra l'altro relative, in alcuni casi, a bungalow non oggetto del contratto di subappalto, mentre la
“segnalazione riguardo alle finiture dei cartongessi per installazione di tapp.” (ivi contenuta) è seguita dall'annotazione “inclusa in snagging list l'impresa interverrà” e quindi il ripristino non era stato effettuato.
Con la mail del 7.12.2018, ha trasmesso in allegato i planning e ha invitato le CP_1
imprese a comunicare entro il 15.12.2018 i nominativi del personale operativo che sarebbe stato presente a partire dal 7.1.2019, per pianificare le autorizzazioni d'ingresso all'interno del resort.
Nel planning allegato sono indicati, tra gli altri, i lavori di tinteggiatura nei bungalow, ivi compresi quelli oggetto del contratto di subappalto.
Non risulta, né è stato dedotto, che abbia indicato i nominativi degli addetti. Pt_1
Quanto alla pec sub doc. 24 di parte opposta, da questa emerge che l'8.1.2019 l'incaricato di aveva riferito a , recatosi in cantiere, di “NON AVERE AVUTO NE CP_1 Parte_1
RICHIESTE E NE DISPOSIZIONI A FAR EFFETTUARE RIPRISTINI”; risulta altresì che Pt_1 manifestava “SEMPRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ AD INTERVENIRE”.
La pec deve essere letta in una con le mail del dicembre 2018, sopra descritte.
La lettura unitaria dei documenti, in primo luogo, conferma che era stata posta a Pt_1
conoscenza dei vizi.
In secondo luogo, impone di escludere che il diniego all'accesso fosse dovuto all'inesistenza di difetti da ripristinare, dovendo di contro ritenersi, logicamente, che fosse invece dovuto alla mancata indicazione, da parte di , dei nominativi del personale incaricato del ripristino. Pt_1
Ricapitolando, i vizi erano già stati comunicati, prima del collaudo, da CP_1
l'impresa era stata posta in grado di intervenire e di porre rimedio agli stessi;
ciò non è avvenuto;
la committente principale ha operato le detrazioni in danno di CP_1 quest'ultima le ha “ribaltate” su , pro quota, nel rispetto del disposto di cui all'art. 15 del Pt_1
contratto.
, a fronte dell'eccezione di inadempimento, non ha provato l'esatto adempimento, come Pt_1
condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, il quale si è uniformato al principio di diritto (tra le tante, Cass. n. 98/2019) secondo cui, qualora si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento pagina 13 di 18 del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass. n. 936/2010: in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento dei corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte; conf. Cass, n. 3472/2008).
In altri termini, il committente che formula l'eccezione si limita ad allegare l'inadempimento, mentre grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.
Detta prova non è stata fornita da . Pt_1
Ne consegue che corretta è la disposta revoca del decreto ingiuntivo, dovendo condividersi l'iter logico giuridico seguito dal tribunale, perché aderente alle risultanze istruttorie e alle regole che disciplinano l'onere della prova.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
***
Il terzo motivo denuncia “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1460 E 1667 DEL
CODICE CIVILE ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE, IN RELAZIONE ALLA
QUESTIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI E DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE PROBATORIO”.
L'appellante ribadisce che non avrebbe effettuato nei confronti di una CP_1 Pt_1 denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c. e che il tribunale avrebbe ritenuto provata l'esistenza dei vizi semplicemente e genericamente dalle “desnalling list” senza individuare e accertare la tipologia delle lavorazioni viziate e il corretto addebito all'impresa esecutrice.
Sostiene, inoltre, che l'azione introdotta da nel giudizio di opposizione “non si CP_1 configura quale eccezione di inadempimento, bensì un'allegazione di vizi dell'opera appaltata” e che “Il ribaltamento anche dell'onere probatorio in capo alla Virga è destituito di fondamento”.
Conclude che “il Tribunale ha invertito i principi di cui all'articolo 2697 cod. civ. ed ha addossato l'onere probatorio alla al posto della la quale, invece, avrebbe dovuto provare l'individuazione dei Pt_1 CP_1 vizi addebitabili alla ed i rispettivi costi”. Pt_1
***
pagina 14 di 18 Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
In ordine alla denuncia ex art. 1667 c.c. e alla genericità dei vizi si richiama e si ribadisce quanto già argomentato.
Si richiama, inoltre, ciò che si è detto in tema di onere probatorio in ipotesi di eccezione di inesatto adempimento e si osserva che l'appellante non spiega per quale ragione l'eccezione di inadempimento, che risulta chiaramente formulata, sarebbe una non meglio specificata
“allegazione di vizi”, né si confronta in alcun modo con il ragionamento del primo giudice.
Si limita, infatti, a riportare lo stralcio di una sentenza di merito e di una sentenza di legittimità, senza ricondurre le richiamate pronunce e i principi di diritto in esse affermati alla fattispecie oggetto di causa, che è stata correttamente ricostruita nella gravata sentenza, per le ragioni illustrate.
Ne discende l'inammissibilità della doglianza sul punto.
***
Il quarto motivo (indicato dall'appellante come quinto) denuncia “ILLOGICITA' E
CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ADDEBITO DELLE DETRAZIONI”.
Lamenta l'appellante che, secondo il tribunale, le “snagging list” e le note del 3.12.2018 e del
7.12.2018 consentivano di accogliere l'opposizione in quanto comprovavano i vizi riscontrati dalla committente principale rispetto agli interventi di competenza di , ma, al contempo, Pt_1 non erano elementi sufficienti ai fini dell'esatta individuazione e quantificazione dei danni imputabili a . Pt_1
Così contraddittoriamente opinando, a venivano addebitati i vizi, e quindi detratti i Pt_1 relativi importi, con rigetto della richiesta di saldo contrattuale, ma, in realtà, l'effettiva consistenza dei vizi non era stata accertata, attesa la mancanza di un criterio logico- matematico atto ad individuare l'asserito e indimostrato controcredito della CP_1
***
Anche quest'ultimo motivo è infondato.
Come si è detto, il primo giudice ha affermato che le deduzioni dell'opponente erano sufficienti a supportare l'eccezione di inadempimento, ma, al contempo, non consentivano di ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'opponente ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, in quanto i documenti non consentivano di individuare con esattezza la portata dei vizi imputabili alla e non fornivano sufficienti elementi per Pt_1
l'esatta individuazione e la quantificazione dei danni.
pagina 15 di 18 In particolare, la sentenza spiega che arbitraria sarebbe stata un'automatica imputazione di una percentuale forfettaria delle detrazioni effettuate dalla committente principale alla
[...]
considerato che nel SAL n. 3 era stata apportata una detrazione in relazione alla CP_1
posa della carta da parati, il cui importo era addebitato dalla RC alla , nonostante fosse Pt_1 stata già detratta dal contratto di subappalto l'applicazione della carta da parati, sicché non poteva legittimare l'imputazione alla dei vizi di una prestazione che questa non aveva Pt_1 più realizzato;
la aveva eseguito lavori di cartongesso e tinteggiatura soltanto all'interno Pt_1
di 15 bungalows, a fronte dei complessivi 128; non era quindi possibile far coincidere, in modo automatico, le detrazioni effettuate dalla committente con le opere subappaltate alla
. Pt_1
Il ragionamento è immune da vizi e deve essere condiviso.
La dedotta contraddittorietà è, in realtà, solo apparente.
E infatti, un conto è l'onere della prova di cui si è trattato sopra e che riguarda l'ipotesi in cui a colui che agisce venga opposto, in via di eccezione, l'inesatto adempimento dell'obbligazione
(in questo caso il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento), altro conto è l'onere della prova nell'ipotesi in cui il debitore (nella specie proponga domanda riconvenzionale CP_1
diretta a ottenere il risarcimento del danno.
In tal caso, grava su colui che agisce l'onere di fornire la prova del danno che si asserisce subìto.
Deve trattarsi, ovviamente, di un danno diverso e ulteriore rispetto all'importo che sarebbe spettato alla subappaltatrice e che non le è stato corrisposto in forza dei vizi. infatti, aveva chiesto la somma risarcitoria di € 9.613,52, pari alla differenza CP_1 tra l'ammontare delle detrazioni subite in sede di collaudo (pro quota a carico della , Pt_1 nella misura del 18 %, pari a € 20.000,00) e l'ammontare del saldo non corrisposto per via dei vizi (€ 10.386,48).
Sono state analiticamente spiegate nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali quella differenza, che costituiva, secondo l'opponente, il danno patito, non poteva dirsi provata.
Ne discende che, alla luce del differente regime probatorio applicabile alle due diverse fattispecie, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà della motivazione.
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Nelle argomentazioni sin qui esposte rimangono assorbite le istanze istruttorie, che, in ogni caso, sono in parte generiche e in parte, per come articolate, irrilevanti ai fini del decidere.
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In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato.
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Quanto all'appello incidentale, come già evidenziato, a seguito della riassunzione del processo, la curatela non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_4
Pertanto, alla stregua del collegamento della disposizione contenuta nell'art. 303 c.p.c. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. c.p.c., dopo l'interruzione del processo la parte che non adempie all'obbligo di una specifica costituzione va considerata contumace e il ricorso incidentale non può essere esaminato se ad essa è stato notificato l'atto riassuntivo del processo già interrotto, dovendosi applicare le disposizioni sul procedimento in contumacia, tra le quali l'art. 292 c.p.c., atteso che nel giudizio in riassunzione deve esprimersi almeno la volontà di conservare gli effetti del ricorso incidentale (Cass. sez. lavoro,
n. 19613/2011).
Questa volontà non è stata manifestata, con conseguente implicito abbandono del gravame incidentale già proposto dalla società in bonis, il che esclude che la curatela possa essere considerata soccombente.
Ne discende che va dichiarata l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto da
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in bonis. CP_1
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Nulla va disposto per le spese, stante la contumacia della curatela.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione principale è stata integralmente rigettata (cfr.
Cass. n. 26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11685/2021, R.G. n. 37749/2020, pubblicata in data 6.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dall' ; Parte_1
2) dichiara improcedibile l'appello incidentale già proposto da Controparte_1
di cui è stata poi dichiarata la liquidazione giudiziale;
pagina 17 di 18 3) nulla per le spese;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante principale.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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