TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/09/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1483 /2022 R.G.L. promossa da
c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIORGIANNI CARLO, per procura in atti, ricorrente, contro
in persona del legale rapp.te pro tempore (c.f. ), rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARIA CAMMAROTO, per procura in atti,
, in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Messina, resistenti,
Oggetto: Indennità di accompagnamento ciechi assoluti
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Il sig. ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Parte_1
Gotto, Sezione Lavoro e Previdenza, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha dedotto di aver presentato, in data 21 luglio 2014, istanza amministrativa per l'accertamento dell'invalidità civile, e che la Commissione Medica, nella seduta del
23 giugno 2021, lo ha riconosciuto “cieco con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione”. Il ha sostenuto, invece, di essere Pt_1 affetto da un quadro patologico tale da comportare una totale perdita della capacità visiva, rendendolo inabile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e delle funzioni quotidiane, senza l'ausilio costante di un accompagnatore. Il ricorrente ha esposto che il presente procedimento giudiziario è stato preceduto da un'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., conclusasi con dichiarazione di improcedibilità per tardiva notifica del ricorso introduttivo. Il ricorrente ha contestato tale esito. A seguito di tale pronuncia, il sig. ha proposto il presente Pt_1 giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c., reiterando le medesime richieste e allegando la documentazione medica già prodotta in sede di ATP, insistendo per l'accertamento del proprio stato di cecità assoluta e per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità del CP_1 ricorso per effetto dell'improcedibilità dell'ATP. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda, rilevando che la richiesta amministrativa prodromica, datata 13 maggio
2021, non concerneva l'indennità di accompagnamento, bensì il solo accertamento della cecità parziale, già riconosciuta con attribuzione dell'indennità speciale per ciechi. Ha infine dedotto l'incompatibilità tra l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e l'indennità di accompagnamento per invalidi civili già percepita dal ricorrente, riconosciuta sul presupposto della cecità, sostenendo che la medesima patologia non può essere indennizzata due volte per finalità economiche differenti. In ogni caso, ha concluso per il rigetto della domanda, ritenendola infondata in fatto e diritto, in quanto non risulta riscontrabile in capo al ricorrente la condizione di cecità totale.
Si è costituito il eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva.
La causa è stata istruita con la disposta c.t.u. medico-legale.
2- Sussiste il difetto di legittimazione passiva del , Controparte_2 essendo unico legittimato passivo alla erogazione della prestazione richiesta l' . CP_1
3- L'eccezione di improcedibilità del ricorso svolta da non è fondata. CP_1
Si osserva che, infatti, che secondo la S.C., “ In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il provvedimento di diniego
(rigetto o inammissibilità) dell'istanza, emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto il provvedimento in questione non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie per l'accertamento del diritto” ( cfr Cass. n. 10753/2022).
Sussiste, poi, la domanda amministrativa volta al riconoscimento della prestazione connessa alla cecità.
Sebbene il ricorrente abbia ( verosimilmente per un refuso) errato nell'indicare la data di presentazione della domanda amministrativa (21 luglio 2014), gli allegati al ricorso relativi alla domanda amministrativa, ed in particolare l'allegato denominato
“provvedimento”, comprovano che in data 13.05.2021 (che è riportata anche nella lista CP_ domande presentate dal allegata dall' alle note del 10.12.2024) è stata Pt_1 presentata dal domanda avente ad oggetto “cecità” ( cfr verbale visita Parte_1
CP_ commissione medica del 23.06.2021).
In esito alla disposta c.t.u., è emerso che il è affetto da “cecità in pz Pt_1 glaucomatoso scompensato” ed è quindi cieco assoluto da giugno 2022 (cfr ctu depositata il 05.06.2024).
Sulla scorta della ctu in atti - che si condivide e si richiama in quanto completa, logica e pertinente- può dirsi accertato che il ricorrente è cieco assoluto a far data dal mese di giugno 2022. CP_ L' ha, però, eccepito la incompatibilità della prestazione richiesta dal ricorrente con quella della indennità di accompagnamento per invalidità civile di cui il sarebbe Pt_1 già percettore, riconosciuta sul presupposto della cecità (cfr memoria di costituzione “il ricorrente è titolare di indennità di accompagnamento riservata agli invalidi civili riconosciuta sul presupposto della cecità, ciò che impedisce che la medesima patologia possa essere considerata, e conseguenzialmente indennizzata, al fine di altro beneficio economico che perciò si presenta incompatibile”).
Con ordinanza del 24.04.2025, sulla scorta di quanto ulteriormente dedotto da CP_1 nelle note del 10.12.2024, le parti erano stata invitate a fornire i necessari chiarimenti su tale aspetto.
Nulla è stato chiarito dalle parti e nulla è stato controdedotto dal ricorrente.
Può pertanto ritenersi incontestato che il ricorrente sia già percettore della indennità di accompagnamento per invalidità civile, anche se non emerge dagli atti allegati se essa si fondi sulla infermità della cecità parziale.
In ordine alla cumulabilità tra l' indennità di accompagnamento quale invalido civile e l'indennità di accompagnamento per cieco assoluto, la Suprema Corte, con orientamento che ormai può dirsi costante, cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, si è espressa nei seguenti termini: “L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 non è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art.1, comma
2, lett. a), della l. n. 508 del 1988 - salvo che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse- in quanto entrambe le prestazioni assistenziali assolvono alle medesime finalità di sopperire a bisogni primari di soggetti in condizioni di gravissima menomazione nello svolgimento della vita quotidiana e dei rapporti sociali “ ( cfr Cass.
n. 18443/2016).
La suprema Corte ha pure chiarito che “L'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980 è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 429 del 1991, a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l'indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l'assistito matura il diritto all'indennità di cieco assoluto” (cfr Cass. n. 11912/2012).
Accertata, quindi, la condizione di cecità totale del Nastasi a far data dal giugno 2022, CP_ l' va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti con decorrenza da giugno 2022, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con la precisazione che, laddove la prestazione della indennità di accompagnamento per invalidità civile già percepita dal sia fondata Parte_1 anche sulla infermità della cecità parziale, quest'ultima deve cessare, a decorrere dalla medesima data (giugno 2022), per effetto della incumulabilità delle due prestazioni.
4- Le spese di lite in ragione dell'accertata decorrenza del requisito della cecità totale solo a far data da giugno 2022 e della poca chiarezza delle posizioni assunte dalle parti, meritano di essere integralmente compensate tra le parti ( ivi compreso il ). CP_2
5- Le spese di ctu, per la medesima ragione, devono essere poste in solido a carico del CP_ ricorrente e dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1483/2022 RG, così provvede:
1) Accerta che il ricorrente, , è cieco assoluto a decorrere da giugno 2022; Parte_1
CP_ 2) Condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, della indennità di accompagnamento per ciechi assoluti con decorrenza da giugno 2022, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, con la precisazione che laddove la prestazione della indennità di accompagnamento per invalidità civile già percepita dal sia fondata Parte_1 anche sulla infermità della cecità parziale, quest'ultima deve cessare, a decorrere dalla medesima data (giugno 2022), per effetto della incumulabilità delle due prestazioni;
3) Spese di lite compensate tra tutte le parti;
4) Spese di c.t.u., come separatamente liquidate, in solido a carico del ricorrente e dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22.08.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano