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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/04/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16230/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARINI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCARINI MONICA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, in accoglimento delle formulate eccezioni/deduzioni, in via principale e/o in subordine:
A.dichiarare il difetto di capacità processuale della ricorrente;
B.dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola (NA) e/o del
Tribunale di Napoli Nord;
C.dichiarare la nullità della notifica;
D.dichiarare il difetto di committenza;
E.dichiarare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione l. 249/1997 art. 1 c. 11;
F.dichiarare non provata la corretta rilevazione dei consumi, degli importi pretesi e/o il perfetto funzionamento del contatore;
pagina 1 di 8 G.dichiarare quindi nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposta ingiunzione e così accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso credito per 55.148,08 vantato dalla
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
H.condannare parte soccombente alla refusione delle competenze di lite in favore di questo procuratore antistatario”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
-in via preliminare, dichiarare la presente opposizione inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni per la notifica della opposizione e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo
n.4223/2023, R.G. 11860/2023, emesso su ricorso di dal Tribunale di Bologna CP_1 data 16.10.2023, depositato il 17.10.2023, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte, confermando la competenza del Tribunale di Bologna;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n.4223/2023,
R.G. 11860/2023, emesso su ricorso di dal Tribunale di Bologna data 16.10.2023, CP_1
depositato il 17.10.2023 e notificato il 19.10.2023 e in ogni caso accertare e dichiarare tenuta e condannare (C.F. , al pagamento della somma di € 55.148,08 Parte_1 P.IVA_1
con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo.
- In ogni caso, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e condannare controparte ex art. 96, terzo comma c.p.c. per la ragioni esposte in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4223/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
16.10.2023, depositato il 17.10.2023, sul ricorso proposto da con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 55.148,08, quale corrispettivo delle prestazioni di pagina 2 di 8 somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi di mora di cui al D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società eccepiva:
-il difetto di capacità processuale della ricorrente in mancanza di allegazione e Controparte_1
documentazione circa la fonte del potere di rappresentanza della medesima società in capo al sottoscrittore del mandato alle liti;
-l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Nola, in relazione sia al luogo in cui si trovano la sede della società opponente e la residenza dell'amministratore pro- tempore, in Casalnuovo di Napoli (NA), sia al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione;
-il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11 L. n. 249/1997
(Reg. AGCOM);
-la nullità della notifica ai sensi dell'art. 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, introdotto dall'art. 1 comma 3 del Decreto 28.12.2015, secondo cui, ove la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata ai sensi dell'art. 16 bis, comma
9 bis e 16 undecies D.L. n. 179/2012, mentre nel caso di specie manca l'attestazione da cui possa desumersi che il ricorso, la procura e il decreto ingiuntivo notificati a mezzo PEC siano effettivamente conformi a quelli presenti nel fascicolo telematico.
Nel merito, l'opponente eccepiva il difetto di prova della committenza, data la mancata stipulazione di un contratto;
contestava il valore probatorio delle fatture, ritenute inidonee a dimostrare la fondatezza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione e l'entità della stessa. Inoltre, contestava la correttezza della rilevazione presunta dei consumi, deducendo l'esistenza di irragionevoli differenze tra gli importi relativi al costo delle prestazioni, indicati nelle fatture.
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle eccezioni preliminari, la Parte_1
declaratoria di nullità ed inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del preteso credito di controparte, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, deduceva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la sua notificazione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 19.10.2023, cosicché il termine per la notifica dell'opposizione scadeva il 28.11.2023, mentre Parte_1
aveva provveduto all'incombente solo in data 29.11.2023.
pagina 3 di 8 Inoltre, parte opposta contestava tutte le eccezioni sollevate da controparte, deducendone l'infondatezza.
Nel merito, rilevava che la somministrazione di energia elettrica era stata prestata in favore di in regime di Servizio a tutele graduali, mediante il distributore Parte_1
territorialmente competente che monitorava i consumi;
affermava che il Controparte_2
rapporto contrattuale si era costituito ex lege e che la documentazione prodotta, in aggiunta alle fatture
(lettera di attivazione del servizio, certificazione dei consumi proveniente dall'impresa di distribuzione) era ampiamente dimostrativa del credito dedotto nel procedimento monitorio.
In conclusione, parte opponente chiedeva preliminarmente di dichiarare inammissibile l'opposizione e di rigettare le eccezioni sollevate da controparte;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, l'accertamento del proprio credito di € 55.148,08, oltre ad interessi moratori, con condanna di controparte al pagamento di tale somma di denaro e con la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c..
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ove i Procuratori reiteravano le rispettive deduzioni ed eccezioni, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Poiché la causa risultava matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4.1. L'opposizione è inammissibile, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c., come da eccezione sollevata da parte opposta e richiamata anche nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, infatti, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato, in forma telematica, in data 29.11.2023, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 comma 1 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione del decreto medesimo, che nel caso di specie è stata eseguita il
19.10.2023, così come documentato da parte opposta: pertanto, la scadenza del termine previsto per la notificazione dell'atto di opposizione era fissata alla data del 28.11.2023, non osservata da parte opponente.
L'intervenuto accertamento della tardività dell'opposizione assorbe ogni altra questione processuale e di merito proposta dalla parte opponente, in quanto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività travolge necessariamente tutte le eccezioni e le domande con la stessa introdotte.
pagina 4 di 8 4.2 In relazione alle eccezioni rilevabili d'ufficio, dedotte nell'opposizione, si osserva quanto segue.
Innanzitutto risulta infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Si ritiene, infatti, che i documenti costituiti dal ricorso e dal decreto ingiuntivo, notificati a mezzo PEC da all'opponente in data 19.10.2023, costituiscano Controparte_1 Parte_1
non già una copia informatica, bensì un duplicato informatico.
A riguardo la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato” (Cass. civ., ord. n. 27379 del
19/09/2022).
La distinzione in questione si apprezza dalla lettura dell'art. 196 octies, comma 2, R.D. n. 1368/1941, che, al pari dell'abrogato art. 16 bis D.L. n. 179/2012, individua specificatamente la copia informatica e il duplicato informatico: “Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
Dunque, il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario: la corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici, dato che la firma digitale è una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico e si evince con l'uso di programmi di algoritmi.
Non vi è, quindi, alcuna necessità dell'attestazione di conformità quando si notifica un duplicato informatico, in quanto ai sensi dell'art. 23 bis comma 1 D.L.vo n. 82 del 07.03.2005, “I duplicati
pagina 5 di 8 informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.
Si osserva, inoltre, che l'attestazione di conformità prevista, ai fini della validità della notifica telematica, dall'art. 3 bis, commi 2 e 5 lett. g) L. n. 53/1994, riguarda esclusivamente gli atti che non consistono in un documento informatico.
Infine, per quanto concerne la procura alle liti, si rileva che di essa non è necessaria la notificazione unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione (Cass. civ. n. 27154/2021); pertanto, l'allegazione della procura e le relative formalità di redazione non possono costituire elementi che incidono sulla validità della notificazione.
Per quanto esposto, deve ritenersi del tutto infondata l'eccezione di nullità/inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
In ogni caso, vale il principio generale secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto, anche a mezzo di posta elettronica certificata, non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, secondo il principio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. (Cass. civ. S.U. n. 23620 del
28/09/2018; Cass. civ. S.U. n. 7665 del 18/04/2016), come è avvenuto nel caso di specie, in cui parte opponente si è costituita in giudizio e ha pienamente svolto le proprie difese.
4.3 Quanto all'asserito difetto di capacità processuale di in ragione della Controparte_1
mancata allegazione e documentazione della fonte del potere di rappresentanza della società opposta in capo al soggetto indicato quale legale rappresentante dell'ente, si rileva che nel ricorso per decreto ingiuntivo è espressamente indicato come si sia costituita in persona della Controparte_1
Dott.ssa procuratore speciale in forza di atto a rogito del Notaio di CP_3 Persona_1
Bologna in data 20.07.2010, rep. N. 303/94, puntualmente prodotto nel procedimento monitorio sub doc. 4). E' pertanto evidente l'infondatezza dell'eccezione.
4.4 Infine, con riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda proposta da Controparte_1
si rileva che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal solo cliente finale, non già dalla società di vendita. Depongono in tal senso, sia l'art. 7 della predetta delibera n. 209/2016 che, riservando al solo cliente finale l'iniziativa circa la domanda di conciliazione,
pagina 6 di 8 conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse dal cliente, sia l'articolo 8 della medesima delibera, laddove prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso (Trib. Torino, sent. 06/10/2022, n. 3878; Trib. Di Benevento, sent.
09/09/2022, n. 1996; Trib. Salerno, 29/08/2023, n. 3598).
Pertanto, tale condizione di procedibilità non può operare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurati a seguito dell'iniziativa del fornitore, che abbia presentato il relativo ricorso. A tal fine si deve considerare che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. costituisce un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e che non si configura quale giudizio autonomo, bensì come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. S.U. n. 927 del 13/01/2022).
4.5 In conclusione, accertata l'infondatezza delle eccezioni preliminari rilevabili d'ufficio,
l'opposizione proposta da a dichiarata inammissibile, in quanto tardiva. Parte_1
Conseguentemente, restano assorbite tutte le altre questioni processuali e di merito, sollevate da parte opponente e non rilevabili d'ufficio.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della domanda dedotta in giudizio (da € 52.001 a € 260.000).
Si ritiene di non accogliere la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte attrice opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della mala fede o della colpa grave, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , per l'effetto, Parte_1
pagina 7 di 8 -dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4223/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.10.2023, depositato il 17.10.2023, sul ricorso proposto da Controparte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 13 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16230/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VARINI DANIELE Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BACCARINI MONICA CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'adito Tribunale di Bologna, in accoglimento delle formulate eccezioni/deduzioni, in via principale e/o in subordine:
A.dichiarare il difetto di capacità processuale della ricorrente;
B.dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Nola (NA) e/o del
Tribunale di Napoli Nord;
C.dichiarare la nullità della notifica;
D.dichiarare il difetto di committenza;
E.dichiarare il mancato esperimento del tentativo di conciliazione l. 249/1997 art. 1 c. 11;
F.dichiarare non provata la corretta rilevazione dei consumi, degli importi pretesi e/o il perfetto funzionamento del contatore;
pagina 1 di 8 G.dichiarare quindi nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposta ingiunzione e così accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso credito per 55.148,08 vantato dalla
[...]
nei confronti della CP_1 Parte_1
H.condannare parte soccombente alla refusione delle competenze di lite in favore di questo procuratore antistatario”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
-in via preliminare, dichiarare la presente opposizione inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di 40 giorni per la notifica della opposizione e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo
n.4223/2023, R.G. 11860/2023, emesso su ricorso di dal Tribunale di Bologna CP_1 data 16.10.2023, depositato il 17.10.2023, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da controparte, confermando la competenza del Tribunale di Bologna;
- nel merito, rigettare l'odierna opposizione confermando l'opposto decreto ingiuntivo n.4223/2023,
R.G. 11860/2023, emesso su ricorso di dal Tribunale di Bologna data 16.10.2023, CP_1
depositato il 17.10.2023 e notificato il 19.10.2023 e in ogni caso accertare e dichiarare tenuta e condannare (C.F. , al pagamento della somma di € 55.148,08 Parte_1 P.IVA_1
con interessi dalla data di scadenza delle singole bollette al saldo effettivo.
- In ogni caso, Voglia concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione e condannare controparte ex art. 96, terzo comma c.p.c. per la ragioni esposte in narrativa.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre 15% ex art. 15 TF e accessori di legge anche della fase monitoria.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4223/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data
16.10.2023, depositato il 17.10.2023, sul ricorso proposto da con il quale veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento della somma di € 55.148,08, quale corrispettivo delle prestazioni di pagina 2 di 8 somministrazione di energia elettrica, oltre ad interessi di mora di cui al D.L.vo n. 231/2002 e spese del procedimento monitorio.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società eccepiva:
-il difetto di capacità processuale della ricorrente in mancanza di allegazione e Controparte_1
documentazione circa la fonte del potere di rappresentanza della medesima società in capo al sottoscrittore del mandato alle liti;
-l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Nola, in relazione sia al luogo in cui si trovano la sede della società opponente e la residenza dell'amministratore pro- tempore, in Casalnuovo di Napoli (NA), sia al luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione;
-il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11 L. n. 249/1997
(Reg. AGCOM);
-la nullità della notifica ai sensi dell'art. 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico, introdotto dall'art. 1 comma 3 del Decreto 28.12.2015, secondo cui, ove la notifica PEC riguardi una copia informatica, il difensore deve attestarne la conformità nella relata ai sensi dell'art. 16 bis, comma
9 bis e 16 undecies D.L. n. 179/2012, mentre nel caso di specie manca l'attestazione da cui possa desumersi che il ricorso, la procura e il decreto ingiuntivo notificati a mezzo PEC siano effettivamente conformi a quelli presenti nel fascicolo telematico.
Nel merito, l'opponente eccepiva il difetto di prova della committenza, data la mancata stipulazione di un contratto;
contestava il valore probatorio delle fatture, ritenute inidonee a dimostrare la fondatezza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione e l'entità della stessa. Inoltre, contestava la correttezza della rilevazione presunta dei consumi, deducendo l'esistenza di irragionevoli differenze tra gli importi relativi al costo delle prestazioni, indicati nelle fatture.
In conclusione, chiedeva l'accoglimento delle eccezioni preliminari, la Parte_1
declaratoria di nullità ed inefficacia e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del preteso credito di controparte, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, deduceva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per inosservanza del termine perentorio di quaranta giorni previsto per la sua notificazione, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 19.10.2023, cosicché il termine per la notifica dell'opposizione scadeva il 28.11.2023, mentre Parte_1
aveva provveduto all'incombente solo in data 29.11.2023.
pagina 3 di 8 Inoltre, parte opposta contestava tutte le eccezioni sollevate da controparte, deducendone l'infondatezza.
Nel merito, rilevava che la somministrazione di energia elettrica era stata prestata in favore di in regime di Servizio a tutele graduali, mediante il distributore Parte_1
territorialmente competente che monitorava i consumi;
affermava che il Controparte_2
rapporto contrattuale si era costituito ex lege e che la documentazione prodotta, in aggiunta alle fatture
(lettera di attivazione del servizio, certificazione dei consumi proveniente dall'impresa di distribuzione) era ampiamente dimostrativa del credito dedotto nel procedimento monitorio.
In conclusione, parte opponente chiedeva preliminarmente di dichiarare inammissibile l'opposizione e di rigettare le eccezioni sollevate da controparte;
nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, l'accertamento del proprio credito di € 55.148,08, oltre ad interessi moratori, con condanna di controparte al pagamento di tale somma di denaro e con la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c..
3. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ove i Procuratori reiteravano le rispettive deduzioni ed eccezioni, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Poiché la causa risultava matura per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, previa concessione di un termine per il deposito di note conclusionali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
4.1. L'opposizione è inammissibile, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c., come da eccezione sollevata da parte opposta e richiamata anche nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Risulta, infatti, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato, in forma telematica, in data 29.11.2023, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 comma 1 c.p.c., decorrente dalla data di notificazione del decreto medesimo, che nel caso di specie è stata eseguita il
19.10.2023, così come documentato da parte opposta: pertanto, la scadenza del termine previsto per la notificazione dell'atto di opposizione era fissata alla data del 28.11.2023, non osservata da parte opponente.
L'intervenuto accertamento della tardività dell'opposizione assorbe ogni altra questione processuale e di merito proposta dalla parte opponente, in quanto l'inammissibilità dell'opposizione per tardività travolge necessariamente tutte le eccezioni e le domande con la stessa introdotte.
pagina 4 di 8 4.2 In relazione alle eccezioni rilevabili d'ufficio, dedotte nell'opposizione, si osserva quanto segue.
Innanzitutto risulta infondata l'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Si ritiene, infatti, che i documenti costituiti dal ricorso e dal decreto ingiuntivo, notificati a mezzo PEC da all'opponente in data 19.10.2023, costituiscano Controparte_1 Parte_1
non già una copia informatica, bensì un duplicato informatico.
A riguardo la Suprema Corte ha rilevato che “In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato” (Cass. civ., ord. n. 27379 del
19/09/2022).
La distinzione in questione si apprezza dalla lettura dell'art. 196 octies, comma 2, R.D. n. 1368/1941, che, al pari dell'abrogato art. 16 bis D.L. n. 179/2012, individua specificatamente la copia informatica e il duplicato informatico: “Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
Dunque, il duplicato informatico è il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario: la corrispondenza del duplicato informatico al documento originario non emerge dall'uso di segni grafici, dato che la firma digitale è una sottoscrizione in “bit”, una firma elettronica, il cui segno, restando nel file, è invisibile sull'atto analogico e si evince con l'uso di programmi di algoritmi.
Non vi è, quindi, alcuna necessità dell'attestazione di conformità quando si notifica un duplicato informatico, in quanto ai sensi dell'art. 23 bis comma 1 D.L.vo n. 82 del 07.03.2005, “I duplicati
pagina 5 di 8 informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.
Si osserva, inoltre, che l'attestazione di conformità prevista, ai fini della validità della notifica telematica, dall'art. 3 bis, commi 2 e 5 lett. g) L. n. 53/1994, riguarda esclusivamente gli atti che non consistono in un documento informatico.
Infine, per quanto concerne la procura alle liti, si rileva che di essa non è necessaria la notificazione unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione (Cass. civ. n. 27154/2021); pertanto, l'allegazione della procura e le relative formalità di redazione non possono costituire elementi che incidono sulla validità della notificazione.
Per quanto esposto, deve ritenersi del tutto infondata l'eccezione di nullità/inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
In ogni caso, vale il principio generale secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto, anche a mezzo di posta elettronica certificata, non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso abbia comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, secondo il principio di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. (Cass. civ. S.U. n. 23620 del
28/09/2018; Cass. civ. S.U. n. 7665 del 18/04/2016), come è avvenuto nel caso di specie, in cui parte opponente si è costituita in giudizio e ha pienamente svolto le proprie difese.
4.3 Quanto all'asserito difetto di capacità processuale di in ragione della Controparte_1
mancata allegazione e documentazione della fonte del potere di rappresentanza della società opposta in capo al soggetto indicato quale legale rappresentante dell'ente, si rileva che nel ricorso per decreto ingiuntivo è espressamente indicato come si sia costituita in persona della Controparte_1
Dott.ssa procuratore speciale in forza di atto a rogito del Notaio di CP_3 Persona_1
Bologna in data 20.07.2010, rep. N. 303/94, puntualmente prodotto nel procedimento monitorio sub doc. 4). E' pertanto evidente l'infondatezza dell'eccezione.
4.4 Infine, con riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda proposta da Controparte_1
si rileva che nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista dal Testo
Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il tentativo di conciliazione deve essere esperito dal solo cliente finale, non già dalla società di vendita. Depongono in tal senso, sia l'art. 7 della predetta delibera n. 209/2016 che, riservando al solo cliente finale l'iniziativa circa la domanda di conciliazione,
pagina 6 di 8 conferma che la condizione di procedibilità attiene alle sole controversie promosse dal cliente, sia l'articolo 8 della medesima delibera, laddove prevede, quale condizione e requisito di ammissibilità della domanda, il previo esperimento del reclamo presso l'operatore o gestore con il quale si intende instaurare un contenzioso (Trib. Torino, sent. 06/10/2022, n. 3878; Trib. Di Benevento, sent.
09/09/2022, n. 1996; Trib. Salerno, 29/08/2023, n. 3598).
Pertanto, tale condizione di procedibilità non può operare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, instaurati a seguito dell'iniziativa del fornitore, che abbia presentato il relativo ricorso. A tal fine si deve considerare che l'opposizione ex art. 645 c.p.c. costituisce un ordinario giudizio sulla domanda del creditore, che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio e che non si configura quale giudizio autonomo, bensì come fase ulteriore – anche se eventuale – del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (Cass. S.U. n. 927 del 13/01/2022).
4.5 In conclusione, accertata l'infondatezza delle eccezioni preliminari rilevabili d'ufficio,
l'opposizione proposta da a dichiarata inammissibile, in quanto tardiva. Parte_1
Conseguentemente, restano assorbite tutte le altre questioni processuali e di merito, sollevate da parte opponente e non rilevabili d'ufficio.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione corrispondente al valore della domanda dedotta in giudizio (da € 52.001 a € 260.000).
Si ritiene di non accogliere la domanda, proposta dalla società convenuta, di condanna di parte attrice opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti della mala fede o della colpa grave, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n. 3003 del 12.2.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , per l'effetto, Parte_1
pagina 7 di 8 -dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4223/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 16.10.2023, depositato il 17.10.2023, sul ricorso proposto da Controparte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, Parte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre Controparte_1
IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 13 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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