TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 16/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 245/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
AN AR ( e RI LA Email_1
entrambi del Foro di Rimini ed Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Cattolica (RN) in via M. Ravel n. 13
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1 Sede di Rimini, in persona del
[...] Direttore Regionale pro tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Massimo DI GILIO, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Rimini, alla Via Melozzo Da Forlì n. 1/D.
- RESISTENTE -
Oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti: A) Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo
B) I procuratori delle parti resistenti: si riportano alle rispettive memorie di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso conveniva in giudizio l' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accertamento di postumi invalidanti biologici permanenti relativi ad un infortunio sul lavoro in itinere verificatosi in data 19\10\2022 riconosciuto dall' nella misura del 10 % e che il CP_1 ricorrente chiedeva venisse invece accertato in misura maggiore .
Con memoria si costituiva in giudizio l' , riportandosi agli accertamenti CP_1 medici eseguiti in via amministrativa e chiedendo il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante CTU medico-legale , la causa veniva discussa e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, veniva decisa.
All'esito della istruttoria svolta la domanda è risultata fondata .
La CTU medico-legale espletata , non sottoposta a specifiche censure , in seguito alla visita e sulla base di approfondito esame dei documenti in atti , ha accertato che in seguito all'infortunio sul lavoro in itinere del 19\10\2022 è Parte_1 affetta da patologie – ed in particolare : esiti di trauma minore del rachide cervicale decorso favorevolmente (cod. 192); esiti dolorosi di trauma toracico chiuso con frattura all'arco anteriore della VI e VII costola a sinistra (cod. 218); esiti paucisintomatici di trauma spalla sinistra con lesione parziale del sovraspinato (cod. 227) ; esiti algodisfunzionali di frattura disco-somatica superiore amielica di L2 (cod. 205); esiti post-lesivi, ecograficamente accertati, di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro (cod. 277); esiti post-lesivi, ecograficamente accertati, di trauma distorsivo della caviglia destra (cod. 293); verosimile disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misto (cod. 181) − con una componente del danno riconducibile eziologicamente al lavoro svolto nella misura complessiva del 20% (venti per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 con decorrenza dalla domanda amministrativa e una invalidità temporanea è indicabile in 135 CP_1 (centotrentacinque) giorni.
Poiché le conclusioni della CTU risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie. L' va, pertanto, condannato al pagamento della relativa rendita CP_1 corrispondente alla misura del grado accertato pari al 20% con decorrenza dalla domanda amministrativa oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT.
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese di lite cedono la soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 10\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' , in persona del legale CP_1 rappresentante:
1) Accertato che è affetta da patologie – ed in particolare : esiti di Parte_1 trauma minore del rachide cervicale decorso favorevolmente (cod. 192); esiti dolorosi di trauma toracico chiuso con frattura all'arco anteriore della VI e VII costola a sinistra (cod. 218); esiti paucisintomatici di trauma spalla sinistra con lesione parziale del sovraspinato (cod. 227) ; esiti algodisfunzionali di frattura disco-somatica superiore amielica di L2 (cod. 205); esiti post-lesivi, ecograficamente accertati, di trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro (cod. 277); esiti post-lesivi, ecograficamente accertati, di trauma distorsivo della caviglia destra (cod. 293); verosimile disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misto (cod. 181) − contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni svolte e che dalle stesse derivano postumi permanenti, condanna l' al pagamento della relativa rendita corrispondente alla misura del grado CP_1 complessivamente accertato nella misura del 20 % ( venti per cento) in riferimento alle tabelle proposte dal D. Lvo 38/2000 a favore della ricorrente con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT . 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte CP_1 ricorrente, che si liquidano ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 in complessivi
€ 3.100,00 oltre ad € 793.00 per esborsi (spese di CTP) , al rimborso delle spese forfettarie e ad IVA e CPA nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 16\10\2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'