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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Francesca Spena Presidente dott. Raffaele Califano giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1404/2025 del R.G. avente ad oggetto la cessazione effetti civili del matrimonio azionato, con domanda congiunta, da nata Parte_1
a Castellamare di Stabia (Na) il 6.04.1989, C.F. , rappresentata e difesa, C.F._1 come da procura in atti, dall'avv. Orlando Renato Cipriano ed elettivamente domiciliata in Sturno
(Av) alla Piazza IV Novembre n. 5 e nato ad [...] il [...], Parte_2
C.F. rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mario C.F._2
ER RA ed elettivamente domiciliato in RA IN (Av) alla via Cupa n. 15;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 31.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.04.2014 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale è nata la figlia il Per_1
9.12.2015 e che, in seguito alla sentenza di separazione del 28.10.2024, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 30.10.2025 le parti si sono riportate alle condizioni richieste nell'atto introduttivo e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
1/2 Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse della figlia con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso;
Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
La Presidente dott.ssa Francesca Spena
2/2