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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3257/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3257/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Conselice, frazione di EZ (RA), Via Donatello n. 3 (avv. Barbara Bonetti)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Elisa Conficconi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
29.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Faenza in data 29.11.1992 la IG Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C.F. ), nata a [...] C.F._2
Conselice (RA) il 05/12/1969, celebrato con rito civile il 14/05/1994 in Conselice (RA), iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte I, anno 1994;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Conselice (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che dunque nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile da parte dell'uno nei confronti dell'altro;
2) al solo ed unico fine di risolvere la crisi coniugale, il sig. si impegna a trasferire Parte_1
alla IG la sua quota di proprietà dell'immobile con proservizi sito in EZ di Persona_1
Conselice (RA) Via Bastia n. 192, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 4
particella 190 sub. 1., piano T1, cat. A/3, cl. 1, vani 7, rendita catastale euro 433,82, con area cortiliva censita al Catasto terreni Foglio 4 mappale 190, Ente Urbano di mq 620. Al contempo la sig.ra , sempre al solo ed unico fine di risolvere la crisi coniugale, si impegna a Controparte_1
trasferire la nuda proprietà alla IG riservando per sé il diritto di abitazione, della Persona_1
propria quota di proprietà dell'immobile sito in EZ di Conselice (RA) Via Bastia n. 192, sopra già descritto. I suddetti trasferimenti saranno effettuati senza corrispettivo e la stipula dovrà essere effettuata entro 40 giorni dal deposito della sentenza innanzi al Notaio con studio in Persona_2
Lugo (RA) P.za Trisi n. 16. Le parti, a tale fine, conformemente a quanto indicato dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 202 dell'11 giugno 2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458 del 2 aprile 2005 (v. par.
2.1. Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 27E del 21 giugno 2012), dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono il trattamento agevolato di cui all'art. 19 l.74/1987;
3) il sig. , nonostante il predetto trasferimento alla IG della sua quota di proprietà Parte_1
della casa familiare, manterrà l'uso esclusivo dei due proservizi (ripostigli) della casa coniugale. Il
sig. già in possesso delle chiavi di detti proservizi, potrà accedere al cortile ed ai citati Per_1
immobili, unicamente previo accordo telefonico con la IG . Entrambe le parti nonchè la Per_1
IG , saranno esentate dal compiere opere di manutenzione (sia ordinaria, che Per_1
straordinaria) ai proservizi suindicati. Nell'eventualità che i locali diventino collabenti, il padre li rilascerà nello stato in cui si trovano. È comunque obbligo del sig. garantire alla IG Per_1
l'accesso ai predetti proservizi, qualora si dovesse rendere necessario. Per_1
4) Spese di lite compensate tra le parti.”
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 3257/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Conselice, frazione di EZ (RA), Via Donatello n. 3 (avv. Barbara Bonetti)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] (avv. Elisa Conficconi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
29.07.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva a Faenza in data 29.11.1992 la IG Persona_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], e (C.F. ), nata a [...] C.F._2
Conselice (RA) il 05/12/1969, celebrato con rito civile il 14/05/1994 in Conselice (RA), iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.2, parte I, anno 1994;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Conselice (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che dunque nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile da parte dell'uno nei confronti dell'altro;
2) al solo ed unico fine di risolvere la crisi coniugale, il sig. si impegna a trasferire Parte_1
alla IG la sua quota di proprietà dell'immobile con proservizi sito in EZ di Persona_1
Conselice (RA) Via Bastia n. 192, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 4
particella 190 sub. 1., piano T1, cat. A/3, cl. 1, vani 7, rendita catastale euro 433,82, con area cortiliva censita al Catasto terreni Foglio 4 mappale 190, Ente Urbano di mq 620. Al contempo la sig.ra , sempre al solo ed unico fine di risolvere la crisi coniugale, si impegna a Controparte_1
trasferire la nuda proprietà alla IG riservando per sé il diritto di abitazione, della Persona_1
propria quota di proprietà dell'immobile sito in EZ di Conselice (RA) Via Bastia n. 192, sopra già descritto. I suddetti trasferimenti saranno effettuati senza corrispettivo e la stipula dovrà essere effettuata entro 40 giorni dal deposito della sentenza innanzi al Notaio con studio in Persona_2
Lugo (RA) P.za Trisi n. 16. Le parti, a tale fine, conformemente a quanto indicato dalla Corte
costituzionale con sentenze n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 202 dell'11 giugno 2003 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11458 del 2 aprile 2005 (v. par.
2.1. Circolare dell'Agenzia delle Entrate
n. 27E del 21 giugno 2012), dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale di trasferimento immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono il trattamento agevolato di cui all'art. 19 l.74/1987;
3) il sig. , nonostante il predetto trasferimento alla IG della sua quota di proprietà Parte_1
della casa familiare, manterrà l'uso esclusivo dei due proservizi (ripostigli) della casa coniugale. Il
sig. già in possesso delle chiavi di detti proservizi, potrà accedere al cortile ed ai citati Per_1
immobili, unicamente previo accordo telefonico con la IG . Entrambe le parti nonchè la Per_1
IG , saranno esentate dal compiere opere di manutenzione (sia ordinaria, che Per_1
straordinaria) ai proservizi suindicati. Nell'eventualità che i locali diventino collabenti, il padre li rilascerà nello stato in cui si trovano. È comunque obbligo del sig. garantire alla IG Per_1
l'accesso ai predetti proservizi, qualora si dovesse rendere necessario. Per_1
4) Spese di lite compensate tra le parti.”
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè