Sentenza 10 marzo 1984
Massime • 2
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 336, l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dello ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua, ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità della retribuzione stessa, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. ( Conf 7063/83, mass n 431681; ( Conf 4682/83, mass n 429572).*
Con riguardo a benefici "combattentistici", in riferimento alla dichiarazione d'incostituzionalità (sentenza n. 92 del 1981) dello art. 6 della legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non provvede allo stanziamento dei mezzi di copertura degli oneri finanziari derivanti a carico dei datori di lavoro dall'applicazione della legge n. 336 del 1970, la disciplina dell'art. 30 bis del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983 n. 131), che ha colmato il relativo vuoto finanziario (con conseguente riconoscimento del diritto agli indicati benefici anche dopo detta sentenza), con l'Estinzione prevista dal successivo art. 30 ter dei "giudizi pendenti... Aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici... Di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo" deve ritenersi riferita esclusivamente ai giudizi vertenti sullo Obbligo del pagamento o della ripetizione dei valori capitali corrispettivi ai benefici in questione in dipendenza del mancato stanziamento dei necessari fondi di copertura, restandone quindi esclusi i giudizi che, incontestato siffatto Obbligo, riguardino soltanto i criteri applicativi dei benefici stessi.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/1984, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1984 |
Testo completo
In tema di benefici "combattentistici" per il personale degli enti indicati dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 336, l'art. 4, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824 - il quale dispone che i benefici derivanti dall'aumento di anzianità convenzionale operano ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità, comunque denominata, nei limiti previsti dall'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (recante norme sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali) - deve essere inteso nel senso che tale ultima disposizione vale non soltanto per fissare l'aliquota di computo ad un dodicesimo dello ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua, ma anche per determinare la base di calcolo nell'entità della retribuzione stessa, come ammontare delle somme corrisposte mensilmente, per dodici mesi, secondo la regolamentazione dei vari ordinamenti, con esclusione della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive. ( Conf 7063/83, mass n 431681; ( Conf 4682/83, mass n 429572).*