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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 553/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), con sede legale in Genova, Parte_1 P.IVA_1
Piazza della Vittoria n. 7/14, in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Erasmo Bonavera appellante contro
(C.F.: – P. IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Modena, via San Carlo n. 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale a seguito di fusione per incorporazione di
[...]
(C.F.: , con sede in Genova, rappresentata e difesa nel CP_2 P.IVA_4 primo grado del giudizio dall'avv. Marco Silvestri (pec:
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_1
in Genova, ora in via Garibaldi n. 3 appellata – contumace nel quale sono intervenuti
1 (C.F.: , con Controparte_3 P.IVA_5 sede legale in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, società iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs n. 385/93, costituita e con sede in Italia, in persona del suo procuratore dott. , nato a [...] il [...], Controparte_4
giusta procura del 18 gennaio 2023 per atto a rogito Dott. C.F._1
Notaio in Milano, Rep. 57.362 - Racc. 26.786 (1), rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Marco Silvestri intervenuta – appellante incidentale con socio unico (P.IVA , costituita ai sensi della Controparte_5 P.IVA_6
legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, iscritta al n. 35519.8 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art.3 co.3 L.130/1999 e del provvedimento della Banca
d'Italia del 7 giugno 2017 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, rappresentata, in forza di procura speciale a rogito Dott.
5.08.21 rep. Persona_2
308523 racc. 39112 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data
5.08.21 al n. 13952 serie 1T, dal mandatario con rappresentanza, Parte_2
(partita IV , con sede in Roma, via Curtatone 3, in persona del suo
[...] P.IVA_7
rappresentante a ciò autorizzato, Dott. nato a [...] in data [...] (c.f.: CP_6
, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio C.F._2 [...] in data 19.07.23 rep.20872 racc.10216 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Per_3
Silvestri intervenuta
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previo rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
con la comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2023,
[...]
riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza n. 2771/2022 resa tra le parti in data 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova, e pertanto:
pag. 2/16 - in via istruttoria, previo ordine di esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Banca convenuta e conseguentemente acquisizione al processo dei seguenti documenti:
i) dei testi e/o dei moduli contrattuali delle fideiussioni omnibus, riportanti le condizioni generali di contratto che sono stati offerti dal medesimo nell'anno 2005, 2008, 2010,
2011, 2012 e 2013, ovvero nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni dedotte nel presente giudizio;
ii) dei fogli informativi pubblicizzati ex art. 116 D. L.vo 385/1993 (di seguito TUB) e riportanti le condizioni generali delle fideiussioni omnibus nell'anno 2005, 2008, 2010,
2011, 2012 e 2013, ovvero nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni dedotte nel presente giudizio;
iii) dei moduli di fideiussione omnibus contrassegnati dal n. Mod. 222 FI (A-C); n.
Mod. 026; n. Mod. 85 bis FI (C-A); n. Mod. 84 FI;
Mod. n. 222 FI (A), essendo questi i moduli a cui ha aderito;
Pt_1
- nonché, sempre in via istruttoria, previa richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., alla Banca d'Italia riguardo all'utilizzo diffuso – da parte degli istituti di credito sottoposti al controllo di essa Banca d'Italia, anche in virtù delle funzioni antitrust all'epoca ricoperte dalla medesima – delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del dedotto schema ABI;
- nel merito:
a) in via principale: per tutti i motivi esposti e qui da intendersi richiamati, accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 dei rapporti fideiussori di cui al paragrafo I, lettere a) - h), dell'atto di citazione e appello;
b) sempre in via principale e in ogni caso: per tutti i motivi esposti e qui da intendersi richiamati, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dei rapporti fideiussori di cui al paragrafo I, lettere a) - h) dell'atto di citazione e appello;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si fa riserva per ogni altra e migliore istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa.
Per l'intervenuta Controparte_3
pag. 3/16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 2771/22 in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte in cui rigetta le domande di quanto alle fideiussioni specifiche. In ogni Pt_1
caso, rigettare ogni pretesa di quanto alle fideiussioni in date 6.10.11 e Pt_1
23.05.13. In accoglimento dell'appello incidentale come sopra spiegato, riformare la sentenza nella parte in cui, “in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus del 1.12.05 prodotta da parte attrice sub doc. 4, e per l'effetto dichiara l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1597 c.c.” CP_2
dichiarandone la piena validità ed efficacia. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per l'intervenuta Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso anche in ordine alla legittimità del presente intervento, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza resa Parte_1
dal Tribunale di Genova, n. 2771/22 in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte in cui rigetta le domande di quanto alle fideiussioni specifiche. In ogni caso, rigettare ogni Pt_1
pretesa di quanto alle fideiussioni ordinarie rilasciate a garanzia delle Pt_1 obbligazioni tutte contratte da Con vittoria di spese e onorari di causa”. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 2771/2022 pubblicata il 06/12/2022, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
, accertava e dichiarava la nullità della clausola di cui all'art. 6 del CP_2
contratto di fideiussione omnibus del 1.12.2005 prodotta da parte attrice sub doc. n. 4, per contrarietà alla legge 287/1990 in conseguenza dell'accertamento condotto dalla pag. 4/16 Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005, e per l'effetto dichiarava l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1957 c.c.. Il CP_2
Tribunale rigettava le altre domande. Con la pronuncia appellata il Tribunale ha ritenuto che solo la fideiussione prodotta quale doc. 4 nel primo grado di giudizio sia qualificabile quale fideiussione omnibus, mentre le altre fideiussioni dedotte in causa sono state ritenute qualificabili come fideiussioni specifiche a garanzia di specifici rapporti. Nel giudizio di primo grado si è costituita la convenuta Controparte_2 che assumeva difese nel merito in ordine all'infondatezza delle domande svolte da parte attrice, chiedendone il rigetto, precisando le conclusioni all'udienza del giorno 12 luglio
2022, e depositando le comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 cpc nei termini assegnati dal Tribunale.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state ritenute fideiussioni specifiche, e non fideiussioni omnibus, le fideiussioni oggetto di causa diverse da quella prodotta quale doc.4
(recante data 1° dicembre 2005);
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto che “la sanzione di nullità che colpisce le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema vietato a monte non può essere estesa alle fideiussioni specifiche”, e, ulteriormente, che “dal momento che le fideiussioni impugnate da e prodotte sub 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, sono Pt_1
fideiussioni specifiche, ad esse non si applica la sanzione di nullità della clausola n. 6”; sul punto ha dedotto l'appellante che “… l'accertamento da parte della Banca d'Italia dell'esistenza di un accordo illecito, in quanto in violazione della normativa antitrust, con specifico riferimento allo schema ABI di fideiussione omnibus che le era stato sottoposto, non vale, evidentemente, ad escludere che si debba ravvisare un analogo accordo illecito con riferimento a modelli contrattuali di fideiussione (poco importa, se ordinaria od omnibus),
d'identico contenuto, i quali contengano quelle medesime clausole”;
pag. 5/16 3- L'intervenuta si è costituita Controparte_3 chiedendo rigettarsi l'appello principale e svolgendo appello incidentale.
Ha dedotto l'intervenuta che:
i. “oggetto del giudizio introdotto dagli odierni appellati è l'impugnazione delle fideiussioni rilasciate da a garanzia di vari rapporti intrattenuti Pt_1 da altre società riconducibili alla famiglia – ( e CP_8 Per_4 CP_7
poi trasporti, entrambe fallite). Più precisamente e per quanto Per_5 qui ci occupa, • Fideiussione in data 6.10.11 a garanzia di finanziamento di
€ 2.000.000,00* concesso a (ora (all. 2 controparte); Per_5 CP_9
• Fideiussione in data 23.05.13 a garanzia di finanziamento di €
1.500.000,00* concesso a (all. 3 controparte); • Aumento di Per_5 precedente fideiussione omnibus (non impugnata) in data 23.04.08 per €
4.850.000,00* sempre a favore di (all. 4 controparte); Per_5
ii. “l'integralità dei rapporti intrattenuti da con sono stati Per_5 CP_2 oggetto di cessione all'esponente e precisamente, sempre per quanto CP_3 qui ci occupa: ➢ Contratto di conto corrente n. 7679/30/196 (3) rapporto n.85189-002 portante un saldo debitore di € 831.202,18 (4); ➢ Contratto di mutuo n. 3602879/006/196 (5), rapporto n. 85189-009 portante un saldo debitore di € 216.698,84 (6); ➢ Contratto di conto corrente n. 6974/80/196
(7), rapporto n.85189-001 portante un saldo debitore di € 3.729.497,18 (8);
➢ Contratto di factoring n. 160541 (9), rapporto n.85189-003 portante un saldo debitore di € 9.986.751,59 (10); ➢ Contratto di mutuo chirografario n. 3602879/002/196 (11), rapporto n. 85189-005 portante un saldo debitore di € 247.404,05 (12); ➢ Contratto di mutuo chirografario n.
3602879/003/196 (13), rapporto n. 85189-006 portante un saldo debitore di
€ 1.830.245,36 (14); ➢ Contratto di mutuo chirografario n.
3602879/004/196 (15), rapporto n. 85189-007 portante un saldo debitore di
€ 1.973.480,84 (16); ➢ Contratto di mutuo n. 3602879/005/196 (17), rapporto n. 85189-008 portante un saldo debitore di € 508.255,96 (18)”;
pag. 6/16 iii. “con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 15 dicembre
2019, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Banca Carige S.p.A. (C.F.
), (C.F. e Banca P.IVA_8 Parte_3 P.IVA_9
AR ON (C.F. ), tutte appartenenti al Gruppo P.IVA_10 CP_10
hanno ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un portafoglio di
[...] CP_3
contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre
2018 e alla data del 31 ottobre 2019. Ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n. 1 (19).
Per effetto della ridetta cessione, è subentrata nella titolarità di ogni CP_3
credito già vantato da ei confronti del fallimento in Controparte_2 epigrafe, come evidenziato a pg. 357 dell'allegato al contratto di cessione che si allega (20)”;
Ha quindi svolto appello incidentale deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur considerando sufficiente la comunicazione scritta nel termine di cui all'art.1957 cc, in caso di fideiussione a prima richiesta, senza necessità di azione giudiziaria, non ha considerato l'invio di comunicazione di revoca degli affidamenti, messa in mora, e intimazione di pagamento in data 24/26.10.2016.
4- Ha svolto intervento nel giudizio di secondo grado anche la società CP_5
[... chiedendo la conferma della sentenza appellata e deducendo essere cessionaria dei crediti di verso In particolare, ha dedotto che: CP_2 CP_7
i. “In data 4.12.18, ha ceduto pro-soluto parte dei propri Controparte_2
crediti in sofferenza, ai sensi ed agli effetti degli art.
1-4 della L.130/99 a tra cui il credito di cui si controverte, cessione debitamente Controparte_5
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.12.18 foglio delle inserzioni n. 143.
Tra questi i crediti rinvenenti da due contratti di mutuo concessi a;
CP_7
ii. “tra gli altri, (i) mutuo a rogito notaio Dott. contrassegnato Persona_6
dal n. di repertorio 111.962, e dal n. di raccolta 11.736, in data 14.11.11 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova in data 15/12/2011, al n.
pag. 7/16 15820, Serie 1T, a garanzia del quale era iscritta ipoteca presso la
Conservatoria Immobiliare di Genova in data 15/12/2011, ai nn. di Registro
Generale//Casella 40734, Registro Particolare 7225, sugli immobili meglio descritti nella relativa nota;
(ii) mutuo fondiario in data 13/12/2012, a rogito notaio Dott. contrassegnato dal repertorio e raccolta Persona_6
rispettivamente ai nn. 114.785 e 12.244 a garanzia del quale era iscritta ipoteca presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data
17/12/2012 al n. 123994 del Registro Generale d'Ordine e 21007 del Registro
Particolare. I crediti rinvenenti dal contratto di mutuo in data 14.11.11 e
13.12.12 debbono ritenersi, quindi, attualmente in capo a;
Controparte_5
iii. “ (ora è stata incaricata da Controparte_11 Parte_2
di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il CP_5
ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130 nonché di porre in essere le attività relative al recupero dei crediti oggetto della cessione giusta procura speciale conferita in data 12.12.18 a rogito Notaio ai nn. 300216/32936”; Per_2 iv. “si tratta, specificamente e per quanto riguardava delle seguenti CP_7 fideiussioni. • Fideiussione per € 4.800.000,00* a garanzia di mutuo fondiario concesso a (fallita); • Fideiussione in data 22.10.10 a Controparte_12 garanzia apertura di credito sino ad € 100.000 concessa ad • CP_7
Fideiussione in data 14.12.11 a garanzia di apc sino ad € 3.000.000,00* concessa ad • Fideiussione in data 14.12.11 a garanzia di mutuo CP_7 fondiario per € 15.000.00,00* concesso ad • Fideiussione in data CP_7
13.12.12 a garanzia di mutuo fondiario di € 6.000.000,00* concesso ad
”. CP_7
Ha genericamente eccepito l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza nel merito dello stesso.
pag. 8/16 5- Con ordinanza 11 novembre 2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza per la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 352 cpc, previa assegnazione dei termini di cui al primo comma dell'art.352 cpc. A seguito di rinvio d'ufficio, per intervenuta riassegnazione della causa ad altro consigliere istruttore, venivano precisate dalle parti costituite le conclusioni nei nuovi termini assegnati ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, e, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 22 settembre 2025 del consigliere istruttore.
6- Osserva preliminarmente questa Corte che deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell'atto di citazione in appello presso il difensore della parte convenuta nel primo grado di giudizio, pur dando atto l'odierna appellante di intervenuta fusione per incorporazione di in . Deve pertanto Controparte_2 CP_1 essere dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi. La Corte di Cassazione ha al riguardo precisato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c” (Cass.Sez.3, 25 gennaio 2024, n.2439). Nel caso, essendosi concluso il giudizio di primo grado senza che fosse intervenuta alcuna dichiarazione del pag. 9/16 fenomeno estintivo da parte del difensore, l'atto d'appello è stato correttamente notificato al domicilio eletto presso quest'ultimo. All'esito della mancata costituzione nel giudizio d'appello – e in assenza di alcuna dichiarazione da parte del difensore della parte convenuta in appello – deve dichiararsi la contumacia della convenuta appellata
(v. anche Cass.Sez.1, 5 gennaio 2022, n.190).
7- In ordine agli interventi svolti in grado d'appello dai soggetti dichiaratisi cessionari dei rapporti garantiti dalle fideiussioni per cui è causa, osserva questa Corte che si tratta di successioni nel diritto a titolo particolare, e che le stesse possono ritenersi ammissibili solo ove non dirette a modificare petitum o causa petendi dell'originaria controversia. E' stato osservato che, “in tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta” (Cass.Sez.1, 4 marzo 2024, n.5728). Ritiene questa Corte che il principio stabilito dalla Corte di Cassazione debba trovare applicazione anche in caso di azione intrapresa dal fideiussore contro il creditore, allorché in grado d'appello si sia verificato l'intervento di soggetto dichiaratosi cessionario del credito garantito. Anche in tale situazione l'intervento del cessionario comporta una modificazione significativa inerente la titolarità del credito garantito dalla fideiussione, ove non sia accompagnato dall'adesione del cedente (nel caso contumace), determinandosi comunque un ampliamento dei termini delle questioni originariamente poste nel giudizio di primo grado al rapporto tra cedente e cessionario. Nel presente giudizio dalle complessive difese svolte dall'appellante non appare inoltre desumersi l'assenza di contestazioni in ordine alla dichiarata successione a titolo particolare, rinvenendosi solo una prosecuzione delle difese già svolte nei confronti del creditore cedente, ove, anche in comparsa conclusionale, le difese in ordine all'appello incidentale vengono svolte dall'appellante nei confronti della banca appellata, in realtà contumace (v. ancora in pag. 10/16 comparsa conclusionale le difese conclusive dell'appellante a pag.16). In tale situazione deve essere dichiarato inammissibile l'intervento dei cessionari nel presente giudizio, e conseguentemente anche l'appello incidentale svolto.
8- Infondato è il primo motivo d'appello in quanto dalla semplice lettura delle fideiussioni per cui è causa, diverse da quella di cui al doc.4, è ricavabile che si tratta di fideiussioni stipulate a garanzia di specifici rapporti e non di fideiussioni omnibus. La fideiussione omnibus è rilasciata, a differenza della fideiussione specifica, a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte da un terzo nei confronti di una banca. La fideiussione specifica è accessoria ad uno o più rapporti identificati all'atto della sottoscrizione. Correttamente il Tribunale ha ritenuto non costituire fideiussioni omnibus le fideiussioni diverse da quelle di cui al doc.
4. Irrilevanti ai fini del decidere sono le istanze istruttorie concernenti espressamente solo i moduli relativi a fideiussioni omnibus.
9- Infondato è anche il secondo motivo d'appello. Come noto il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra
Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L.287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal 12.1.2016, per effetto della
L.262/2005 – è relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” comunicato dall'ABI alla Banca d'Italia il 7 marzo
2003. Con il provvedimento n.55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che: “a) gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. Nella motivazione del provvedimento della Banca d'Italia viene, tra l'altro, considerato che:
• “… (91) L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
pag. 11/16 associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
• (92) Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
• … (94) La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
• (95) In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto pag. 12/16 nell'Accordo di Basilea, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio.
• (96) Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
9.1 - L'accertamento della Banca d'Italia è limitato al modello contrattuale ABI del
2003, e non è esteso a circostanze relative all'utilizzo di schemi di contratti di fideiussione omnibus da parte degli Istituti di Credito in un contesto temporale diverso da quello oggetto dell'accertamento. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione
(ordinanza Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383), ha affermato, in motivazione, che la fideiussione di cui si deduce la nullità delle clausole de quibus “… deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte
Suprema di Cassazione ha ricordato che “… il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383, in motivazione). In
pag. 13/16 relazione a contratti di fideiussione omnibus costituenti utilizzo – nell'ambito temporale rilevante – dello schema ABI del 2003, il provvedimento della Banca d'Italia è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n.13846). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass.Sez.Un. 30 dicembre 2021 n.41994) hanno peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita oggetto della pronuncia n.55/2005 della Banca d'Italia, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, ed hanno altresì chiarito come la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione sia rilevabile anche d'ufficio, ove solo la scelta della parte di chiedere l'accertamento della nullità dell'intero contratto, e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell'intesa illecita, non consente l'esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto.
9.2 – È stato inoltre fissato il principio secondo cui “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.Sez.1, 16 ottobre 2024, n.26847; v. anche
Cass.Sez.1, 2 agosto 2024, n.21841, ove è stato precisato che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
pag. 14/16 9.3- Premesso quanto sopra, occorre considerare che, nel caso in esame, non appare potersi ritenere una presunzione di esistenza dell'intesa illecita accertata dalla Banca
d'Italia anche in ordine a fideiussioni diverse dalle fideiussioni omnibus e stipulate a distanza di tempo dall'accertamento condotto dalla Banca d'Italia. In relazione a tali contratti di fideiussione non costituisce prova privilegiata il provvedimento della Banca
D'Italia n.55/2005. L'azione promossa dall'appellante nel presente giudizio non può inquadrarsi tra le cosiddette follow on actions, bensì tra le cosiddette stand alone actions, nelle quali chi chiede pronunciarsi la nullità di atto a valle dell'intesa illecita per violazione delle norme antitrust, è chiamato a offrire prova dei fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto – come nel caso trattandosi di fideiussioni specifiche – o perché esso riguarda un periodo diverso e distante nel tempo da quello in cui si colloca la vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica della parte. L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione della fideiussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass.Sez.1, 4 giugno 2015, n.11564).
9.4- L'onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice stante l'irrilevanza al riguardo delle deduzioni difensive e delle allegazioni in fatto svolte, tutte dirette a sostenere l'estensione dell'effetto dell'accertamento del provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005. L'appello non può trovare accoglimento.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello stante la contumacia della convenuta appellata restano definitivamente a carico dell'appellante nei confronti dell'appellata contumace. Sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di pag. 15/16 lite tra l'appellante e le intervenute stante la soccombenza reciproca, per il rigetto dell'appello e l'inammissibilità degli interventi svolti.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020) nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara inammissibili gli interventi svolti nel giudizio d'appello e l'appello incidentale;
3) dichiara definitivamente poste a carico dell'appellante le spese anticipate nei confronti dell'appellata contumace;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 553/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ), con sede legale in Genova, Parte_1 P.IVA_1
Piazza della Vittoria n. 7/14, in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Erasmo Bonavera appellante contro
(C.F.: – P. IVA: ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Modena, via San Carlo n. 8/20, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo universale a seguito di fusione per incorporazione di
[...]
(C.F.: , con sede in Genova, rappresentata e difesa nel CP_2 P.IVA_4 primo grado del giudizio dall'avv. Marco Silvestri (pec:
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Email_1
in Genova, ora in via Garibaldi n. 3 appellata – contumace nel quale sono intervenuti
1 (C.F.: , con Controparte_3 P.IVA_5 sede legale in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39, società iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs n. 385/93, costituita e con sede in Italia, in persona del suo procuratore dott. , nato a [...] il [...], Controparte_4
giusta procura del 18 gennaio 2023 per atto a rogito Dott. C.F._1
Notaio in Milano, Rep. 57.362 - Racc. 26.786 (1), rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Marco Silvestri intervenuta – appellante incidentale con socio unico (P.IVA , costituita ai sensi della Controparte_5 P.IVA_6
legge 30 aprile 1999, n. 130, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, 1, iscritta al n. 35519.8 dell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla
Banca d'Italia ai sensi dell'art.3 co.3 L.130/1999 e del provvedimento della Banca
d'Italia del 7 giugno 2017 recante “Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione”, rappresentata, in forza di procura speciale a rogito Dott.
5.08.21 rep. Persona_2
308523 racc. 39112 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Pordenone in data
5.08.21 al n. 13952 serie 1T, dal mandatario con rappresentanza, Parte_2
(partita IV , con sede in Roma, via Curtatone 3, in persona del suo
[...] P.IVA_7
rappresentante a ciò autorizzato, Dott. nato a [...] in data [...] (c.f.: CP_6
, giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio C.F._2 [...] in data 19.07.23 rep.20872 racc.10216 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Per_3
Silvestri intervenuta
CONCLUSIONI: per la parte appellante:
Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previo rigetto dell'appello incidentale proposto da Controparte_3
con la comparsa di costituzione e risposta del 29 giugno 2023,
[...]
riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza n. 2771/2022 resa tra le parti in data 6 dicembre 2022 dal Tribunale di Genova, e pertanto:
pag. 2/16 - in via istruttoria, previo ordine di esibizione in giudizio, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., alla Banca convenuta e conseguentemente acquisizione al processo dei seguenti documenti:
i) dei testi e/o dei moduli contrattuali delle fideiussioni omnibus, riportanti le condizioni generali di contratto che sono stati offerti dal medesimo nell'anno 2005, 2008, 2010,
2011, 2012 e 2013, ovvero nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni dedotte nel presente giudizio;
ii) dei fogli informativi pubblicizzati ex art. 116 D. L.vo 385/1993 (di seguito TUB) e riportanti le condizioni generali delle fideiussioni omnibus nell'anno 2005, 2008, 2010,
2011, 2012 e 2013, ovvero nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni dedotte nel presente giudizio;
iii) dei moduli di fideiussione omnibus contrassegnati dal n. Mod. 222 FI (A-C); n.
Mod. 026; n. Mod. 85 bis FI (C-A); n. Mod. 84 FI;
Mod. n. 222 FI (A), essendo questi i moduli a cui ha aderito;
Pt_1
- nonché, sempre in via istruttoria, previa richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., alla Banca d'Italia riguardo all'utilizzo diffuso – da parte degli istituti di credito sottoposti al controllo di essa Banca d'Italia, anche in virtù delle funzioni antitrust all'epoca ricoperte dalla medesima – delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del dedotto schema ABI;
- nel merito:
a) in via principale: per tutti i motivi esposti e qui da intendersi richiamati, accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 dei rapporti fideiussori di cui al paragrafo I, lettere a) - h), dell'atto di citazione e appello;
b) sempre in via principale e in ogni caso: per tutti i motivi esposti e qui da intendersi richiamati, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dei rapporti fideiussori di cui al paragrafo I, lettere a) - h) dell'atto di citazione e appello;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
Si fa riserva per ogni altra e migliore istanza, eccezione, deduzione, produzione e difesa.
Per l'intervenuta Controparte_3
pag. 3/16 “Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 2771/22 in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte in cui rigetta le domande di quanto alle fideiussioni specifiche. In ogni Pt_1
caso, rigettare ogni pretesa di quanto alle fideiussioni in date 6.10.11 e Pt_1
23.05.13. In accoglimento dell'appello incidentale come sopra spiegato, riformare la sentenza nella parte in cui, “in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione omnibus del 1.12.05 prodotta da parte attrice sub doc. 4, e per l'effetto dichiara l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1597 c.c.” CP_2
dichiarandone la piena validità ed efficacia. Con vittoria di spese e onorari di causa.”
Per l'intervenuta Controparte_5
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso anche in ordine alla legittimità del presente intervento, rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza resa Parte_1
dal Tribunale di Genova, n. 2771/22 in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte in cui rigetta le domande di quanto alle fideiussioni specifiche. In ogni caso, rigettare ogni Pt_1
pretesa di quanto alle fideiussioni ordinarie rilasciate a garanzia delle Pt_1 obbligazioni tutte contratte da Con vittoria di spese e onorari di causa”. CP_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con Sentenza n. 2771/2022 pubblicata il 06/12/2022, il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento delle domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
, accertava e dichiarava la nullità della clausola di cui all'art. 6 del CP_2
contratto di fideiussione omnibus del 1.12.2005 prodotta da parte attrice sub doc. n. 4, per contrarietà alla legge 287/1990 in conseguenza dell'accertamento condotto dalla pag. 4/16 Banca d'Italia con il provvedimento n.55/2005, e per l'effetto dichiarava l'estinzione della fideiussione per intervenuta decadenza di ex art. 1957 c.c.. Il CP_2
Tribunale rigettava le altre domande. Con la pronuncia appellata il Tribunale ha ritenuto che solo la fideiussione prodotta quale doc. 4 nel primo grado di giudizio sia qualificabile quale fideiussione omnibus, mentre le altre fideiussioni dedotte in causa sono state ritenute qualificabili come fideiussioni specifiche a garanzia di specifici rapporti. Nel giudizio di primo grado si è costituita la convenuta Controparte_2 che assumeva difese nel merito in ordine all'infondatezza delle domande svolte da parte attrice, chiedendone il rigetto, precisando le conclusioni all'udienza del giorno 12 luglio
2022, e depositando le comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 cpc nei termini assegnati dal Tribunale.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. con il primo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state ritenute fideiussioni specifiche, e non fideiussioni omnibus, le fideiussioni oggetto di causa diverse da quella prodotta quale doc.4
(recante data 1° dicembre 2005);
ii. con il secondo motivo è stata dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto che “la sanzione di nullità che colpisce le fideiussioni omnibus riproduttive dello schema vietato a monte non può essere estesa alle fideiussioni specifiche”, e, ulteriormente, che “dal momento che le fideiussioni impugnate da e prodotte sub 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, sono Pt_1
fideiussioni specifiche, ad esse non si applica la sanzione di nullità della clausola n. 6”; sul punto ha dedotto l'appellante che “… l'accertamento da parte della Banca d'Italia dell'esistenza di un accordo illecito, in quanto in violazione della normativa antitrust, con specifico riferimento allo schema ABI di fideiussione omnibus che le era stato sottoposto, non vale, evidentemente, ad escludere che si debba ravvisare un analogo accordo illecito con riferimento a modelli contrattuali di fideiussione (poco importa, se ordinaria od omnibus),
d'identico contenuto, i quali contengano quelle medesime clausole”;
pag. 5/16 3- L'intervenuta si è costituita Controparte_3 chiedendo rigettarsi l'appello principale e svolgendo appello incidentale.
Ha dedotto l'intervenuta che:
i. “oggetto del giudizio introdotto dagli odierni appellati è l'impugnazione delle fideiussioni rilasciate da a garanzia di vari rapporti intrattenuti Pt_1 da altre società riconducibili alla famiglia – ( e CP_8 Per_4 CP_7
poi trasporti, entrambe fallite). Più precisamente e per quanto Per_5 qui ci occupa, • Fideiussione in data 6.10.11 a garanzia di finanziamento di
€ 2.000.000,00* concesso a (ora (all. 2 controparte); Per_5 CP_9
• Fideiussione in data 23.05.13 a garanzia di finanziamento di €
1.500.000,00* concesso a (all. 3 controparte); • Aumento di Per_5 precedente fideiussione omnibus (non impugnata) in data 23.04.08 per €
4.850.000,00* sempre a favore di (all. 4 controparte); Per_5
ii. “l'integralità dei rapporti intrattenuti da con sono stati Per_5 CP_2 oggetto di cessione all'esponente e precisamente, sempre per quanto CP_3 qui ci occupa: ➢ Contratto di conto corrente n. 7679/30/196 (3) rapporto n.85189-002 portante un saldo debitore di € 831.202,18 (4); ➢ Contratto di mutuo n. 3602879/006/196 (5), rapporto n. 85189-009 portante un saldo debitore di € 216.698,84 (6); ➢ Contratto di conto corrente n. 6974/80/196
(7), rapporto n.85189-001 portante un saldo debitore di € 3.729.497,18 (8);
➢ Contratto di factoring n. 160541 (9), rapporto n.85189-003 portante un saldo debitore di € 9.986.751,59 (10); ➢ Contratto di mutuo chirografario n. 3602879/002/196 (11), rapporto n. 85189-005 portante un saldo debitore di € 247.404,05 (12); ➢ Contratto di mutuo chirografario n.
3602879/003/196 (13), rapporto n. 85189-006 portante un saldo debitore di
€ 1.830.245,36 (14); ➢ Contratto di mutuo chirografario n.
3602879/004/196 (15), rapporto n. 85189-007 portante un saldo debitore di
€ 1.973.480,84 (16); ➢ Contratto di mutuo n. 3602879/005/196 (17), rapporto n. 85189-008 portante un saldo debitore di € 508.255,96 (18)”;
pag. 6/16 iii. “con contratto perfezionatosi mediante scambio di lettera in data 15 dicembre
2019, Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Banca Carige S.p.A. (C.F.
), (C.F. e Banca P.IVA_8 Parte_3 P.IVA_9
AR ON (C.F. ), tutte appartenenti al Gruppo P.IVA_10 CP_10
hanno ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla un portafoglio di
[...] CP_3
contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre
2018 e alla data del 31 ottobre 2019. Ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n. 1 (19).
Per effetto della ridetta cessione, è subentrata nella titolarità di ogni CP_3
credito già vantato da ei confronti del fallimento in Controparte_2 epigrafe, come evidenziato a pg. 357 dell'allegato al contratto di cessione che si allega (20)”;
Ha quindi svolto appello incidentale deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur considerando sufficiente la comunicazione scritta nel termine di cui all'art.1957 cc, in caso di fideiussione a prima richiesta, senza necessità di azione giudiziaria, non ha considerato l'invio di comunicazione di revoca degli affidamenti, messa in mora, e intimazione di pagamento in data 24/26.10.2016.
4- Ha svolto intervento nel giudizio di secondo grado anche la società CP_5
[... chiedendo la conferma della sentenza appellata e deducendo essere cessionaria dei crediti di verso In particolare, ha dedotto che: CP_2 CP_7
i. “In data 4.12.18, ha ceduto pro-soluto parte dei propri Controparte_2
crediti in sofferenza, ai sensi ed agli effetti degli art.
1-4 della L.130/99 a tra cui il credito di cui si controverte, cessione debitamente Controparte_5
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.12.18 foglio delle inserzioni n. 143.
Tra questi i crediti rinvenenti da due contratti di mutuo concessi a;
CP_7
ii. “tra gli altri, (i) mutuo a rogito notaio Dott. contrassegnato Persona_6
dal n. di repertorio 111.962, e dal n. di raccolta 11.736, in data 14.11.11 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova in data 15/12/2011, al n.
pag. 7/16 15820, Serie 1T, a garanzia del quale era iscritta ipoteca presso la
Conservatoria Immobiliare di Genova in data 15/12/2011, ai nn. di Registro
Generale//Casella 40734, Registro Particolare 7225, sugli immobili meglio descritti nella relativa nota;
(ii) mutuo fondiario in data 13/12/2012, a rogito notaio Dott. contrassegnato dal repertorio e raccolta Persona_6
rispettivamente ai nn. 114.785 e 12.244 a garanzia del quale era iscritta ipoteca presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2 in data
17/12/2012 al n. 123994 del Registro Generale d'Ordine e 21007 del Registro
Particolare. I crediti rinvenenti dal contratto di mutuo in data 14.11.11 e
13.12.12 debbono ritenersi, quindi, attualmente in capo a;
Controparte_5
iii. “ (ora è stata incaricata da Controparte_11 Parte_2
di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il CP_5
ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130 nonché di porre in essere le attività relative al recupero dei crediti oggetto della cessione giusta procura speciale conferita in data 12.12.18 a rogito Notaio ai nn. 300216/32936”; Per_2 iv. “si tratta, specificamente e per quanto riguardava delle seguenti CP_7 fideiussioni. • Fideiussione per € 4.800.000,00* a garanzia di mutuo fondiario concesso a (fallita); • Fideiussione in data 22.10.10 a Controparte_12 garanzia apertura di credito sino ad € 100.000 concessa ad • CP_7
Fideiussione in data 14.12.11 a garanzia di apc sino ad € 3.000.000,00* concessa ad • Fideiussione in data 14.12.11 a garanzia di mutuo CP_7 fondiario per € 15.000.00,00* concesso ad • Fideiussione in data CP_7
13.12.12 a garanzia di mutuo fondiario di € 6.000.000,00* concesso ad
”. CP_7
Ha genericamente eccepito l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza nel merito dello stesso.
pag. 8/16 5- Con ordinanza 11 novembre 2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e veniva fissata udienza per la rimessione al collegio ai sensi dell'art. 352 cpc, previa assegnazione dei termini di cui al primo comma dell'art.352 cpc. A seguito di rinvio d'ufficio, per intervenuta riassegnazione della causa ad altro consigliere istruttore, venivano precisate dalle parti costituite le conclusioni nei nuovi termini assegnati ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc, e, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 352 co.2 cpc, la decisione è stata riservata al collegio con ordinanza 22 settembre 2025 del consigliere istruttore.
6- Osserva preliminarmente questa Corte che deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione dell'atto di citazione in appello presso il difensore della parte convenuta nel primo grado di giudizio, pur dando atto l'odierna appellante di intervenuta fusione per incorporazione di in . Deve pertanto Controparte_2 CP_1 essere dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi. La Corte di Cassazione ha al riguardo precisato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c” (Cass.Sez.3, 25 gennaio 2024, n.2439). Nel caso, essendosi concluso il giudizio di primo grado senza che fosse intervenuta alcuna dichiarazione del pag. 9/16 fenomeno estintivo da parte del difensore, l'atto d'appello è stato correttamente notificato al domicilio eletto presso quest'ultimo. All'esito della mancata costituzione nel giudizio d'appello – e in assenza di alcuna dichiarazione da parte del difensore della parte convenuta in appello – deve dichiararsi la contumacia della convenuta appellata
(v. anche Cass.Sez.1, 5 gennaio 2022, n.190).
7- In ordine agli interventi svolti in grado d'appello dai soggetti dichiaratisi cessionari dei rapporti garantiti dalle fideiussioni per cui è causa, osserva questa Corte che si tratta di successioni nel diritto a titolo particolare, e che le stesse possono ritenersi ammissibili solo ove non dirette a modificare petitum o causa petendi dell'originaria controversia. E' stato osservato che, “in tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta” (Cass.Sez.1, 4 marzo 2024, n.5728). Ritiene questa Corte che il principio stabilito dalla Corte di Cassazione debba trovare applicazione anche in caso di azione intrapresa dal fideiussore contro il creditore, allorché in grado d'appello si sia verificato l'intervento di soggetto dichiaratosi cessionario del credito garantito. Anche in tale situazione l'intervento del cessionario comporta una modificazione significativa inerente la titolarità del credito garantito dalla fideiussione, ove non sia accompagnato dall'adesione del cedente (nel caso contumace), determinandosi comunque un ampliamento dei termini delle questioni originariamente poste nel giudizio di primo grado al rapporto tra cedente e cessionario. Nel presente giudizio dalle complessive difese svolte dall'appellante non appare inoltre desumersi l'assenza di contestazioni in ordine alla dichiarata successione a titolo particolare, rinvenendosi solo una prosecuzione delle difese già svolte nei confronti del creditore cedente, ove, anche in comparsa conclusionale, le difese in ordine all'appello incidentale vengono svolte dall'appellante nei confronti della banca appellata, in realtà contumace (v. ancora in pag. 10/16 comparsa conclusionale le difese conclusive dell'appellante a pag.16). In tale situazione deve essere dichiarato inammissibile l'intervento dei cessionari nel presente giudizio, e conseguentemente anche l'appello incidentale svolto.
8- Infondato è il primo motivo d'appello in quanto dalla semplice lettura delle fideiussioni per cui è causa, diverse da quella di cui al doc.4, è ricavabile che si tratta di fideiussioni stipulate a garanzia di specifici rapporti e non di fideiussioni omnibus. La fideiussione omnibus è rilasciata, a differenza della fideiussione specifica, a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future assunte da un terzo nei confronti di una banca. La fideiussione specifica è accessoria ad uno o più rapporti identificati all'atto della sottoscrizione. Correttamente il Tribunale ha ritenuto non costituire fideiussioni omnibus le fideiussioni diverse da quelle di cui al doc.
4. Irrilevanti ai fini del decidere sono le istanze istruttorie concernenti espressamente solo i moduli relativi a fideiussioni omnibus.
9- Infondato è anche il secondo motivo d'appello. Come noto il provvedimento n. 55 del
2 maggio 2005 della Banca d'Italia – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra
Istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 della L.287/1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all'AGCM, a far data dal 12.1.2016, per effetto della
L.262/2005 – è relativo alle “Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” comunicato dall'ABI alla Banca d'Italia il 7 marzo
2003. Con il provvedimento n.55/2005 la Banca d'Italia ha accertato che: “a) gli articoli
2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”. Nella motivazione del provvedimento della Banca d'Italia viene, tra l'altro, considerato che:
• “… (91) L'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese nonché “le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
pag. 11/16 associazioni di imprese ed altri organismi similari”. Le condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.
• (92) Il successivo comma dell'articolo 2 della legge n. 287/90 vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati. Le determinazioni di un'associazione di imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti. Relativamente a quest'ultimo profilo, la restrizione della concorrenza derivante da una siffatta intesa risulterebbe significativa nel mercato rilevante, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
• … (94) La standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali. Essa può risultare compatibile con le regole di concorrenza a condizione che gli schemi uniformi non ostacolino la possibilità di diversificazione del prodotto offerto, anche attraverso la diffusione di clausole che, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto negoziale, impediscano un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
• (95) In questo senso, non è ingiustificato l'onere per il fideiussore determinato dalla presenza nello schema ABI della clausola “a prima richiesta”. Come emerso nel corso dell'istruttoria – infatti – essa risulta funzionale, quando non assolutamente necessaria, a garantire l'accesso al credito bancario. Tale valutazione trova conferma nel raffronto con le esperienze estere, da cui emerge un'ampia diffusione della clausola in questione, e in quanto previsto pag. 12/16 nell'Accordo di Basilea, che considera la clausola stessa essenziale ai fini del riconoscimento delle garanzie personali come strumenti di attenuazione del rischio.
• (96) Viceversa, per la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod.civ. e per le c.d. clausole di “sopravvivenza” della fideiussione non sono emersi elementi che dimostrino l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto. Tali clausole, infatti, hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità
o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
9.1 - L'accertamento della Banca d'Italia è limitato al modello contrattuale ABI del
2003, e non è esteso a circostanze relative all'utilizzo di schemi di contratti di fideiussione omnibus da parte degli Istituti di Credito in un contesto temporale diverso da quello oggetto dell'accertamento. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione
(ordinanza Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383), ha affermato, in motivazione, che la fideiussione di cui si deduce la nullità delle clausole de quibus “… deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, con la medesima pronuncia, la Corte
Suprema di Cassazione ha ricordato che “… il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza” (Cass.Sez.1, 13 novembre 2024 n.30383, in motivazione). In
pag. 13/16 relazione a contratti di fideiussione omnibus costituenti utilizzo – nell'ambito temporale rilevante – dello schema ABI del 2003, il provvedimento della Banca d'Italia è stato ritenuto costituire prova privilegiata dell'illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 L. 287/1990 (Cass. Civ. 22 maggio 2019 n.13846). Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass.Sez.Un. 30 dicembre 2021 n.41994) hanno peraltro chiarito che l'eventuale nullità, discendente dall'intesa illecita oggetto della pronuncia n.55/2005 della Banca d'Italia, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all'intero contratto, ed hanno altresì chiarito come la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione sia rilevabile anche d'ufficio, ove solo la scelta della parte di chiedere l'accertamento della nullità dell'intero contratto, e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell'intesa illecita, non consente l'esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto.
9.2 – È stato inoltre fissato il principio secondo cui “in tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” (Cass.Sez.1, 16 ottobre 2024, n.26847; v. anche
Cass.Sez.1, 2 agosto 2024, n.21841, ove è stato precisato che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”).
pag. 14/16 9.3- Premesso quanto sopra, occorre considerare che, nel caso in esame, non appare potersi ritenere una presunzione di esistenza dell'intesa illecita accertata dalla Banca
d'Italia anche in ordine a fideiussioni diverse dalle fideiussioni omnibus e stipulate a distanza di tempo dall'accertamento condotto dalla Banca d'Italia. In relazione a tali contratti di fideiussione non costituisce prova privilegiata il provvedimento della Banca
D'Italia n.55/2005. L'azione promossa dall'appellante nel presente giudizio non può inquadrarsi tra le cosiddette follow on actions, bensì tra le cosiddette stand alone actions, nelle quali chi chiede pronunciarsi la nullità di atto a valle dell'intesa illecita per violazione delle norme antitrust, è chiamato a offrire prova dei fatti costitutivi della domanda, non potendo giovarsi dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un accertamento manca del tutto – come nel caso trattandosi di fideiussioni specifiche – o perché esso riguarda un periodo diverso e distante nel tempo da quello in cui si colloca la vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica della parte. L'inquadramento dell'azione quale azione stand alone comporta l'onere per parte attrice di allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della esistenza, all'epoca di sottoscrizione della fideiussione, dell'intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l'illecito e l'autore dello stesso (cfr. Cass.Sez.1, 4 giugno 2015, n.11564).
9.4- L'onere di allegazione e prova non risulta assolto da parte attrice stante l'irrilevanza al riguardo delle deduzioni difensive e delle allegazioni in fatto svolte, tutte dirette a sostenere l'estensione dell'effetto dell'accertamento del provvedimento della
Banca d'Italia n.55/2005. L'appello non può trovare accoglimento.
10- Le spese di lite del presente procedimento d'appello stante la contumacia della convenuta appellata restano definitivamente a carico dell'appellante nei confronti dell'appellata contumace. Sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di pag. 15/16 lite tra l'appellante e le intervenute stante la soccombenza reciproca, per il rigetto dell'appello e l'inammissibilità degli interventi svolti.
11- Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020) nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia dell'appellata non costituitasi, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara inammissibili gli interventi svolti nel giudizio d'appello e l'appello incidentale;
3) dichiara definitivamente poste a carico dell'appellante le spese anticipate nei confronti dell'appellata contumace;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite;
5) da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 16/16