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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Aldo Cimmino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Corso Vittorio Emanuele II 229
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Rosario CP_1
OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Roma alla via delle
Cave 79
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 545 pubblicata il 18/03/2025
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso in opposizione all'atto di precetto notificato alla società odierna appellante
[...] da per il complessivo importo di € 21.178,64 a titolo di crediti Parte_1 CP_1 per lavoro subordinato, spese legali e di precetto sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 del 20/02/2024.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo. si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
La società aveva agito in giudizio al fine di proporre opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificatole in data 19/10/2024 da per il complessivo importo di CP_1
€ 21.178,64 a titolo di crediti di lavoro subordinato, spese legali e di precetto sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 del 20/02/2024.
La citata sentenza n. 2081/2024 aveva in particolare condannato la società odierna appellante a pagare in favore di già suo dipendente in virtù di contratto a CP_1 tempo determinato per il periodo dal 14/12/2018 al 13/12/2020 con qualifica di cuoco pizzaiolo, “le differenze retributive da calcolare sulla base di quanto spetta ad un lavoratore subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo dal 14.12.2018 al 13.12.2020 con orario dalle 7 alle 16 comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre il TFR detratto quanto già percepito come dalle buste paga”.
A fondamento dell'opposizione la società odierna appellante aveva lamentato la non valenza di titolo esecutivo della sentenza citata per mancanza di attestazione di conformità della copia analogica notificatale a mezzo pec il 14/10/2024 eccependo altresì l'omessa allegazione della procura alle liti del difensore di on conseguente nullità dell'atto di CP_1 precetto.
Contestava altresì la mancanza di titolo esecutivo per parte delle somme precettate lamentando in particolare l'inserimento di voci retributive non comprese nel dispositivo di condanna in quanto riferibile, quest'ultimo, alla sola retribuzione ordinaria.
Contestava in particolare l'inserimento nell'importo precettato di crediti per maggiorazione lavoro domenicale, straordinario diurno, ferie e permessi non goduti per gli anni dal 2018 al 2020 per un complessivo importo di € 10.990,40, quantificando il residuo importo dovuto in circa € 1.000 oltre rivalutazione interessi.
Il Tribunale rigettava integralmente l'opposizione.
Evidenziava innanzitutto la proponibilità dell'atto di precetto impugnato “stante la possibilità di portare in esecuzione il titolo, considerata la liquidità del credito, alla luce della corretta interpretazione offerta dalla sentenza n. 11066/2012 delle SS.UU della Suprema Corte circa il requisito della c.d. “autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale”. Respingeva le contestazioni dell'opponente relative alla quantificazione delle somme dovute al lavoratore rilevando che la menzionata sentenza n. 2081/2024 aveva “ chiaramente condannato la al pagamento delle differenze retributive spettanti ad un Parte_1 lavoratore subordinato inquadrato al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo 14.12.2018 - 13.12.2020, con orario 7:00-16:00, comprensivo di tutte le voci contrattuali e del TFR, al netto di quanto già percepito. I conteggi presentati dalla società, che quantificano l'importo dovuto in soli € 1.000,00, sono quindi del tutto infondati”.
Respingeva altresì le contestazioni relative alla mancata attestazione di conformità della sentenza posta a fondamento del precetto opposizione in quanto “prive di qualsivoglia fondamento giuridico, alla stregua del principio di conservazione degli atti processuali [art. 164, 414 e 416 cod. proc. civ.].”.
Con un unico e articolato motivo l'appellante eccepisce la nullità della gravata sentenza
“per violazione dell'art. 132 c.p.c. co. 1 n 4 per omessa motivazione e/o motivazione apparente. Violazione del principio di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato”.
Lamentava non essere utilmente invocabili rispetto all'oggetto del contendere il principio di autosufficienza del titolo e la pronuncia di legittimità citati a tale proposito dal Tribunale (Cass. SU 11066/2012) lamentando come, nel respingere i profili di contestazione attinenti ai conteggi delle somme precettate, il Tribunale non avesse chiarito come gli straordinari di cui ai conteggi prodotti dall'allora ricorrente nel giudizio di primo grado potessero entrare a far parte del precetto impugnato e come in quest'ultimo potessero ricomprendersi almeno € 5.000 di ferie e permessi crediti che invece la sentenza 2081/2024 aveva espressamente escluso dagli importi dovuti al lavoratore in quanto sforniti di prova.
Si osserva innanzitutto che, in assenza di impugnazione, deve ritenersi formato il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni di natura formale sollevate dalla società odierna appellante nella precedente fase del giudizio in ordine alla mancanza di attestazione di conformità della sentenza posta a fondamento del precetto e all'assenza di procura alle liti.
Le contestazioni dell'appellante hanno infatti ad oggetto esclusivamente il mancato accoglimento (sotto il profilo della carenza di motivazione) delle contestazioni effettuate nella precedente fase del giudizio in ordine all'importo oggetto di precetto per crediti retributivi in particolare per quanto attiene ai crediti per lavoro straordinario e per ferie e permessi non goduti (non risulta più invece oggetto di contestazione nella presente fase di appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, l'inclusione nell'importo precettato delle rivendicazioni a titolo di “maggiorazione per lavoro domenicale” né risultano essere mai state contestate le ulteriori somme richieste a titolo di spese liquidate nella sentenza posta in esecuzione e di spese di precetto).
Tanto premesso si osserva preliminarmente che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato per omessa sottoscrizione rilevando come quest'ultimo, così come del resto tutti i documenti allegati ad eccezione della procura alle liti, fosse stato notificato come semplice copia pdf non recante alcuna firma digitale e non attestata come copia conforme.
A tale proposito è sufficiente rilevare, con rilievo pienamente assorbente, l'effetto sanante della tempestiva costituzione dell'appellato con piena esplicazione delle sue difese nel merito e senza effettuare alcuna contestazione specifica in ordine alla conformità dell'atto notificato rispetto a quello depositato nel fascicolo di ufficio del presente procedimento, con conseguente applicazione della sanatoria per il raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Parimenti infondata l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 434 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta chiaramente dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Ciò premesso l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.
Osserva la Corte che¶ il Tribunale aveva respinto le contestazioni della società odierna appellante in ordine alla quantificazione delle somme precettate affermando in particolare quanto segue: “Sui conteggi formulati dalla società opponente, si evidenzia che la sentenza ha chiaramente condannato la al pagamento delle differenze retributive Parte_1 spettanti ad un lavoratore subordinato inquadrato al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo 14.12.2018 - 13.12.2020, con orario 7:00-16:00, comprensivo di tutte le voci contrattuali e del TFR, al netto di quanto già percepito. I conteggi presentati dalla società, che quantificano l'importo dovuto in soli € 1.000,00, sono quindi del tutto infondati”.
Trattasi di motivazione che ove si limita, in sostanza, ad un mero richiamo, oltre che dei principi giurisprudenziali in materia di “autosufficienza del titolo esecutivo” di cui alla sentenza delle SU n. 11066/2012 (alla cui stregua il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato), al dispositivo della sentenza di condanna posta in esecuzione affermando genericamente l'infondatezza dei conteggi alternativi presentati dalla società opponente, risulta effettivamente carente di motivazione, omettendo di statuire in ordine alle specifiche contestazioni di ordine contabile avanzate dalla società odierna appellante a fondamento della propria opposizione a precetto ove aveva lamentato l'illegittima inclusione di voci retributive specificamente individuate nel ricorso (maggiorazione lavoro domenicale, straordinario diurno, ferie non godute permessi non goduti per gli anni 2018 e 2020). Ciò premesso ritiene la Corte che le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure siano comunque meritevoli di conferma pur dovendo le motivazioni poste a suo fondamento essere integrate nei termini che seguono.
A tale proposito si osserva che il Tribunale con la sentenza n. 2081/2024, dopo avere esposto puntualmente il contenuto delle rivendicazioni di in termini di CP_1 maggiore orario svolto durante l'intero periodo dedotto in giudizio (dalle 7 alle 16 anziché dalle 8 alle 14:30), di ferie e permessi non goduti (19,6 giorni di ferie non goduti e di 34,66 ore di permessi non usufruiti), credito residuo 730 e di omessa percezione delle retribuzioni per l'attività lavorativa svolta dal 1 al 10/03/2020, accertava la loro solo parziale fondatezza.
Affermava in particolare essere stato dimostrato lo svolgimento del maggiore orario di lavoro dedotto in ricorso e come fossero rimaste del tutto sfornite di prova “Le domande relative al mancato godimento di ferie e permessi, svolgimento dell'attività lavorativa dal 1 al 10 marzo nonché al residuo credito 730”.
Emetteva quindi pronuncia di condanna della società odierna appellante, nei termini precedentemente indicati, non quantificando specificamente gli importi dovuti ma indicandone esclusivamente i parametri, con condanna a pagare “le differenze retributive da calcolare sulla base di quanto spetta ad un lavoratore subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo dal 14.12.2018 al 13.12.2020 con orario dalle 7 alle 16 comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre il TFR detratto quanto percepito come dalle buste paga”.
Trattasi pertanto di pronuncia che risulta significativa del riconoscimento del diritto del lavoratore a retribuzioni per il maggiore orario svolto rispetto a quello contrattuale (ivi compresi gli effetti indiretti di tale riconoscimento su tutte le voci contrattuali e sul TFR) negando invece la fondatezza delle ulteriori rivendicazioni relative n particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, a ferie e permessi non usufruiti.
Tanto premesso che l'appello non risulta meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono risultando corretta la quantificazione degli importi precettati così come effettuata nei conteggi redatti dall'appellato., ove quantificano gli importi dovuti tanto a titolo di retribuzione che di TFR, correttamente nel loro importo lordo (essendo quanto dovuto al lavoratore, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sempre determinabile al lordo delle ritenute fiscali cfr., ad es., Cass. n. 6337 del 18/04/2003 e Cass. n. 18044 del 14/09/2015), in misura corrispondente a quelli oggetto di precetto, pari rispettivamente, al netto di rivalutazione e di interessi (accessori la cui quantificazione non risulta essere stata contestata dalla società appellante) ad € 12.082,58 a titolo di differenze retributive e ad € 429,97 a titolo di TFR.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le rivendicazioni per straordinario diurno devono ritenersi comprese nella statuizione di condanna posta in esecuzione stante la riconosciuta fondatezza delle rivendicazioni del lavoratore in ordine al maggiore orario svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, fondatezza che si evince dallo stesso contenuto del dispositivo della sentenza posta in esecuzione ove accerta espressamente il maggiore orario di lavoro svolto dall'odierno appellato, con conseguente infondatezza delle contestazioni avanzate a tale proposito dalla società appellante.
Tali contestazioni non possono trovare accoglimento nemmeno con riferimento alle ulteriori rivendicazioni per ferie e permessi non goduti, voci che, così come si evince dai citati conteggi dell'appellato, non possono reputarsi comprese in quelle poste a fondamento della quantificazione dell'importo precettato.
Non possono a tale proposito essere utilizzati come parametro di valutazione i conteggi prodotti dalla società appellante in allegato all'atto di opposizione (all. 7), conteggi questi ultimi che non trovano riscontro nelle somme precettate essendo rappresentativi di importi, pari a complessivi € 13.626,19 a titolo di differenze paga e di € 2.926,60 a titolo di TFR, nettamente superiori a quelli oggetto di precetto soprattutto se si considera che risultano essere stati determinati al netto e non al lordo delle imposte, e che quindi non possono costituire utile parametro della correttezza degli importi precettati.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1057 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avvocato Aldo Cimmino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Corso Vittorio Emanuele II 229
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Rosario CP_1
OL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Roma alla via delle
Cave 79
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 545 pubblicata il 18/03/2025
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso in opposizione all'atto di precetto notificato alla società odierna appellante
[...] da per il complessivo importo di € 21.178,64 a titolo di crediti Parte_1 CP_1 per lavoro subordinato, spese legali e di precetto sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 del 20/02/2024.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo. si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame. CP_1
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
La società aveva agito in giudizio al fine di proporre opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificatole in data 19/10/2024 da per il complessivo importo di CP_1
€ 21.178,64 a titolo di crediti di lavoro subordinato, spese legali e di precetto sulla base della sentenza del Tribunale di Roma n. 2081/2024 del 20/02/2024.
La citata sentenza n. 2081/2024 aveva in particolare condannato la società odierna appellante a pagare in favore di già suo dipendente in virtù di contratto a CP_1 tempo determinato per il periodo dal 14/12/2018 al 13/12/2020 con qualifica di cuoco pizzaiolo, “le differenze retributive da calcolare sulla base di quanto spetta ad un lavoratore subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo dal 14.12.2018 al 13.12.2020 con orario dalle 7 alle 16 comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre il TFR detratto quanto già percepito come dalle buste paga”.
A fondamento dell'opposizione la società odierna appellante aveva lamentato la non valenza di titolo esecutivo della sentenza citata per mancanza di attestazione di conformità della copia analogica notificatale a mezzo pec il 14/10/2024 eccependo altresì l'omessa allegazione della procura alle liti del difensore di on conseguente nullità dell'atto di CP_1 precetto.
Contestava altresì la mancanza di titolo esecutivo per parte delle somme precettate lamentando in particolare l'inserimento di voci retributive non comprese nel dispositivo di condanna in quanto riferibile, quest'ultimo, alla sola retribuzione ordinaria.
Contestava in particolare l'inserimento nell'importo precettato di crediti per maggiorazione lavoro domenicale, straordinario diurno, ferie e permessi non goduti per gli anni dal 2018 al 2020 per un complessivo importo di € 10.990,40, quantificando il residuo importo dovuto in circa € 1.000 oltre rivalutazione interessi.
Il Tribunale rigettava integralmente l'opposizione.
Evidenziava innanzitutto la proponibilità dell'atto di precetto impugnato “stante la possibilità di portare in esecuzione il titolo, considerata la liquidità del credito, alla luce della corretta interpretazione offerta dalla sentenza n. 11066/2012 delle SS.UU della Suprema Corte circa il requisito della c.d. “autosufficienza del titolo esecutivo giudiziale”. Respingeva le contestazioni dell'opponente relative alla quantificazione delle somme dovute al lavoratore rilevando che la menzionata sentenza n. 2081/2024 aveva “ chiaramente condannato la al pagamento delle differenze retributive spettanti ad un Parte_1 lavoratore subordinato inquadrato al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo 14.12.2018 - 13.12.2020, con orario 7:00-16:00, comprensivo di tutte le voci contrattuali e del TFR, al netto di quanto già percepito. I conteggi presentati dalla società, che quantificano l'importo dovuto in soli € 1.000,00, sono quindi del tutto infondati”.
Respingeva altresì le contestazioni relative alla mancata attestazione di conformità della sentenza posta a fondamento del precetto opposizione in quanto “prive di qualsivoglia fondamento giuridico, alla stregua del principio di conservazione degli atti processuali [art. 164, 414 e 416 cod. proc. civ.].”.
Con un unico e articolato motivo l'appellante eccepisce la nullità della gravata sentenza
“per violazione dell'art. 132 c.p.c. co. 1 n 4 per omessa motivazione e/o motivazione apparente. Violazione del principio di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto pronunciato”.
Lamentava non essere utilmente invocabili rispetto all'oggetto del contendere il principio di autosufficienza del titolo e la pronuncia di legittimità citati a tale proposito dal Tribunale (Cass. SU 11066/2012) lamentando come, nel respingere i profili di contestazione attinenti ai conteggi delle somme precettate, il Tribunale non avesse chiarito come gli straordinari di cui ai conteggi prodotti dall'allora ricorrente nel giudizio di primo grado potessero entrare a far parte del precetto impugnato e come in quest'ultimo potessero ricomprendersi almeno € 5.000 di ferie e permessi crediti che invece la sentenza 2081/2024 aveva espressamente escluso dagli importi dovuti al lavoratore in quanto sforniti di prova.
Si osserva innanzitutto che, in assenza di impugnazione, deve ritenersi formato il giudicato interno in ordine al mancato accoglimento delle eccezioni di natura formale sollevate dalla società odierna appellante nella precedente fase del giudizio in ordine alla mancanza di attestazione di conformità della sentenza posta a fondamento del precetto e all'assenza di procura alle liti.
Le contestazioni dell'appellante hanno infatti ad oggetto esclusivamente il mancato accoglimento (sotto il profilo della carenza di motivazione) delle contestazioni effettuate nella precedente fase del giudizio in ordine all'importo oggetto di precetto per crediti retributivi in particolare per quanto attiene ai crediti per lavoro straordinario e per ferie e permessi non goduti (non risulta più invece oggetto di contestazione nella presente fase di appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, l'inclusione nell'importo precettato delle rivendicazioni a titolo di “maggiorazione per lavoro domenicale” né risultano essere mai state contestate le ulteriori somme richieste a titolo di spese liquidate nella sentenza posta in esecuzione e di spese di precetto).
Tanto premesso si osserva preliminarmente che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato per omessa sottoscrizione rilevando come quest'ultimo, così come del resto tutti i documenti allegati ad eccezione della procura alle liti, fosse stato notificato come semplice copia pdf non recante alcuna firma digitale e non attestata come copia conforme.
A tale proposito è sufficiente rilevare, con rilievo pienamente assorbente, l'effetto sanante della tempestiva costituzione dell'appellato con piena esplicazione delle sue difese nel merito e senza effettuare alcuna contestazione specifica in ordine alla conformità dell'atto notificato rispetto a quello depositato nel fascicolo di ufficio del presente procedimento, con conseguente applicazione della sanatoria per il raggiungimento dello scopo essenziale dell'atto ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Parimenti infondata l'ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall'appellato per violazione dell'art. 434 c.p.c.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta chiaramente dalla precedente esposizione del contenuto dei motivi, su una specifica contestazione delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazioni dalle quali si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, anche le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Ciò premesso l'appello, pur ammissibile, risulta infondato.
Osserva la Corte che¶ il Tribunale aveva respinto le contestazioni della società odierna appellante in ordine alla quantificazione delle somme precettate affermando in particolare quanto segue: “Sui conteggi formulati dalla società opponente, si evidenzia che la sentenza ha chiaramente condannato la al pagamento delle differenze retributive Parte_1 spettanti ad un lavoratore subordinato inquadrato al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo 14.12.2018 - 13.12.2020, con orario 7:00-16:00, comprensivo di tutte le voci contrattuali e del TFR, al netto di quanto già percepito. I conteggi presentati dalla società, che quantificano l'importo dovuto in soli € 1.000,00, sono quindi del tutto infondati”.
Trattasi di motivazione che ove si limita, in sostanza, ad un mero richiamo, oltre che dei principi giurisprudenziali in materia di “autosufficienza del titolo esecutivo” di cui alla sentenza delle SU n. 11066/2012 (alla cui stregua il titolo esecutivo giudiziale non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato), al dispositivo della sentenza di condanna posta in esecuzione affermando genericamente l'infondatezza dei conteggi alternativi presentati dalla società opponente, risulta effettivamente carente di motivazione, omettendo di statuire in ordine alle specifiche contestazioni di ordine contabile avanzate dalla società odierna appellante a fondamento della propria opposizione a precetto ove aveva lamentato l'illegittima inclusione di voci retributive specificamente individuate nel ricorso (maggiorazione lavoro domenicale, straordinario diurno, ferie non godute permessi non goduti per gli anni 2018 e 2020). Ciò premesso ritiene la Corte che le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure siano comunque meritevoli di conferma pur dovendo le motivazioni poste a suo fondamento essere integrate nei termini che seguono.
A tale proposito si osserva che il Tribunale con la sentenza n. 2081/2024, dopo avere esposto puntualmente il contenuto delle rivendicazioni di in termini di CP_1 maggiore orario svolto durante l'intero periodo dedotto in giudizio (dalle 7 alle 16 anziché dalle 8 alle 14:30), di ferie e permessi non goduti (19,6 giorni di ferie non goduti e di 34,66 ore di permessi non usufruiti), credito residuo 730 e di omessa percezione delle retribuzioni per l'attività lavorativa svolta dal 1 al 10/03/2020, accertava la loro solo parziale fondatezza.
Affermava in particolare essere stato dimostrato lo svolgimento del maggiore orario di lavoro dedotto in ricorso e come fossero rimaste del tutto sfornite di prova “Le domande relative al mancato godimento di ferie e permessi, svolgimento dell'attività lavorativa dal 1 al 10 marzo nonché al residuo credito 730”.
Emetteva quindi pronuncia di condanna della società odierna appellante, nei termini precedentemente indicati, non quantificando specificamente gli importi dovuti ma indicandone esclusivamente i parametri, con condanna a pagare “le differenze retributive da calcolare sulla base di quanto spetta ad un lavoratore subordinato con inquadramento al IV livello del CCNL Pubblici Esercizi per il periodo dal 14.12.2018 al 13.12.2020 con orario dalle 7 alle 16 comprensivo di tutte le voci contrattuali oltre il TFR detratto quanto percepito come dalle buste paga”.
Trattasi pertanto di pronuncia che risulta significativa del riconoscimento del diritto del lavoratore a retribuzioni per il maggiore orario svolto rispetto a quello contrattuale (ivi compresi gli effetti indiretti di tale riconoscimento su tutte le voci contrattuali e sul TFR) negando invece la fondatezza delle ulteriori rivendicazioni relative n particolare, per quanto rileva ai fini della presente decisione, a ferie e permessi non usufruiti.
Tanto premesso che l'appello non risulta meritevole di accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono risultando corretta la quantificazione degli importi precettati così come effettuata nei conteggi redatti dall'appellato., ove quantificano gli importi dovuti tanto a titolo di retribuzione che di TFR, correttamente nel loro importo lordo (essendo quanto dovuto al lavoratore, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sempre determinabile al lordo delle ritenute fiscali cfr., ad es., Cass. n. 6337 del 18/04/2003 e Cass. n. 18044 del 14/09/2015), in misura corrispondente a quelli oggetto di precetto, pari rispettivamente, al netto di rivalutazione e di interessi (accessori la cui quantificazione non risulta essere stata contestata dalla società appellante) ad € 12.082,58 a titolo di differenze retributive e ad € 429,97 a titolo di TFR.
Si osserva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le rivendicazioni per straordinario diurno devono ritenersi comprese nella statuizione di condanna posta in esecuzione stante la riconosciuta fondatezza delle rivendicazioni del lavoratore in ordine al maggiore orario svolto rispetto a quello contrattualmente pattuito, fondatezza che si evince dallo stesso contenuto del dispositivo della sentenza posta in esecuzione ove accerta espressamente il maggiore orario di lavoro svolto dall'odierno appellato, con conseguente infondatezza delle contestazioni avanzate a tale proposito dalla società appellante.
Tali contestazioni non possono trovare accoglimento nemmeno con riferimento alle ulteriori rivendicazioni per ferie e permessi non goduti, voci che, così come si evince dai citati conteggi dell'appellato, non possono reputarsi comprese in quelle poste a fondamento della quantificazione dell'importo precettato.
Non possono a tale proposito essere utilizzati come parametro di valutazione i conteggi prodotti dalla società appellante in allegato all'atto di opposizione (all. 7), conteggi questi ultimi che non trovano riscontro nelle somme precettate essendo rappresentativi di importi, pari a complessivi € 13.626,19 a titolo di differenze paga e di € 2.926,60 a titolo di TFR, nettamente superiori a quelli oggetto di precetto soprattutto se si considera che risultano essere stati determinati al netto e non al lordo delle imposte, e che quindi non possono costituire utile parametro della correttezza degli importi precettati.
L'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario