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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 297/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 16/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 297/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Rosario Venuto,
- attore -
contro
:
in persona del Sindaco pro tempore, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace,
- convenuto -
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
È presente l'Avv. Gaetana Di Pasquale, in sostituzione dell'Avv. Rosario
Venuto, nell'interesse di Parte_1
Su ordine del Giudice, l'Avvocato precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, insistendo nelle domande, difese ed eccezioni, come articolate nei propri atti processuali, e chiede la decisione, insistendo nondimeno anche nelle richieste istruttorie già formulate. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha convenuto in giudizio l'ente resistente, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e biologici subiti in seguito a una caduta dalla bicicletta, avvenuta il 21 agosto 2023 lungo la via Falcone e Borsellino del Comune di mentre percorreva la strada insieme a un altro ciclista CP_1
amatoriale. La caduta sarebbe stata causata dal dissesto del manto stradale.
La causa è stata trattata nella contumacia di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – La domanda è infondata.
2.1. – La responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., costituisce una fattispecie speciale rispetto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto presuppone un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto e la cosa che ha causato il danno. Tale rapporto giustifica una presunzione di responsabilità superabile solo mediante la prova del caso fortuito;
ma la semplificazione del regime probatorio non esonera l'attore dall'onere di dimostrare, in concreto, il verificarsi del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la cosa custodita.
L'art. 14, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attribuisce agli enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione, gestione e controllo tecnico delle stesse. La titolarità della strada, dunque, è condizione necessaria per configurare il rapporto di custodia, elemento strutturale della responsabilità ex art. 2051 del codice civile.
Nel caso di specie, manca l'allegazione e la dimostrazione relativa alla titolarità della strada teatro del sinistro, ossia se essa sia di proprietà statale, provinciale o comunale.
2.2. – Non può trovare applicazione neppure l'art. 2, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti». La ratio della norma poggia sulla prevalente utilizzazione della strada per il traffico locale, con conseguente onere della manutenzione a carico dell'ente comunale (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 2 marzo 2012, n. 3253; Cass. Civ., sez. III, sent. 10 marzo 2006, n. 5235).
Tuttavia, nel caso in esame, non sono stati allegati i presupposti di fatto per applicare tale norma. L'attore non ha chiarito se il tratto stradale in questione sia effettivamente interno al «centro abitato» di (che è cosa diversa dal CP_1
territorio comunale, ponendosi in rapporto di continenza), né ha fornito elementi certi sulla popolazione residente, che costituisce l'altro parametro rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 7.
Si tratta di circostanze che, nella contumacia dell'ente convenuto, non possono dirsi non contestate, dato che la non contestazione opera solo tra parti costituite (cfr. art. 115, comma 1, c.p.c.). Esse non sono neanche sussumibili sotto il c.d. fatto notorio, inteso come circostanza conosciuta e comunemente nota nel luogo in cui operano il giudice e le parti, dato che a tal fine non basta una conoscenza generica, né è sufficiente che tale dato della realtà sia conosciuto soltanto da parte di pochi, ma occorre che il fatto possa dirsi certo e pacifico per la generalità delle persone. La natura giuridica di una strada sottintende l'esistenza un provvedimento amministrativo di classificazione che, certamente, non rientra nel bagaglio della conoscenza comune. Al contempo, è discutibile che possa ritenersi notoria la popolazione del «centro abitato» di potendo, al più, dirsi CP_1
conosciuto, in un dato ambito geografico, il numero degli abitanti dell'intero territorio comunale;
circostanza che tuttavia non sarebbe neppure sufficiente, da sola, a sollevare l'attore dall'onere probatorio, dal momento che «ai fini dell'individuazione dell'ente tenuto alla manutenzione dei tratti di strade statali e provinciali interni all'abitato», il dato demografico al quale la legge subordina l'assoggettamento di tali segmenti al regime proprio delle strade comunali, «non dev'essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza» (Cass. Civ., sez. III, sent. 10 marzo 2006, n. 5235). Tanto evidenzia la specificità del fatto da dimostrare.
2.3. – La mancata prova del rapporto di custodia comporta l'insussistenza della legittimazione passiva (sostanziale) dell'ente convenuto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'attore ha l'onere di provare la titolarità attiva e passiva del rapporto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
La violazione di tale onere determina il rigetto della domanda, posto che “La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (ibidem).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova né formulata richiesta istruttoria idonea a colmare tale lacuna. Le prove orali richieste mirano esclusivamente a chiarire la dinamica del sinistro e le conseguenze dannose, senza coprire il profilo della titolarità della strada. La contumacia del convenuto (come visto) non vale a rendere non contestati i fatti allegati, né incide sulla ripartizione degli oneri probatori, che restano integralmente a carico dell'attore.
3. – Sebbene il superiore profilo sia di per sé decisivo, si rileva che l'attore non ha descritto in modo chiaro e circostanziato la causa della caduta. Si è limitato a riferire lo stato generale del tratto stradale, senza individuare con precisione l'elemento che ha determinato l'incidente.
Segnatamente, l'istante – in maniera ambigua – ha allegato di essere rovinato “in terra a causa di una depressione del manto stradale in parte bitumato e con una buca presente ricoperta di fogliame preceduto da altro dissesto causato dall'obsoleto limitatore di velocità che in quel punto è praticamente divelto ed a macchia di leopardo”
(cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo).
Non si comprende se egli sia caduto per la depressione del manto stradale, ovvero per essere incappato nella buca o, ancora, per aver pizzicato con una o entrambe le ruote della bicicletta le parti di limitatore di velocità ancora presenti sui luoghi. L'omessa specificazione di tale dato (che dovrebbe costituire il punto di partenza per l'accertamento del nesso di casua) lascia presumere che neppure il danneggiato si sia reso effettivamente conto del reale motivo della caduta (autonoma), che ben può essere perciò imputata esclusivamente al medesimo per mancanza di prudenza, negligenza o imperizia.
Le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, prodotte in uno all'atto di citazione, non aiutano a comprendere la dinamica, essendo state inquadrate isolatamente diverse porzioni del manto stradale, senza che – ancora un volta
– si riesca a determinare la causa in concreto che ha prodotto l'evento lesivo.
Mentre la relazione della Guardia di Finanza, che riporta le dichiarazioni di un testimone, non offre elementi probatori sufficienti, limitandosi a escludere responsabilità di terzi e a descrivere sommariamente l'accaduto. La testimonianza raccolta dalla guarda di finanza nulla dice sulla causa della caduta.
Le circostanze di prova orale relative al danno-evento (nn. 1, 2 e 3) non sono rilevanti, risultando, in particolare la seconda generica e non circostanziata e la terza di natura valutativa.
4. – Nulla sulle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G.A.C., rigetta la domanda.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 16/10/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 297/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Rosario Venuto,
- attore -
contro
:
in persona del Sindaco pro tempore, cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace,
- convenuto -
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat.
È presente l'Avv. Gaetana Di Pasquale, in sostituzione dell'Avv. Rosario
Venuto, nell'interesse di Parte_1
Su ordine del Giudice, l'Avvocato precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, insistendo nelle domande, difese ed eccezioni, come articolate nei propri atti processuali, e chiede la decisione, insistendo nondimeno anche nelle richieste istruttorie già formulate. Il Giudice visto l'art. 281-sexies cod. proc. civ., all'esito della discussione orale e udite le conclusioni rassegnate dalle parti, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – L'attore ha convenuto in giudizio l'ente resistente, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e biologici subiti in seguito a una caduta dalla bicicletta, avvenuta il 21 agosto 2023 lungo la via Falcone e Borsellino del Comune di mentre percorreva la strada insieme a un altro ciclista CP_1
amatoriale. La caduta sarebbe stata causata dal dissesto del manto stradale.
La causa è stata trattata nella contumacia di parte convenuta per essere decisa come segue.
2. – La domanda è infondata.
2.1. – La responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., costituisce una fattispecie speciale rispetto alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto presuppone un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto e la cosa che ha causato il danno. Tale rapporto giustifica una presunzione di responsabilità superabile solo mediante la prova del caso fortuito;
ma la semplificazione del regime probatorio non esonera l'attore dall'onere di dimostrare, in concreto, il verificarsi del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la cosa custodita.
L'art. 14, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, attribuisce agli enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione, gestione e controllo tecnico delle stesse. La titolarità della strada, dunque, è condizione necessaria per configurare il rapporto di custodia, elemento strutturale della responsabilità ex art. 2051 del codice civile.
Nel caso di specie, manca l'allegazione e la dimostrazione relativa alla titolarità della strada teatro del sinistro, ossia se essa sia di proprietà statale, provinciale o comunale.
2.2. – Non può trovare applicazione neppure l'art. 2, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che «Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti». La ratio della norma poggia sulla prevalente utilizzazione della strada per il traffico locale, con conseguente onere della manutenzione a carico dell'ente comunale (cfr. Cass. Civ., sez. III, sent. 2 marzo 2012, n. 3253; Cass. Civ., sez. III, sent. 10 marzo 2006, n. 5235).
Tuttavia, nel caso in esame, non sono stati allegati i presupposti di fatto per applicare tale norma. L'attore non ha chiarito se il tratto stradale in questione sia effettivamente interno al «centro abitato» di (che è cosa diversa dal CP_1
territorio comunale, ponendosi in rapporto di continenza), né ha fornito elementi certi sulla popolazione residente, che costituisce l'altro parametro rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 7.
Si tratta di circostanze che, nella contumacia dell'ente convenuto, non possono dirsi non contestate, dato che la non contestazione opera solo tra parti costituite (cfr. art. 115, comma 1, c.p.c.). Esse non sono neanche sussumibili sotto il c.d. fatto notorio, inteso come circostanza conosciuta e comunemente nota nel luogo in cui operano il giudice e le parti, dato che a tal fine non basta una conoscenza generica, né è sufficiente che tale dato della realtà sia conosciuto soltanto da parte di pochi, ma occorre che il fatto possa dirsi certo e pacifico per la generalità delle persone. La natura giuridica di una strada sottintende l'esistenza un provvedimento amministrativo di classificazione che, certamente, non rientra nel bagaglio della conoscenza comune. Al contempo, è discutibile che possa ritenersi notoria la popolazione del «centro abitato» di potendo, al più, dirsi CP_1
conosciuto, in un dato ambito geografico, il numero degli abitanti dell'intero territorio comunale;
circostanza che tuttavia non sarebbe neppure sufficiente, da sola, a sollevare l'attore dall'onere probatorio, dal momento che «ai fini dell'individuazione dell'ente tenuto alla manutenzione dei tratti di strade statali e provinciali interni all'abitato», il dato demografico al quale la legge subordina l'assoggettamento di tali segmenti al regime proprio delle strade comunali, «non dev'essere riferito al comune nella sua interezza, ma alla singola frazione attraversata dalla strada e topograficamente separata dal comune di appartenenza» (Cass. Civ., sez. III, sent. 10 marzo 2006, n. 5235). Tanto evidenzia la specificità del fatto da dimostrare.
2.3. – La mancata prova del rapporto di custodia comporta l'insussistenza della legittimazione passiva (sostanziale) dell'ente convenuto.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'attore ha l'onere di provare la titolarità attiva e passiva del rapporto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951).
La violazione di tale onere determina il rigetto della domanda, posto che “La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (ibidem).
Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova né formulata richiesta istruttoria idonea a colmare tale lacuna. Le prove orali richieste mirano esclusivamente a chiarire la dinamica del sinistro e le conseguenze dannose, senza coprire il profilo della titolarità della strada. La contumacia del convenuto (come visto) non vale a rendere non contestati i fatti allegati, né incide sulla ripartizione degli oneri probatori, che restano integralmente a carico dell'attore.
3. – Sebbene il superiore profilo sia di per sé decisivo, si rileva che l'attore non ha descritto in modo chiaro e circostanziato la causa della caduta. Si è limitato a riferire lo stato generale del tratto stradale, senza individuare con precisione l'elemento che ha determinato l'incidente.
Segnatamente, l'istante – in maniera ambigua – ha allegato di essere rovinato “in terra a causa di una depressione del manto stradale in parte bitumato e con una buca presente ricoperta di fogliame preceduto da altro dissesto causato dall'obsoleto limitatore di velocità che in quel punto è praticamente divelto ed a macchia di leopardo”
(cfr. pag. 2 dell'atto introduttivo).
Non si comprende se egli sia caduto per la depressione del manto stradale, ovvero per essere incappato nella buca o, ancora, per aver pizzicato con una o entrambe le ruote della bicicletta le parti di limitatore di velocità ancora presenti sui luoghi. L'omessa specificazione di tale dato (che dovrebbe costituire il punto di partenza per l'accertamento del nesso di casua) lascia presumere che neppure il danneggiato si sia reso effettivamente conto del reale motivo della caduta (autonoma), che ben può essere perciò imputata esclusivamente al medesimo per mancanza di prudenza, negligenza o imperizia.
Le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, prodotte in uno all'atto di citazione, non aiutano a comprendere la dinamica, essendo state inquadrate isolatamente diverse porzioni del manto stradale, senza che – ancora un volta
– si riesca a determinare la causa in concreto che ha prodotto l'evento lesivo.
Mentre la relazione della Guardia di Finanza, che riporta le dichiarazioni di un testimone, non offre elementi probatori sufficienti, limitandosi a escludere responsabilità di terzi e a descrivere sommariamente l'accaduto. La testimonianza raccolta dalla guarda di finanza nulla dice sulla causa della caduta.
Le circostanze di prova orale relative al danno-evento (nn. 1, 2 e 3) non sono rilevanti, risultando, in particolare la seconda generica e non circostanziata e la terza di natura valutativa.
4. – Nulla sulle spese processuali, in considerazione della contumacia del convenuto.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 297/2025 R.G.A.C., rigetta la domanda.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti