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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1093/2023 promosso
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
ANTONINI DIEGO, giusta procura speciale alle liti in atti
Attori in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 14 (già (C.F. RO Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE MANUELA e FUMAROLA P.IVA_1
LORELLA giusta procura speciale alle liti in atti
Convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così come adita in riassunzione, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza di appello resa dalla medesima
Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, n. 3699/2017 in data 18.08.2017 e notificata il 17.11.2017 e tenuto conto di quanto indicato dalla Suprema Corte di
Cassazione con la richiamata sentenza n. 2696/2023 depositata in data 30.01.2023 di voler così provvedere:
A- in riforma del punto §3 della sentenza rigettare la domanda di riforma della sentenza n. 739/2014, pubblicata in data 14.04.2014 dal Tribunale di Como formulata dalla con la quale la stessa veniva Controparte_2
condannata ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà dei Signori e Parte_1
Parte_2
B- in riforma del punto §4 della sentenza condannare la Controparte_2
alla refusione delle spese di giudizio affrontate, con la conferma della condanna al pagamento delle spese legali prevista nella sentenza n. 739/2014 emessa dal
Tribunale di Como, in relazione al giudizio di appello avente R.G. n. 3578/2014
pagina 2 di 14 avanti la Corte di Appello di Milano e le spese legali relative al Giudizio di
Cassazione, così come previsto dalla sentenza n. 2696/2023;
C- Condannare in ogni caso la alla restituzione della Controparte_2
somma di Euro12.000,00 in favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
corrisposti in forza della sentenza n. 3699/2017 emessa dalla Corte di
[...]
Appello di Milano e cassata dalla sentenza n. 2696 del 30.01.2023.
Per RO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adita in riassunzione della causa R.G. 3578/2014 promossa dalla società contro conclusasi con sentenza n. CP_2 Controparte_3
3699/2017; preso atto della cassazione della suddetta sentenza nella parte in cui –al terzo paragrafo del dispositivo- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e CP_2
in parziale riforma della sentenza n. 739/2014 del Tribunale di Como, ha respinto la domanda di avente ad oggetto l'arretramento del seminterrato di Controparte_3
proprietà di alla distanza di metri cinque dal confine, cassazione disposta in CP_2
parte qua con sentenza della Suprema Corte n. 2696/2023 del 28/10/2022-30/1/2023; così provvedere:
1) in via preliminare, dare atto che (già , RO Controparte_2
pur senza che ciò implichi rinuncia alle eccezioni e conclusioni di cui al punto seguente, si è spontaneamente adoperata per l'arretramento del suo seminterrato alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà attrice, depositando presso il Comune di
Dongo la Pratica Edilizia Prot. 7233/2023 il cui iter è in corso, e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto e/o il difetto di interesse e/o di legittimazione di controparte rispetto alla corrispondente domanda;
2) nell'eventualità controparte non dia atto di quanto sopra ed insista nelle proprie conclusioni, in tal caso, in accoglimento dell'appello proposto da RO
(già avverso il capo 2 della sentenza n. 739/2014 del Controparte_2
pagina 3 di 14 Tribunale di Como, contenente la condanna dell'appellante ad arretrare “il seminterrato evidenziato alla mappa allegato VII della CTU alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà di parte attrice di cui ai mappali n. 516 e 6776 (Comune di Dongo)”, annullare il suddetto capo perchè generico ed indeterminato nella individuazione della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare;
in subordine, riformare la suddetta statuizione determinando esattamente la porzione di seminterrato interessata dal previsto arretramento sul lato sud del fabbricato e la linea di CP_2
confine del mappale 6776 di proprietà da rispettare, individuandola in Controparte_3
quella oggetto di demolizione nella Pratica Edilizia depositata da al Comune di CP_2
Dongo Prot. 7233/2023;
2.1) in via di ulteriore subordine, previa esatta individuazione della porzione di seminterrato posta sul lato sud del fabbricato interessata dall'arretramento, CP_2
dare atto della disponibilità manifestata dalla società ad ottemperare CP_2
spontaneamente all'arretramento; 3) con ogni più ampia e conseguente statuizione volta a circoscrivere il pregiudizio al diritto dominicale della seppur dando Parte_3
applicazione ai principi di diritto sanciti dalla sentenza n. 2696/2023 della Suprema
Corte; 4) sempre nell'eventualità controparte non dia atto di quanto al punto 1, rideterminare il regolamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito ponendo le stesse per la quota maggiore a carico di e e Pt_1 Parte_2
condannando gli stessi in via solidale alla rifusione di detta quota in favore della società
altrimenti, e in subordine, confermare quanto già statuito con la sentenza n. CP_2
3699/2017 di codesta Corte, per l'effetto dichiarando compensate tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e condannando e alla rifusione Pt_1 Parte_2
della restante metà a favore della società 5) determinare il carico delle spese CP_2
del giudizio di cassazione in applicazione del medesimo criterio di cui al punto 4; 6) compensare integralmente tra le Parti le spese del presente giudizio di rinvio e nell'eventualità controparte non dia atto di quanto al punto 1, porre le spese del giudizio pagina 4 di 14 di rinvio a carico di e in via solidale, oltre accessori di legge;
7) Pt_1 Parte_2
respinta ogni difforme conclusione e domanda di controparte.
Ad istruttoria: a) si rinnova anzitutto l'istanza formulata all'udienza del 28/11/2023 di autorizzare la produzione della seguente documentazione formatasi dopo la costituzione nel presente giudizio di rinvio (a seguire rispetto alla numerazione della comparsa di costituzione): 11) Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica depositata da CP_4
Sportello Unico Edilizia del Comune di Dongo il 5/9/2023 e tavole allegate;
12)
Comunicazione del Responsabile del Procedimento Prot. 7233 alla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Milano del Parere Favorevole reso dalla
Commissione Paesaggistica del nella seduta 3/10/2023; 13) Istanza di Parte_4
sollecito al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica deposita da il 9/1/2024 CP_2
con Prot. n. 221/2024 e allegata comunicazione relativa all'autorizzazione paesaggistica n. 56/2023; nonché l'istanza formulata all'udienza del 2/7/2024 di autorizzare la produzione della seguente ulteriore documentazione depositata nel fascicolo telematico con “Nota di deposito documenti” in pari data: (2) Autorizzazione Paesaggistica con protocollo in data 22/02/2024; (3) SCIA protocollata dal Comune il 24/04/2024; (4)
Comunicazione del Tecnico Comunale di Dongo di richiesta di ulteriori tavole progettuali esplicative. b) si rinnova la richiesta di acquisizione - laddove non ancora acquisito - del fascicolo d'ufficio della causa riassunta R.G. 3578/2014 di codesta Corte
d'Appello-Sezione II Civile- promossa da contro Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 739/2014; c) si rinnova CP_5
l'istanza di essere autorizzati –così come è stata autorizzata controparte, pur in assenza di deposito telematico- al deposito materiale del fascicolo cartaceo di parte in primo grado contenente, oltre agli atti difensivi, i seguenti documenti: 1) atto di citazione notificato;
2) visure catastali;
3) planimetria dei luoghi;
4) Perizia tecnica di parte contenente: schemi dimostrativi, estratti norme Piano di Fabbricazione, estratti CP_2
norme Regolamento Edilizio, documentazione fotografica;
5) Documentazione pagina 5 di 14 fotografica;
6) Documenti costituiti da: I copia Permesso di Costruire n. 10/2007; II copia Denuncia Inizio Attività n. 67/07; III copia Denuncia Inizio Attività n. 74/07; IV copia lettera di archiviazione 3/10/2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Como la chiedendo di accertare: Controparte_2
- l'avvenuta violazione delle distanze minime legali di dieci metri tra la costruzione realizzata dalla società convenuta, emergente per due piani fuori terra e il loro fabbricato;
- l'avvenuta violazione delle distanze minime legali della porzione emergente sino al primo piano fuori terra, posizionata a meno di tre metri dalla veduta esistente sul loro fabbricato, che presenta una parete finestrata;
- la violazione della distanza legale di cinque metri del manufatto costituente copertura dei box seminterrati e il piano di imposta del fabbricato sovrastante, emergente per circa trenta centimetri, della balconata e dalla falda del tetto di copertura di parte del fabbricato, tutte distanti poco più di quattro metri.
Chiedevano pertanto di ordinare alla convenuta l'arretramento delle suddette porzioni immobiliari entro i limiti di legge, condannando la stessa al risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta contestava la domanda, chiedendo in via riconvenzionale di ordinare agli attori la regolarizzazione dell'apertura posta nel fabbricato di loro proprietà in quanto luce e non veduta.
Il tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 739/2014, accoglieva le domande proposte dagli attori e condannava la società convenuta ad arretrare la porzione di edificio antistante il fabbricato di parte attrice alla distanza di 10
pagina 6 di 14 metri da quest'ultimo e ad arretrare la balconata di cemento armato e il seminterrato alla distanza di 5 metri dal confine con il fondo di proprietà della parte attrice, rigettando tutte le altre domande.
Il tribunale, inoltre, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta ordinando agli attori di rendere conformi alle prescrizioni dell'art. 905 c.c. l'apertura posizionata sul lato est dell'edificio sito sul mappale 516.
La proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone Controparte_2
l'integrale riforma.
e resistevano al gravame, concludendo per la Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 3699/17 la Corte d'Appello accoglieva in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respingeva le domande con le quali gli attori avevano chiesto l'arretramento del fabbricato di proprietà della società convenuta fino a
10 metri dalla parte est del fabbricato di proprietà degli attori e l'arretramento del seminterrato alla distanza di 5 metri dal confine, confermando per il resto la sentenza impugnata.
La corte, infine, dichiarava la compensazione tra le parti per la metà delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, condannando gli attori alla refusione della residua metà.
La corte, in particolare, affermava che il tribunale aveva erroneamente omesso di considerare che, ai fini di cui all'art. 877 c.c., "la costruzione in aderenza al muro posto al confine" dev'essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini, ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi e spinte sul manufatto preesistente;
sicché, in considerazione della pagina 7 di 14 modestissima intercapedine presente nel caso di specie, riteneva che non fosse possibile ordinare l'arretramento.
Riteneva poi che, a fronte dell'indeterminatezza del regolamento edilizio, che non contiene specifiche definizioni, il tribunale aveva correttamente qualificato la balconata realizzata dalla convenuta come una costruzione e ne aveva disposto l'arretramento; affermava invece che il seminterrato dovesse essere considerato come interrato in quanto emergeva di non oltre 30 cm. rispetto alla quota del terreno lungo il lato sud.
Avverso tale sentenza e hanno proposto ricorso Parte_1 Parte_2
in cassazione affidato a tre motivi.
ha resistito al ricorso e ha proposto due motivi di ricorso Controparte_2
incidentale.
Il ricorso principale
Con il primo motivo, i ricorrenti, e hanno censurato la sentenza nella Pt_1 Parte_2
parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, ai fini previsti dall'art. 877 c.c., la costruzione in aderenza al muro posto al confine dev'essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini ove queste derivino, come nel caso in esame, da mere anomalie edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi e spinte sul manufatto preesistente.
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione al regolamento urbanistico del hanno censurato la Pt_4
sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il locale seminterrato, pur essendo costituito da un manufatto che emerge rispetto alla quota del terreno, doveva essere considerato, alla luce della definizione contenuta nel programma di fabbricazione, come interrato, poiché si trova completamente al disotto del piano marciapiede.
pagina 8 di 14 Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 907 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, hanno censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare le doglianze che gli stessi avevano sollevato in ordine al fatto che la costruzione realizzata dalla società convenuta, edificata ad una distanza non sufficiente rispetto alla luce presente e minuziosamente descritta in perizia, abbia precluso, in violazione della norma dell'art. 907 c.c., l'esercizio del loro diritto di veduta.
Il ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente ha censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la balconata realizzata dalla società convenuta doveva essere considerata, ai fini del calcolo delle distanze, come una costruzione, sul rilievo che, per la sua struttura ed estensione, la stessa rappresenta una estensione del fabbricato, ed ha, pertanto, confermato la sentenza con la quale il tribunale, ne aveva disposto l'arretramento alla distanza di cinque metri dal confine.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese processuali del primo e del secondo grado.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 2696/2023 la Corte di Cassazione ha così statuito:
“accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinti gli altri, al pari del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo di quest'ultimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, per un nuovo esame, alla corte
d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
pagina 9 di 14 In particolare, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, osservando quanto segue.
“In tema di distanze legali … la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio
o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (così pag. 9 ordinanza cassazione).
Ha quindi affermato che “la corte d'appello … lì dove ha ritenuto che il seminterrato, pur emergendo (di non oltre 30 cm.) rispetto alla quota del terreno lungo il lato sud, non doveva essere computato ai fini del calcolo delle distanze sul rilievo che, come chiarito dallo stesso consulente, la parte sottostante al piano terra, in ragione della definizione contenuta nel piano di fabbricazione del doveva essere considerata Pt_4
come interrata "in quanto ... completamente al disotto del piano marciapiede", non si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti”.
e hanno riassunto il giudizio chiedendo, in Parte_1 Parte_2
applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, di rigettare la domanda di riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 739/2014, con la quale
[...]
veniva condannata ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud sino ad CP_2
almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà dei Signori Pt_1
e con conseguente condanna dei convenuti alla rifusione
[...] Parte_2
delle spese di lite dei vari gradi di giudizio.
si è costituita in giudizio chiedendo di annullare il capo della Controparte_2
sentenza n. 739/2014 del Tribunale di Como contenente la condanna dell'appellante ad arretrare “il seminterrato evidenziato alla mappa allegato VII della CTU alla distanza di pagina 10 di 14 metri 5 dal confine col fondo di proprietà di parte attrice di cui ai mappali n. 516 e
6776 (Comune di Dongo)”, perché generico ed indeterminato nella individuazione della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare;
in subordine, ha chiesto di riformare la suddetta statuizione determinando esattamente la porzione di seminterrato interessata dal previsto arretramento sul lato sud del fabbricato e CP_2
la linea di confine del mappale 6776 di proprietà da rispettare. Controparte_3
Nelle sue conclusioni definitive parte convenuta ha chiesto, altresì, in via preliminare, di
“dare atto che (già , pur senza che ciò RO Controparte_2
implichi rinuncia alle eccezioni e conclusioni di cui al punto seguente, si è spontaneamente adoperata per l'arretramento del suo seminterrato alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà attrice, depositando presso il Comune di
Dongo la Pratica Edilizia Prot. 7233/2023 il cui iter è in corso, e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto e/o il difetto di interesse
e/o di legittimazione di controparte rispetto alla corrispondente domanda”; per il resto ha confermato le conclusioni già rassegnate in comparsa di risposta.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 14 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, in seguito al rigetto del primo motivo di ricorso principale, è passata in giudicato la statuizione con cui la corte d'appello ha affermato pagina 11 di 14 che la modestissima intercapedine presente tra i due manufatti non costituisce violazione delle distanze.
Il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale ha determinato inoltre il passaggio in giudicato della statuizione con cui la corte d'appello ha affermato che la balconata doveva essere considerata, ai fini del calcolo delle distanze, come una costruzione.
Ha trovato invece accoglimento il secondo motivo di ricorso principale, con il quale i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il locale seminterrato doveva essere considerato come interrato
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte deve ritenersi che anche il locale seminterrato, sporgente dal piano di calpestio per circa 30 cm, sia soggetto al rispetto delle distanze legali in quanto – come statuito dalla Corte di legittimità - “ In tema di distanze legali … la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio”.
Di conseguenza, deve essere ordinato l'arretramento del locale seminterrato, in quanto pacificamente costruito ad una distanza inferiore a 5 metri.
A quest'ultimo riguardo si osserva che non può ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto non risulta dagli atti di causa che la società abbia dato CP_2
esecuzione alla pronuncia impugnata, avendo depositato soltanto la pratica edilizia per la rimozione del manufatto.
Per quanto riguarda l'eccezione di indeterminatezza della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare, occorre considerare che la CTU espletata nel giudizio di primo grado ha permesso di individuare esattamente gli immobili oggetto di causa, “mediante la ricostruzione catastale della proprietà, un rilievo fotografico
pagina 12 di 14 commentato ed un preciso rilievo strumentale plano-altimetrico” (così pag. 38 CTU), rilievo strumentale riportato nell'allegato VII della relazione peritale, espletata nel giudizio di primo grado ed acquisita dalla Corte nel presente giudizio di rinvio.
Pertanto, gli accertamenti catastali effettuali, corredati dalle fotografie che ritraggono l'immobile in oggetto e dai rilievi strumentali eseguiti, appaiono senz'altro idonei ad individuare esattamente la porzione di immobile oggetto di rimozione.
Né del resto nel corso delle operazioni peritali i consulenti tecnici di parte hanno sollevato dubbi sull'esatta individuazione del manufatto da demolire, dimostrando così di aderire agli accertamenti effettuati dal CTU.
Per tali motivi deve essere condannata ad arretrare il seminterrato Controparte_2
presente nel lato sud sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà e Pt_1 Parte_2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
È noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (così da ultimo
Cass. ordinanza n. 9448/2023).
Nel caso di specie deve rilevarsi che la domanda proposta dalla parte e Pt_1
è distinta in più capi, aventi rispettivamente ad oggetto la demolizione del Parte_2
fabbricato, della balconata e del seminterrato.
All'esito del presente giudizio di rinvio ha trovato accoglimento soltanto una delle domande proposte;
mentre è stata definitivamente respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
pagina 13 di 14 Si ritiene di conseguenza che nel caso di specie sia configurabile l'ipotesi di reciproca soccombenza, che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dei vari gradi di giudizio;
mentre le spese della CTU debbono essere poste per la metà a carico di ciascuna delle parti, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU.
La riforma della sentenza comporta la condanna di alla restituzione RO
della somma di euro 12.000,00, corrisposta da e Parte_1 Parte_2
a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza gravata (v. doc. 4).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio del rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da e in seguito alla pronuncia della Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 2696/2023 depositata in data 30.01.2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3699/2017 pubblicata in data 18.08.2017, condanna ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud, RO
individuato nella CTU espletata nel giudizio di primo grado, sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà di e Parte_1 Parte_2
[...]
dichiara compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott.ssa Elena Mara Grazioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. iscritto al n. r.g. 1093/2023 promosso
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.
[...] C.F._2
ANTONINI DIEGO, giusta procura speciale alle liti in atti
Attori in riassunzione
CONTRO
pagina 1 di 14 (già (C.F. RO Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE MANUELA e FUMAROLA P.IVA_1
LORELLA giusta procura speciale alle liti in atti
Convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così come adita in riassunzione, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza di appello resa dalla medesima
Corte di Appello di Milano, Seconda Sezione Civile, n. 3699/2017 in data 18.08.2017 e notificata il 17.11.2017 e tenuto conto di quanto indicato dalla Suprema Corte di
Cassazione con la richiamata sentenza n. 2696/2023 depositata in data 30.01.2023 di voler così provvedere:
A- in riforma del punto §3 della sentenza rigettare la domanda di riforma della sentenza n. 739/2014, pubblicata in data 14.04.2014 dal Tribunale di Como formulata dalla con la quale la stessa veniva Controparte_2
condannata ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà dei Signori e Parte_1
Parte_2
B- in riforma del punto §4 della sentenza condannare la Controparte_2
alla refusione delle spese di giudizio affrontate, con la conferma della condanna al pagamento delle spese legali prevista nella sentenza n. 739/2014 emessa dal
Tribunale di Como, in relazione al giudizio di appello avente R.G. n. 3578/2014
pagina 2 di 14 avanti la Corte di Appello di Milano e le spese legali relative al Giudizio di
Cassazione, così come previsto dalla sentenza n. 2696/2023;
C- Condannare in ogni caso la alla restituzione della Controparte_2
somma di Euro12.000,00 in favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
corrisposti in forza della sentenza n. 3699/2017 emessa dalla Corte di
[...]
Appello di Milano e cassata dalla sentenza n. 2696 del 30.01.2023.
Per RO
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, adita in riassunzione della causa R.G. 3578/2014 promossa dalla società contro conclusasi con sentenza n. CP_2 Controparte_3
3699/2017; preso atto della cassazione della suddetta sentenza nella parte in cui –al terzo paragrafo del dispositivo- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e CP_2
in parziale riforma della sentenza n. 739/2014 del Tribunale di Como, ha respinto la domanda di avente ad oggetto l'arretramento del seminterrato di Controparte_3
proprietà di alla distanza di metri cinque dal confine, cassazione disposta in CP_2
parte qua con sentenza della Suprema Corte n. 2696/2023 del 28/10/2022-30/1/2023; così provvedere:
1) in via preliminare, dare atto che (già , RO Controparte_2
pur senza che ciò implichi rinuncia alle eccezioni e conclusioni di cui al punto seguente, si è spontaneamente adoperata per l'arretramento del suo seminterrato alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà attrice, depositando presso il Comune di
Dongo la Pratica Edilizia Prot. 7233/2023 il cui iter è in corso, e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto e/o il difetto di interesse e/o di legittimazione di controparte rispetto alla corrispondente domanda;
2) nell'eventualità controparte non dia atto di quanto sopra ed insista nelle proprie conclusioni, in tal caso, in accoglimento dell'appello proposto da RO
(già avverso il capo 2 della sentenza n. 739/2014 del Controparte_2
pagina 3 di 14 Tribunale di Como, contenente la condanna dell'appellante ad arretrare “il seminterrato evidenziato alla mappa allegato VII della CTU alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà di parte attrice di cui ai mappali n. 516 e 6776 (Comune di Dongo)”, annullare il suddetto capo perchè generico ed indeterminato nella individuazione della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare;
in subordine, riformare la suddetta statuizione determinando esattamente la porzione di seminterrato interessata dal previsto arretramento sul lato sud del fabbricato e la linea di CP_2
confine del mappale 6776 di proprietà da rispettare, individuandola in Controparte_3
quella oggetto di demolizione nella Pratica Edilizia depositata da al Comune di CP_2
Dongo Prot. 7233/2023;
2.1) in via di ulteriore subordine, previa esatta individuazione della porzione di seminterrato posta sul lato sud del fabbricato interessata dall'arretramento, CP_2
dare atto della disponibilità manifestata dalla società ad ottemperare CP_2
spontaneamente all'arretramento; 3) con ogni più ampia e conseguente statuizione volta a circoscrivere il pregiudizio al diritto dominicale della seppur dando Parte_3
applicazione ai principi di diritto sanciti dalla sentenza n. 2696/2023 della Suprema
Corte; 4) sempre nell'eventualità controparte non dia atto di quanto al punto 1, rideterminare il regolamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito ponendo le stesse per la quota maggiore a carico di e e Pt_1 Parte_2
condannando gli stessi in via solidale alla rifusione di detta quota in favore della società
altrimenti, e in subordine, confermare quanto già statuito con la sentenza n. CP_2
3699/2017 di codesta Corte, per l'effetto dichiarando compensate tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e condannando e alla rifusione Pt_1 Parte_2
della restante metà a favore della società 5) determinare il carico delle spese CP_2
del giudizio di cassazione in applicazione del medesimo criterio di cui al punto 4; 6) compensare integralmente tra le Parti le spese del presente giudizio di rinvio e nell'eventualità controparte non dia atto di quanto al punto 1, porre le spese del giudizio pagina 4 di 14 di rinvio a carico di e in via solidale, oltre accessori di legge;
7) Pt_1 Parte_2
respinta ogni difforme conclusione e domanda di controparte.
Ad istruttoria: a) si rinnova anzitutto l'istanza formulata all'udienza del 28/11/2023 di autorizzare la produzione della seguente documentazione formatasi dopo la costituzione nel presente giudizio di rinvio (a seguire rispetto alla numerazione della comparsa di costituzione): 11) Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica depositata da CP_4
Sportello Unico Edilizia del Comune di Dongo il 5/9/2023 e tavole allegate;
12)
Comunicazione del Responsabile del Procedimento Prot. 7233 alla Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Milano del Parere Favorevole reso dalla
Commissione Paesaggistica del nella seduta 3/10/2023; 13) Istanza di Parte_4
sollecito al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica deposita da il 9/1/2024 CP_2
con Prot. n. 221/2024 e allegata comunicazione relativa all'autorizzazione paesaggistica n. 56/2023; nonché l'istanza formulata all'udienza del 2/7/2024 di autorizzare la produzione della seguente ulteriore documentazione depositata nel fascicolo telematico con “Nota di deposito documenti” in pari data: (2) Autorizzazione Paesaggistica con protocollo in data 22/02/2024; (3) SCIA protocollata dal Comune il 24/04/2024; (4)
Comunicazione del Tecnico Comunale di Dongo di richiesta di ulteriori tavole progettuali esplicative. b) si rinnova la richiesta di acquisizione - laddove non ancora acquisito - del fascicolo d'ufficio della causa riassunta R.G. 3578/2014 di codesta Corte
d'Appello-Sezione II Civile- promossa da contro Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 739/2014; c) si rinnova CP_5
l'istanza di essere autorizzati –così come è stata autorizzata controparte, pur in assenza di deposito telematico- al deposito materiale del fascicolo cartaceo di parte in primo grado contenente, oltre agli atti difensivi, i seguenti documenti: 1) atto di citazione notificato;
2) visure catastali;
3) planimetria dei luoghi;
4) Perizia tecnica di parte contenente: schemi dimostrativi, estratti norme Piano di Fabbricazione, estratti CP_2
norme Regolamento Edilizio, documentazione fotografica;
5) Documentazione pagina 5 di 14 fotografica;
6) Documenti costituiti da: I copia Permesso di Costruire n. 10/2007; II copia Denuncia Inizio Attività n. 67/07; III copia Denuncia Inizio Attività n. 74/07; IV copia lettera di archiviazione 3/10/2006
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Como la chiedendo di accertare: Controparte_2
- l'avvenuta violazione delle distanze minime legali di dieci metri tra la costruzione realizzata dalla società convenuta, emergente per due piani fuori terra e il loro fabbricato;
- l'avvenuta violazione delle distanze minime legali della porzione emergente sino al primo piano fuori terra, posizionata a meno di tre metri dalla veduta esistente sul loro fabbricato, che presenta una parete finestrata;
- la violazione della distanza legale di cinque metri del manufatto costituente copertura dei box seminterrati e il piano di imposta del fabbricato sovrastante, emergente per circa trenta centimetri, della balconata e dalla falda del tetto di copertura di parte del fabbricato, tutte distanti poco più di quattro metri.
Chiedevano pertanto di ordinare alla convenuta l'arretramento delle suddette porzioni immobiliari entro i limiti di legge, condannando la stessa al risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta contestava la domanda, chiedendo in via riconvenzionale di ordinare agli attori la regolarizzazione dell'apertura posta nel fabbricato di loro proprietà in quanto luce e non veduta.
Il tribunale, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 739/2014, accoglieva le domande proposte dagli attori e condannava la società convenuta ad arretrare la porzione di edificio antistante il fabbricato di parte attrice alla distanza di 10
pagina 6 di 14 metri da quest'ultimo e ad arretrare la balconata di cemento armato e il seminterrato alla distanza di 5 metri dal confine con il fondo di proprietà della parte attrice, rigettando tutte le altre domande.
Il tribunale, inoltre, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta ordinando agli attori di rendere conformi alle prescrizioni dell'art. 905 c.c. l'apertura posizionata sul lato est dell'edificio sito sul mappale 516.
La proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendone Controparte_2
l'integrale riforma.
e resistevano al gravame, concludendo per la Parte_1 Parte_2
conferma della sentenza impugnata.
Con sentenza n. 3699/17 la Corte d'Appello accoglieva in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respingeva le domande con le quali gli attori avevano chiesto l'arretramento del fabbricato di proprietà della società convenuta fino a
10 metri dalla parte est del fabbricato di proprietà degli attori e l'arretramento del seminterrato alla distanza di 5 metri dal confine, confermando per il resto la sentenza impugnata.
La corte, infine, dichiarava la compensazione tra le parti per la metà delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, condannando gli attori alla refusione della residua metà.
La corte, in particolare, affermava che il tribunale aveva erroneamente omesso di considerare che, ai fini di cui all'art. 877 c.c., "la costruzione in aderenza al muro posto al confine" dev'essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini, ove queste derivino da mere anomalie edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi e spinte sul manufatto preesistente;
sicché, in considerazione della pagina 7 di 14 modestissima intercapedine presente nel caso di specie, riteneva che non fosse possibile ordinare l'arretramento.
Riteneva poi che, a fronte dell'indeterminatezza del regolamento edilizio, che non contiene specifiche definizioni, il tribunale aveva correttamente qualificato la balconata realizzata dalla convenuta come una costruzione e ne aveva disposto l'arretramento; affermava invece che il seminterrato dovesse essere considerato come interrato in quanto emergeva di non oltre 30 cm. rispetto alla quota del terreno lungo il lato sud.
Avverso tale sentenza e hanno proposto ricorso Parte_1 Parte_2
in cassazione affidato a tre motivi.
ha resistito al ricorso e ha proposto due motivi di ricorso Controparte_2
incidentale.
Il ricorso principale
Con il primo motivo, i ricorrenti, e hanno censurato la sentenza nella Pt_1 Parte_2
parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, ai fini previsti dall'art. 877 c.c., la costruzione in aderenza al muro posto al confine dev'essere ravvisata anche in presenza di modeste intercapedini ove queste derivino, come nel caso in esame, da mere anomalie edificatorie e siano altresì agevolmente colmabili senza appoggi e spinte sul manufatto preesistente.
Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione al regolamento urbanistico del hanno censurato la Pt_4
sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il locale seminterrato, pur essendo costituito da un manufatto che emerge rispetto alla quota del terreno, doveva essere considerato, alla luce della definizione contenuta nel programma di fabbricazione, come interrato, poiché si trova completamente al disotto del piano marciapiede.
pagina 8 di 14 Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 907 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, hanno censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare le doglianze che gli stessi avevano sollevato in ordine al fatto che la costruzione realizzata dalla società convenuta, edificata ad una distanza non sufficiente rispetto alla luce presente e minuziosamente descritta in perizia, abbia precluso, in violazione della norma dell'art. 907 c.c., l'esercizio del loro diritto di veduta.
Il ricorso incidentale
Con il primo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente ha censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la balconata realizzata dalla società convenuta doveva essere considerata, ai fini del calcolo delle distanze, come una costruzione, sul rilievo che, per la sua struttura ed estensione, la stessa rappresenta una estensione del fabbricato, ed ha, pertanto, confermato la sentenza con la quale il tribunale, ne aveva disposto l'arretramento alla distanza di cinque metri dal confine.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese processuali del primo e del secondo grado.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Con ordinanza n. 2696/2023 la Corte di Cassazione ha così statuito:
“accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinti gli altri, al pari del primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo di quest'ultimo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, per un nuovo esame, alla corte
d'appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
pagina 9 di 14 In particolare, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso principale, osservando quanto segue.
“In tema di distanze legali … la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio
o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa” (così pag. 9 ordinanza cassazione).
Ha quindi affermato che “la corte d'appello … lì dove ha ritenuto che il seminterrato, pur emergendo (di non oltre 30 cm.) rispetto alla quota del terreno lungo il lato sud, non doveva essere computato ai fini del calcolo delle distanze sul rilievo che, come chiarito dallo stesso consulente, la parte sottostante al piano terra, in ragione della definizione contenuta nel piano di fabbricazione del doveva essere considerata Pt_4
come interrata "in quanto ... completamente al disotto del piano marciapiede", non si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dai ricorrenti”.
e hanno riassunto il giudizio chiedendo, in Parte_1 Parte_2
applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte, di rigettare la domanda di riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 739/2014, con la quale
[...]
veniva condannata ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud sino ad CP_2
almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà dei Signori Pt_1
e con conseguente condanna dei convenuti alla rifusione
[...] Parte_2
delle spese di lite dei vari gradi di giudizio.
si è costituita in giudizio chiedendo di annullare il capo della Controparte_2
sentenza n. 739/2014 del Tribunale di Como contenente la condanna dell'appellante ad arretrare “il seminterrato evidenziato alla mappa allegato VII della CTU alla distanza di pagina 10 di 14 metri 5 dal confine col fondo di proprietà di parte attrice di cui ai mappali n. 516 e
6776 (Comune di Dongo)”, perché generico ed indeterminato nella individuazione della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare;
in subordine, ha chiesto di riformare la suddetta statuizione determinando esattamente la porzione di seminterrato interessata dal previsto arretramento sul lato sud del fabbricato e CP_2
la linea di confine del mappale 6776 di proprietà da rispettare. Controparte_3
Nelle sue conclusioni definitive parte convenuta ha chiesto, altresì, in via preliminare, di
“dare atto che (già , pur senza che ciò RO Controparte_2
implichi rinuncia alle eccezioni e conclusioni di cui al punto seguente, si è spontaneamente adoperata per l'arretramento del suo seminterrato alla distanza di metri 5 dal confine col fondo di proprietà attrice, depositando presso il Comune di
Dongo la Pratica Edilizia Prot. 7233/2023 il cui iter è in corso, e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere sul punto e/o il difetto di interesse
e/o di legittimazione di controparte rispetto alla corrispondente domanda”; per il resto ha confermato le conclusioni già rassegnate in comparsa di risposta.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 14 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 14 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che, in seguito al rigetto del primo motivo di ricorso principale, è passata in giudicato la statuizione con cui la corte d'appello ha affermato pagina 11 di 14 che la modestissima intercapedine presente tra i due manufatti non costituisce violazione delle distanze.
Il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale ha determinato inoltre il passaggio in giudicato della statuizione con cui la corte d'appello ha affermato che la balconata doveva essere considerata, ai fini del calcolo delle distanze, come una costruzione.
Ha trovato invece accoglimento il secondo motivo di ricorso principale, con il quale i ricorrenti hanno censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il locale seminterrato doveva essere considerato come interrato
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto posti dalla Suprema Corte deve ritenersi che anche il locale seminterrato, sporgente dal piano di calpestio per circa 30 cm, sia soggetto al rispetto delle distanze legali in quanto – come statuito dalla Corte di legittimità - “ In tema di distanze legali … la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio”.
Di conseguenza, deve essere ordinato l'arretramento del locale seminterrato, in quanto pacificamente costruito ad una distanza inferiore a 5 metri.
A quest'ultimo riguardo si osserva che non può ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto non risulta dagli atti di causa che la società abbia dato CP_2
esecuzione alla pronuncia impugnata, avendo depositato soltanto la pratica edilizia per la rimozione del manufatto.
Per quanto riguarda l'eccezione di indeterminatezza della porzione di manufatto da demolire e della linea di confine da rispettare, occorre considerare che la CTU espletata nel giudizio di primo grado ha permesso di individuare esattamente gli immobili oggetto di causa, “mediante la ricostruzione catastale della proprietà, un rilievo fotografico
pagina 12 di 14 commentato ed un preciso rilievo strumentale plano-altimetrico” (così pag. 38 CTU), rilievo strumentale riportato nell'allegato VII della relazione peritale, espletata nel giudizio di primo grado ed acquisita dalla Corte nel presente giudizio di rinvio.
Pertanto, gli accertamenti catastali effettuali, corredati dalle fotografie che ritraggono l'immobile in oggetto e dai rilievi strumentali eseguiti, appaiono senz'altro idonei ad individuare esattamente la porzione di immobile oggetto di rimozione.
Né del resto nel corso delle operazioni peritali i consulenti tecnici di parte hanno sollevato dubbi sull'esatta individuazione del manufatto da demolire, dimostrando così di aderire agli accertamenti effettuati dal CTU.
Per tali motivi deve essere condannata ad arretrare il seminterrato Controparte_2
presente nel lato sud sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà e Pt_1 Parte_2
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite si osserva quanto segue.
È noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (così da ultimo
Cass. ordinanza n. 9448/2023).
Nel caso di specie deve rilevarsi che la domanda proposta dalla parte e Pt_1
è distinta in più capi, aventi rispettivamente ad oggetto la demolizione del Parte_2
fabbricato, della balconata e del seminterrato.
All'esito del presente giudizio di rinvio ha trovato accoglimento soltanto una delle domande proposte;
mentre è stata definitivamente respinta la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
pagina 13 di 14 Si ritiene di conseguenza che nel caso di specie sia configurabile l'ipotesi di reciproca soccombenza, che giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dei vari gradi di giudizio;
mentre le spese della CTU debbono essere poste per la metà a carico di ciascuna delle parti, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU.
La riforma della sentenza comporta la condanna di alla restituzione RO
della somma di euro 12.000,00, corrisposta da e Parte_1 Parte_2
a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza gravata (v. doc. 4).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio del rinvio ex art. 392 c.p.c. promosso da e in seguito alla pronuncia della Parte_1 Parte_2
Corte di Cassazione n. 2696/2023 depositata in data 30.01.2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3699/2017 pubblicata in data 18.08.2017, condanna ad arretrare il seminterrato presente nel lato sud, RO
individuato nella CTU espletata nel giudizio di primo grado, sino ad almeno 5 metri di distanza dal confine con il fondo di proprietà di e Parte_1 Parte_2
[...]
dichiara compensate tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU per la metà a carico di ciascuna delle parti, fatta salva la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 22 gennaio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
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