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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 11401 / 2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BOERO ENRICO
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«annullamento del provvedimento di rigetto del 21.12.2022 del Questore della Provincia di
». CP_1
di ha così concluso: Controparte_1 CP_1
«respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 13/06/2023, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino, pronunciato il 21.12.2022 e notificato il 31.5.2023, di rigetto della
1 richiesta di rilascio di carta di soggiorno ex art. 8 d.lgs. n. 30/2007, con contestuale invito a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e fissato udienza per comparizione parti.
3. Si è costituito in giudizio il , concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione, con vittoria delle spese.
Il provvedimento impugnato
1. Il SI. a chiesto il rilascio della carta di soggiorno ex art. 8 d.lgs. n. 30/2007, in Pt_1
quanto coniuge della cittadina italiana Persona_1
2. L'amministrazione resistente – senza porre in discussione l'esistenza del vincolo coniugale tra il ricorrente e la SI.ra – ha rigettato la domanda di rilascio della Carta di Per_1
soggiorno, ritenendo soccombenti le eSIenze di tutela dei legami familiari rispetto ai profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici ravvisabili nella personalità del SI. Pt_1
persona irrevocabilmente condannata per concorso in omicidio volontario.
Gli argomenti delle parti
1. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, sotto più profili.
1.1. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, il ricorrente evidenzia che la condanna irrevocabile è intervenuta per concorso c.d. anomalo in omicidio (ex artt. 116-575 c.p.); dunque avrebbe espresso – nel compartecipare al fatto criminoso per cui è stato Pt_1
condannato – un meno intenso profilo di pericolosità sociale. Inoltre il fatto di reato sarebbe risalente nel tempo, così come la condanna, risalente al 2016. Sarebbe pertanto da porre in dubbio la concretezza e l'attualità del profilo di pericolosità sociale valorizzato dall'amministrazione resistente.
1.2. L'amministrazione resistente avrebbe poi trascurato di valorizzare elementi ulteriori che smentiscono l'idea di una persistente pericolosità sociale. IN tal senso, andrebbero valorizzati:
(a) i legami familiari;
(b) l'inserimento sociale, concretizzatosi nello svolgimento prolungato
(e attuale) di regolare attività lavorativa.
1.3. Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto da annullare, o quantomeno – prosegue la
Difesa di parte ricorrente – dovrebbe prendersi atto dell'esistenza di un divieto di espulsione ex art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 (che – ricorda parte ricorrente – opera sempre, eccezion fatta per i casi previsti dall'art. 13, co, 1 d. lgs. n. 286 del 1998).
2 2. L'Amministrazione resistente – nel costituirsi in giudizio – chiede il rigetto del ricorso, richiamandosi al rapporto redatto dalla Questua di . In esso non si pone in discussione CP_1
la autenticità del vincolo coniugale che lega il SI. alla SI.ra , ma si Pt_1 Per_1
ripercorrono le vicende che dimostrano la pericolosità sociale del ricorrente;
per quanto qui di immediato interesse si richiamano: (i) la condanna per omicidio;
(ii) le precedenti espulsioni subite da (iii) la recente sottoposizione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere Pt_1
(gennaio 2025) per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Si tratta di elementi che – per l'Amministrazione resistente – giustificano la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale concreto e attuale. Inoltre – rileva l'Amministrazione resistente – anche la SI.ra
è persona socialmente pericolosa, essendo stata condannata alla pena di anni cinque Per_1
di reclusione per tentato omicidio in danno di un proprio precedente convivente.
Motivi della decisione
1. Va anzitutto evidenziato che la decisione dell'Amministrazione resistente di negare il rilascio della Carta di soggiorno al SI. ostandovi ragioni di ordine e sicurezza Pt_1
pubblici deve essere condivisa. Al riguardo è congruo il richiamo operato dall'Amministrazione resistente alla precedente condanna per omicidio volontario e alla recente sottoposizione a custodia cautelare in carcere per violazione dell'art 73 DPR n. 309 del 1990. La prima condanna – ancorché intervenuta per concorso in un delitto più grave rispetto a quello voluto (il c.d. concorso anomalo in omicidio, punito ex artt. 116-575 c.p.) – è relativa ad un fatto di reato di gravità estrema, che, come tale, ragionevolmente induce a formulare una prognosi di pericolosità di elevato spessore. Inoltre, a dimostrare la persistenza e attualità dei profili di pericolosità sociale, vale la considerazione della recente soggezione di custodia cautelare in carcere per il concorso nella violazione dell'art 73 DPR n. 309 Pt_1 del 1990. La lettura dell'ordinanza cautelare (pp. 35 e ss.) dimostra l'inserimento di n Pt_1
un circuito criminale allarmante e dimostra uno specifico profilo di pericolosità sociale.
2. Per tale motivo, non vi è ragione per annullare il provvedimento impugnato e accertare il diritto di l rilascio della Carta di soggiorno e art. 8 d.lgs. n. 30/2007. Pt_1
3. Nondimeno, il Tribunale – come anche l'Amministrazione – è sempre tenuta a valutare se il cittadino di Paese terzo abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
(art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998).
3 4. Nel caso specifico, occorre allora considerare che il SI. è cittadino albanese Pt_1
coniugato dal 16.10.2021 con una cittadina italiana e con lei convivente [cfr. certificato di matrimonio e stato di famiglia prodotti in allegato al ricorso da parte ricorrente].
5. L'Amministrazione resistente non contesta né la autenticità del vincolo coniugale, né la convivenza tra il SI. e la moglie, SI.ra (limitandosi ad enfatizzare un Pt_1 Per_1
argomento non del tutto conferente, legato alla pericolosità sociale della SI.ra ). Per_1
Inoltre, non emergono elementi sintomatici di un abuso dell'istituto matrimoniale che siano rilevabili d'ufficio dal Tribunale e tali da imporre ulteriori approfondimenti sul tema.
6. Alla luce dei dati di fatto sopra esposti (esistenza di un legame di coniugio con cittadina italiana convivente), il Tribunale ritiene che sussista il divieto di espulsione considerato dall'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998.
Detta disposizione recita – per quanto qui di interesse – che «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con (…) il coniuge di nazionalità italiana».
6.1. La sussistenza di precedenti condanne e di profili di pericolosità sociale – negativamente valutati in sede amministrativa – non è di ostacolo al riconoscimento del divieto di espulsione.
In sede di legittimità è stato infatti condivisibilmente affermato che «ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del ConSIlio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv. 651885 - 01) [succ. conf. Sez. L - , Ordinanza n.
29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01)].
In relazione ad altra ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 286 del
1998 (quello considerato dalla lettera d) è stato ribadito identico principio di diritto;
la Corte ha infatti affermato che «Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente
4 con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del
Ministro. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021, Rv. 661594 - 01) succ. conf.. Sez. 6
1, Ordinanza n. 36719 del 15/12/2022 (Rv. 666296 - 01). In tale ultima decisione, la Corte di legittimità ha evidenziato che « Si tratta di due ipotesi diverse e non sovrapponibili di espulsione amministrativa: la prima, quella riservata al Ministro dell'interno riguarda l' eSIenza di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, eSIenza di carattere certamente più pregnante di quella di non mantenere nel territorio dello Stato soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero ai quali il permesso è stato revocato (…)».
6.2. La Difesa di parte ricorrente – nel ricorso – ha esplicitamente evocato il disposto degli artt 19, co 2, lett. c) e 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998. Su tale prospettazione,
l'Amministrazione resistente - pur costituitasi in giudizio – non ha replicato alcunché. Né, nelle more della celebrazione del giudizio, è sopravvenuto alcun decreto ministeriale di espulsione, né l'Amministrazione resistente ha offerto argomenti di diritto utili a rimeditare i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e – come detto – condivisi da questo
Tribunale.
6.3. Sussiste dunque una causa ostativa all'espulsione, ai sensi dell'art 19, co. 2, lett. c), d. lgs.
n. 286 del 1998, non superabile (in assenza di espulsione ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del
1998) con il mero richiamo all'esistenza di profili di pericolosità sociale.
7. Ne discende che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti «i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999» (Cass. Sez. 1, 14/10/2021, n.
28201, Rv. 662855 - 01).
8. La parziale soccombenza del ricorrente (soccombente rispetto alla richiesta di annullamento del rigetto della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex art 8 d.lgs. n.
5 30/2007) e le peculiarità della vicenda concreta giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 394 del 1999 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore di Torino per quanto di competenza
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 20/03/2025
Il Giudice
Andrea Natale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 11401 / 2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BOERO ENRICO
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«annullamento del provvedimento di rigetto del 21.12.2022 del Questore della Provincia di
». CP_1
di ha così concluso: Controparte_1 CP_1
«respingersi il ricorso perché infondato. Vinte le spese»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 13/06/2023, ha impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino, pronunciato il 21.12.2022 e notificato il 31.5.2023, di rigetto della
1 richiesta di rilascio di carta di soggiorno ex art. 8 d.lgs. n. 30/2007, con contestuale invito a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione e fissato udienza per comparizione parti.
3. Si è costituito in giudizio il , concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione, con vittoria delle spese.
Il provvedimento impugnato
1. Il SI. a chiesto il rilascio della carta di soggiorno ex art. 8 d.lgs. n. 30/2007, in Pt_1
quanto coniuge della cittadina italiana Persona_1
2. L'amministrazione resistente – senza porre in discussione l'esistenza del vincolo coniugale tra il ricorrente e la SI.ra – ha rigettato la domanda di rilascio della Carta di Per_1
soggiorno, ritenendo soccombenti le eSIenze di tutela dei legami familiari rispetto ai profili di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblici ravvisabili nella personalità del SI. Pt_1
persona irrevocabilmente condannata per concorso in omicidio volontario.
Gli argomenti delle parti
1. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, sotto più profili.
1.1. Quanto alla ritenuta pericolosità sociale, il ricorrente evidenzia che la condanna irrevocabile è intervenuta per concorso c.d. anomalo in omicidio (ex artt. 116-575 c.p.); dunque avrebbe espresso – nel compartecipare al fatto criminoso per cui è stato Pt_1
condannato – un meno intenso profilo di pericolosità sociale. Inoltre il fatto di reato sarebbe risalente nel tempo, così come la condanna, risalente al 2016. Sarebbe pertanto da porre in dubbio la concretezza e l'attualità del profilo di pericolosità sociale valorizzato dall'amministrazione resistente.
1.2. L'amministrazione resistente avrebbe poi trascurato di valorizzare elementi ulteriori che smentiscono l'idea di una persistente pericolosità sociale. IN tal senso, andrebbero valorizzati:
(a) i legami familiari;
(b) l'inserimento sociale, concretizzatosi nello svolgimento prolungato
(e attuale) di regolare attività lavorativa.
1.3. Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto da annullare, o quantomeno – prosegue la
Difesa di parte ricorrente – dovrebbe prendersi atto dell'esistenza di un divieto di espulsione ex art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 (che – ricorda parte ricorrente – opera sempre, eccezion fatta per i casi previsti dall'art. 13, co, 1 d. lgs. n. 286 del 1998).
2 2. L'Amministrazione resistente – nel costituirsi in giudizio – chiede il rigetto del ricorso, richiamandosi al rapporto redatto dalla Questua di . In esso non si pone in discussione CP_1
la autenticità del vincolo coniugale che lega il SI. alla SI.ra , ma si Pt_1 Per_1
ripercorrono le vicende che dimostrano la pericolosità sociale del ricorrente;
per quanto qui di immediato interesse si richiamano: (i) la condanna per omicidio;
(ii) le precedenti espulsioni subite da (iii) la recente sottoposizione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere Pt_1
(gennaio 2025) per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990. Si tratta di elementi che – per l'Amministrazione resistente – giustificano la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale concreto e attuale. Inoltre – rileva l'Amministrazione resistente – anche la SI.ra
è persona socialmente pericolosa, essendo stata condannata alla pena di anni cinque Per_1
di reclusione per tentato omicidio in danno di un proprio precedente convivente.
Motivi della decisione
1. Va anzitutto evidenziato che la decisione dell'Amministrazione resistente di negare il rilascio della Carta di soggiorno al SI. ostandovi ragioni di ordine e sicurezza Pt_1
pubblici deve essere condivisa. Al riguardo è congruo il richiamo operato dall'Amministrazione resistente alla precedente condanna per omicidio volontario e alla recente sottoposizione a custodia cautelare in carcere per violazione dell'art 73 DPR n. 309 del 1990. La prima condanna – ancorché intervenuta per concorso in un delitto più grave rispetto a quello voluto (il c.d. concorso anomalo in omicidio, punito ex artt. 116-575 c.p.) – è relativa ad un fatto di reato di gravità estrema, che, come tale, ragionevolmente induce a formulare una prognosi di pericolosità di elevato spessore. Inoltre, a dimostrare la persistenza e attualità dei profili di pericolosità sociale, vale la considerazione della recente soggezione di custodia cautelare in carcere per il concorso nella violazione dell'art 73 DPR n. 309 Pt_1 del 1990. La lettura dell'ordinanza cautelare (pp. 35 e ss.) dimostra l'inserimento di n Pt_1
un circuito criminale allarmante e dimostra uno specifico profilo di pericolosità sociale.
2. Per tale motivo, non vi è ragione per annullare il provvedimento impugnato e accertare il diritto di l rilascio della Carta di soggiorno e art. 8 d.lgs. n. 30/2007. Pt_1
3. Nondimeno, il Tribunale – come anche l'Amministrazione – è sempre tenuta a valutare se il cittadino di Paese terzo abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo
(art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998).
3 4. Nel caso specifico, occorre allora considerare che il SI. è cittadino albanese Pt_1
coniugato dal 16.10.2021 con una cittadina italiana e con lei convivente [cfr. certificato di matrimonio e stato di famiglia prodotti in allegato al ricorso da parte ricorrente].
5. L'Amministrazione resistente non contesta né la autenticità del vincolo coniugale, né la convivenza tra il SI. e la moglie, SI.ra (limitandosi ad enfatizzare un Pt_1 Per_1
argomento non del tutto conferente, legato alla pericolosità sociale della SI.ra ). Per_1
Inoltre, non emergono elementi sintomatici di un abuso dell'istituto matrimoniale che siano rilevabili d'ufficio dal Tribunale e tali da imporre ulteriori approfondimenti sul tema.
6. Alla luce dei dati di fatto sopra esposti (esistenza di un legame di coniugio con cittadina italiana convivente), il Tribunale ritiene che sussista il divieto di espulsione considerato dall'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998.
Detta disposizione recita – per quanto qui di interesse – che «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: (…) c) degli stranieri conviventi con (…) il coniuge di nazionalità italiana».
6.1. La sussistenza di precedenti condanne e di profili di pericolosità sociale – negativamente valutati in sede amministrativa – non è di ostacolo al riconoscimento del divieto di espulsione.
In sede di legittimità è stato infatti condivisibilmente affermato che «ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, non è espellibile lo straniero convivente con coniuge cittadino italiano, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. citato.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il divieto di espulsione non sarà operante solo in presenza dei "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato", di cui al comma 1 dell'art. 13, alla luce dei quali venga adottato il provvedimento ministeriale di alta amministrazione di competenza del Ministro dell'Interno, previa notizia al Presidente del ConSIlio dei Ministri ed al Ministro degli Affari Esteri, previa valutazione comparativa degli interessi in questione, dovendosi escludere che tale valutazione, di natura discrezionale possa essere svolta dal Prefetto in sede di emissione del decreto. (Sez. 1 - ,
Sentenza n. 30828 del 28/11/2018, Rv. 651885 - 01) [succ. conf. Sez. L - , Ordinanza n.
29665 del 28/12/2020 (Rv. 659961 - 01)].
In relazione ad altra ipotesi di divieto di espulsione di cui all'art. 19, co. 2, d. lgs. n. 286 del
1998 (quello considerato dalla lettera d) è stato ribadito identico principio di diritto;
la Corte ha infatti affermato che «Nei confronti dello straniero regolarmente coniugato o convivente
4 con donna in gravidanza, per la durata della gestazione e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, a tutela della donna e del minore, nato o nascituro, non può essere esercitato il potere del Prefetto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. n. 376 del 2000, restando possibile la sola espulsione di cui al comma 1 dell'art 13 del dlgs. n. 159 del 2011, di competenza del
Ministro. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 17640 del 21/06/2021, Rv. 661594 - 01) succ. conf.. Sez. 6
1, Ordinanza n. 36719 del 15/12/2022 (Rv. 666296 - 01). In tale ultima decisione, la Corte di legittimità ha evidenziato che « Si tratta di due ipotesi diverse e non sovrapponibili di espulsione amministrativa: la prima, quella riservata al Ministro dell'interno riguarda l' eSIenza di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, eSIenza di carattere certamente più pregnante di quella di non mantenere nel territorio dello Stato soggetti privi del permesso di soggiorno, ovvero ai quali il permesso è stato revocato (…)».
6.2. La Difesa di parte ricorrente – nel ricorso – ha esplicitamente evocato il disposto degli artt 19, co 2, lett. c) e 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998. Su tale prospettazione,
l'Amministrazione resistente - pur costituitasi in giudizio – non ha replicato alcunché. Né, nelle more della celebrazione del giudizio, è sopravvenuto alcun decreto ministeriale di espulsione, né l'Amministrazione resistente ha offerto argomenti di diritto utili a rimeditare i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione e – come detto – condivisi da questo
Tribunale.
6.3. Sussiste dunque una causa ostativa all'espulsione, ai sensi dell'art 19, co. 2, lett. c), d. lgs.
n. 286 del 1998, non superabile (in assenza di espulsione ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del
1998) con il mero richiamo all'esistenza di profili di pericolosità sociale.
7. Ne discende che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Infatti «i cittadini stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286 del 1998, consistenti nell'effettiva convivenza con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, non beneficiano solo della tutela avverso i provvedimenti espulsivi, scaturente dalla loro condizione di inespellibilità, ma possono attivarsi per richiedere e ottenere dal Questore un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 394 del 1999» (Cass. Sez. 1, 14/10/2021, n.
28201, Rv. 662855 - 01).
8. La parziale soccombenza del ricorrente (soccombente rispetto alla richiesta di annullamento del rigetto della domanda di rilascio di carta di soggiorno ex art 8 d.lgs. n.
5 30/2007) e le peculiarità della vicenda concreta giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
ACCERTA il diritto di al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi Parte_1 familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 28 comma 1, lett. b),
d.P.R. n. 394 del 1999 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore di Torino per quanto di competenza
Compensa le spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 20/03/2025
Il Giudice
Andrea Natale
6