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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1250/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1250/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1970, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppa Gagliostro, presso il cui studio legale in Palmi alla Via Roma n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cardone, presso il cui studio, in
Palmi alla Via Cesare Battisti n. 41, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.2.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 2.11.2024, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , nel Comune di Taurianova, in data 14.08.1991, Controparte_1 matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati cinque figli: Persona_1
(nato a [...] il [...]); (nata a [...] Persona_2
il 21/07/1996); (nata a [...] il [...]); (nata CP_2 CP_3
a ON LT (BS) il 07/01/2005); (nata a [...] il Persona_3
07/01/2005) tutti maggiorenni- ma solo i primi due anche economicamente autosufficienti- mentre le altre tre figlie erano ancora impegnate in percorsi di istruzione universitaria o formazione professionale;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato, per insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del marito. La ricorrente evidenziava che quando aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi dai propri genitori, i figli erano rimasti tutti con il loro padre sennonché a causa degli atteggiamenti prevaricatori del la figlia era andata a convivere a CP_1 Per_2 CP_4
mentre le altre figlie femmine erano andate ad abitare insieme alla madre dai nonni.
[...] Parte_1
continuava rappresentando che: il marito non contribuiva in alcun modo al mantenimento delle figlie, anzi aveva venduto l'auto che utilizzava senza il consenso della moglie;
la ricorrente era Per_2
inabile al lavoro e la sua unica fonte di reddito era il relativo assegno di invalidità; la casa familiare e le due autovetture erano rimaste nella disponibilità del così come gli arredi e gioielli della CP_1
. Parte_1
Pertanto, in conclusione la ricorrente chiedeva: “In via preliminare, atteso Parte_1
che, come specificato in atti, il sig. non provvede al mantenimento delle figlie sin da quando CP_1
la sig. ha lasciato la casa coniugale e anche per questo la ricorrente si trov a in grave Parte_1 difficoltà economica, si chiede che l'On.le Tribunale adìto voglia emanare i provvedimenti temporanei e urgenti, indispensabili nell'interesse delle figlie nonché della sig. . Nel Parte_1 merito: a) Piaccia all'On.le Tribunale adìto, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i sigg. e Parte_1 CP_1
ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Taurianova l'annotazione
[...] del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Disporre a carico del sig.
, quale contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie maggiorenni e non Controparte_1
CP_ economicamente indipendenti ( , e ), la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna) Per_3 CP_3
oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti le figlie secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
4. Disporre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig. Controparte_1 , la somma di € 250,00 mensili. Piaccia all'On.le Tribunale adìto, nelle Parte_1
more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dalla legge a far tempo dall'udienza di prima comparizione ovvero dalla sentenza parziale di separazione, così decidere: 1.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Comune di Taurianova, in data 14/08/1991 per atto 49, parte II, serie A, Controparte_1
ordinando al competente ufficiale dello stato civile del già menzionato comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporre a carico del sig. , quale Controparte_1
contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie maggiorenni e non economicamente
CP_ indipendenti ( , e ), la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna) oltre agli Per_3 CP_3
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti le figlie secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
3. Disporre a carico del sig. , a titolo di assegno divorzile nei Controparte_1 confronti della sig. , la somma di € 250,00 mensili.” Parte_1
Si costituiva , evidenziando che il rapporto matrimoniale era sempre stato Controparte_1
contraddistinto da rispetto e stima reciproca, avvalorati dalla nascita di cinque figli e da un clima familiare assolutamente sereno. Tuttavia, l'atteggiamento della ricorrente era mutato in seguito ad una malattia contratta dal per la quale si era dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. CP_1
Specificava come sia durante il periodo di convivenza dei coniugi che, successivamente, solo con i figli, il resistente non aveva mai assunto atteggiamenti dispotici o mortificanti;
anzi, era sempre stato pronto ad assecondare i figli. Il resistente sottolineava che: sotto il profilo del mantenimento economico, aveva sempre ottemperato al proprio dovere di genitore verso le figlie, ma da quando queste avevano interrotto ogni contatto nei suoi confronti, egli non era stato posto nelle condizioni di adempiervi;
quanto ai beni, l'auto Peugeot era stata ceduta perché nessuno voleva provvedere alla gestione economica della stessa (bollo e assicurazione) ed il resistente, trattandosi della terza auto
“familiare”, a causa delle sue condizioni economiche, non poteva assolvere anche a questi incombenti. Quanto agli oggetti presenti nella casa familiare rappresentava che Controparte_1
in data 8.7.2024 erano stati prelevati dai figli, in presenza di terzi, i beni della e anche Parte_1
alcuni dello stesso resistente. Infine, contestava la richiesta di mantenimento della moglie, deducendo che la percepiva, oltre l'assegno di invalidità e quello unico per un figlio, anche i proventi Parte_1 dell'impianto fotovoltaico installato sulla casa coniugale e quelli derivanti dal suo lavoro di baby sitter;
tuttavia manifestava la disponibilità a corrispondere un contributo per le figlie pari a € 100 cadauno. Quindi concludeva “non opponendosi alla richiesta di separazione personale (prima) e cessazione degli effetti civili (decorso il termine di legge) con la sig.ra , Parte_1 chiedendo di “prevedere il solo contributo al mantenimento delle figlie (allo stato e probabilmente) non economicamente autosufficienti nei limiti di € 100,00 mensili cadauna ma da versarsi su un rapporto bancario/postale a loro direttamente intestato. Con rigetto di ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa e/o avversa richiesta.”
All'udienza del 07.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, i procuratori delle parti chiedevano la decisione sullo status. Il Giudice delegato emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “visto l'art. 473bis.22 c.p.c.; 1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di lei, anche tenuto conto che il vive nella casa coniugale di Controparte_1
proprietà della , la somma di 150,00 Euro mensili e, quale contributo al Parte_1
CP_ mantenimento dei figli , e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_3 CP_3
l'ulteriore somma di 450,00 Euro mensili (euro 150,00 per ciascun figlio). Tali importi, dovuti con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (2.11.2024), devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei figli;
autorizza alla produzione della documentazione indicata Controparte_1
in udienza, fermo restando impregiudicata ogni valutazione sulla rilevanza, entro il termine del
28.02.2025”; e assegnava la causa in decisione al Collegio sullo “status”, ai sensi dell'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c.
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Premesso che i e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario nel Comune di Taurianova, in data 14.08.1991 (matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A) e che è fallito ogni tentativo di conciliazione, la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta. La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Taurianova il 13.09.1970(c.f. ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Taurianova il 24.07.1967 (c.f. ) (il cui matrimonio risulta trascritto ai Registri C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Taurianova all'anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A); rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 17.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1250/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.09.1970, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppa Gagliostro, presso il cui studio legale in Palmi alla Via Roma n. 2 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cardone, presso il cui studio, in
Palmi alla Via Cesare Battisti n. 41, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale - decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7.2.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 2.11.2024, premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con , nel Comune di Taurianova, in data 14.08.1991, Controparte_1 matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A;
che dall'unione coniugale erano nati cinque figli: Persona_1
(nato a [...] il [...]); (nata a [...] Persona_2
il 21/07/1996); (nata a [...] il [...]); (nata CP_2 CP_3
a ON LT (BS) il 07/01/2005); (nata a [...] il Persona_3
07/01/2005) tutti maggiorenni- ma solo i primi due anche economicamente autosufficienti- mentre le altre tre figlie erano ancora impegnate in percorsi di istruzione universitaria o formazione professionale;
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato, per insanabili contrasti, a causa dei comportamenti del marito. La ricorrente evidenziava che quando aveva lasciato la casa coniugale, trasferendosi dai propri genitori, i figli erano rimasti tutti con il loro padre sennonché a causa degli atteggiamenti prevaricatori del la figlia era andata a convivere a CP_1 Per_2 CP_4
mentre le altre figlie femmine erano andate ad abitare insieme alla madre dai nonni.
[...] Parte_1
continuava rappresentando che: il marito non contribuiva in alcun modo al mantenimento delle figlie, anzi aveva venduto l'auto che utilizzava senza il consenso della moglie;
la ricorrente era Per_2
inabile al lavoro e la sua unica fonte di reddito era il relativo assegno di invalidità; la casa familiare e le due autovetture erano rimaste nella disponibilità del così come gli arredi e gioielli della CP_1
. Parte_1
Pertanto, in conclusione la ricorrente chiedeva: “In via preliminare, atteso Parte_1
che, come specificato in atti, il sig. non provvede al mantenimento delle figlie sin da quando CP_1
la sig. ha lasciato la casa coniugale e anche per questo la ricorrente si trov a in grave Parte_1 difficoltà economica, si chiede che l'On.le Tribunale adìto voglia emanare i provvedimenti temporanei e urgenti, indispensabili nell'interesse delle figlie nonché della sig. . Nel Parte_1 merito: a) Piaccia all'On.le Tribunale adìto, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Pronunciare la separazione personale, anche con sentenza parziale, tra i sigg. e Parte_1 CP_1
ordinando al competente ufficiale di stato civile del comune di Taurianova l'annotazione
[...] del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio;
3. Disporre a carico del sig.
, quale contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie maggiorenni e non Controparte_1
CP_ economicamente indipendenti ( , e ), la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna) Per_3 CP_3
oltre agli aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico-specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti le figlie secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
4. Disporre a carico del sig. , a titolo di mantenimento della sig. Controparte_1 , la somma di € 250,00 mensili. Piaccia all'On.le Tribunale adìto, nelle Parte_1
more del giudizio di separazione personale, decorsi i termini previsti dalla legge a far tempo dall'udienza di prima comparizione ovvero dalla sentenza parziale di separazione, così decidere: 1.
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , in Comune di Taurianova, in data 14/08/1991 per atto 49, parte II, serie A, Controparte_1
ordinando al competente ufficiale dello stato civile del già menzionato comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Disporre a carico del sig. , quale Controparte_1
contributo al mantenimento ordinario delle tre figlie maggiorenni e non economicamente
CP_ indipendenti ( , e ), la somma di € 750,00 (€ 250,00 per ciascuna) oltre agli Per_3 CP_3
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo, sul c/c intestato alla ricorrente con IBAN [...] entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese medico specialistiche non mutuabili, scolastiche ed extra-scolastiche afferenti le figlie secondo le linee guida del CNF del 2017, che saranno corrisposte con la medesima modalità del contributo entro il mese successivo a quello in cui saranno sostenute e contestualmente documentate;
3. Disporre a carico del sig. , a titolo di assegno divorzile nei Controparte_1 confronti della sig. , la somma di € 250,00 mensili.” Parte_1
Si costituiva , evidenziando che il rapporto matrimoniale era sempre stato Controparte_1
contraddistinto da rispetto e stima reciproca, avvalorati dalla nascita di cinque figli e da un clima familiare assolutamente sereno. Tuttavia, l'atteggiamento della ricorrente era mutato in seguito ad una malattia contratta dal per la quale si era dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. CP_1
Specificava come sia durante il periodo di convivenza dei coniugi che, successivamente, solo con i figli, il resistente non aveva mai assunto atteggiamenti dispotici o mortificanti;
anzi, era sempre stato pronto ad assecondare i figli. Il resistente sottolineava che: sotto il profilo del mantenimento economico, aveva sempre ottemperato al proprio dovere di genitore verso le figlie, ma da quando queste avevano interrotto ogni contatto nei suoi confronti, egli non era stato posto nelle condizioni di adempiervi;
quanto ai beni, l'auto Peugeot era stata ceduta perché nessuno voleva provvedere alla gestione economica della stessa (bollo e assicurazione) ed il resistente, trattandosi della terza auto
“familiare”, a causa delle sue condizioni economiche, non poteva assolvere anche a questi incombenti. Quanto agli oggetti presenti nella casa familiare rappresentava che Controparte_1
in data 8.7.2024 erano stati prelevati dai figli, in presenza di terzi, i beni della e anche Parte_1
alcuni dello stesso resistente. Infine, contestava la richiesta di mantenimento della moglie, deducendo che la percepiva, oltre l'assegno di invalidità e quello unico per un figlio, anche i proventi Parte_1 dell'impianto fotovoltaico installato sulla casa coniugale e quelli derivanti dal suo lavoro di baby sitter;
tuttavia manifestava la disponibilità a corrispondere un contributo per le figlie pari a € 100 cadauno. Quindi concludeva “non opponendosi alla richiesta di separazione personale (prima) e cessazione degli effetti civili (decorso il termine di legge) con la sig.ra , Parte_1 chiedendo di “prevedere il solo contributo al mantenimento delle figlie (allo stato e probabilmente) non economicamente autosufficienti nei limiti di € 100,00 mensili cadauna ma da versarsi su un rapporto bancario/postale a loro direttamente intestato. Con rigetto di ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa e/o avversa richiesta.”
All'udienza del 07.02.2025, fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi, i procuratori delle parti chiedevano la decisione sullo status. Il Giudice delegato emetteva i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “visto l'art. 473bis.22 c.p.c.; 1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento di lei, anche tenuto conto che il vive nella casa coniugale di Controparte_1
proprietà della , la somma di 150,00 Euro mensili e, quale contributo al Parte_1
CP_ mantenimento dei figli , e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_3 CP_3
l'ulteriore somma di 450,00 Euro mensili (euro 150,00 per ciascun figlio). Tali importi, dovuti con decorrenza dalla data di deposito del ricorso (2.11.2024), devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei figli;
autorizza alla produzione della documentazione indicata Controparte_1
in udienza, fermo restando impregiudicata ogni valutazione sulla rilevanza, entro il termine del
28.02.2025”; e assegnava la causa in decisione al Collegio sullo “status”, ai sensi dell'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c.
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Premesso che i e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario nel Comune di Taurianova, in data 14.08.1991 (matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A) e che è fallito ogni tentativo di conciliazione, la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta. La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Taurianova il 13.09.1970(c.f. ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Taurianova il 24.07.1967 (c.f. ) (il cui matrimonio risulta trascritto ai Registri C.F._2 dello Stato Civile del Comune di Taurianova all'anno 1991 - Atto Numero 49 – Parte II - Serie A); rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 17.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola