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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 755 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona d magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 755/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MEDICI, 252 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'avv.
MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA DEL Controparte_1 C.F._2
MARE N.148 FAX 090/9218758 TERME VIGLIATORE presso lo studio dell'avv.
RECUPERO FELICE che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
1 In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.3.2023 ha chiesto la separazione Parte_1 con addebito al marito , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_2 civile il 16.09. 2012 in Capo d'Orlando, trascritto al n. 16 Parte I Serie dei registri di Stato Civile del predetto Comune.
La ricorrente ha allegato che in data 27.11.2012 è nato il figlio e che Per_1 nel tempo la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno per il comportamento chiuso, autoritario ed aggressivo del marito;
che vani sono stati i tentativi di risolvere la crisi anche con psicoterapia di coppia;
che i comportamenti del marito, alla manifestazione della volontà della ricorrente di separarsi, sono addirittura divenuti violenti, tanto da necessitare l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Ciò posto la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, e disciplina del diritto di visita del figlio da parte del padre.
Integrato il contraddittorio, il resistente ha chiesto di addivenire ad una soluzione concordata e in caso contrario ha chiesto la separazione, l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale nonché la previsione di un obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio di € 100,00 mensili.
Con atto depositato poco prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico dell nonché l'avviso di conclusione CP_1 indagini a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 e 2 c.p. e 612 bis co. 1 e 2, commessi in danno della moglie e alla Parte_1 presenza del figlio minore . Per_1
All'esito della comparizione delle parti, stante l'allegazione di violenza domestica, corroborata dalla produzione documentale del provvedimento applicativo della misura cautelare, non si è fatto luogo al tentativo di conciliazione.
2 All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p. con cui i coniugi – di fatto non più conviventi - sono stati autorizzati a vivere separati, è stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre ed è stato posto obbligo all di contribuire al mantenimento del figlio mediante la CP_1 corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile di € 300,00 (poi ridotto dalla Corte d'Appello ad € 200,00 a seguito di reclamo presentato dall . CP_1
In ordine al diritto di visita, è stato demandato ai servizi sociali del Comune di
Capo d'Orlando di stilare un programma di incontri padre-figlio in spazio neutro, rispetto ai quali il resistente si è dimostrato nel tempo poco collaborativo sino ad interrompere del tutto la frequentazione con il figlio (cfr. relazioni in atti).
Chieste informazioni alle autorità procedenti, il GIP del Tribunale di Patti ha trasmesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nonché la richiesta di rinvio a giudizio dell er i reati di CP_1 cui agli artt. 572 bis c.p. e 612 bis c.p.
Tanto premesso, va dichiarata la separazione tra i coniugi atteso che è cessata ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Non sono, invece, sufficientemente istruite le questioni relative all'addebito della separazione e alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio sicché la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere all'istruttoria chiesta dalle parti.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona d magistrati
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 755/2023 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
MEDICI, 252 98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'avv.
MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA , che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliato in VIA DEL Controparte_1 C.F._2
MARE N.148 FAX 090/9218758 TERME VIGLIATORE presso lo studio dell'avv.
RECUPERO FELICE che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO
Del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
1 In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 6.3.2023 ha chiesto la separazione Parte_1 con addebito al marito , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_2 civile il 16.09. 2012 in Capo d'Orlando, trascritto al n. 16 Parte I Serie dei registri di Stato Civile del predetto Comune.
La ricorrente ha allegato che in data 27.11.2012 è nato il figlio e che Per_1 nel tempo la comunione spirituale tra i coniugi è venuta meno per il comportamento chiuso, autoritario ed aggressivo del marito;
che vani sono stati i tentativi di risolvere la crisi anche con psicoterapia di coppia;
che i comportamenti del marito, alla manifestazione della volontà della ricorrente di separarsi, sono addirittura divenuti violenti, tanto da necessitare l'intervento delle Forze dell'Ordine.
Ciò posto la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito al marito e l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con conseguente assegnazione della casa familiare, e disciplina del diritto di visita del figlio da parte del padre.
Integrato il contraddittorio, il resistente ha chiesto di addivenire ad una soluzione concordata e in caso contrario ha chiesto la separazione, l'affido condiviso del figlio con regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale nonché la previsione di un obbligo a suo carico per il mantenimento del figlio di € 100,00 mensili.
Con atto depositato poco prima dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato, la ricorrente ha allegato copia della comunicazione dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa a carico dell nonché l'avviso di conclusione CP_1 indagini a carico dello stesso per i reati di cui agli artt. 572 co. 1 e 2 c.p. e 612 bis co. 1 e 2, commessi in danno della moglie e alla Parte_1 presenza del figlio minore . Per_1
All'esito della comparizione delle parti, stante l'allegazione di violenza domestica, corroborata dalla produzione documentale del provvedimento applicativo della misura cautelare, non si è fatto luogo al tentativo di conciliazione.
2 All'esito dell'udienza sono stati emessi i provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p. con cui i coniugi – di fatto non più conviventi - sono stati autorizzati a vivere separati, è stato disposto l'affido esclusivo del figlio alla madre ed è stato posto obbligo all di contribuire al mantenimento del figlio mediante la CP_1 corresponsione alla ricorrente di un assegno mensile di € 300,00 (poi ridotto dalla Corte d'Appello ad € 200,00 a seguito di reclamo presentato dall . CP_1
In ordine al diritto di visita, è stato demandato ai servizi sociali del Comune di
Capo d'Orlando di stilare un programma di incontri padre-figlio in spazio neutro, rispetto ai quali il resistente si è dimostrato nel tempo poco collaborativo sino ad interrompere del tutto la frequentazione con il figlio (cfr. relazioni in atti).
Chieste informazioni alle autorità procedenti, il GIP del Tribunale di Patti ha trasmesso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nonché la richiesta di rinvio a giudizio dell er i reati di CP_1 cui agli artt. 572 bis c.p. e 612 bis c.p.
Tanto premesso, va dichiarata la separazione tra i coniugi atteso che è cessata ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Non sono, invece, sufficientemente istruite le questioni relative all'addebito della separazione e alla determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio sicché la causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di procedere all'istruttoria chiesta dalle parti.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e;
Parte_1 Controparte_3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione della presente sentenza ai sensi di legge;
rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Patti, nella Camera di Consiglio del 28/01/2025
Il Giudice Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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